Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 14 maggio 2020, n. 15109.
Massima estrapolata:
Il decorso del termine di prescrizione prima della remissione della querela determina l’estinzione del reato per tale causa, prevalendo, nel concorso tra cause estintive del reato, quella intervenuta in precedenza. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato l’improcedibilità per remissione della querela in ordine ai reati contestati, condannando l’imputato al pagamento alle spese, nonostante fosse già maturato il termine massimo di prescrizione dei reati medesimi).
Sentenza 14 maggio 2020, n. 15109
Data udienza 18 febbraio 2020
Tag – parola chiave: REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTA’ INDIVIDUALE – MINACCIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. CATENA Rossella – Consigliere
Dott. MOROSINI Elisabetta M – Consigliere
Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere
Dott. RICCARDI Giusepp – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/10/2018 del Tribunale di Torre Annunziata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Mignolo Olga, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 09/10/2018 il Tribunale di Torre Annunziata, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Sorrento del 18.2.2016, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine ai reati di cui agli articoli 612 e 581 c.p. per remissione di querela.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), lamentando che non sia stata dichiarata la prescrizione dei reati, che, non comportando la condanna alle spese, sarebbe stata causa estintiva piu’ favorevole, e deducendo che il termine ordinario era gia’ decorso il 12.12.2013, ed il termine massimo il 14.11.2014, irrilevante essendo il periodo di sospensione di 17 mesi e 7 giorni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso fondato.
2. I fatti-reato risultano, infatti, commessi il 14/05/2007, ed il termine massimo di prescrizione, che avrebbe dovuto coincidere con il 14/11/2014, risulta concretamente decorso il 06/06/2017, in considerazione della sospensione dei termini per la durata di 935 giorni, determinata dai numerosi rinvii per impedimenti dell’imputato o del difensore, o per adesioni di quest’ultimo all’astensione dalle udienze proclamata dagli organi di categoria.
Al riguardo, l’articolo 183 c.p., comma 2, prevede che, in caso di concorso di cause estintive del reato, l’estinzione e’ determinata dalla causa precedente.
3. Tanto premesso, essendo il termine massimo di prescrizione decorso prima della sentenza di appello, emessa il 09/10/2018, e prima della remissione di querela, intervenuta il 04/10/2018, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perche’ il reato e’ estinto per prescrizione; ne consegue, altresi’, la revoca della condanna al pagamento delle spese processuali (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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