In tema di cronaca giudiziaria

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 14 maggio 2020, n. 15093.

Massima estrapolata:

In tema di cronaca giudiziaria, non integra un’ipotesi di diffamazione a mezzo della stampa la divulgazione di una notizia d’agenzia riportante l’erronea affermazione che taluno sia stato raggiunto da richiesta di rinvio a giudizio anziché da avviso di conclusione delle indagini preliminari, dal momento che, in tal caso, la divergenza tra quanto propalato e l’effettivo stato del procedimento costituisce una mera inesattezza su un elemento secondario del fatto storico, che non intacca la verità della notizia principale, secondo cui il procedimento, nella prospettiva della pubblica accusa, è approdato ad una cristallizzazione delle risultanze d’indagine funzionale alla sua progressione. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, diversamente, non viene meno la rilevanza penale del fatto in caso di diffusione dell’erronea notizia a termini della quale una persona è stata rinviata a giudizio, implicando questo atto il positivo vaglio della prospettazione accusatoria da parte di un giudice).

Sentenza 14 maggio 2020, n. 15093

Data udienza 27 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Diffamazione – Stampa – Giornalista Ansa – Scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria – Configurabilità – Presupposti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella – Presidente

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. SESSA Renata – rel. Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SESSA RENATA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DI LEO GIOVANNI;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla conferma delle statuizioni civili.
udito il difensore:
l’avv. (OMISSIS) deposita conclusioni scritte;
l’avv. (OMISSIS) deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione;
l’Avv. (OMISSIS) si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della medesima citta’, dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine al reato di diffamazione loro ascritto per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.
Il (OMISSIS), in particolare, era imputato del reato di cui all’articolo 81 c.p., articolo 595 c.p., commi 2, 3 e 4, perche’ “in qualita’ di giornalista dell’agenzia (OMISSIS) offendeva la reputazione di (OMISSIS), Primo Dirigente pro tempore della Polizia di Stato e di (OMISSIS), Sostituto Procuratore pro tempore della Repubblica di Perugia, divulgando la seguente notizia “La Procura della Repubblica di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per (OMISSIS), per anni capo del (OMISSIS) (gruppo investigativo delitti seriali), che ha indagato sulle vicende del mostro di Firenze, e per il Pm perugino (OMISSIS), titolare delle indagini sulla morte, nel 1985, del medico umbro (OMISSIS), collegate a quelle del mostro di Firenze e condotte dal (OMISSIS). (OMISSIS) e (OMISSIS) sono indagati, nell’ambito dell’inchiesta fiorentina, coordinata dai Pm (OMISSIS) e (OMISSIS), per abuso d’ufficio e, nel caso di (OMISSIS), anche per favoreggiamento nei confronti dello stesso (OMISSIS) (…)” notizia da ritenersi falsa – posto che la richiesta di rinvio a giudizio veniva emesso solo in epoca successiva (6.6.2007), essendo stato gia’ emesso solo l’avviso di conclusione delle indagini in data 21.3.2007 -, che veniva poi ripresa da numerosi organi di stampa e siti Internet”.
Il (OMISSIS), invece, era imputato del reato di cui agli articoli 57 e 595 c.p., – L. n. 47 del 1948, articolo 13, perche’ “in qualita’ di direttore responsabile dell’agenzia (OMISSIS) ometteva di prestare il dovuto controllo sui contenuti dell’articolo indicato al capo precedente”.
2. Con atto a firma dell’Avv. (OMISSIS) e’ proposto ricorso per Cassazione nell’interesse di entrambi gli imputati, articolato in due motivi.
2.1 Con il primo motivo si eccepisce il vizio di violazione e falsa applicazione di legge processuale, in relazione agli articoli 234, 500 e 514 c.p.p., e mancanza di motivazione.
