Il danno subito dal committente rientri nell’ambito dell’art.1669 c.c.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 luglio 2022| n. 22575.

Il danno subito dal committente rientri nell’ambito dell’art.1669 c.c.

Qualora il danno subito dal committente rientri nell’ambito dell’art.1669 c.c., e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. Il vincolo di responsabilità solidale trova fondamento nel principio di cui all’articolo 2055 c.c. a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, essendo sia l’appaltatore che il direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni, entrambi autori dell’unico illecito extracontrattuale, e quindi tenuti a risarcire integralmente i danneggiati.

Ordinanza|19 luglio 2022| n. 22575. Il danno subito dal committente rientri nell’ambito dell’art.1669 c.c.

Data udienza 25 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio – Appalto di lavori in condominio – Responsabilità solidale appaltatore e direttore lavori

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13395/2017 proposto da:
(OMISSIS), TITOLARE DI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 826/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 27/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2022 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

Il danno subito dal committente rientri nell’ambito dell’art.1669 c.c.

PREMESSO IN FATTO

CHE
1. Il Condominio di (OMISSIS) conveniva in giudizio l’architetto (OMISSIS), direttore dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati nello stabile condominiale, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni asseritamente collegati agli eseguiti interventi. Si costituiva l’architetto (OMISSIS) chiamando in causa (OMISSIS), quale titolare della ditta individuale (OMISSIS) che aveva eseguito i lavori, chiedendo che, in caso di accertamento dei vizi lamentati dall’attore e in considerazione dell’addebitabilita’ degli stessi all’appaltatore, questo fosse condannato a indennizzarlo della eventuale condanna. Si costituiva (OMISSIS), che eccepiva come rispetto ai vizi denunciati fossero ormai decorsi i termini di cui agli articoli 1667, 1668 e 1669 c.c.; il chiamato evidenziava anche l’avvenuto svolgimento di un giudizio arbitrale da egli instaurato per ottenere il pagamento da parte del Condominio di ulteriori lavori non previsti nel contratto, giudizio arbitrale che si era concluso con l’accoglimento della sua domanda e il rigetto delle domande riconvenzionali del Condominio relative alla “cattiva esecuzione” del contratto d’appalto.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3070/2015, ha parzialmente accolto la domanda del Condominio e, accertato l’inadempimento del convenuto all’incarico professionale, lo ha condannato al risarcimento del danno quantificato in Euro 64.073,30; ha poi parzialmente accolto la domanda di regresso dell’architetto (OMISSIS) e ha condannato l’appaltatore a tenerlo indenne nella misura del 70%.
2. La sentenza e’ stata impugnata in via principale da (OMISSIS); (OMISSIS) ha impugnato in via incidentale, chiedendo di accertare la responsabilita’ esclusiva dell’appaltatore. La Corte d’appello di Milano con sentenza 27 febbraio 2017, n. 826 – ha rigettato sia l’appello principale che quello incidentale.
3. Avverso la sentenza della Corte d’appello (OMISSIS) ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso (OMISSIS), che propone ricorso incidentale.
Resiste con distinti atti di controricorso avverso il ricorso principale e quello incidentale il Condominio di (OMISSIS).
Il ricorrente incidentale ha depositato memoria.
Con atto datato 2 aprile 2021 il difensore di (OMISSIS) ha comunicato di avere rinunciato al mandato conferitogli; con atto del 21 luglio 2021 si e’ costituito il nuovo difensore.

