Il decreto emesso dalla Corte di appello in sede di reclamo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 giugno 2021| n. 17632.

Il decreto emesso dalla Corte di appello in sede di reclamo avverso il provvedimento con il quale il presidente del tribunale designa il notaio per la redazione dell’atto pubblico di frazionamento, ai sensi dell’art. 39, comma 6-ter, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è ricorribile per cassazione, in quanto privo di contenuto decisorio, essendo inidoneo ad incidere sul diritto al frazionamento del finanziamento e della correlativa garanzia ipotecaria.

Ordinanza|21 giugno 2021| n. 17632. Il decreto emesso dalla Corte di appello in sede di reclamo

Data udienza 6 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Immobili – Porzioni immobiliari – Frazionamento ipotecario – Art – 39 TUB – Presupposti – Il decreto emesso dalla Corte di appello in sede di reclamo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16346/2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale subordinato;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS) S.r.l.;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 15/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/11/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA

1.- (OMISSIS) e (OMISSIS), nella loro veste di promissari acquirenti (dalla s.r.l. (OMISSIS)) di singole porzioni immobiliari di un piu’ ampio complessi sito in (OMISSIS), si sono rivolti al Presidente del relativo Tribunale, affinche’ provvedesse, ai sensi e agli effetti dell’articolo 39 TUB, a designare un notaio per l’approntamento e la redazione dell’atto pubblico di frazionamento.
Il Presidente del Tribunale di Viterbo ha accolto il ricorso e nominato il notaio per gli incombenti richiesti, con ordinanza dell’11 gennaio 2018.
2.- Banca (OMISSIS), nella veste di incorporante della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo – istituto che aveva erogato il mutuo fatto oggetto della richiesta di frazionamento, ha presentato reclamo avanti alla Corte di Appello di Roma.
Con decreto depositato in data 15 maggio 2018, la Corte romana ha stabilito di revocare il provvedimento del primo grado.
Il decreto ha rilevato, in particolare, che, per potere procedere al frazionamento di cui all’articolo 39 TUB, “occorre che preventivamente l’istante si sia gia’ accollato il mutuo, stabilendo negozialmente con la banca le condizioni del proprio mutuo”: se cosi’ non fosse, il “frazionamento redato dal notaio verrebbe indebitamente a imporre alla banca condizioni nel merito del mutuo frazionato”. Nella specie peraltro – cosi’ si e’ pure riscontrato – “e’ pacifico che i richiedenti non avevano gia’ perfezionato con la banca il contratto di accollo del mutuo”.
3.- Avverso questo provvedimento (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per cassazione, articolando due motivi.
Banca (OMISSIS) resiste con controricorso, pure promuovendo ricorso incidentale condizionato, basato su due motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Col primo motivo del ricorso principale, si assume “violazione dell’articolo 112 c.p.c., per avere la Corte di Appello di Roma pronunciato ultra o extra petita e per non avere considerato l’assenso della Banca alla richiesta ex articolo 39, commi 6 e segg. TUB”.
Col secondo motivo del ricorso principale, si lamenta la “violazione dell’articolo 39, commi 6, 6 bis e 6 quater TUB”, nonche’ omesso esame di fatto decisivo per l’esito del giudizio.
Col primo motivo del ricorso incidentale condizionato, si chiede, “in caso di accoglimento del ricorso principale e riesame nel merito, di applicare i giusti criteri di frazionamento rapportati al valore dell’edificio e delle unita’ oggetto di preliminare”.
Col secondo motivo di ricorso incidentale condizionato, si chiede, “in caso di accoglimento del ricorso principale e riesame nel merito, di inserire nella somma da frazionare anche i maturati interessi di preammortamento”.
5.- Il Collegio ritiene inammissibile il ricorso principale.
6.- Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, solo i provvedimenti che abbiano carattere definitivo e insieme decisorio, essendo in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di carattere sostanziale (cfr. in particolare, Cass., Sezioni Unite, 23 gennaio 2004, n. 1245; Cass., Sezioni Unite, 21 dicembre 2016, n. 27033; Cass., 8 settembre 2017, n. 20954).
Richiamato questo principio ordinante la materia, e’ poi pure da riscontrare, con specifico riferimento al tema che qui e’ concretamente in esame, che, secondo quanto rilevato dalla pronuncia di Cass., 21 giugno 2013, n. 15685, il provvedimento, che e’ inteso a nominare il notaio per la redazione dell’atto pubblico di frazionamento, non ha contenuto decisorio, “non essendo idoneo a incidere sul diritto al frazionamento del finanziamento e della correlativa garanzia ipotecaria”.
7.- L’inammissibilita’ del ricorso principale comporta assorbimento del ricorso incidentale.
8.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 4.500,00 (di cui Euro 200,00, per esborsi), oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.
Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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