Il delitto di atti persecutori configura un reato abituale di danno

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 4 giugno 2020, n. 16977.

Massima estrapolata:

Il delitto di atti persecutori configura un reato abituale di danno che si consuma nel momento e nel luogo della realizzazione di uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice, quale conseguenza della condotta unitaria costituita dalle diverse azioni causalmente orientate, sicché la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui il disagio accumulato dalla persona offesa degenera in uno stato di prostrazione psicologica, in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dall’art. 612-bis cod. pen.

Sentenza 4 giugno 2020, n. 16977

Data udienza 12 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Atti persecutori – Stalking – Diffamazione – Elemento oggettivo – Evento di “danno” o di “pericolo” – Alternatività – Contenuto – competenza territoriale – Luogo di consumazione del reato – Indicazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/11/2018 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BRANCACCIO MATILDE;
udito il Sostituto Procuratore Generale FILIPPI PAOLA che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti del 15.2.2017 con cui (OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, con sospensione condizionale e non menzione, in relazione al delitto di atti persecutori aggravato e diffamazione in danno di (OMISSIS), sua ex fidanzata, per indurla a riprendere la relazione sentimentale interrotta.
Le condotte di reato, ritenute tra loro in continuazione, sono state realizzata mediante telefonate moleste ripetute e messaggi ingiuriosi alla persona offesa; una telefonata alla madre di costei in cui le dava la falsa notizia che la figlia fosse affetta da AIDS; la creazione di falsi account facebook al fine di interloquire con parenti ed amici della vittima per avere informazioni su di lei; la creazione di un profilo facebook fasullo, denominato “(OMISSIS)” che utilizzava per diffamare la sua ex fidanzata attribuendole falsi comportamenti e condotte sessuali e rivolgendole epiteti diffamanti.
2. Avverso il provvedimento indicato propone ricorso l’imputato, tramite il difensore, avv. (OMISSIS), deducendo una serie di motivi, riproponenti, anche con espresso richiamo formale, le ragioni d’appello.
Si ribadisce anzitutto, in particolare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Chieti in favore di quello di Foggia, luogo dove risiede l’imputato e da cui, quindi, si sono realizzate le condotte moleste tutte attuate tramite telefono o attraverso profili facebook creati dall’imputato.
Si deducono, altresi’:
l’omessa valutazione sulla credibilita’ della vittima, che viene descritta come donna psicolabile in cura con psicofarmaci;
numerose omissioni nella valutazione degli elementi di prova: tra questi, in particolare, le dichiarazioni di alcuni testimoni;
alcune discrasie tra la testimonianza della persona offesa e le dichiarazioni dell’imputato;
omessa valutazione del fatto che la persona offesa ha incontrato l’imputato nonostante fosse in corso il processo;
omessa considerazione dei contenuti dell’esame dell’imputato e delle testimonianze difensive;
l’acquisizione di alcuni scritti e un cd provenienti dalla persona offesa, senza verifica di autenticita’ e senza consenso dell’imputato che si e’ opposto all’acquisizione;
Si eccepisce, altresi’, la violazione dell’articolo 192 c.p.p., comma 2, per mancanza della gravita’ indiziaria a carico del ricorrente.
Vi e’ poi una illazione relativa al fatto che gli indizi siano stati valutati “a senso unico” per la composizione del Collegio della Corte d’Appello ad esclusiva presenza femminile, cosi’ come donna era anche il giudice di primo grado.
Infine, un ultimo motivo deduce omessa motivazione del provvedimento impugnato sulla richiesta di condanna della vittima al risarcimento dei danni in favore dell’imputato; sulla trasmissione degli atti alla Procura di Chieti per il reato di calunnia a carico della vittima; sulla mancata valutazione in prevalenza delle circostanze attenuanti generiche; sulla dosimetria della pena non corrispondente al minimo edittale; sulla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. Tutti i motivi, in realta’ assemblati formalmente in sequenza non numerata, sono manifestamente infondati, in parte formulati in fatto, genericamente proposti, apodittici ed aspecifici in quanto mancano di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e riproducono pedissequamente i motivi d’appello in un elenco che, brevemente colorato da affermazioni a volte anche lessicalmente inappropriate, impedisce al Collegio di comprendere le ragioni di ricorso in sede di legittimita’ e si risolve in una mera, inutile elencazione di cio’ che – a giudizio assertivo e sostanzialmente immotivato del difensore – rappresentano le omissioni e violazioni ascritte al provvedimento impugnato.
