La responsabilità risarcitoria degli amministratori

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 12 febbraio 2020, n. 3452.

La massima estrapolata:

A fronte dell’inadempimento contrattuale di una società di capitali, la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente non deriva automaticamente da tale loro qualità, ma richiede, ai sensi dell’art. 2395 cod. civ., la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa ed il danno patito dal terzo contraente. In particolare, in tema di azioni nei confronti dell’amministratore di società, a norma dell’art. 2395 cod. civ., il terzo è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all’esperimento dell’azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, essendo altrimenti proponibile la diversa azione (di natura contrattuale) prevista dall’art. cod. civ., esperibile, in caso di fallimento della società, dal curatore, ai sensi dell’art. 146 legge fall. In altri termini, la responsabilità risarcitoria, di cui all’azione ex art. 2395 cod. civ., richiede una condotta illecita connotata da dolo o colpa che trascenda il mero inadempimento contrattuale, seppure possa essere ad esso connessa

Ordinanza 12 febbraio 2020, n. 3452

Data udienza 25 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 6190/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), con procura speciale a margine della comparsa di costituzione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elett.te domiciliato presso l’avv. (OMISSIS), il quale lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2031/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 21/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2019 dal Cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

CHE:
(OMISSIS) convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, (OMISSIS) chiedendo che, dichiarato che il convenuto, nel periodo in cui aveva svolto l’incarico di liquidatore della “(OMISSIS)” s.r.l. – di cui lo stesso attore era socio -, era stato inadempiente ai contratti stipulati dalla stessa societa’, e che pertanto non aveva adempiuto, per colpa, i doveri connessi alla sua carica, il convenuto stesso fosse condannato al pagamento della somma di Euro 461.095,00 a titolo risarcitorio, oltre rivalutazione ed interessi.
Si costitui’ (OMISSIS), eccependo l’incompetenza del Tribunale e l’infondatezza della domanda.
Con sentenza del 9.7.2012, il Tribunale rigetto’ la domanda, osservando che l’inadempimento ascritto al convenuto, nella qualita’ di liquidatore della “(OMISSIS)” s.r.l. – consistito nel non aver restituito all’attore un immobile commerciale locato, di cui era comproprietario al 50%, nelle 72 ore successive alla messa in liquidazione della societa’, in conformita’ del contratto del locazione-non implicava una responsabilita’ risarcitoria del liquidatore a norma dell’articolo 2395 c.c., in quanto la natura extracontrattuale di tale tipo di responsabilita’ postulava il compimento di una condotta colposa, emergendo invece nella fattispecie un mero inadempimento contrattuale.
Con sentenza emessa il 21.12.2015 la Corte d’appello di Bari respinse l’impugnazione proposta da (OMISSIS), argomentando che: era da premettere che l’azione risarcitoria extracontrattuale esercitata, seppure con riferimento all’articolo 2395 c.c., riguardante le s.p.a., era qualificabile nella cornice dell’articolo 2476 c.c., comma 6, in ordine alle s.r.l., trattandosi delle medesima fattispecie; l’azione diretta del socio nei confronti dell’amministratore afferiva alla fattispecie del danno causato da atti dolosi o colposi dell’amministratore, non configurabile nel caso concreto caratterizzato, invece, da un inadempimento contrattuale che non era correlato ad un’attivita’ illecita del liquidatore.
Ricorre in cassazione (OMISSIS) con due motivi, illustrati con memoria; resiste (OMISSIS) con controricorso.

