Il Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 9, va applicato indipendentemente dall’altezza degli edifici antistanti e dall’andamento parallelo delle pareti di questi

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24076.

La massima estrapolata:

La distanza minima di dieci metri tra le costruzioni, stabilita dal Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 9, deve osservarsi in modo assoluto, poiche’ la “ratio” della norma non e’ la tutela della riservatezza, bensi’ quella della salubrita’ e sicurezza. Tale norma va pertanto applicata indipendentemente dall’altezza degli edifici antistanti e dall’andamento parallelo delle pareti di questi, purche’ sussista almeno un segmento di esse tale che l’avanzamento di una o di entrambe le facciate medesime porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento

Ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24076

Data udienza 12 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3156/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 880/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 22/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2018 dal Consigliere GUIDO FEDERICO.

FATTO

(OMISSIS) ed (OMISSIS) propongono ricorso, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n.880/13 depositata il 28 novembre 2013, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato gli odierni ricorrenti in solido alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, avuto riguardo alla sopraelevazione da essi effettuata, ritenuta in violazione della distanza prescritta dal Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, articolo 9, rispetto all’appartamento di (OMISSIS), mediante demolizione delle opere eseguite, ovvero loro arretramento.
La Corte territoriale, in particolare, premesso che l’immobile di proprieta’ della (OMISSIS) costituiva un unico edificio, con unica facciata, accertava che la soprelevazione eretta dagli odierni ricorrenti risultava posta in essere in violazione delle disposizioni in materia di distanze ex articolo 873 c.c. e ss., e della disposizione di cui al Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9, con riferimento, rispettivamente, alla stradella di cui la (OMISSIS) era comproprietaria ed all’ edificio di proprieta’ esclusiva della medesima.
(OMISSIS) non ha svolto, nel presente giudizio, attivita’ difensiva.
In prossimita’ dell’odierna adunanza, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’articolo 871 c.c., e della L. n. 765 del 1967, articolo 17, in relazione all’articolo 12.1 dell’elaborato D “Norme tecniche di attuazione della variante generale del PRG, nonche’ agli articoli 115, 116 e 132 c.p.c..
I ricorrenti censurano la statuizione della sentenza impugnata secondo cui la sopraelevazione non rispettava le distanze minime previste dal codice civile, rilevando in contrario che l’edificio dei ricorrenti gia’ insisteva all’odierna distanza dal confine: la soprelevazione a filo di facciata non privava dunque l’intimata di alcun diritto o facolta’.
I ricorrenti sostengono inoltre che la disposizione dell’articolo 12.1 dell’elaborato D delle “Norme tecniche di attuazione” della variante generale del PRG del Comune di Trieste, riconosceva la possibilita’ di eseguire soprelevazioni di edifici, limitandosi a prescrivere limiti alle altezze massime, consentendo una deroga alle distanze previste dalle normative di zona, purche’ non in contrasto con quanto previsto del codice civile e ferma restando la distanza di 10 mt tra pareti finestrate: deducono dunque la legittimita’ dell’intervento, approvato dal Comune di Trieste che ha rilasciato la relativa concessione edilizia.
Il motivo e’ infondato.
La Corte d’Appello ha infatti accertato che la soprelevazione dei ricorrenti, la quale, come gia’ precisato dal giudice di primo grado, comportava un aumento della volumetria preesistente, risultava eretta a distanza inferiore a quella, di 5 mt., prevista dalla normativa urbanistica vigente in materia di distanze dal confine, avuto riguardo alla stradella di cui alla p.c.n.(OMISSIS) in comproprieta’ dell’intimata, apparendo al riguardo irrilevante il fatto che l’intervento edilizio sia stato approvato, previo rilascio di concessione, dal Comune di Trieste.
Non risulta dunque ravvisabile alcuna violazione di legge, posto che la deroga prevista dall’articolo 12.1 dell’elaborato D “Norme tecniche di attuazione” della variante generale del PRG del Comune di Trieste per la soprelevazione faceva salve le disposizioni inderogabili in materia di distanze previste dall’articolo 873 c.c., come integrata dalle norme di attuazione del PRG (5 metri dal confine)
Il secondo motivo denuncia violazione del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9, e dell’articolo 873 c.c., censurando la statuizione della sentenza impugnata che ha ritenuto che i due edifici di cui l’intimata e’ comproprietaria costituissero una facciata unica, fronteggiante la parete ovest dell’immobile di proprieta’ dei ricorrenti: ad avviso dei ricorrenti solo uno dei due distinti corpi di fabbrica e’ dotato di finestra, ma esso non fronteggia l’edificio di controparte.
Il terzo motivo denuncia violazione del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9, e degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonche’ dell’articolo 132 c.p.c., n. 4), deducendo l’assoluta mancanza di motivazione ed il fatto che la sentenza impugnata si discosti dalle conclusioni peritali senza darne adeguata motivazione, omettendo dunque di valutare tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame.
I due motivi, che, per la loro connessione, vanno unitariamente esaminati, sono infondati.
La Corte territoriale ha ritenuto, con adeguato apprezzamento di merito, che le unita’ immobiliari di proprieta’ dell’intimata costituissero un unico fabbricato e componessero un’unica facciata: tale statuizione, in quanto logicamente ed adeguatamente motivata e fondata sul complessivo esame dei documenti e degli atti di causa, si sottrae a sindacato in sede di legittimita’.
Il giudice di appello ha fatto coerentemente discendere da tale accertamento la violazione del Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968, articolo 9, in quanto la distanza tra la soprelevazione della facciata nord ed il balcone verandato dell’abitazione dell’intimata era di soli 2,61 cm.
La Corte ha dunque fatto buon governo del consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui la distanza minima di dieci metri tra le costruzioni, stabilita dal Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, articolo 9, deve osservarsi in modo assoluto, poiche’ la “ratio” della norma non e’ la tutela della riservatezza, bensi’ quella della salubrita’ e sicurezza. Tale norma va pertanto applicata indipendentemente dall’altezza degli edifici antistanti e dall’andamento parallelo delle pareti di questi, purche’ sussista almeno un segmento di esse tale che l’avanzamento di una o di entrambe le facciate medesime porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento (Cass. 5741/2008).
Il ricorso va dunque respinto e, considerato che l’intimata non ha svolto nel presente giudizio attivita’ difensiva, non deve provvedersi sulle spese. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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