2.1. Tentando una riorganizzazione razionale delle ragioni difensive, si evidenziano anzitutto la genericita’ estrinseca e la manifesta infondatezza del motivo attinente all’incompetenza territoriale del Tribunale di Chieti.
La citta’ abruzzese e’, infatti, pacificamente il luogo in cui si e’ consumato il reato e se ne sono realizzati gli eventi: lo stato d’ansia ed il mutamento delle abitudini della vittima. In proposito si ribadisce che il reato di stalking ha struttura causale e non di mera condotta, che si caratterizza per la produzione di un evento di “danno” consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero, alternativamente, di un evento di “pericolo”, configurato dal fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (Sez. 3, n. 23485 del 7/3/2014, U., Rv. 260083).
Dal punto di vista della consumazione, deve essere chiarito come la natura di reato abituale di danno del delitto di cui all’articolo 612-bis c.p., implica che esso debba ritenersi integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell’evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se puo’ manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto persecutorio, sicche’ cio’ che rileva non e’ la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilita’ quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell’evento (Sez. 5, n. 7899 del 14/1/2019, P., Rv. 275381). Per tale ragione si e’ ritenuto che la consumazione del reato in esame prescinda dal momento iniziale di realizzazione delle condotte, assumendo, invece, a tal fine significato il comportamento complessivamente tenuto dal responsabile, sicche’ la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui il comportamento stesso diviene riconoscibile e qualificabile come persecutorio ed in cui, quindi, il disagio accumulato dalla persona offesa degenera in uno stato di prostrazione psicologica, in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dall’articolo 612-bis c.p. (Sez. 5, n. 3042 del 9/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278149).
In altre parole, nel delitto previsto dall’articolo 612-bis c.p., che e’ reato abituale, la consumazione coincide con il compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualita’ del reato (Sez. 5, n. 22210 del 3/4/2017, C., Rv. 270241).
Quanto alla competenza territoriale, tuttavia, oltre a ragionare in termini di consumazione del reato abituale, deve essere operata una verifica sulle regole che dispongono l’individuazione del locus commissi delicti per i reati di danno, sia pur abituali.
Ebbene, in proposito, a nulla rileva, ai fini della competenza territoriale, il luogo da dove la condotta di reato fu realizzata, poiche’ il criterio da utilizzare, per i reati abituali di danno come quello di atti persecutori, e’ quello di cui all’articolo 8 c.p.p., comma 1, e non quello, tipico dei reati permanenti, previsto dal comma 3 del medesimo articolo che sembra evocato dal ricorrente, il quale richiama il luogo di realizzazione dei singoli passaggi che hanno composto la condotta di reato (le telefonate, i messaggi telefonici e via internet molesti).
Del resto, la differenza tra il reato di atti persecutori e quelli di molestie e minacce, nei quali si vorrebbe quasi parcellizzare la condotta da parte del ricorrente, sta proprio nella caratterizzazione del primo secondo l’evento (e la’ dove l’ordinamento ha voluto disporre diversamente sulla valenza di particolari tipi di evento ai fini della determinazione della competenza territoriale, lo ha previsto espressamente, come per l’articolo 8 c.p., comma 2).
E’ stato, pertanto, condivisibilmente messo in risalto come il delitto di atti persecutori sia un reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, i quali pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, proprio per la produzione di un evento di “danno” consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di “pericolo”, configurato dal fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (Sez. 3, n. 9222 del 16/1/2015, G., Rv. 262517; Sez. 5, n. 17968 del 5/2/2010, Marchino, Rv. 247225).
Non diversamente dagli altri reati di danno (cfr. Sez. 1, n. 36359 del 20/5/2016, Vizcaino, Rv. 268252; Sez. 2, n. 42958 del 18/11/2010, Gentile, Rv. 249282), dunque, anche quello di atti persecutori si consuma nel momento e nel luogo in cui l’evento dannoso puo’ dirsi “compiuto”, e cioe’ alla fine della sequenza degli atti complessivamente capaci di determinare uno degli eventi previsti dalla disposizione incriminatrice quale effetto della condotta unitaria costituita dalle diverse azioni causalmente orientate.
