Il custode può liberarsi dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 febbraio 2021| n. 3564.

Il custode può liberarsi dalla responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. provando il caso fortuito o il fatto di un soggetto estraneo alla propria sfera di controllo (quale può essere il danneggiato) tale da interrompere il nesso di causalità tra la “cosa” ed il danno.

Ordinanza|11 febbraio 2021| n. 3564

Data udienza 21 ottobre 2020

Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità ex art. 2051 cc – Caduta di neve dal tetto di un edificio – Nevicata epocale – Caso fortuito – Motivazione congrua

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3944/2018 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE ANCONA, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso l’avvocato (OMISSIS), in (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente
nonche’ da:
COMUNE ANCONA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1082/2017 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 27/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

RILEVATO

che:
(OMISSIS) convenne in giudizio il Comune di Ancona – assumendone la responsabilita’ ex articolo 2051 c.c. o, in subordine, ex articolo 2043 c.c. – per sentirlo condannare al risarcimento dei danni provocati alla propria autovettura dalla caduta di una massa di neve ghiacciata distaccatasi dal tetto di un edificio comunale;
il convenuto resistette alla domanda, contestando la propria legittimazione passiva e assumendo comunque la ricorrenza del caso fortuito, e chiamo’ in manleva la (OMISSIS), alla quale erano stati affidati l’uso e la gestione dell’immobile;
quest’ultima si costitui’, assumendo la propria carenza di legittimazione passiva e contestando, comunque, sia la domanda attorea che quella di manleva;
il Giudice di Pace di Ancona rigetto’ la domanda della (OMISSIS) e la condanno’ al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto e della terza chiamata;
la sentenza di primo grado e’ stata integralmente confermata dal Tribunale di Ancona, che ha evidenziato – come gia’ il Giudice di Pace – l’eccezionalita’ delle precipitazioni nevose abbattutesi sulla citta’ di Ancona (una “nevicata epocale”), che erano state di notevolissima intensita’ e si erano protratte per ben 13 giorni, determinando la totale “paralisi” delle attivita’ e rendendo impossibile qualunque intervento da parte del custode per ripulire il tetto dalla neve in costanza di precipitazioni nevose (rilevando, altresi’, che la (OMISSIS) aveva parcheggiato la vettura proprio sotto il cornicione dello stabile, in un posto in cui vigeva il divieto di fermata segnalato da un cartello verticale);
ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), affidandosi ad un unico motivo; entrambi gli intimati hanno resistito con distinti controricorsi; il Comune ha proposto anche un “ricorso incidentale condizionato” che, senza individuare e illustrare alcun motivo, e’ diretto soltanto a sentir accogliere la domanda di manleva (rimasta assorbita) in denegata ipotesi di accoglimento del ricorso principale; la ricorrente e il Comune hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:
con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e articoli 1227, 2043 e 2051 c.c.: premesso che il custode puo’ liberarsi dalla responsabilita’ di cui all’articolo 2051 c.c., provando “il caso fortuito o il fatto di un soggetto estraneo alla propria sfera di controllo (quale puo’ essere il danneggiato) tale da interrompere il nesso di causalita’ tra la “cosa” ed il danno”, la ricorrente contesta che la precipitazione nevosa, ancorche’ eccezionale, potesse integrare caso fortuito, rilevando che l’evento atmosferico era stato previsto dal servizio meteorologico (tanto che il Prefetto aveva diramato numerosi avvisi di allerta) e che il fatto che le precipitazioni si protraessero da 13 giorni consentiva di escludere l’imprevedibilita’ della caduta della neve dal tetto; evidenzia che, in ogni caso, sarebbe stato sufficiente che il Comune posizionasse delle transenne per inibire la sosta dei veicoli e contesta la rilevanza della circostanza che la vettura fosse stata parcheggiata in corrispondenza di un segnalato divieto di fermata;
il motivo e’ inammissibile, in quanto:
la Corte ha ampiamente motivato (con puntuale indicazione degli elementi valutati e con corretto richiamo ai consolidati orientamenti di legittimita’) sul fatto che la precipitazione nevosa “epocale” aveva paralizzato ogni attivita’ e aveva reso impossibile sia il controllo degli immobili comunali che l’adozione di interventi idonei a rimuovere eventuali situazioni di pericolo, ritenendo pertanto integrati gli estremi del caso fortuito, rilevante -ai sensi dell’articolo 2051 c.c. – ai fini dell’esclusione della responsabilita’ de custode;
la (OMISSIS), senza contestare effettivamente la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, si limita a contrastare l’apprezzamento di merito compiuto dal Tribunale in punto di ricorrenza del caso fortuito, prospettando una lettura alternativa degli elementi emersi dall’istruttoria ed assumendo la prevedibilita’ della caduta della massa nevosa e la sua prevenibilita’, anche soltanto mediante l’apposizione di transenne o di nastri dissuasori per impedire la sosta dei veicoli;
cio’ facendo, tuttavia, la ricorrente mostra di non cogliere appieno la ratio della decisione, che ha evidenziato come l’eccezionalita’ dell’evento avesse “paralizzato” l’intera citta’, al punto da rendere impossibile qualunque tipo di intervento sui beni comunali; inoltre sollecita la Corte a compiere un proprio accertamento di merito, di segno opposto rispetto a quello effettuato dalla sentenza impugnata, in violazione del consolidato orientamento di legittimita’ secondo cui, in tema di responsabilita’ civile per i danni causati da cose in custodia, “sia l’accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilita’ oggettiva che quello in ordine all’intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni riservate al giudice di merito, il cui apprezzamento e’ insindacabile in sede di legittimita’ se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici” (Cass. n. 6753/2004; cfr. anche Cass. n. 472/2003);
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite; il ricorso incidentale resta assorbito;
le spese di lite seguono la soccombenza;
sussistono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilita’ del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Ancona e della (OMISSIS), liquidandole rispettivamente – in Euro 1.000,00 ed in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00 per ciascun controricorrente) e agli accessori di legge;
dichiara assorbito il ricorso incidentale.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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