Il danneggiato ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore solo in caso di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli e natanti

Corte di Cassazione, sezione secondo civile, Sentenza 16 maggio 2019, n. 13216.

La massima estrapolata:

Il danneggiato ha azione diretta nei confronti dell’assicuratore solo in caso di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli e natanti, viceversa, in tutti gli altri casi, come ad esempio, in ipotesi di assicurazione della responsabilità civile dell’appaltatore o del direttore dei lavori, il danneggiato non può convenire direttamente in giudizio l’assicuratore il quale, semmai, può essere chiamato in garanzia (manleva) dallo stesso assicurato. Conseguentemente, il giudicante non può, in caso di giudizio per il risarcimento del danno avviato dal condominio nei confronti dell’appaltatore di lavori edili e del direttore dei lavori per l’imperita esecuzione degli stessi, condannare in solido il responsabile e l’assicuratore ma, al contrario, condannare l’assicuratore a manlevare il danneggiante da quanto da questi dovuto a titolo risarcitorio.

Sentenza 16 maggio 2019, n. 13216

Data udienza 20 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 4201 – 2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato (OMISSIS) ed all’avvocato (OMISSIS) lo rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO di via (OMISSIS), – c.f. (OMISSIS) – in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso in virtu’ di procura speciale in calce ai controricorsi dall’avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio ” (OMISSIS)”.
– controricorrente –
e
(OMISSIS) s.p.a., – c.f. (OMISSIS)/p.i.v.a. (OMISSIS) – (conferitaria con decorrenza 1,7.2013 del complesso aziendale costituito dal portafoglio assicurativo della Direzione per l’Italia di ” (OMISSIS)” s.p.a. in favore di ” (OMISSIS)” s.p.a.), in persona dei procuratori speciali dottor (OMISSIS) e dottor (OMISSIS) giusta procura per notar (OMISSIS) in data 18.12.2014 (controricorso con ricorso incidentale in data 10.3.2015) ed in persona del procuratore speciale avvocato (OMISSIS) giusta procura per notar (OMISSIS) in data 29.1.2014 (controricorso in data 12.3.2015), elettivamente domiciliata (nel controricorso con ricorso incidentale in data 10.3.2015) in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso nonche’ elettivamente domiciliata (nel controricorso in data 12.3.2015) in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato Marco Vincenti che la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
e
(OMISSIS) coop. a r.l. – p.i.v.a. (OMISSIS) – (quale cessionaria del portafoglio assicurativo di ” (OMISSIS)” s.p.a.), in persona del procuratore dottor (OMISSIS) giusta procura per notar (OMISSIS) in data 11.11.2009, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
e
(OMISSIS) s.a.s. in liquidazione, – c.f. (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 2314 dei 13.5/18.6.2014 della corte d’appello di Milano;
udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 20 novembre 2018 dal consigliere Dott. Luigi Abete;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Sgroi Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del sesto motivo del ricorso principale e per il rigetto di ogni ulteriore motivo dello stesso ricorso; per l’accoglimento del sesto motivo del ricorso incidentale della ” (OMISSIS)” s.p.a. e per il rigetto di ogni ulteriore motivo dello stesso ricorso; per il rigetto del ricorso incidentale della ” (OMISSIS)” coop. a r.l.; in ogni caso con decisione nel merito;
udito l’avvocato (OMISSIS) per la ricorrente incidentale ” (OMISSIS)” s.p.a.;
udito l’avvocato (OMISSIS), per delega dell’avvocato (OMISSIS), per la ricorrente incidentale ” (OMISSIS)” s.p.a.;
udito l’avvocato (OMISSIS), per delega dell’avvocato (OMISSIS), per la ricorrente incidentale ” (OMISSIS)” coop. a r.l..

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato in data 6.9.2006 il condominio di (OMISSIS) citava a comparire dinanzi al tribunale di Milano, tra gli altri, la ” (OMISSIS)” s.a.s. e l’ingegner (OMISSIS).
Premetteva che il 24.4.2001 aveva affidato in appalto alla ” (OMISSIS)” i lavori di ripristino e tinteggiatura delle facciate dello stabile condominiale; che era stato nominato direttore dei lavori l’ingegner (OMISSIS).
Premetteva che successivamente si era deciso di affidare in appalto alla ” (OMISSIS)” altresi’ l’esecuzione dei lavori di rifacimento del terrazzo di copertura dello stabile in esclusivo uso della condomina (OMISSIS) – (OMISSIS).
Indi esponeva che i lavori di rifacimento del terrazzo erano stati malamente eseguiti, tant’e’ che gia’ nel corso del 2002 l’appartamento sottostante al terrazzo era stato interessato da infiltrazioni d’acqua.
Esponeva ancora che su istanza della condomina (OMISSIS) – (OMISSIS) era stato disposto a.t.p., nell’ambito del quale era stata espletata c.t.u..
Chiedeva condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni.
Nelle more, su richiesta del condominio, si faceva luogo ad ulteriore a.t.p., nell’ambito del quale veniva espletata ulteriore c.t.u..
Si costituiva l’ingegner (OMISSIS).
Eccepiva preliminarmente la prescrizione e/o la decadenza del condominio da qualsivoglia pretesa.
Nel merito instava – tra l’altro – per il rigetto dell’avversa domanda.
Si costituiva la ” (OMISSIS)” s.a.s..
Parimenti instava – tra l’altro – per il rigetto della domanda attorea.
Si costituivano, chiamate in causa, le compagnie con cui l’un convenuto e l’altra convenuta erano assicurati per la responsabilita’ civile.
Acquisita la relazione di c.t.u. depositata nell’ambito del secondo a.t.p., acquisita l’integrazione alla relazione di c.t.u., con sentenza n. 2383/2011 il tribunale di Milano rigettava la domanda del condominio attore.
Proponeva appello il condominio di via (OMISSIS).