Ad avviso del ricorrente, la nota dell’agenzia (OMISSIS) “con la quale sono state comunicate le generalita’ degli imputati nella rispettiva qualita’ di direttore responsabile dell’agenzia (OMISSIS) all’epoca dei fatti e di autore del dispaccio oggetto di contestazione”, e’ manifestamente inutilizzabile, in quanto non costituisce un documento ex articolo 234 c.p.p., bensi’ un atto di indagine vero e proprio, rispetto al quale sussiste la necessita’ dell’accertamento del fatto ivi dichiarato, mediante testimonianza.
Si richiama in quest’ottica una recente pronunzia della Corte di Cassazione, secondo cui “l’acquisizione di informazioni finalizzate all’identificazione dell’estensore dell’articolo costituisce attivita’ investigativa diretta all’identificazione dell’indagato eseguita nell’ambito del procedimento penale mediante acquisizione di informazioni presso terzi, ed il reperto cartaceo, con il quale il responsabile (OMISSIS) ha indicato le generalita’ dell’imputata non puo’ pertanto definirsi documento, tale essendo il solo reperto precostituito e formato in sede extraprocessuale” (Cass. n. 2332/2018).
In altri termini, si sostiene che il fatto di aver ottenuto l’elemento probatorio mediante lettera della segreteria di redazione dell'(OMISSIS), se pure costituisce una modalita’ legittima di assunzione di informazione nella fase delle indagini preliminari, non puo’ tradursi, tuttavia, in sede dibattimentale, nel superamento del principio di oralita’ che ispira il processo penale.
Ne consegue che la nota (OMISSIS) acquisita quale prova documentale e’, in quanto tale, inutilizzabile e, pertanto, non puo’ dirsi raggiunta la prova circa l’attribuibilita’ del fatto reato agli imputati.
Il provvedimento impugnato, inoltre, nella parte in cui afferma apoditticamente che l’atto suddetto e’ pienamente utilizzabile nel processo, alla stregua di documento, e’ caratterizzato da un’evidente mancanza di motivazione.
2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di legge penale, in relazione agli articoli 51 e 5959 c.p..
Il provvedimento gravato, infatti, e’ stato emesso in aperto contrasto con la giurisprudenza di legittimita’ formatasi in materia di diritto di cronaca.
Nel caso di specie, in piena consonanza con un precedente di questa Corte del 2010, la discrasia tra la notizia propalata con il comunicato oggetto di contestazione (formulazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del PM) e lo stato del procedimento (emissione dell’avviso di conclusione delle indagini da parte del PM), costituisce una “circostanza inesatta”, cioe’ una difformita’ trascurabile, che consente pertanto di ritenere il reato scriminato dal legittimo esercizio del diritto di cronaca.
L’emissione dell’avviso ex articolo 415 bis, sostanzialmente, cristallizza la valutazione della Procura sulla concreta possibilita’ di esercitare l’azione penale che in concretopuo’ non realizzarsi soltanto qualora gli indagati, producendo documenti, redigendo memorie e/o facendosi sentire, riescano a determinare nell’autorita’ inquirente un’inversione di suddetta valutazione.
A cio’ si aggiunge che la richiesta di rinvio a giudizio, nell’ipotesi de qua, e’ stata emessa solo nove giorni dopo la pubblicazione dell’articolo (OMISSIS), in assenza di qualsivoglia attivita’ propulsiva proveniente dalle costituite parti civili.
Il giudizio negativo indotto nel lettore, poi, si prospetta come conseguenza delle vicende giudiziarie in corso, di indiscutibile e intrinseco interesse sociale, e non dell’inesattezza terminologica (indagato/rinviato a giudizio) ascrivibile all’autore dell’articolo.
Di conseguenza, la notizia diffusa rispetta i requisiti della verita’ del fatto narrato, della continenza del linguaggio e anche dell’interesse sociale all’informazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato non potendosi affermare la sussistenza del fatto.
Rimane, invece, sebbene priva di rilievo per il motivo assorbente sul fatto, in ogni caso infondata la censura in punto di inutilizzabilita’ della nota avente ad oggetto le generalita’ degli indagati stante la genericita’ della deduzione rispetto alla complessiva motivazione, non essendo stata essa prospettata neppure in termini di decisivita’.
