Suprema Corte di Cassazione
sezione VI
ordinanza 29 aprile 2016, n. 8519
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26925/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) E (OMISSIS) SNC, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4961/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/09/2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/04/2016 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI.
RITENUTO IN FATTO
che il consigliere relatore ha depositato in data 17 settembre 2015 la seguente relazione ex articolo 380-bis c.p.c.: “Il (OMISSIS). e di (OMISSIS) in proprio conveniva avanti al Tribunale di Latina (OMISSIS) per sentire autorizzare il curatore della predetta procedura concorsuale, ex articolo 524 c.c.., ad accettare l’eredita’ in vece del fallito (OMISSIS) il quale vi aveva rinunciato con atto dell’11 novembre 1994.
Resisteva (OMISSIS).
Intervenivano volontariamente in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali coeredi di (OMISSIS), accettanti l’eredita’, chiedendo il rigetto della domanda della procedura.
Con sentenza n. 853 del 2009, il Tribunale di Latina autorizzava la curatela ad accettare l’eredita’ in luogo di (OMISSIS), ad essa eredita’ rinunciante.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4961 del 2013, resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 23 settembre 2013, ha rigettato il gravame di (OMISSIS) e degli altri suoi litisconsorti.
La Corte d’appello ha rilevato che la dichiarazione dello stato di decozione del debitore costituisce un elemento tale da far ritenere altamente probabile che il patrimonio del debitore non sia sufficiente a far fronte a tutte le pretese creditorie. Ha inoltre osservato la Corte territoriale che l’articolo 524 c.c., non richiede l’anteriorita’ del credito verso il debitore, ed ha comunque rilevato che nella specie i crediti sono sorti anteriormente alla rinuncia all’eredita’, posto che l’insorgenza del credito non puo’ essere temporalmente ricondotta al momento della dichiarazione di fallimento (che si limita a cristallizzare la situazione debitoria) ma al momento precedente (come nel caso, alla luce delle domande di insinuazione al passivo) in cui ne sono venuti in essere i presupposti.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso, con atto notificato il 7 novembre 2014, sulla base di due motivi.
L’intimata curatela ha resistito con controricorso.
Con il primo mezzo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’articolo 524 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto i presupposti per l’azione ex articolo 524 c.c., sebbene la curatela non avesse precisato, ne’ provato, le passivita’ accertate nel corso della procedura fallimentare. Presupposto oggettivo del rimedio previsto dall’articolo 524 c.c. – deducono i ricorrenti – e’ l’eccedenza delle pretese del creditore sulla consistenza dei beni del rinunciante. La mera esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento non potrebbe da sola rappresentare la prova dell’esistenza di un danno prevedibile per i creditori.
Il motivo appare al relatore infondato.
Per l’esercizio dell’impugnazione della rinunzia ad un’eredita da parte dei creditori e’ richiesto un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinunzia all’eredita da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori, in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l’eredita presenti un attivo. Quanto al presupposto del danno, basta che al momento della proposizione dell’azione di cui all’articolo 524 c.c., il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori (Cass., Sez. 2, 10 agosto 1974, n. 2394).
A tale principio si e’ correttamente attenuta la Corte d’appello, la quale ha rilevato che la dichiarazione di fallimento costituisce un elemento tale da far ritenere altamente verosimile che il patrimonio del debitore, dato l’acclarato stato di insolvenza, non sia sufficiente a fare fronte a tutte le pretese creditorie.
Il secondo motivo lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 524 c.c.. Ad avviso dei ricorrenti, per l’ammissibilita’ dell’azione occorrerebbe che il credito del soggetto impugnante sia sorto prima della rinuncia del chiamato all’eredita’. Ci si duole anche che la Corte territoriale abbia affermato, genericamente, che i crediti sarebbero sorti nella specie anteriormente alla rinuncia all’eredita’.
La censura si appalesa inammissibile.
La decisione della Corte d’appello e’ fondata su due rationes decidendi, ciascuna delle quali sufficiente a sostenere il decisum: (a) l’articolo 524 c.c., non richiede l’anteriorita’ del credito rispetto alla rinuncia; (b) in ogni caso i crediti sono anteriori alla rinuncia all’eredita’, come emerge dalla istanze di insinuazione al passivo.
Questa seconda ratio decidendi e’ denunciata genericamente, e solo apparentemente prospettando la violazione dell’articolo524 c.c.. In realta’, a fronte dell’accertamento compiuto dalla Corte territoriale “alla luce delle domande di insinuazione al passivo”, i ricorrenti -deducendo che la curatela non avrebbe prodotto la documentazione relativa alla natura dei crediti, alle istanze di fallimento e alla istanze di insinuazione al passivo – invocano una indagine di fatto, preclusa in questa sede, sulla data di insorgenza dei crediti, a tutela dei quali la curatela ha promosso il rimedio di cui all’articolo 524 c.c..
Il ricorso puo’ essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi rigettato”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex articolo 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Curatela controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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