RITENUTO

CHE:
Con il primo motivo e’ dedotta la nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c. per omessa decisione delle varie domande proposte con l’atto di citazione.
In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello aveva deciso il rigetto del gravame motivando con riguardo alla mancata consegna dell’immobile locato, senza decidere invece sugli altri capi della domanda risarcitoria, afferenti: alla mancata restituzione dell’azienda affittata e al mancato pagamento del canone – almeno fino alla data del fallimento della “(OMISSIS)” s.r.l. dichiarato nel mese di (OMISSIS) – a seguito dello sfratto per finita locazione; all’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria avente ad oggetto la mancata restituzione dei beni mobili, concessi in comodato alla societa’, acquistati con la fattura n. (OMISSIS), previo accordo con i liquidatore che prevedeva tale cessione a titolo di compensazione del credito vantato dallo stesso ricorrente verso la societa’ per averne pagato un debito a favore della (OMISSIS); alla domanda risarcitoria per la mancata commercializzazione di nove ricevimenti per matrimoni e di dieci diversi eventi, alla cessazione del contratto di locazione, in violazione dei contratti stipulati, eventi che invece erano stati commercializzati dal liquidatore, soggiungendo che in ordine a cinque eventi quest’ultimo aveva comunicato la relativa disdetta dopo che aveva ricevuto la richiesta del ricorrente di darne comunicazione.
Con il secondo motivo e’ dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, riguardo alla mancata restituzione dell’immobile locato, avendo la Corte d’appello escluso la fondatezza dell’azione risarcitoria diretta esercitata nei confronti del liquidatore, ex articolo 2476 c.c., comma 6, pur sussistendone i presupposti consistenti nell’aver il liquidatore omesso la restituzione del bene locato in violazione dei suoi obblighi e nella consapevolezza che tale condotta avrebbe impedito al ricorrente di disporre dell’immobile al fine di locarlo a terzi e, dunque, di trarne un reddito. Al riguardo, il ricorrente si duole altresi’ di aver subito un danno diretto consistente nel mancato incasso della penale pattuita nel contratto di locazione, commisurata all’importo del canone calcolato sino alla data del fallimento della societa’.
I due motivi – esaminabili congiuntamente poiche’ tra loro connessi -sono infondati.
Anzitutto, va premesso che la causa ha per oggetto un’azione diretta di responsabilita’, di carattere risarcitorio, che il socio della “(OMISSIS)” s.r.l., societa’ conduttrice poi fallita – che era anche affittuaria dell’azienda (che insisteva nell’immobile)- ha proposto nei confronti del liquidatore fondata sulla violazione dei doveri inerenti alla carica consistita, in sostanza, in vari inadempimenti contrattuali (concretizzatisi nella mancata restituzione del bene locato a seguito dello sfratto per finita locazione e della notificazione del relativo precetto di rilascio, nonche’ nella omessa restituzione di beni mobili e nella mancata commercializzazione di vari eventi presso l’immobile locato) che avrebbero cagionato un pregiudizio patrimoniale diretto al socio attore secondo il quale era da escludere che il danno da lui lamentato costituisse il mero riflesso del pregiudizio che aveva colpito la societa’, costituendo esso, piuttosto, una conseguenza diretta ed immediata del denunciato comportamento dell’organo gestorio.
Va osservato preliminarmente che, secondo l’orientamento di questa Corte, a fronte dell’inadempimento contrattuale di una societa’ di capitali, la responsabilita’ risarcitoria degli amministratori nei’ confronti dell’altro contraente non deriva automaticamente da tale loro qualita’, ma richiede, ai sensi dell’articolo 2395 c.c., la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente. (Cass., n. 17794/15; cosi’ anche n. 21517/16).
In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimita’ (cfr. Cass., n. 6870/2010) in tema di azioni nei confronti dell’amministratore di societa’, a norma dell’articolo 2395, c.c., il terzo e’ legittimato, anche dopo il fallimento della societa’, all’esperimento dell’azione (di natura aquiliana) per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, in conseguenza di atti dolosi o colposi compiuti dall’amministratore, solo se questi siano conseguenza immediata e diretta del comportamento denunciato e non il mero riflesso del pregiudizio che abbia colpito l’ente, ovvero il ceto creditorio per effetto della cattiva gestione, essendo altrimenti proponibile la diversa azione (di natura contrattuale) prevista dall’articolo 2394 c.c., esperibile, in caso di fallimento della societa’, dal curatore, ai sensi della L. Fall., articolo 146 (v. anche Cass., n. 8458/14).
E’ stato altresi’ precisato che l’inadempimento contrattuale di una societa’ di capitali non implica, di per se’, la responsabilita’ per danni dell’amministratore nei confronti dell’altro contraente (Cass. 5 agosto 2008, n. 21130), appunto perche’ il danno direttamente arrecato ai terzi ha una propria autonoma genesi, non derivando dal danno arrecato al patrimonio sociale (Cass., n. 3216/1994).
In altri termini, la responsabilita’ risarcitoria, di cui all’azione ex articolo 2395 c.c., richiede una condotta illecita connotata da dolo o colpa che trascenda il mero inadempimento contrattuale, seppure possa essere ad esso connessa.
Ora, il collegio osserva che il danno diretto postulato per l’esercizio dell’azione prevista dall’articolo 2395 c.c., che invoca il ricorrente, e’ nozione ben diversa, limitata all’effetto immediato sul patrimonio del terzo dell’atto compiuto dall’amministratore, da intendersi nel senso che l’azione denunciata deve aver avuto ripercussione diretta sulla sua sfera individuale (cfr. Cass. n. 2850/96).
Nel caso concreto, l’attore ha dedotto il mero inadempimento contrattuale ascritto alla societa’ di capitali, agendo direttamente nei confronti del liquidatore per la violazione degli obblighi contrattuali connessi alla carica che ritiene aver costituito la causa dei danni lamentati. Tuttavia, come argomentato dalla Corte d’appello e dal Tribunale, l’attore non ha richiesto di provare l’illiceita’ dell’attivita’ del liquidatore, ne’ il compimento di atti dolosi o colposi da parte di quest’ultimo.
Il giudice d’appello ha pertanto correttamente escluso siffatto nesso diretto tra la condotta del liquidatore e la lesione patrimoniale sofferta dal ricorrente, in mancanza di atti o fatti illeciti commessi dal convenuto.
Per quanto esposto, l’attore avrebbe, piuttosto, dovuto far valere i propri diritti insinuandosi al passivo fallimentare.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida nella somma di Euro 5800,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis ove dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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