Tale conclusione corrisponde alla configurazione dell’evento del reato abituale di stalking come risultato finale della reiterazione degli atti considerati tipici, la quale costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un’autonoma ed unitaria offensivita’, in quanto e’ proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che infine degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice (cfr. Sez. 5, n. 54920 del 8/6/2016, G., Rv. 269081; Sez. 5, n. 51718 del 5/11/2014, T., Rv. 262636, nonche’ la gia’ citata Sez. 5, n. 7899 del 14/1/2019, P., Rv. 275381).
Deve, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: il delitto di stalking configura un reato abituale di danno a struttura causalmente orientata che si consuma nel momento e nel luogo in cui l’evento dannoso puo’ dirsi “compiuto”, e cioe’ alla fine della sequenza degli atti complessivamente capaci di determinare uno degli eventi previsti dalla disposizione incriminatrice quale effetto della condotta unitaria costituita dalle diverse azioni causalmente orientate, sicche’ la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui il disagio accumulato dalla persona offesa degenera in uno stato di prostrazione psicologica, in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dall’articolo 612-bis c.p..
2.2. Risultano inammissibili poiche’ prospettati in fatto e volti a chiedere al Collegio una non consentita rivalutazione di merito della piattaforma probatoria, in assenza di qualsiasi deduzione specifica su eventuali illogicita’ motivazionali, le eccezioni attinenti all’omessa valutazione della credibilita’ della vittima (che la difesa vuole pervicacemente descrivere come persona psicolabile, al di fuori del contesto probatorio); alla resa ricostruttiva delle dichiarazioni testimoniali assunte in dibattimento; alle discrasie invero affatto rilevanti e genericamente e confusamente esposte – tra le dichiarazioni della vittima e quelle dell’imputato; alla valenza della prova documentale costituita da biglietti e da un video che riprendeva rapporti intimi tra ricorrente e persona offesa.
2.3. Quanto alla lamentata, omessa considerazione del comportamento di riavvicinamento all’imputato tenuto dalla vittima nonostante l’apertura del procedimento penale, deve soltanto ribadirsi il principio, recentemente precisato, secondo cui nel reato di atti persecutori, il temporaneo ed episodico riavvicinamento della vittima al suo persecutore non interrompe l’abitualita’ del reato ne’ inficia la continuita’ delle condotte, quando sussista l’oggettiva e complessiva idoneita’ di esse a determinare nella vittima un progressivo accumulo di disagio che degenera in uno stato di prostrazione psicologica in una delle forme descritte dall’articolo 612-bis c.p. (Sez. 5, n. 46165 del 26/9/2019, M., Rv. 277321).
2.4. Del tutto destituita di fondamento e’ la dedotta violazione del criterio valutativo della gravita’ indiziaria previsto dall’articolo 192 c.p.p.: la Corte d’Appello, richiamandosi alla pronuncia conforme di primo grado, ha organizzato una motivazione logica e coerente con la piattaforma probatoria – quest’ultima ampia ed articolata – in cui le dichiarazioni della persona offesa, valutate intrinsecamente attendibili, sono state anche riscontrate da quelle di parenti ed amici, mentre la prova documentale, costituita da messaggi diffamatori stampati dal profilo facebook creato dall’imputato proprio per denigrare la vittima e perseguitarla e da un video prodotto in dibattimento da quest’ultima.
Del resto, la valenza delle eccezioni difensive si commenta negativamente da se’ osservando come il ricorrente sia giunto a dolersi della composizione tutta femminile del Collegio della Corte d’Appello, che, a suo dire, avrebbe influenzato la decisione.
2.5. Manifestamente infondati, infine, si rivelano i motivi che riguardano la dosimetria sanzionatoria nel suo complesso (mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, quantificazione della pena della reclusione, mancata conversione di essa in pena pecuniaria).
La sanzione in concreto inflitta e’ assai contenuta rispetto ai limiti edittali previsti per il reato ed e’ stata confermata tenuto conto della gravita’ della condotta, con motivazione adeguata che ha coinvolto il complessivo giudizio anche di bilanciamento tra le circostanze. La pena, peraltro, e’ stata anche sospesa condizionalmente sin dal primo grado.
Peraltro, sia le ragioni attinenti alla dosimetria che le altre facenti parte dell’ultimo motivo di ricorso si rivelano del tutto genericamente proposte, apodittiche e soltanto enunciate, senza neppure che il ricorrente si sia fatto carico di illustrare una sia pur minima motivazione che le sorregga.
3. Alla declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso segue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonche’, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilita’ (cfr. sul punto Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000.
3.1. In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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