Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 12 febbraio 2020, n. 3450.
La massima estrapolata:
Il decreto emesso dalla corte d’appello, che abbia respinto il reclamo avverso il decreto del tribunale avente ad oggetto l’accertamento di una causa di scioglimento della società, non è suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio, neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento e vi sia pronuncia sul punto, in quanto il giudice adito (nella prima e nella seconda fase del procedimento), dopo un’indagine sommaria e condotta “incidenter tantum”, non accerta in via definitiva né l’intervenuto scioglimento, né le cause che lo avrebbero prodotto, anche ove proceda alla nomina dei liquidatori, tanto che ciascun interessato, purché legittimato all’azione, può promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l’insussistenza della causa di scioglimento, può ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti. In definitiva, in relazione ai provvedimenti di volontaria giurisdizione in materia di gestione societaria, il proprium delle funzioni esercitate dal giudice non è nell’accertamento previo, né, tanto meno, nell’incisione di diritti soggettivi o di status, e che, pertanto, il controllo positivo non preclude eventuali azioni contenziose
Ordinanza 12 febbraio 2020, n. 3450
Data udienza 25 novembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7047/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositato il 12/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, rigettarlo.
RITENUTO
CHE:
Con ricorso di volontaria giurisdizione per la pronuncia di decreto in camera di consiglio ex articolo 737 c.p.c., l’ (OMISSIS) (di seguito l’Associazione) aveva chiesto al Tribunale di Palermo, previo accertamento della ricorrenza delle ipotesi di cui all’articolo 2484 c.c., di disporre lo scioglimento della societa’ (OMISSIS) SRL (di seguito Officina) e la contemporanea messa in liquidazione con nomina del liquidatore e trascrizione dell’atto al Registro delle imprese, assumendo l’altissima conflittualita’ tra i soci, la sfiducia nell’amministratore e l’impossibilita’ di procedere ad uno scioglimento volontario.
Officina aveva contestato la competenza del Tribunale ordinario, invocando la compromissione in arbitrato rituale della funzione sostitutiva di quella giurisdizionale del giudice ordinario secondo l’articolo 10 del contratto stipulato il 3/3/2011 tra le parti; nel merito aveva sostenuto l’infondatezza dell’avverso ricorso.
Il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento del ricorso, con provvedimento del 28/3/2014 aveva accertato lo scioglimento della societa’ per la causa indicata all’articolo 2484 c.c., comma 1, n. 3, ossia l’impossibilita’ di funzionamento dell’assemblea ed aveva ordinato l’iscrizione del decreto al Registro delle imprese.
In sede di reclamo, la Corte di appello di Palermo ha confermato il provvedimento di primo grado, ritenendo irrilevante, perche’ estranea alla materia del procedimento, la circostanza dedotta dalla societa’ (OMISSIS) SRL, che la conclamata paralisi dell’organo assembleare, in ragione del quorum deliberativo, fosse stata determinata dal contenzioso esistente tra i soci.
(OMISSIS) SRL in persona del legale rapp. p.t. (OMISSIS) ha proposto ricorso con tre mezzi nei confronti dell’ (OMISSIS), rimasta intimata, per la cassazione del decreto in epigrafe indicato.
La trattazione della causa perviene all’odierna adunanza camerale a seguito di rinvio per la rinnovazione, eseguita, della notifica del ricorso per cassazione.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. Osserva la Corte che, nel presente caso, il Tribunale aveva accertato la causa di scioglimento ex articolo 2484 c.c., comma 1, n. 3, ai sensi dell’articolo 2485 c.c., comma 2, secondo il quale “Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma dell’articolo 2484,, comma 3” ed aveva ordinato l’iscrizione del decreto nel Registro delle imprese. La Corte di appello ha, quindi, respinto il reclamo, con il provvedimento oggetto del presente ricorso.
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimita’, perche’ il decreto emesso dalla corte d’appello, che abbia respinto il reclamo avverso il decreto del tribunale avente ad oggetto l’accertamento di una causa di scioglimento della societa’, non e’ suscettibile di ricorso per cassazione a norma dell’articolo 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non assume carattere decisorio, neanche quando sussista contrasto sulla causa di scioglimento e vi sia pronuncia sul punto, in quanto il giudice adito (nella prima e nella seconda fase del procedimento), dopo un’indagine sommaria e condotta incidenter tantum, non accerta in via definitiva ne’ l’intervenuto scioglimento, ne’ le cause che lo avrebbero prodotto, anche ove proceda alla nomina dei liquidatori, tanto che ciascun interessato, purche’ legittimato all’azione, puo’ promuovere un giudizio ordinario su dette questioni e, qualora resti provata l’insussistenza della causa di scioglimento, puo’ ottenere la rimozione del decreto e dei suoi effetti. (Cass. S.U. n. 11104 del 26/7/2002; Cass. S.U. n. 3073 del 03/03/2003; Cass. n. 15070 del 07/07/2011; Cass. n. 22986 del 29/10/2014; Cass. n. 1873 del 01/02/2016).
Va, pertanto, confermato il principio secondo cui, in relazione ai provvedimenti di volontaria giurisdizione in materia di gestione societaria, il proprium delle funzioni esercitate dal giudice non e’ nell’accertamento previo, ne’, tanto meno, nell’incisione di diritti soggettivi o di status, e che, pertanto, il controllo positivo non preclude eventuali azioni contenziose.
3. Resta assorbito l’esame del primo motivo – con il quale si denuncia la violazione dell’articolo 43 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 2) – e del secondo motivo – con il quale si denuncia la violazione della legitimatio ad causam.
4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese, in assenza di attivita’ difensiva della controparte.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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