1.1. Le principali doglianze del ricorrente si appuntano, invero, sul mancato riconoscimento della scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria ex articolo 51 c.p., tale da elidere l’antigiuridicita’ del reato di diffamazione commesso a mezzo stampa.
In particolare, a fronte della pacifica individuazione dei requisiti dell’interesse sociale alla notizia e della continenza del linguaggio, le argomentazioni difensive mirano a dimostrare l’integrazione anche dei presupposto della verita’ del fatto narrato, facendo leva sulla distinzione tra falsita’ e mera inesattezza.
A tal proposito, la giurisprudenza di questa Corte si e’ preoccupata di riempire di contenuto quest’ultima nozione, specificando che essa e’ idonea ad integrare l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, siano rappresentate modeste e marginali inesattezze che riguardino semplici modalita’ del fatto, senza modificarne la struttura essenziale (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 41099 del 20/07/2016 Rv. 268149 – 01 Sez. 5, n. 7024 del 24/11/2009 (dep. 22/02/2010) Rv. 246145 – 01) oppure inesattezze in altri casi definite secondarie in quanto non idonee ad intaccare il nucleo, vero, essenziale della notizia principale.
La ratio comune di tale orientamento e’ quella di configurare una soglia di tolleranza, capace di sottrarre all’area della rilevanza penale quelle discrasie tra la realta’ oggettiva e i fatti cosi’ come filtrati ed esposti nell’articolo, che anche alla luce del contesto in cui si inseriscono, sono definibili come “marginali” o secondarie, individuando di volta in volta il discrimine nella effettiva capacita’ offensiva dei bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice.
Di la’ degli approdi cui e’ giunta questa Corte rispetto ai singoli procedimenti – il cui oggetto consistente nei reato di diffamazione implica valutazioni sotto certi aspetti “in fatto” e strettamente legate a quello specifico “fatto” in scrutinio – sembra dunque potersi tracciare un filo comune che tende a considerare quali parametri fondamentali, da un lato, la gravita’ del nucleo essenziale vero della notizia, e, dall’altro, appunto, la consistenza ed il rilievo della inesattezza anche rispetto ad esso per carpirne in toto la capacita’ inficiante.
In buona sostanza e’ stata riconosciuta l’esimente del diritto di cronaca quando l’inesattezza ha riguardato dati comunque ritenibili come secondari, che, nel contesto dell’informazione, erano inidonei a ledere ulteriormente la reputazione del soggetto, reputazione gia’ compromessa dalla verita’ della notizia principale.
E venendo ai casi piu’ specificamente attinenti a quello in esame, si e’, ad esempio, affermato che in tema di diffamazione a mezzo stampa ricorre la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca qualora eventi storicamente veri siano stati rappresentati in forma giuridicamente non corretta (cfr.Sez. 5, Sentenza n. 6410 del 14/01/2010, Rv. 246065 – 01, fattispecie relativa ad articolo di stampa che indicava il querelante come accusato di fatti di usura, laddove lo stesso era stato rinviato a giudizio per il delitto di estorsione); o, ancora che per la gravita’ dei fatti contestati e per gli elevati incarichi istituzionali rivestiti dalla persona oggetto di notizia, il giudizio negativo indotto nel lettore era conseguenza delle vicende giudiziarie in corso da tempo a carico della stessa – parlamentare – e non dell’equivoco terminologica indagato/rinviato a giudizio.
Diversamente e’ stato trattato il caso in cui si era, invece, affermato, contrariamente al vero, l’avvenuto esercizio dell’azione penale nei confronti di un soggetto soltanto sottoposto a indagini preliminari (cfr. Sez. 5, n. 13702 del 17/12/2010 (dep. 06/04/2011) Rv. 250256 – 01, caso questo ritenuto non scriminato da questa Corte anche nella sentenza Sez. 5, Sentenza n. 51619 del 17/10/2017 Rv. 271628 – 01 in cui il confronto e’ parimenti tra l’avviso di conclusione delle indagini e il decreto che dispone il giudizio e non la richiesta di rinvio a giudizio del P.M.).