Resisteva l’ingegner (OMISSIS); proponeva appello incidentale.
Resisteva la ” (OMISSIS)” s.a.s.; proponeva appello incidentale.
Si costituiva la ” (OMISSIS)” s.p.a., con cui la ” (OMISSIS)” era assicurata per la responsabilita’ civile.
Si costituiva la ” (OMISSIS)” s.p.a. (gia’ ” (OMISSIS)” s.p.a.), con cui sia la ” (OMISSIS)” era – inoltre – assicurata per la responsabilita’ civile sia l’ingegner (OMISSIS) era assicurato per la responsabilita’ civile.
Con sentenza n. 2314 dei 13.5/18.6.2014 la corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento dell’appello principale, condannava la ” (OMISSIS)” s.a.s. in liquidazione, (OMISSIS), la ” (OMISSIS)” s.p.a. e la ” (OMISSIS)” s.p.a. in solido tra loro a pagare al condominio la somma di Euro 126.885,75, oltre oneri fiscali ed interessi; rigettava gli appelli incidentali di (OMISSIS) e della ” (OMISSIS)”; compensava integralmente le spese del doppio grado nel rapporto tra il condominio e la ” (OMISSIS)”; condannava in solido (OMISSIS), la ” (OMISSIS)” e la ” (OMISSIS)” a rimborsare al condominio le spese del doppio grado.
Evidenziava la corte che dalla comparsa di costituzione e risposta della ” (OMISSIS)” depositata in prime cure si rilevava agevolmente che la medesima appellata non aveva in primo grado eccepito ne’ la decadenza del condominio dall’azione ex articolo 1669 c.c. ne’ la prescrizione del diritto del condominio al risarcimento del danno.
Evidenziava che anche ” (OMISSIS)”, coassicuratrice per la responsabilita’ civile della ” (OMISSIS)”, aveva omesso in primo grado di eccepire la decadenza e la prescrizione delle pretese del condominio; che viceversa l’eccezione era stata ritualmente formulata da ” (OMISSIS)”, del pari coassicuratrice per la responsabilita’ civile della ” (OMISSIS)”.
Evidenziava – in ordine al motivo dell’appello principale con cui il condominio aveva censurato il primo dictum nella parte in cui l’azione esperita nei confronti dell’ingegner (OMISSIS) era stata qualificata ai sensi dell’articolo 1669 c.c. – che il principale appellante aveva chiaramente enunciato la natura dell’incarico – direzione dei lavori – conferito a controparte; che dunque la domanda del condominio era diretta a far valere la responsabilita’ contrattuale dell’ingegner (OMISSIS) connessa all’addotto inadempimento delle obbligazioni scaturite dal contratto d’opera intellettuale con il medesimo ingegnere siglato; che di conseguenza la pretesa risarcitoria era soggetta all’ordinario termine di prescrizione, termine che alla data del 6.9.2006, di della notifica all’appellato dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, non era ancora giunto a compimento.
Evidenziava al contempo che le cause delle copiose infiltrazioni d’acqua erano state ampiamente vagliate alla stregua delle disposte consulenze tecniche; che in particolare la grossolanita’ dei vizi e dei difetti inficianti le opere eseguite, quale palesata segnatamente dalla relazione di c.t.u. a firma dell’architetto (OMISSIS), nominato nell’ambito dell’a.t.p. richiesto dalla condomina (OMISSIS) (OMISSIS) ed il cui contraddittorio era stato esteso anche all’ingegner (OMISSIS), dava ragione della “negligenza nell’operato del direttore dei lavori” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 16).
Evidenziava ulteriormente che ne’ la ” (OMISSIS)” ne’ la ” (OMISSIS)” avevano prodotto il contratto di assicurazione tra loro intercorso, sicche’ nessuna limitazione della responsabilita’ civile della compagnia di assicurazioni si prefigurava e quindi la ” (OMISSIS)” doveva “rispondere in solido con l’assicurata per quanto questa dovra’ pagare al Condominio appellante” (cosi’ sentenza d’appello, pagg. 18 – 19); che analogamente era lacunosa la produzione documentale relativa al rapporto assicurativo intercorrente tra (OMISSIS) e l'” (OMISSIS)”, “cosi’ che anche in questo caso l’assicuratore dovra’ rispondere in solido con l’assicurato per l’intero importo” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 19).
Evidenziava infine, in ordine all’entita’ del risarcimento spettante al condominio appellante, che l’architetto (OMISSIS) aveva ravvisato la necessita’ dell’integrale rifacimento dei lavori malamente eseguiti dalla ” (OMISSIS)” e tale valutazione era stata condivisa dall’architetto (OMISSIS), nominato c.t.u. nel corso del giudizio a cognizione piena; che di conseguenza al condominio appellante spettava il rimborso integrale del corrispettivo – Euro 126.885,75 – versato all’impresa ” (OMISSIS)”, incaricata per il totale rifacimento dei lavori.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia anche in ordine alle spese.
Il condominio di (OMISSIS)Vettabbia, n. 4/6(OMISSIS) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile il quarto motivo e rigettarsi ogni ulteriore motivo del ricorso esperito da (OMISSIS); con il favore delle spese.
La ” (OMISSIS)” s.p.a. ha depositato controricorso; si e’ rimessa alla decisione di questa Corte con riferimento al ricorso proposto da (OMISSIS); con il favore delle spese.
La ” (OMISSIS)” s.p.a. ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in otto motivi; ha chiesto cassarsi la sentenza n. 2314 dei 13.5/18.6.2014 della corte d’appello di Milano con ogni susseguente pronuncia anche in ordine alle spese.
Il condominio di (OMISSIS)Vettabbia, n. 4/6(OMISSIS) ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso incidentale della ” (OMISSIS)” s.p.a. con il favore delle spese.
