Il danno all’immagine ed alla reputazione

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 18 febbraio 2020, n. 4005.

La massima estrapolata:

Il danno all’immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come “danno conseguenza”, non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima.

Ordinanza 18 febbraio 2020, n. 4005

Data udienza 4 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3733-2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL in persona del suo legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1889/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 31/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2019 dal Consigliere Dott. FIECCONI FRANCESCA.

RILEVATO IN FATTO

che:
1. Con ricorso notificato il 8.1.2018 via pec la Societa’ (OMISSIS) Srl ( (OMISSIS) Srl), (OMISSIS) e (OMISSIS) impugnano la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, pubblicata il 31.10.2017 e notificata a mezzo PEC l’8/11/2017, con la quale e’ stato rigettato l’appello proposto dai ricorrenti avverso la sentenza emessa nei 2013 dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di (OMISSIS), il quale aveva convenuto i resistenti per sentire accertare la loro responsabilita’ in merito alla pubblicazione, sulla testata del “(OMISSIS)” del (OMISSIS), dell’articolo intitolato “lottizzazione sotto sequestro – si allarga l’inchiesta che aveva gia’ colpito le villette di Aversa”, nel quale l’attore, qui resistente, era stato erroneamente indicato quale “progettista direttore dei lavori e, come tale, indagato nell’ambito di una inchiesta per abuso d’ufficio, deturpazione e distruzione delle bellezze naturali”, quando, invece, egli era completamente estraneo all’inchiesta, mentre era stato coinvolto in precedenza in altre ipotesi accusatorie collegate alla sua professione. Il giudice di primo grado, dopo avere rigettato le prove per testi, aveva accertato la responsabilita’ dei ricorrenti e li aveva condannati al risarcimento dei danni all’immagine, quantificati in Euro 10.000, oltre alla pubblicazione della condanna su varie testate locali. La sentenza veniva confermata in sede di appello sia in ordine all’an che al quantum debeatur.
2. Il ricorso e’ affidato a un motivo. Parte resistente ha notificato controricorso il 6.2.2018.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:
1. Con un unico motivo i ricorrenti deducono, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli articoli 1126, 2059, 2697 e 2729 c.c., in riferimento alla mancata prova del danno non patrimoniale in concreto subito, ove il criterio equitativo non potrebbe valere per sopperire a carenze probatorie, avendo i giudici di merito dimostrato di aver svolto un ragionamento per presunzioni semplici in aperta e insanabile violazione dell’articolo 2729 c.c., atteso che l’unica fonte di prova allegata e’ rinvenibile nel curriculum professionale dell’attore, prodotto in sede di costituzione in giudizio.
2. Il motivo e’ inammissibile.
1. In tema di responsabilita’ civile per l’illecito di diffamazione, il danno all’immagine ed alla reputazione, inteso come “danno conseguenza”, non sussiste “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Sicche’ la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensi’ al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7594 del 28/03/2018; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017). La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017). A tal fine il giudice puo’ avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, pero’, di elementi indiziari diversi dal fatto in se’ (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019).
2. Pertanto, costituisce un accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimita’, stabilire se una espressione, uno scritto, un documento, siano effettivamente lesivi dell’onore e della reputazione altrui, una volta applicati correttamente i suddetti parametri di valutazione, (ex multis, in tal senso, v. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6133 del 14/03/2018, Rv. 648418 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 80 de110/01/2012, Rv. 621133 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17395 del 08/08/2007, Rv. 598662 – 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15510 del 07/07/2006, Rv. 593558 – 01).
3. Nel caso concreto la decisione impugnata, nel valutare il danno, dimostra di avere preso in considerazione la posizione personale e sociale del soggetto leso, in riferimento sia al profilo oggettivo della violazione commesso, in relazione alla gravita’ dell’accusa infondatamente mossa, che a quello soggettivo, relativo alla personalita’ del soggetto offeso e all’incidenza che la notizia falsa aveva presumibilmente avuto in riferimento al contesto sociale e professionale cui si riferiva, collegato a un territorio a forte vocazione turistica, quale e’ la costa ionica, ove i temi della deturpazione del territorio e della distruzione delle bellezze naturali urtano la sensibilita’ dell’opinione pubblica e, di riflesso, incidono sulla reputazione di chi in tale campo esercita la professione.
4. Si tratta, quindi, di un giudizio in cui si e’ tenuto conto di tutte le circostanze allegate per valutare il danno morale derivato dall’illecito, con ragionamento inevitabilmente presuntivo, data la impalpabilita’ del danno reputazionale, desumibile non solo dal curriculum professionale della vittima della diffamazione, ma da altri rilevanti elementi, correlati al contesto territoriale e sociale il cui il professionista opera.
5. Sicche’, non apparendo il motivo correlato alla motivazione effettivamente resa, esso incorre nella ragione di inammissibilita’ rinvenibile nel principio di diritto sancito da Cass. SU n. 7074 del 2017, laddove si e’ statuito che l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale puo’ considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali e’ esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata in riferimento alle ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneita’ al raggiungimento dello scopo.
6. Conclusivamente, il ricorso va ritenuto inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, a favore della parte resistente.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 7.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge, da distrarre a favore del legale antistatario.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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