Si e’ al riguardo pure sottolineato che non e’, piu’ in generale, consentito al giornalista – che ben puo’ avere un’opinione al riguardo – rappresentare la vicenda in termini diversi da cio’ che e’ realmente, effettuando aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell’ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale di presunzione di innocenza dell’imputato, ed a fortiori dell’indagato, sino a sentenza definitiva (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 39503 del 11/05/2012 Ud. (dep. 08/10/2012) Rv. 254789 – 01); e che il giornalista, in ragione della fluidita’ ed incertezza ontologica del contenuto delle investigazioni – deve raccontare i fatti senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendogli consentite aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell’ipotesi accusatoria (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 4158 del 18/09/2014 Ud. (dep. 28/01/2015) Rv. 262169 – 01).
E’ questo l’orizzonte che deve, dunque, guidare anche la valutazione del caso in esame.
Ne consegue che la divergenza registrata tra la notizia propalata con il comunicato oggetto di contestazione (formulazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero) e lo stato del procedimento (emissione dell’avviso di conclusione delle indagini da parte del pubblico ministero) costituisce una “circostanza inesatta”, ovverosia una difformita’ secondaria, trascurabile, rispetto alla notizia principale che rimane integra nella sua verita’ storica risultando, in ogni caso, le due presunte persone offese indagate per quei gravi delitti riportati nell’articolo, che consente/pertanto, di ritenere scriminato il reato di diffamazione, non assumendo, di contro, la diversa natura dell’atto erroneamente indicato un ruolo idoneo a stravolgere la notizia, nella sua interezza, pubblicata.
Queste osservazioni riposano sul fatto che,sebbene l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e la richiesta di rinvio a giudizio costituiscono sicuramente atti processuali con funzioni autonome e conseguenze distinte, essi sono, al contempo, atti definibili processualmente “attigui”, costituendo il primo presupposto della seconda e facendo ad esso tendenzialmente seguito la richiesta di rinvio a giudizio (tranne nel caso in cui sopravvengano elementi che impediscano l’esercizio dell’azione penale); in ogni caso, con l’avviso di conclusione delle indagini si e’ in certo qual modo cristallizzata la vicenda emersa nelle indagini, che approda, tramite l’avviso di conclusione delle indagini ad un primo punto fermo sia pure sempre nella prospettazione accusatoria ovvero del Pubblico Ministero che conduce le indagini; ma a ben vedere la prospettiva non muta, nella sostanza, allorquando e’ esercitata l’azione penale, dal momento che tale esercizio costituisce pur sempre prerogativa dell’organo dell’accusa, sia pure, in termini processuali, esso si risolva comunque in una progressione del procedimento.
Per quel che qui rileva, in una siffatta ipotesi non puo’, quindi, dirsi fuorviato il lettore, non essendosi intaccata la verita’ della notizia principale ne’ la sostanza di cio’ che era accaduto processualmente; in ogni caso – ed e’ questo che accomuna nella sostanza i due atti ai fini che occupano – non si e’ diffusa la notizia del rinvio a giudizio,che implica il vaglio positivo della fondatezza della prospettazione accusatoria da parte di un giudice (caso quest’ultimo, come sopra detto, ritenuto non scriminato da questa Corte), ma pur sempre, e solo, della emissione di un atto rientrante nella sfera dell’accusa e per di piu’ strettamente collegato all’altro effettivamente intervenuto, per sua natura prodromico della richiesta di rinvio a giudizio.
Nel caso di specie, la difformita’ fra quanto riportato nell’articolo e il fatto storico occorso si sostanzia, quindi, in una mera inesattezza, inidonea a superare la verita’ del fatto, insuscettibile di modificare la struttura essenziale del narrato e che, soprattutto, si rivela in concreto inoffensiva dell’altrui reputazione (e cio’ di la’ del fatto che la richiesta di rinvio a giudizio e’ stata poi effettivamente emessa dopo la pubblicazione dell’articolo (OMISSIS) e della difficolta’ di cogliersi la sottigliezza della differenza da parte dell’uomo medio).
2. L’esito di questo giudizio porta all’annullamento della sentenza impugnata per l’insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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