La ” (OMISSIS)” coop. a r.l. (quale cessionaria del portafoglio assicurativo di ” (OMISSIS)” s.p.a.) ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale articolato in due motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso proposto da (OMISSIS) eccezion fatta per il quarto motivo ed, in accoglimento del ricorso incidentale, ha chiesto cassarsi la sentenza n. 2314 dei 13.5/18.6.2014 della corte d’appello di Milano con ogni susseguente pronuncia anche in ordine alle spese.
Il condominio di (OMISSIS)Vettabbia, n. 4/6(OMISSIS) ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso incidentale della ” (OMISSIS)” coop. a r.l. con il favore delle spese.
Il condominio di (OMISSIS)Vettabbia, n. 4/6(OMISSIS) ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Occorre dar atto previamente dell’inammissibilita’, a norma dell’articolo 372 c.p.c., della documentazione – sentenza della corte d’appello di Milano n. 2520 dei 10.2/15.6.2015, pronunciata anche nei confronti di soggetti estranei al presente giudizio – allegata dal condominio controricorrente alla memoria ex articolo 378 c.p.c. depositata in data 15.11.2018.
Si tratta evidentemente di documentazione che non afferisce ne’ alla nullita’ della sentenza in questa sede impugnata ne’ all’ammissibilita’ del ricorso ne’ all’ammissibilita’ del controricorso.
Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c..
Deduce che ha errato la corte di merito a qualificare diversamente la domanda proposta dal condominio in prime cure; che in tal guisa ha trasformato l’azione esperita da extracontrattuale in contrattuale.
Deduce al contempo che ha errato la corte a ritenere che la domanda spiegata fosse ab origine di natura contrattuale.
Il primo motivo del ricorso principale non merita seguito.
Questa Corte spiega che il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti da’ luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume (siccome nel caso di cui al motivo in disamina) che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (articolo 112 c.p.c.) od a quello del “tantum devolutum quantum appellatum” (articolo 345 c.p.c.), trattandosi in tal caso della denuncia di un “error in procedendo”, che attribuisce alla Corte di cassazione il potere – dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali ed, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (cfr. Cass. 10.10.2014, n. 21421).
E spiega in pari tempo che l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che (domanda) era stata avanzata, tale statuizione, ancorche’ in ipotesi erronea, non puo’ essere censurata per ultrapetizione, atteso che il suddetto difetto non e’ logicamente verificabile prima di avere accertato l’erroneita’ della relativa motivazione, sicche’ detto errore puo’ concretizzare solo una carenza nell’interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimita’ unicamente sotto il profilo del vizio motivazionale (cfr. Cass. sez. lav. 27.10.2015, n. 21874).
Orbene al cospetto delle surriferite – non collimanti – indicazioni giurisprudenziali si rappresenta quanto segue.
In primo luogo, nel solco dell’insegnamento n. 21874/2015, la motivazione, in parte qua agitur, del dictum della corte di Milano e’ ineccepibile, congrua ed esaustiva.
Invero la corte milanese ha, tra l’altro, puntualizzato che, “nel caso di specie, il Condominio attore aveva chiaramente indicato la natura dell’incarico (direzione lavori) conferito all’ing. (OMISSIS) e, di conseguenza, se pur senza menzionare le norme di legge, la natura del contratto ex articolo 2230 c.c. e segg. che lo legava al professionista” (cosi’ sentenza d’appello, pagg. 13 – 14). Ed ha soggiunto che “il titolo contrattuale della responsabilita’ civile dell’ing. (OMISSIS) era stato chiaramente ribadito anche nella terza memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 5” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 14. Si veda al riguardo pag. 4 del controricorso del condominio nei confronti del ricorrente principale).
In secondo luogo, in esplicazione delle prerogative che a questo Giudice di legittimita’ competono nel solco dell’insegnamento n. 21421/2014, non puo’ che darsi riscontro alla qualificazione operata dalla corte distrettuale.
Invero il tenore dell’atto di citazione di prime cure depone nel senso che la pretesa azionata dal condominio di via Vettabbia rinviene nel contratto d’opera intellettuale il proprio titolo, sicche’ e’ l’inadempimento delle obbligazioni nascenti da siffatto vincolo contrattuale che il condominio ha inteso far valere (al riguardo si vedano anche le pagg. 3 – 5 del controricorso del condominio nei confronti del ricorrente principale).
Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 2230 c.c..
Deduce che la sua responsabilita’ puo’ essere affermata “solo qualora abbia omesso il controllo su fatti che hanno portato al verificarsi dei danni lamentati” (cosi’ ricorso principale, pag. 16).
Deduce che il c.t.u. ha riferito che i danni si sono verificati in conseguenza della mancata sostituzione delle “pilette”.
Deduce quindi che ha provveduto a contestare immediatamente tale addebito all’impresa appaltatrice nonche’ a prospettare alla stessa impresa che sarebbe stata altrimenti sostituita.
Deduce in ogni caso che, contrariamente all’assunto della corte lombarda, il direttore dei lavori non ha la potesta’ di incaricare altra impresa ai fini dell’esecuzione dei lavori non eseguiti o malamente eseguiti.
Il secondo motivo del ricorso principale del pari non merita seguito.
Si premette che, quantunque col passaggio iniziale del mezzo in disamina si prospetti che la corte d’appello avrebbe erroneamente definito l’ambito delle obbligazioni gravanti sul direttore dei lavori, e’ innegabile tuttavia che con il motivo in disamina l’ingegner (OMISSIS) censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte di merito ha atteso in ordine al concreto riscontro della sua responsabilita’ ex contractu (“obbligo della direzione lavori e’ controllare e contestare all’impresa la mancata o non corretta esecuzione dei lavori. Cio’ ha fatto l’ing. (OMISSIS)”: cosi’ ricorso principale, pag. 17).
Il secondo motivo si qualifica dunque in relazione alla previsione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (e’ il motivo di ricorso ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia: cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).