Il danno subito dal committente rientri nell’ambito dell’art.1669 c.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:
I. Il ricorso principale e’ articolato in quattro motivi, che ripropongono doglianze gia’ sottoposte al giudice d’appello con i motivi di gravame.
1) Il primo motivo contesta “violazione del divieto del ne bis in idem, violazione del pur riconosciuto obbligo di astenersi dal deliberare intorno alla responsabilita’ del deducente nei confronti del Condominio, in relazione al compromesso e al lodo munito di esecutorieta’”: il giudice d’appello ha ritenuto che gli effetti del lodo non fossero opponibili a (OMISSIS) perche’ la decisione arbitrale non poteva vincolarlo, ma “i fatti accertati nel lodo, per quanto circoscritti all’attivita’ dell’impresa appaltatrice, sono estensibili al direttore dei lavori, il quale potra’ giovarsi in giudizio, salvo ove ci fosse la responsabilita’ di quest’ultimo nell’espletamento dell’incarico assegnatogli dal Condominio, la quale del resto e’ oggetto di precisa domanda nei suoi confronti”; rileva quindi la netta distinzione tra le responsabilita’ dell’appaltatore e del direttore dei lavori, evidentemente dipendenti da due negozi distinti.
2) Il secondo motivo contesta “violazione degli articoli 99, 100 e 101 c.p.c., per avere il giudice proceduto ad autonoma qualificazione della domanda proposta dal convenuto nei confronti dell’impresa; violazione degli articoli 88, 100 e 101 c.p.c., per avere il giudice di prime cure qualificato la domanda proposta dal Condominio addirittura contra dicta e quindi contro la proclamata volonta’ dell’interessato”: il Condominio non ha mai avanzato alcuna domanda nei confronti dell’impresa appaltatrice, avendo agito in giudizio nei confronti del solo direttore dei lavori “per fatti propri”.
3) Il terzo motivo fa valere “violazione degli articoli 1292 e 2055 c.c., per avere la Corte d’appello asserito l’esistenza di responsabilita’ solidale e di conseguente regresso a favore del preteso coobbligato, senza avere competenza per delibare sulla responsabilita’ del deducente nei confronti del Condominio”: nel caso di specie non vi e’ alcuna responsabilita’ solidale tra il direttore dei lavori e l’appaltatore, con conseguente inapplicabilita’ dell’articolo 2055 c.c..
4) Il quarto motivo contesta, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “mancata delibazione in ordine alle numerose eccezioni preliminari e di merito spiegate dal deducente, che e’ andato oltre le eccezioni preliminari ed aveva ritualmente proposto eccezioni di prescrizione e di infondatezza delle pretese spiegate nei suoi confronti”: la Corte d’appello, nel rigettare il motivo di gravame, sarebbe partita da un presupposto “fuorviante”, ossia che l’azione nei confronti dell’impresa appaltatrice non e’ stata proposta dal Condominio, ma dal direttore dei lavori, quando cio’ che rileva sarebbe che “il Condominio si e’ astenuto dal rivolgere qualunque domanda nei confronti del deducente”, fatto decisivo che sarebbe stato omesso dal giudice d’appello.
I motivi, tra loro strettamente connessi, non possono essere accolti. Il terzo motivo nega la sussistenza del vincolo di solidarieta’ tra il direttore dei lavori e l’appaltatore e l’inapplicabilita’ dell’articolo 2055 c.c., negazione della solidarieta’ che e’ sottesa anche al secondo, al primo e al quarto motivo. Il ricorrente in tal modo non considera che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora il danno subito dal committente rientri nell’ambito dell’articolo 1669 c.c., e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori come nel caso in esame ha accertato il giudice d’appello (cfr. le pp. 10 e 11 del provvedimento impugnato) – “entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarieta’, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse” (Cass. 18521/2016), trovando il vincolo di responsabilita’ solidale “fondamento nel principio di cui all’articolo 2055 c.c.” (Cass. 18289/2020), “a nulla rilevando in contrario la natura e la diversita’ dei contratti cui si ricollega la responsabilita’”, essendo sia l’appaltatore che il direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni, “entrambi autori dell’unico illecito extracontrattuale, e percio’ rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato” (Cass. 8016/2012); infatti le attivita’ dell’appaltatore come quella del direttore dei lavori “pur essendo i contratti ai quali si ricollegano di diverse. natura possono concorrere tutte alla produzione del danno, con la conseguenza che gli indicati soggetti (indipendentemente dalla graduazione delle rispettive colpe nei rapporti interni) sono tenuti a risarcire integralmente i danneggiati” (Cass. 4900/1993).
