Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 18 aprile 2016, n. 15900

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMORESANO Silvio – Presidente
Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
– (OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte d’appello di ANCONA in data 13/05/2014;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa P. Filippi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udite, per il ricorrente, le conclusioni dell’Avv. (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 13/05/2014 la Corte d’appello di ANCONA confermava la sentenza del Tribunale di Pesaro del 15/02/2011 che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di mesi 6 di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, (occultamento o distruzione di tutti i registri contabili obbligatori nonche’ della fattura n. (OMISSIS) del 2004 emessa nei confronti di tale (OMISSIS)), contestato come accertato in data (OMISSIS).
2. Ha proposto ricorso il (OMISSIS) a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando la sentenza predetta con cui deduce un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), in relazione al dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice. In sintesi, si duole il ricorrente in quanto non sussisterebbe il dolo specifico richiesto dall’articolo 10 citato sia per la manifesta inoffensivita’ della condotta sia per l’imponibile esiguo pari ad Euro 2300,00 oltre IVA; il ricorrente non avrebbe avuto alcun interesse ad evadere le imposte per un ammontare cosi’ esiguo e riguardante redditi non percepiti, non rivestendo all’epoca alcun ruolo nella societa’; cio’ sarebbe comprovato anche dal comportamento del ricorrente il quale si sarebbe attivamente adoperato per far si che le scritture contabili rientrassero nella materiale disponibilita’ degli inquirenti, indicando il commercialista incaricato della tenuta della contabilita’ all’epoca dei fatti, nonche’ producendo scrittura privata da cui emergeva il suo ruolo di “testa di legno”, riconosciutogli dalla Corte d’appello; la sentenza sul punto sarebbe del tutto priva di motivazione, limitandosi a ritenere il ricorrente consapevole di aver contribuito al disegno degli effettivi amministratori, senza motivare pero’ su quale base si fosse pervenuti alla conclusione della consapevolezza di tale contributo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. La sentenza dev’essere annullata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia essendo fondato il motivo di ricorso.
4. Ed invero, la sentenza impugnata motiva in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico cosi’ sviluppando il proprio percorso argomentativo: a) nel 2004 la societa’ formalmente amministrata dal ricorrente aveva effettuato operazioni attive per Euro 128.745,00, senza presentare le dichiarazioni fiscali per le annualita’ successive 2004, 2005 e 2006; b) il ricorrente, nominato amministratore il 14 gennaio 2005, non era stato in grado di esibire in sede di verifica le scritture, essendosi riusciti comunque a ricostruire il volume degli affari, limitatamente all’anno 2004, solo grazie al fatto che i clienti avevano fatto valere gli sgravi fiscali per le ristrutturazioni degli impianti per l’anno 2004; c) non era stata provata la cessazione dell’attivita’ dopo l’assunzione della carica di amministratore da parte del ricorrente d) le scritture contabili erano esistenti, in quanto erano state restituite dal commercialista della societa’ (missiva del 25/02/2005); e) l’obbligo di tenuta cessa solo dopo formalizzata la cancellazione dal registro delle imprese, peraltro mai avvenuta; f) non avendo la societa’ presentato le dichiarazioni fiscali per tre annualita’ consecutive, la scopo dell’occultamento delle scritture contabili era appunto quello di sottrarre al Fisco le operazioni svolte dalla societa’; g) il ricorrente era una “testa di legno” e si era prestato in tal senso, come emerso da una scrittura privata, ma non poteva ignorare di essere il diretto responsabile della tenuta delle scritture contabili e della presentazione delle dichiarazioni; h) non aver fatto quanto sopra, secondo la Corte d’appello, non sarebbe indice di negligenza, ma di volontario e consapevole contributo ad attuare il disegno perseguito dai soci effettivi che, non volendo comparire, avevano in animo di svolgere l’attivita’ in maniera poco lecita.
5. Osserva il Collegio come le argomentazioni sviluppate dalla Corte d’appello, pur corrette quanto alle emergenze processuali, non sono tuttavia idonee a sorreggere il giudizio di responsabilita’, secondo i canoni dell’oltre ogni ragionevole dubbio, quanto alla sussistenza del dolo specifico normativamente richiesto per la punibilita’ del reo in relazione alla fattispecie penale contestatagli. Ed invero, l’elemento soggettivo del delitto in esame e’ costituito dal dolo: occorrera’ che il soggetto agente abbia coscienza e volonta’, non solo di occultare o distruggere i documenti contabili, ma, per di piu’ – aderendo all’indirizzo interpretativo che identifica nell’impossibilita’ di ricostruire i redditi o il volume d’affari una modalita’ della condotta – dell’idoneita’ “impeditiva” di tale condotta. La norma richiede, inoltre, il dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di conseguire indebiti rimborsi ovvero di consentire l’evasione a terzi, finalita’ che, proprio in relazione alla natura di reato di pericolo della presente fattispecie, non richiede, poi, la necessaria realizzazione di questo obiettivo essendo sufficiente, per la presenza del dolo, che la condotta sia cosi’ orientata. E’ tuttavia necessario che la presenza del dolo specifico deve formare oggetto di una specifica valutazione, non potendo lo stesso essere presunto, in modo automatico, sulla base della sola avvenuta realizzazione dell’elemento oggettivo del reato, dovendo essere dedotto e valutato sulla base della complessiva condotta del soggetto attivo del reato.
Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale ascrive soggettivamente il fatto al ricorrente sulla base dell’affermazione, in se’ pero’ tautologica, secondo cui questi, pur essendo una “testa di legno” in quanto nominato in data 14 gennaio 2005 (dunque l’anno successivo a quello in cui sarebbero state poste le operazioni imponibili non dichiarate), si sarebbe prestato – come del resto riconosciuto da una scrittura privata acquisita in giudizio – a svolgere detto ruolo formale; da quanto sopra si giunge ad affermare che l’imputato non poteva ignorare di essere il diretto responsabile della tenuta delle scritture contabili e della presentazione delle dichiarazioni. Affermazione, questa ovvia, ma che si scontra con la natura “specifica” del dolo normativamente richiesto ai fini della punibilita’ dell’agente.
Invero, come gia’ affermato da questa stessa Sezione (Sez. 3, sentenza n. 19116 del 2014, ric. Tafili, non massimata), muovendo dal dato incontestabile sedendo cui il reato de quo richiede quale elemento soggettivo il dolo specifico, ne discende che la responsabilita’ penale dell’amministratore di diritto – qual e’ il ricorrente nel caso in esame – puo’ si’ essere affermata, posto che risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento ex articolo 40 cpv. c.p., e articolo 2192 c.c., ma a condizione che ricorra l’elemento soggettivo richiesto della norma penale incriminatrice (v., sul punto: Sez. 3, n. 23425 del 28/04/2011 – dep. 10/06/2011, Ceravolo, Rv. 250962).
Orbene, nel caso in esame, cio’ che difetta e’ proprio il necessario approfondimento in ordine alla configurabilita’ del dolo specifico normativamente richiesto ai fini della perseguibilita’ penale della condotta prevista dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, atteso che l’affermazione della Corte territoriale basata sulla presunzione secondo cui questi, per il sol fatto di essere prestanome nell’interesse degli effettivi gestori della societa’, non poteva ignorare di essere il diretto responsabile della tenuta delle scritture contabili e della presentazione delle dichiarazioni fiscali per le tre annualita’ indicate non e’ sufficiente a sorreggere una condanna, dovendosi individuare elementi di natura diversa da quelli presuntivamente indicati dalla Corte territoriale, che supportino il fine specifico richiesto dalla norma penale incriminatrice.
6. La sentenza dev’essere pertanto annullata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, territorialmente competente quale giudice di rinvio, perche’ colmi il deficit motivazionale e si uniformi al principio di diritto enunciato da questa Corte nel 5.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di PERUGIA.

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