Cosicche’ riveste valenza l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (il riferimento e’ a Cass. sez. un. 7.4.2014, n. 8053).
In quest’ottica si osserva quanto segue.
Per un verso e’ da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia a sezioni unite teste’ menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte distrettuale ha, in parte qua, ancorato il suo dictum.
In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte territoriale ha – siccome si e’ premesso – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Per altro verso la corte di Milano ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante, in parte qua, la res litigiosa, ovvero il fatto del diligente assolvimento da parte del ricorrente principale, direttore di lavori, nella specificita’ del caso de quo, dei poteri di controllo circa la corretta esecuzione delle opere da parte dell’accomandita appaltatrice.
Del resto il ricorrente censura l’asserita distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa (“cio’, in fatto, e’ documentato, pacifico (…). A questo riguardo, si ricorda che, con fax inviato dall’ing. (OMISSIS) alla (OMISSIS) s.a.s. in data 7 ottobre 2002, (…) il direttore dei lavori ammoniva (…)”: cosi’ ricorso principale, pag. 17).
E pero’ il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).
In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge, in parte qua, il dictum della corte lombarda risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.
In relazione al profilo della correttezza giuridica, questa Corte spiega, in tema di appalto, che il direttore dei lavori esercita per conto del committente i medesimi poteri di controllo sull’attuazione dell’appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicche’ ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinche’ l’opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica (cfr. Cass. 19.9.2016, n. 18285).
In relazione al profilo della congruita’ ed esaustivita’ della motivazione, la corte milanese ha specificato ulteriormente che, a riscontro della negligenza del direttore dei lavori, deponeva anche la corrispondenza intercorsa tra la direzione dei lavori, la ” (OMISSIS)” e l’amministrazione condominiale nel periodo compreso tra la seconda meta’ del 2001 e l’intero corso del 2002; che “alla parziale contestazione dei vizi e difetti delle opere eseguite da (OMISSIS) (non aveva) fatto seguito (da parte del direttore dei lavori) un’iniziativa adeguata, a termini di contratto, per ottenere dall’impresa che a tali vizi e difetti si ovviasse, con interventi di riparazione o, se necessario, con l’integrale rifacimento di talune lavorazioni” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 17); che dalla lettura delle comunicazioni scritte a firma dell’ingegner (OMISSIS) in data 9.11.2001, 28.1.2002 ed 8.10.2002 si desumeva che il direttore dei lavori aveva “avuto una consapevolezza parziale dei gravi vizi e difetti di esecuzione delle opere appaltate poi constatati dai c.t.u.” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 17); che in ogni caso (OMISSIS) non aveva ne’ fornito allegazione ne’ dato prova di circostanze di fatto idonee a dar ragione del suo esatto adempimento ovvero che l’inesatto adempimento fosse dipeso da cause a lui non imputabili (cfr. sentenza d’appello, pag. 18).
Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articoli 101 e 116 c.p.c..
Deduce che la relazione di c.t.u. a firma dell’architetto (OMISSIS) non gli e’ opponibile e tale inopponibilita’ ha provveduto tempestivamente ad addurre.
Deduce segnatamente che la c.t.u. e’ stata espletata nell’ambito dell’a.t.p. richiesto dalla condomina (OMISSIS) – (OMISSIS) al quale e’ rimasto estraneo.
Il terzo motivo del ricorso principale e’ privo di fondamento.
E’ innegabile che la corte d’appello ha richiamato specificamente “per la loro chiarezza le conclusioni della c.t.u. dell’arch. (OMISSIS), nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso nel 2005 dalla sig. (OMISSIS) (OMISSIS) contro il Condominio” (cosi’ sentenza d’appello, pagg. 15 – 16).
E nondimeno la corte di merito ha riscontrato le cause delle copiose infiltrazioni d’acqua non solo alla luce della documentazione fotografica, ma pur alla stregua delle risultanze delle indagini esperite nell’ambito di una pluralita’ di procedimenti, di cognizione e per accertamento tecnico preventivo (cfr. sentenza d’appello, pag. 15).
Cosicche’ il riferimento che la corte distrettuale ha operato in special modo alle conclusioni di cui alla relazione di c.t.u. a firma dell’architetto (OMISSIS), ha valenza solo ed esclusivamente esplicativa e, di certo, non esaustiva del riscontro, di ampio spettro, che in ordine alle cause delle copiose infiltrazioni d’acqua ha comunque effettuato.
Non interferisce percio’ nel caso de quo l’insegnamento di questa Corte n. 343 del 15.1.1994 che il principale ricorrente ha inteso richiamare.
Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 116 c.p.c.; ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che la corte territoriale ha quantificato il danno in maniera abnorme ed in contrasto con le risultanze di causa.
Deduce in particolare che dalla relazione di c.t.u. a firma dell’architetto (OMISSIS) si evince che il preventivo dell’impresa ” (OMISSIS)”, sul quale la corte milanese ha basato la liquidazione, contempla lavori aggiuntivi che nulla hanno a che fare con l’originario appalto.
Con il quinto motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 116 c.p.c.; ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Deduce che il c.t.u. ha escluso la sua responsabilita’ per taluni dei danni subiti dal condominio; che al riguardo nulla ha motivato la corte di Milano.
Il quarto motivo ed il quinto motivo del ricorso principale sono strettamente connessi. Il che ne suggerisce la disamina simultanea. Entrambi i motivi in ogni caso sono del pari privi di fondamento.
Si premette che, in ossequio al canone di cosiddetta “autosufficienza” del ricorso per cassazione, quale positivamente sancito all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il ricorrente principale ben avrebbe dovuto, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei suoi assunti, indicare esattamente nel ricorso in quale fase processuale e’ stato prodotto ed in quale fascicolo di parte e’ dato rinvenire il testo del supplemento di c.t.u. redatto dall’architetto (OMISSIS). E ben avrebbe dovuto altresi’ indicarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nel ricorso, e non gia’ limitarsi a riprodurne singoli stralci.
Ne discende che la violazione – anche di uno soltanto – dei summenzionati oneri rende – gia’ di per se’ – il ricorso immeritevole di seguito (cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048; Cass. 12.12.2014, n. 26174; Cass. sez. lav. 7.2.2011, n. 2966; Cass. (ord.) 3.7.2009, n. 15628, ove si soggiunge che l’inammissibilita’ prevista dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di violazione di tale duplice onere, non puo’ ritenersi superabile qualora le predette indicazioni siano contenute in altri atti, posto che la previsione di tale sanzione esclude che possa utilizzarsi il principio, applicabile alla sanzione della nullita’, del cosiddetto raggiungimento dello scopo, sicche’ solo il ricorso puo’ assolvere alla funzione prevista dalla suddetta norma ed il suo contenuto necessario e’ preordinato a tutelare la garanzia dello svolgimento della difesa dell’intimato, che proprio con il ricorso e’ posto in condizione di sapere cosa e dove e’ stato prodotto in sede di legittimita’).
Si premette comunque che i motivi de quibus si qualificano esclusivamente in rapporto alla previsione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Difatti con i mezzi di impugnazione in esame il ricorrente principale censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte lombarda ha atteso (“la Corte, infatti, dopo aver affermato che il c. t. u. (…), giunge ad una conclusione non solo del tutto apodittica ma soprattutto contraria agli accertamenti svoltisi in corso di causa”: cosi’ ricorso principale, pag. 19; “se, infatti, la corte avesse letto il supplemento di perizia (…)”: cosi’ ricorso principale, pag. 21; “su tale valutazione tecnica del c.t.u. (…) la Corte milanese nulla dice”: cosi’ ricorso principale, pag. 23). Ed in sede di disamina del secondo motivo del ricorso principale si e’ debitamente fatta menzione degli insegnamenti n. 28052/2008 (delle sezioni unite) e n. 15499/2004 di questa Corte.
In questi termini si osserva, in rapporto alla novella previsione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel solco dell’insegnamento delle sezioni unite n. 8053/2014, quanto segue.
E’, da un canto, da disconoscere che qualsivoglia ipotesi di “anomalia motivazionale” possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte d’appello ha, in partis quibus, correlato il suo dictum: la corte di merito ha – siccome si e’ anticipato – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
E’, d’altro canto, da riconoscere che la corte distrettuale ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante, in partis quibus, la res litigiosa, ovvero il quantum dell’azionata pretesa risarcitoria nei confronti specificamente dell’ingegner (OMISSIS).
Analogamente, del resto, il ricorrente principale censura la supposta distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa (“vi e’, quindi, in atti un documento, proveniente da un terzo indipendente che attesta (…)”: cosi’ ricorso principale, pag. 21; “se il tecnico nominato dal Tribunale ritiene che la direzione dei lavori non abbia responsabilita’ per alcuni dei danni (…)”: cosi’ ricorso principale, pag. 23).
Sicche’ rileva l’insegnamento di questo Giudice n. 11892/2016 dapprima citato.
In ogni caso similmente l’iter motivazionale che sorregge, in partis quibus, il dictum della corte territoriale risulta del tutto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.
In ordine al profilo della correttezza giuridica si rappresenta che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’articolo 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) e’ idonea ad integrare il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 4 solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).
E si rappresenta inoltre – con precipuo riferimento al quinto motivo – che, in tema di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, purche’ le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse (cfr. Cass. 24.2.2016, n. 3651; Cass. 28.1.2000, n. 972 (menzionata pur dalla corte di seconde cure)).
In ordine al profilo della congruita’ ed esaustivita’ della motivazione si rappresenta che la corte di Milano ha – tra l’altro – precisato che, “avendo il Condominio a suo tempo appaltato non gia’ interventi di manutenzione “minima” della copertura del terrazzo, ma il suo integrale rifacimento ed essendo stato eseguito quel lavoro in maniera tanto negligente ed imperita da risultare addirittura peggiorativo della situazione esistente, non si (puo’) pretendere, in prospettiva risarcitoria, che il Condominio, avendo sostenuto il costo di lavori di rifacimento integrale della copertura del terrazzo, si debba ora “accontentare” di un intervento che si risolve nella sola sistemazione delle problematiche piu’ gravi, lasciando aperto il dubbio, come riconosciuto dallo stesso c.t.u., circa l’efficacia nel tempo delle opere di impermeabilizzazione” (cosi’ sentenza d’appello, pagg. 19 – 20).
In ordine all’asserito difetto di motivazione (specificamente veicolato dal quinto motivo) si rappresenta, per un verso, che la corte d’appello ha rimarcato che “le gravi problematiche relative all’esecuzione dei lavori interessanti il terrazzo all’ottavo piano fossero state rilevate dal c.t.u. (recte: dal direttore dei lavori) in maniera del tutto inadeguata” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 17); per altro verso, che la corte di merito ha concluso nel senso che “l’ing. (OMISSIS) e la (OMISSIS) debbono, pertanto, essere tenuti responsabili solidalmente per il risarcimento dei danni per i quali ha agito il condomino” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 18. Tanto evidentemente in aderenza all’insegnamento n. 972/2000 di questa Corte debitamente richiamato dalla corte di seconde cure); per altro verso ancora – fermo e ribadito il vizio di “autosufficienza” dapprima rilevato – che dallo stralcio del supplemento di perizia a firma dell’architetto (OMISSIS) (riprodotto alle pagg. 22 – 23 del ricorso principale) sembra desumersi propriamente che in rapporto al quantum dei danni riscontrati la responsabilita’ solidale dell’impresa appaltatrice e del direttore dei lavori si delineasse per una percentuale inferiore alla quota del 100% (“(…), lasciando il 30% dei danni ai piani sottostanti a carico solidale di (OMISSIS) condominio e impresa (OMISSIS)”: cosi’ ricorso, pag. 23).
Con il sesto motivo il ricorrente principale denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’articolo 112 c.p.c..
Deduce che la corte distrettuale ha omesso di pronunciarsi sulla sua domanda di condanna di “Assitalia” a manlevarlo da qualsiasi somma da egli dovuta.
Deduce al contempo che mai la compagnia di assicurazioni ha formulato contestazioni al riguardo.
Il sesto motivo del ricorso principale e’ fondato e meritevole di accoglimento.
Effettivamente (OMISSIS) nella comparsa di costituzione con appello incidentale in data 12.7.2011 ha domandato: “In subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale dell’appello proposto, condannare la (OMISSIS), (OMISSIS), in persona del legale rappr. P.t., con sede in (OMISSIS) a manlevare l’ing. (OMISSIS) da qualsiasi somma dovesse essere condannato a risarcire” (si vedano anche le conclusioni rassegnate dall’appellato (OMISSIS), quali inserite nel corpo della sentenza della corte d’appello di Milano in questa sede impugnata).
Effettivamente dell’omessa pronuncia si ha riscontro non solo alla luce del testuale tenore del dispositivo della sentenza n. 2314 dei 13.5/18.6.2014 della corte d’appello di Milano, ma pur alla luce della motivazione del medesimo dictum.
Segnatamente, a tal ultimo riguardo, non vale a dar contezza della pronuncia di cui si e’ denunciata l’omissione, il passaggio motivazionale a pagina 19 dell’impugnata statuizione (“anche le produzioni documentali relative al rapporto assicurativo della (OMISSIS) con l’ing. (OMISSIS) sono alquanto lacunose (…), cosi’ che anche in questo caso l’assicuratore dovra’ rispondere in solido con l’assicurato per l’intero importo che questi sara’ tenuto a pagare in esecuzione della presente sentenza, senza che in questa sede si possa adeguare la condanna dell’assicuratore alla previsione di “scoperti” assicurativi (…)”).
Ovviamente il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex articolo 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volonta’ di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass. (ord.) 27.11.2017, n. 28308).
Con il primo motivo la ricorrente incidentale, ” (OMISSIS)” s.p.a., denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione degli articoli 112 e 345 c.p.c..
Deduce che ha errato la corte distrettuale a respingere l’eccezione – da essa ricorrente incidentale formulata – di inammissibilita’ ex articolo 345 c.p.c. dell’appello esperito dal condominio, siccome veicolante domanda nuova, tale alla stregua del titolo contrattuale addotto ex novo in seconde cure in luogo del titolo extracontrattuale, ex articolo 1669 c.c., addotto in prime cure.
Deduce inoltre che analogamente ha errato la corte distrettuale a ritenere che l’azione esperita nei confronti dell’ingegner (OMISSIS) avesse ab origine natura contrattuale.
Il primo motivo del ricorso incidentale di ” (OMISSIS)” s.p.a. e’ destituito di fondamento.
Evidentemente e’ sufficiente ribadire i rilievi svolti ai fini del rigetto del primo motivo del ricorso principale, ancorati agli insegnamenti n. 21421/2014 e n. 21874/2015 di questa Corte, insegnamenti che, seppur non collimanti, valgono entrambi (cosi’ come si e’ anticipato) a dar ragione dell’infondatezza e del primo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale di ” (OMISSIS)” ora in disamina.
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, ” (OMISSIS)” s.p.a., denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 2230 c.c.
Deduce, mutatis mutandis, le medesime circostanze addotte dal ricorrente principale con il secondo motivo.
Il secondo motivo del ricorso incidentale di ” (OMISSIS)” s.p.a. parimenti e’ destituito di fondamento.
Del pari e’ sufficiente ribadire i rilievi svolti ai fini del rigetto del secondo motivo del ricorso principale.
Con il terzo motivo la ricorrente incidentale, ” (OMISSIS)” s.p.a., denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articoli 101 e 116 c.p.c..
Deduce, mutatis mutandis, le medesime circostanze addotte dal ricorrente principale con il terzo motivo.
Il terzo motivo del ricorso incidentale di ” (OMISSIS)” s.p.a. parimenti e’ destituito di fondamento.
Del pari e’ sufficiente reiterare i rilievi svolti ai fini del rigetto del terzo motivo del ricorso principale.
Con il quarto motivo la ricorrente incidentale, ” (OMISSIS)” s.p.a., denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 116 c.p.c.; ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce, mutatis mutandis, le medesime circostanze addotte dal ricorrente principale con il quarto motivo.
Con il quinto motivo la ricorrente incidentale, ” (OMISSIS)” s.p.a., denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 116 c.p.c.; ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Deduce, mutatis mutandis, le medesime circostanze addotte dal ricorrente principale con il quinto motivo.
Il quarto motivo ed il quinto motivo del ricorso incidentale di ” (OMISSIS)” s.p.a. parimenti sono destituiti di fondamento.
Del pari e’ sufficiente reiterare i rilievi svolti ai fini del rigetto del quarto e del quinto motivo del ricorso principale (lo stralcio del supplemento di perizia a firma dell’architetto (OMISSIS) riprodotto a pag. 21 del ricorso principale, e’ riprodotto negli stessi termini alle pagg. 15 – 16 del ricorso incidentale di ” (OMISSIS)”; lo stralcio del supplemento di perizia a firma dell’architetto (OMISSIS) riprodotto alle pagg. 22 – 23 del ricorso principale, e’ riprodotto negli stessi termini a pag. 17 del ricorso incidentale di ” (OMISSIS)”).
Con il sesto motivo la ricorrente incidentale, ” (OMISSIS)” s.p.a., denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’articolo 112 c.p.c..
Deduce l’error in procedendo denunciato dal ricorrente principale con il sesto motivo.
Il sesto motivo del ricorso incidentale di ” (OMISSIS)” s.p.a. e’ fondato e meritevole di accoglimento.
Evidentemente e’ sufficiente reiterare i rilievi svolti ai fini dell’accoglimento del sesto motivo del ricorso principale (a pag. 22 del proprio ricorso la ricorrente incidentale ha riprodotto altresi’, testualmente, le conclusioni rassegnate da (OMISSIS) nella comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo depositata in cancelleria – dallo stesso (OMISSIS) – nel giudizio di primo grado).
Con il settimo motivo la ricorrente incidentale, ” (OMISSIS)” s.p.a., denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1905 e 1917 c.c..
Deduce che ha errato la corte territoriale a condannarla in solido con (OMISSIS) a risarcire il danno liquidato in favore del condominio di via (OMISSIS).
Deduce che il condominio non ha azione diretta nei suoi confronti; che invero nella fattispecie non si versa in un’ipotesi di responsabilita’ civile nascente da assicurazione obbligatoria; che pertanto la corte territoriale avrebbe dovuto piuttosto condannarla a manlevare (OMISSIS) da quanto da costui dovuto a titolo risarcitorio.
Il settimo motivo del ricorso incidentale di ” (OMISSIS)” s.p.a. e’ parimenti fondato e meritevole di accoglimento.
Sussiste la denunciata violazione di legge.
E’ sufficiente il riferimento all’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, nell’assicurazione per la responsabilita’ civile, l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore e’ ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell’ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla L. n. 990 del 1969, e nell’ipotesi disciplinata dalla L. n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l’assicuratore e’ obbligato solo nei confronti dell’assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicche’, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l’assicurato e’ legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale l’assicuratore non e’ tenuto per vincolo contrattuale ne’ a titolo di responsabilita’ aquiliana (cfr. Cass. 20.4.2007, n. 9516; Cass. 18.4.2007, n. 9225).
Tanto a prescindere dal rilievo finale veicolato dal mezzo di impugnazione in disamina, secondo cui nessuna richiesta di condanna diretta e’ stata nei confronti di essa ricorrente incidentale formulata dal condominio attore.
E tanto, ben vero, pur a prescindere dal lacunosita’, rilevata dalla corte di seconde cure, della produzione documentale relativa al rapporto assicurativo intercorrente tra (OMISSIS) e l'” (OMISSIS)”.
Con l’ottavo motivo la ricorrente incidentale, ” (OMISSIS)” s.p.a., denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Il buon esito del settimo motivo del ricorso incidentale di ” (OMISSIS)” s.p.a. assorbe e rende vana la disamina dell’ottavo motivo dello stesso ricorso.
Invero l’ottavo motivo risulta formulato subordinatamente alla reiezione del settimo motivo (“ma se codesta Corte non ritenesse la decisione in ordine alla condanna diretta e in solido di (OMISSIS) s.p.a. assunta in violazione e falsa applicazione della norma di diritto sopra richiamata, dovrebbe comunque vagliare detta decisione sotto il diverso profilo dell’omesso esame (…)”: cosi’ ricorso incidentale ” (OMISSIS)” s.p.a., pag. 29).
Con il primo motivo la ricorrente incidentale, ” (OMISSIS)” coop. a r.l., denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1669, 2934 e 2938 c.c. e dell’articolo 112 c.p.c..
Deduce che ha errato la corte di Milano allorche’ ha ritenuto che la ” (OMISSIS)” non ha sollevato l’eccezione di prescrizione.
Deduce segnatamente che l’impresa appaltatrice gia’ nel primo atto difensivo depositato in prime cure aveva dedotto che “i fatti lamentati dal Condominio risalissero a ben piu’ di due anni dopo l’ultimazione dei lavori, cosi’ evidenziando chiaramente di voler avvalersi dell’eccezione di prescrizione” (cosi’ ricorso incidentale ” (OMISSIS)”, pag. 11).
Deduce al contempo che la proposizione dell’eccezione di prescrizione non richiede l’uso di formule sacramentali.
Il primo motivo del ricorso incidentale di ” (OMISSIS)” s.p.a. va respinto.
Nel segno degli insegnamenti menzionati in sede di disamina del primo motivo del ricorso principale (il riferimento e’ a Cass. 10.10.2014, n. 21421, ed a Cass. sez. lav. 27.10.2015, n. 21874) vanno sicuramente condivisi i postulati che la corte lombarda ha inteso, in parte qua, affermare.
In particolare la corte d’appello ha correttamente, congruamente ed esaustivamente soggiunto, in relazione al tenore della comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado dalla ” (OMISSIS)”, che, al di la’ delle generiche ed imprecise deduzioni che vi si rinvenivano, “nulla si eccepisce in punto di prescrizione e decadenza dell’azione del condominio” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 9). E, con riferimento alla compagnia ” (OMISSIS)”, che altrettanto lacunosa era stata la relativa difesa, siccome la “Duomo” “si era limitata, dopo un brevissimo riepilogo dei fatti, a far proprie le argomentazioni difensive nel merito della (OMISSIS) ed a chiedere che (…) la propria responsabilita’ fosse limitata alla quota di garanzia assicurativa prestata” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 9).
A fronte dunque della circostanza per cui tout court “la (OMISSIS) aveva dedotto che i fatti risalissero ad epoca antecedente” (cosi’ ricorso incidentale ” (OMISSIS)”, pag. 13), non esplica valenza nel caso di specie l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, dal carattere dispositivo della prescrizione deriva, per la parte che propone la relativa eccezione, l’onere di tipizzarla in base ad una delle varie ipotesi (OMISSIS)ste dalla legge, pur non occorrendo, a tal fine, l’adozione di formule rituali ne’ l’indicazione di specifiche norme, essendo sufficiente rendere comprensibile ed individuabile l’eccezione medesima secondo l’uno o l’altro dei suoi schemi tipici ed allegare il fatto del decorso del tempo necessario a farla maturare, onde accertare l’estinzione del diritto fatto valere nei suoi confronti (cfr. Cass. 22.12.2004, n. 23817).
Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, ” (OMISSIS)” coop. a r.l., denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli articoli 1911, 1888 e 2702 c.c. nonche’ in relazione all’articolo 115 c.p.c. l’erroneo esame di un documento decisivo per il giudizio ovvero della polizza assicurativa sulla responsabilita’ civile della ” (OMISSIS)” s.a.s..
Deduce che la corte lombarda, allorche’ ha ritenuto che ne’ ” (OMISSIS)” ne’ ” (OMISSIS)” avevano prodotto il contratto di assicurazione tra loro intercorso, non ha considerato che “la polizza era solo ed unicamente quella prodotta in giudizio dall’ (OMISSIS) recante il n. (OMISSIS) stipulata dalla (OMISSIS) a garanzia della responsabilita’ civile, e che (…) reca l’intestazione (OMISSIS) in quanto quest’ultima Compagnia risultava essere la delegataria della polizza stipulata in coassicurazione con la (OMISSIS) s.p.a.” (cosi’ ricorso incidentale ” (OMISSIS)”, pagg. 13 – 14).
Il secondo motivo del ricorso incidentale di ” (OMISSIS)” coop. a r.l. va parimenti respinto.
Si premette che, in ossequio al canone di cosiddetta “autosufficienza” del ricorso per cassazione, la ricorrente incidentale ben avrebbe dovuto, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio delle sue prospettazioni, indicare esattamente nel ricorso incidentale in quale fase processuale e’ stato prodotto ed in quale fascicolo di parte e’ dato rinvenire il testo della polizza n. 50/60/4167432; e ben avrebbe dovuto trascriverne o riassumerne testualmente nel ricorso i riferimenti essenziali.
Evidentemente la violazione anche di uno soltanto degli oneri suddetti rende il motivo di ricorso immeritevole di seguito (cfr. Cass. (ord.) 28.9.2016, n. 19048; Cass. 12.12.2014, n. 26174; Cass. sez. lav. 7.2.2011, n. 2966; Cass. (ord.) 3.7.2009, n. 15628).
In ogni caso la ricorrente censura sulla scorta di un’asserita palese violazione dei canoni legali di ermeneutica l'”errata valutazione di elementi di prova decisivi per il giudizio, costituiti dall’omessa presa in considerazione della Polizza di assicurazione prodotta in atti” (cosi’ ricorso incidentale ” (OMISSIS)”, pag. 14).
E nondimeno si e’ anticipato l’insegnamento n. 11892/2016 di questa Corte, a tenor del quale il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione.
D’altra parte non riveste valenza il profilo di asserita contraddizione che il mezzo di impugnazione in esame da ultimo veicola (nel vigore del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non e’ piu’ configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullita’ della sentenza ai sensi del medesimo articolo 360 c.p.c., n. 4: cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).
Una puntualizzazione finale si impone.
Ad ambedue i motivi in cui si articola l’impugnazione incidentale esperita da ” (OMISSIS)” sono estranei i profili di censura veicolati dal settimo e dall’ottavo motivo del ricorso incidentale spiegato da ” (OMISSIS)”.
In accoglimento del sesto motivo del ricorso principale, del sesto motivo e del settimo motivo del ricorso incidentale di ” (OMISSIS)” s.p.a. la sentenza n. 2314 dei 13.5/18.6.2014 della corte d’appello di Milano va cassata con rinvio ad altra sezione della stessa corte.
All’enunciazione – in ossequio alla (OMISSIS)sione dell’articolo 384 c.p.c., comma 1 – del principio di diritto – al quale ci si dovra’ uniformare in sede di rinvio – puo’ farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti di questa Corte n. 9516/2007 e n. 9225/2007 dapprima citati.
In sede di rinvio si provvedera’ alla regolamentazione (tra le parti tutte) delle spese del presente giudizio di legittimita’.
Il ricorso principale e’ (in parte) da accogliere.
Non sussistono i presupposti perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, il ricorrente principale, (OMISSIS), sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’articolo 13, comma 1 bis Decreto del Presidente della Repubblica cit..
Il ricorso incidentale di ” (OMISSIS)” s.p.a. e’ (in parte) da accogliere.
Non sussistono i presupposti perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, la ricorrente incidentale, ” (OMISSIS)” s.p.a., sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’articolo 13, comma 1 bis Decreto del Presidente della Repubblica n. cit..
Il ricorso incidentale di ” (OMISSIS)” coop. a r.l. e’ da respingere.
Sussistono i presupposti perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, la ricorrente incidentale, ” (OMISSIS)”, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’articolo 13, comma 1 bis Decreto del Presidente della Repubblica cit..

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede:
accoglie il sesto motivo del ricorso principale;
accoglie il sesto motivo ed il settimo motivo del ricorso incidentale di ” (OMISSIS)” s.p.a., assorbito l’ottavo motivo del medesimo ricorso incidentale;
cassa – in relazione e nei limiti degli accolti motivi – la sentenza n. 2314 dei 13.5/18.6.2014 della corte d’appello di Milano;
rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Milano anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’;
rigetta gli ulteriori motivi del ricorso principale;
rigetta gli ulteriori motivi del ricorso incidentale di ” (OMISSIS)” s.p.a.; rigetta il ricorso incidentale di ” (OMISSIS)” coop. a r.l.; non sussistono i presupposti perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, il ricorrente principale, (OMISSIS), sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’articolo 13, comma 1 bis Decreto del Presidente della Repubblica cit.; non sussistono i presupposti perche’, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, la ricorrente incidentale, ” (OMISSIS)” s.p.a., sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’articolo 13, comma 1 bis Decreto del Presidente della Repubblica cit.;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, ” (OMISSIS)” coop. a r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis Decreto del Presidente della Repubblica cit..

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