Per quanto concerne specificamente la censura, di cui al primo motivo, di violazione del ne bis in idem in relazione al lodo reso nel giudizio arbitrale, correttamente la Corte d’appello ha rilevato che l’architetto (OMISSIS) era estraneo al contratto d’appalto e pertanto la clausola compromissoria a questo apposto non poteva vincolarlo e il lodo non poteva avere nei suoi confronti alcun effetto. Al riguardo va precisato che il titolare dell’impresa appaltatrice e’ stato chiamato in causa con la proposizione nei suoi confronti dell’azione di regresso da parte del direttore dei lavori (come puntualizza la Corte d’appello, correttamente e non in modo “fuorviante” come deduce il ricorrente nel quarto motivo) e che l’articolo 1306 c.c., si applica nei soli rapporti tra creditore e coobbligato solidale e non ai rapporti di regresso tra i vari condebitori. Ne consegue che nell’azione di regresso del condebitore nei confronti dell’altro coobbligato, il coobbligato convenuto (il ricorrente) non puo’ “opporre altro e contrastante giudicato, col quale sia stata rigettata la pretesa creditoria nei suoi confronti” (Cass. 16117/2013).
Il ricorso principale va pertanto rigettato.
II. Il ricorso incidentale e’ articolato in due motivi.
1) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’articolo 1669 c.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla mancata sorveglianza dei lavori eseguiti dall’impresa appaltatrice”.
Il motivo non puo’ essere accolto. In rubrica, anzitutto, viene richiamato un parametro – l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione – non applicabile ratione temporis alla fattispecie. Nello sviluppo del motivo si lamenta poi che la Corte d’appello abbia “del tutto ignorato” dati di fatto che confuterebbero l’assunto della mancata vigilanza sui lavori da parte di (OMISSIS), dati di fatto di cui non si ravvisa il carattere della decisivita’ alla luce dell’accertamento di fatto posto in essere dal giudice d’appello, secondo cui, “indipendentemente dalla frequenza in cantiere di (OMISSIS), quello che e’ certo e’ che non risulta alcun intervento da parte sua volto alla contestazione delle modalita’ esecutive dell’opera anche per la parte non rispondente a progetto” (p. 12 della sentenza impugnata). Nella parte finale del motivo, infine, si contesta che il ricorrente, pur non avendo alcuna responsabilita’ per i vizi lamentati o comunque una responsabilita’ pari solo al 30%, sia stato condannato al risarcimento integrale in favore del Condominio, cosi’ non considerando la solidarieta’ della responsabilita’ dell’appaltatore e del direttore dei lavori (supra, sub I).
2) Il secondo motivo contesta “violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., omessa motivazione in ordine alla condanna al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio”: il ricorrente non doveva essere condannato al pagamento delle spese in favore del Condominio, in quanto il processo “non e’ causalmente riconducibile ad alcun suo comportamento”.
Il motivo non puo’ essere accolto. Il ricorso per cassazione e’ infatti rivolto nei confronti della pronuncia del giudice di secondo grado, che ha integralmente rigettato l’appello incidentale di (OMISSIS), cosi’ che – in corretta applicazione dell’articolo 91 c.p.c. – ha condannato quest’ultimo al pagamento delle spese in favore del Condominio.
Il ricorso incidentale va quindi rigettato.
III. Considerata la reciproca soccombenza vanno compensate le spese tra i due ricorrenti, che vanno condannati in solido al rimborso delle spese del giudizio di legittimita’ nei confronti del Condominio.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensa le spese del presente giudizio tra il ricorrente principale e il ricorrente incidentale e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese in favore del controricorrente, che liquida in Euro 5.800, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *