Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 maggio 2021| n. 13145.
Il contumace può disconoscere in appello la scrittura privata
La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione: l’appellante può compiere il disconoscimento con l’atto di impugnazione, primo atto successivo alla sentenza che menziona la scrittura.
Ordinanza|14 maggio 2021| n. 13145
Data udienza 23 febbraio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Il contumace può disconoscere in appello la scrittura privata – Mandato fiduciario – Rendiconto – Restituzione delle somme per inadempimento del mandatario – Sospensione del processo civile in attesa del giudicato penale – Presupposti – Disconoscimento della scrittura privata con l’atto di impugnazione della parte contumace in primo grado – Ammissibilità – Liquidazione delle spese legali della mediazione quale momento del procedimento unico civile – Atto di recesso ex art. 1334 cc – Efficace nel momento della ricezione da parte del destinatario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2579/2019 proposto da:
(OMISSIS), in persona del rappresentante legale p.t. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo Studio (OMISSIS), via (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma presso lo Studio dell’Avv. (OMISSIS), via (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5815/2018 della Corte d’Appello di Milano, depositata il 28/12/2018, notificata in pari data;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.
RILEVATO
che:
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., (OMISSIS) chiedeva al Tribunale di Milano di ordinare a (OMISSIS): a) la presentazione del rendiconto del mandato fiduciario, ai sensi degli articoli 263 c.p.c. e segg.; b) l’esibizione in giudizio, ex articolo 210 c.p.c., del contratto di amministrazione fiduciaria da lei sottoscritto, di tutti i rendiconti annuali relativi alla sua posizione, a partire dal settembre 1998, delle istruzioni scritte giustificative dei movimenti risultanti dai rendiconti, del rendiconto finale della gestione delle somme affidate. Nel merito, domandava di accertare e di dichiarare la risoluzione del mandato e, per l’effetto, di condannare la mandataria alla restituzione della somma affidatale, ammontante ad Euro 726.466,47, o di quella diversa, anche maggiore, risultante dal giudizio, con rivalutazione, oltre agli interessi.
A tal fine adduceva: i) di avere stipulato, in data 21 settembre 1998, con la i societa’ (OMISSIS), un mandato fiduciario, con contestuale affidamento della somma di complessivi 150 milioni di Lire, con l’obbligo di amministrarla per suo conto senza specifiche disposizioni di investimento; ii) di avere periodicamente ricevuto saldi/rendiconti, l’ultimo del quali, quello del 30 novembre 2011, indicava, quale controvalore dei titoli e/o valori in amministrazione fiduciaria, l’importo di Euro 676.466,47; iii) di avere, in data 21 dicembre 2011, attribuito alla mandataria altri Euro 50.000,00; iv) di avere esercitato il recesso, in data 28 marzo 2014, chiedendo il rendiconto finale e la liquidazione del controvalore giacente.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3116/2018, dichiarava risolto il mandato a seguito del recesso esercitato da (OMISSIS), condannava la convenuta, contumace, a restituire Euro 726.466,47 oltre agli interessi legali, al tasso di cui all’articolo 1284 c.c., dall’11 aprile 2014 al saldo, regolava le spese di lite, ponendole a carico della convenuta.
(OMISSIS), con atto di citazione del 10 aprile 2018, impugnava detta sentenza, chiedendo, in via preliminare, di sospenderne l’esecutorieta’ e l’esecuzione, preannunciata con l’atto di precetto, notificato il 6 aprile 2018, per oltre Euro 861.000,00, di dichiarare la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 292 c.p.c., di rigettare, per infondatezza, le domande dell’attrice; chiedeva, inoltre, che fosse disposta CTU contabile sulle proprie scritture contabili per accertare che non era stato stipulato alcun contratto di mandato fiduciario con l’attrice e quindi l’insussistenza del suo presunto credito e in alternativa di disporre una ispezione giudiziale; disconosceva la conformita’ della copia all’originale ex articolo 2719 c.c., siccome l’autenticita’ della sottoscrizione ex articolo 214 c.p.c. e la provenienza di una serie di specifici documenti prodotti da (OMISSIS) da alcuno dei suoi rappresentanti, delegati e/o organi rappresentativi, identificabili dall’estratto della visura storica della CCIAA.
La Corte d’Appello, con la sentenza n. 5815/2018, depositata il 28/12/2018, notificata in pari data, oggetto dell’odierno ricorso, rigettava il gravame, confermava la decisione di prime cure e poneva le spese processuali i del grado a carico dell’appellante.
La societa’ (OMISSIS) ricorre, articolando ventuno motivi, che illustra altresi’ con memoria, per la cassazione di detta sentenza.
Resiste con controricorso, corredato di memoria, (OMISSIS).
La trattazione del ricorso e’ regolata dall’articolo 380-bis.1. c.p.c..
Il PM non ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO
che:
1. Devono essere esaminati prioritariamente i motivi sedicesimo e diciassettesimo, in quanto il loro eventuale accoglimento determinerebbe la cassazione della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza dei restanti motivi che non avrebbero, pertanto, ragione di essere scrutinati.
2. Con il sedicesimo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 295 c.p.c., per avere la Corte d’Appello rigettato l’istanza di sospensione del giudizio in corso, ex articolo 295 c.p.c., in attesa della definizione del processo penale a carico di (OMISSIS), di (OMISSIS) e di (OMISSIS), perche’, in concorso tra loro, con raggiri e artifici, avrebbero compiuto atti idonei e diretti ad indurre in errore la (OMISSIS) circa l’esistenza o la validita’ dei contratti di amministrazione fiduciaria e circa il correlativo diritto alla restituzione dei controvalori richiesti.
La richiesta era stata considerata, dal giudice a quo, tardiva, in quanto depositata dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni ed era stato ritenuto insussistente il vincolo di stretta ed effettiva consequenzialita’ fra due emanande statuizioni e il rischio di conflitto di giudicati, non bastando un mero collegamento fra diverse statuizioni per l’esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione.
Secondo la ricorrente, nessuna norma prevede che l’istanza di sospensione debba essere proposta prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, e, nel caso di specie, la pregiudizialita’ tra il processo penale e quello in corso di svolgimento non sarebbe stata solo logica, ma giuridica, essendo funzionale ad evitare l’accoglimento della pretesa restitutoria sulla base delle dichiarazioni di controvalore e delle ricevute di versamento oggetto della eventuale sentenza penale di condanna; di talche’ sarebbe esistito tra il giudizio civile e quello penale un rapporto di pregiudizialita’ logica e giuridica tra l’accertamento dei fatti oggetto di imputazione nel processo penale e la decisione da rendere sulla situazione soggettiva dedotta nel giudizio civile, secondo quanto statuito da questa Corte, a Sezioni Unite, con la pronuncia n. 13682/2011.
2.1. Mette conto rilevare che la decisione di inammissibilita’ della istanza di sospensione ex articolo 295 c.p.c., si basa su due rationes decidendi: la prima e’ quella che ha considerato tardiva l’istanza, perche’ depositata dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni; la seconda e’ quella che ha negato la ricorrenza di un vincolo di stretta ed effettivita’ conseguenzialita’ tra le emanan-de statuizioni.
La prima ratio decidendi e’ errata.
Trattandosi, infatti, di una eccezione rilevabile anche d’ufficio, finalizzata a salvaguardare il principio di ordine pubblico di evitare il conflitto di giudicati, la istanza di parte non e’ necessaria e ove ricorra, come in questo caso, deve essere considerata una sollecitazione all’esercizio del potere officioso da parte del giudice, alla quale non si attagliano le preclusioni processuali. Di talche’ la declaratoria di inammissibilita’ per tardivita’ deve essere disattesa (cfr. Cass. 26/09/2019, n. 23989).
Quanto alla seconda ratio decidendi, e’ necessario rilevare che (OMISSIS), ai sensi degli articoli 42 e 295 c.p.c., ha proposto istanza di regolamento necessario, avverso la ordinanza del Tribunale di Milano dell’8 novembre 2018 che, “in attesa della definizione del procedimento penale” a carico di (OMISSIS) per truffa, ritenendo sussistente “tra i due processi un rapporto di pregiudizialita’ logico-giuridica necessaria, in considerazione della circostanza che hanno ad oggetto i medesimi fatti, che la somma richiesta corrisponde all’importo del profitto dell’ipotizzato reato e che la citazione del presente processo civile costituisce proprio uno degli artifici e raggiri dell’ipotizzato reato”, aveva disposto la sospensione del processo azionato da (OMISSIS) nei confronti della societa’ (OMISSIS), al fine di ottenere la restituzione della provvista corrisposta alla fiduciaria al fine di dare esecuzione al mandato fiduciario con la stessa asseritamente ricorrente.
Questa Corte, con la ordinanza n. 32644 del 19/12/2019, ha ritenuto insussistente alcun rapporto di pregiudizialita’ tra il processo civile in cui era stata disposta la soprassessoria e il processo penale, con una motivazione che si condivide e che trova applicazione anche nel caso di specie: “in quanto la pretesa truffa imputata all’attrice non e’ compresa tra i fatti costitutivi del diritto da quest’ultima fatto valere; per rendere dipendente la decisione civile dalla definizione del processo penale non e’ infatti sufficiente la comunanza dei fatti nei due processi trattati, ma e’ necessario che l’effetto giuridico perseguito con l’azione civile sia normativamente correlato alla sussistenza del reato, affinche’ il giudicato penale possa riverberarsi, come tale, nella regiudicanda civile. Insegna infatti la giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte: “La sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., articolo 654 c.p.p. e articolo 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, puo’ essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perche’ si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che e’ oggetto dell’imputazione penale (cosi’ si esprime la recentissima Cass. 15/07/2019 n. 18918; conformi, Cass. 23/05/2019 n. 14151; Cass. 11/07/ 2018, n. 18202; Cass. 16/03/2017 n. 6834)””.
Peraltro, il procedimento penale a carico di (OMISSIS) risulta essere stato archiviato dal Tribunale di Milano il 9 ottobre 2020, come documenta (OMISSIS), con la memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c. (doc. n. 49, di cui ha chiesto l’allegazione al fascicoletto depositato presso la Cancelleria di questa Corte), perche’ la tesi secondo cui (OMISSIS) si sarebbe accordata con (OMISSIS), al fine di indurre la societa’ (OMISSIS) a pagare somme non dovutele, secondo il GIP, non aveva superato la soglia del sospetto e non aveva trovato riscontro nell’attivita’ istruttoria suggerita dalla societa’ (OMISSIS).
3. Con il diciassettesimo motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 295, 221, 335 c.p.c., a seguito del rigetto dell’istanza di sospensione conseguente alla notifica dell’atto di citazione per querela di falso avente ad oggetto le stesse scritture private disconosciute nel presente giudizio.
La Corte territoriale, ritenendo tardiva l’istanza di sospensione del giudizio a seguito dell’avvio del giudizio per querela di falso, in via principale, nei confronti di (OMISSIS), dinanzi al Tribunale di Savona, avente ad oggetto le scritture private rilevanti nel presente giudizio, non avrebbe tenuto conto, secondo quanto prospettato dalla ricorrente, che la giurisprudenza di questa Corte, quanto alla tardivita’ della proposizione della querela di falso, citata nella sentenza impugnata, si riferiva alla querela di falso proposta in via incidentale nel corso dello stesso giudizio riguardante le scritture private oggetto di querela, mentre la querela di falso, nel caso di specie, era stata proposta in via principale in un autonomo giudizio e ad essa non poteva riferirsi la ritenuta preclusione processuale.
Il motivo non merita accoglimento.
Deve, infatti, darsi seguito all’orientamento di questa Corte, secondo cui “la parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado puo’ disconoscere in appello la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione: l’appellante puo’ compiere il disconoscimento con l’atto di impugnazione, primo atto successivo alla sentenza che menziona la scrittura” (Cass. 22/06/2005, n. 13384).
Mette conto rilevare che il Tribunale di Savona, con la sentenza n. 112/2020, resa pubblica l’11 febbraio 2020, ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dall’odierna ricorrente, ritenendo le doglianze non riconducibili ad ipotesi di falso estrinseco o materiale, quanto piuttosto a profili di falso intrinseco od ideologico esulanti dal giudizio avente ad oggetto la querela di falso (doc. n. 48 che la controricorrente, con la memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c., ha chiesto di allegare agli altri documenti depositati contenuti nell’apposito fascicoletto depositato presso la Cancelleria di questa Corte).
Dalla memoria della ricorrente, nondimeno, si apprende che detta decisione e’ stata impugnata e che il relativo procedimento e’ attualmente pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Genova (doc. 44).
4. Puo’, dunque, passarsi allo scrutinio degli altri motivi.
5. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 2702 c.c. e articolo 214 c.p.c..
Oggetto di censura e’ la statuizione con cui la Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo efficacia probatoria al contratto di mandato fiduciario, a tre dichiarazioni di avvenuto ricevimento di somme di denaro, a quattordici dichiarazioni di controvalore, nonostante l’avvenuto disconoscimento dell’autenticita’ della sottoscrizione ex articolo 214 c.p.c., limitandosi a ritenere non pertinente l’ammissibilita’ del disconoscimento, posto che “dalla lettura dell’atto di impugnazione, si deve ritenere che parte appellante non prospetti tanto la materiale falsita’ delle sottoscrizioni, quanto piuttosto la loro non opponibilita’ a se'”.
Detta irrilevanza, pero’, troverebbe smentita, secondo la ricorrente, nel primo motivo di appello, incentrato proprio su detto disconoscimento, nel richiamo ad esso fatto dalla stessa Corte territoriale quando, con l’ordinanza del 19 giugno 2018 di sospensione dell’esecutorieta’ della sentenza di primo grado, aveva accolto la richiesta, ex articolo 351 c.p.c., tenendo conto “degli articolati motivi di appello e, in particolare, dell’intervenuto disconoscimento effettuato dall’appellante ex articolo 214 c.p.c.”, nonche’ nel fatto che anche l’appellata avesse chiesto la verificazione delle scritture disconosciute.
Inoltre, secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe ritenuto irrilevante il disconoscimento, in considerazione del fatto che nell’atto di appello si era attribuito particolare rilievo al procedimento penale a carico di (OMISSIS), funzionario e poi collaboratore infedele della (OMISSIS), che si sarebbe impossessato, in modo truffaldino, degli investimenti dei clienti, ma, essendo stata intentata solo un’azione restitutoria e non un’azione di condanna, le vicende penali di chi era stato indicato come il presunto sottoscrittore delle scritture disconosciute avrebbero dovuto considerarsi irrilevanti, perche’: i) richiamarle non significava dedurre un falso intrinseco o ideologico piuttosto che un fatto estrinseco o materiale, come, invece, aveva ritenuto la Corte territoriale; comunque, sarebbero state richiamate non per formulare un motivo di
appello, ma al fine di supportare l’infondatezza delle domande avversarie, confermarne l’inattendibilita’ e collegarle al procedimento penale a carico di (OMISSIS).
Il motivo e’ inammissibile, in quanto non si relaziona con la motivazione della sentenza impugnata. E lo stesso e’ a dirsi quanto alle deduzioni formulate con la memoria.
La pronuncia della Corte d’Appello e’ stata resa con la seguente motivazione: la societa’ (OMISSIS), contumace nel primo grado di giudizio, nel costituirsi in appello disconosceva, ex articolo 293 c.p.c., i documenti prodotti da (OMISSIS) col ricorso di primo grado. “Dalla lettura dell’atto di impugnazione, si deve ritenere che parte appellante non prospetti tanto la materiale falsita’ delle sottoscrizioni, quanto piuttosto la loro non opponibilita’ a se’. Spiega infatti diffusamente parte appellante che il soggetto indicato da (OMISSIS) come proprio interlocutore all’interno della banca, (OMISSIS), e’ stato effettivamente dipendente e direttore di (OMISSIS) (…) per poi svolgere attivita’ di consulente esterno (…) e di segretario della C.d.A. della stessa, fino al 2012; che (OMISSIS) denunciava all’autorita’ penale (OMISSIS) e questi veniva rinviato a giudizio per truffa e falso; che la contestazione penale (…) riguardava l’essersi appropriato indebitamente dei patrimoni di numerosi fiducianti, e nell’aver presentato brevi manu ai fiducianti false rappresentazioni del valore del patrimonio (…) al fine di ingenerare la convinzione che i mandati fiduciari fossero ancora in essere. Nei documenti allegati in citazione (…) si precisa che (…) il rapporto tra (OMISSIS) S.p.A. ed il sig. (OMISSIS), proprio in ragione del ruolo apicale ricoperto e dell’esperienza professionale acquisita nel tempo, e’ proseguito (…) l’attivita’ di (OMISSIS) si svolgeva prevalentemente presso la sede della (OMISSIS) S.p.A. e il medesimo aveva presso la Societa’ una postazione di lavoro (…) (OMISSIS) ha svolto attivita’ con riferimento a mandati fiduciari assai risalenti nel tempo, potendo cosi’ sfruttare, tradendo anche il rapporto di fiducia instaurato in passato con i clienti quando da dirigente aveva gestito direttamente le loro pratiche. La prospettazione svolta non e’ dunque tanto nel senso del falso estrinseco (o materiale), quanto nel senso del fatto intrinseco (o ideologico); i documenti verosimilmente promanano da (OMISSIS), ma (OMISSIS) e’ stato funzionario prima e collaboratore poi, infedele, che si e’ impossessato in modo truffaldino degli investimenti dei clienti. Prospettazione che introduce temi all’evidenza del tutto nuovi, non suscettibili di essere delibati in sede di impugnazione”.
Ebbene dal tenore letterale della motivazione riprodotta si evince:
a) che la Corte d’Appello non ha assunto come propria ratio decidendi la questione della possibilita’ del disconoscimento da parte del contumace che entra nel processo solo con l’appello, ma ha detto espressamente che essa non e’ “pertinente”;
b) che lo ha fatto sostenendo, con ampia citazione del contenuto dell’atto di appello, che la prospettazione della qui ricorrente non era stata quella della “materiale falsita’ delle sottoscrizioni”, quanto piuttosto quella della “loro non opponibilita’ a se'”, in quanto cio’ che era rappresentato nei documenti era stato frutto di agire infedele del suo rappresentante (OMISSIS);
c) che la Corte territoriale non ha preso posizione ne’ sulla questione del disconoscimento delle sottoscrizioni, in quanto ha ritenuto di dare rilievo alla prospettazione per cui i fatti dedotti a fondamento della domanda dalla parte attrice appellata, anche in quanto rappresentati dai documenti di cui trattasi, erano imputabili all’agire in modo infedele di (OMISSIS) nei confronti della societa’ per cui lavorava e, dunque, ha sostanzialmente considerato che tale circostanza rendesse irrilevante la riferibilita’ delle sottoscrizioni dei documenti ad un soggetto abilitato a rappresentare la societa’, posto che la stessa appellante prospettava che (OMISSIS) avesse agito come suo dipendente;
d) che la Corte ha soggiunto che la prospettazione circa il carattere infedele dell’agire di (OMISSIS) come consacrato nei documenti era “prospettazione che introduce temi all’evidenza nuovi, non suscettibili di essere delibati in sede di impugnazione”.
In sostanza, la sentenza impugnata non ha ritenuto rilevante il disconoscimento e, conseguentemente, non ha dato corso alla verificazione delle sottoscrizioni, perche’ era stata la stessa appellante ad indicarne la provenienza.
Privo di pregio e’ l’assunto (pag. 35 del ricorso) che le vicende relative a (OMISSIS) “non sono state riportate nei motivi di appello ma nella parte relativa all’infondatezza delle domande avversarie, al fine di ulteriormente confermare l’inattendibilita’ delle stesse e per collegarle al procedimento penale relativo alla sig.ra (OMISSIS) (par. 24 e 25 della citazione in appello del 10/4/2018)”. Invero, non e’ chiaro perche’ la pretesa sede delle allegazioni fattuali di cui trattasi non avrebbe dovuto giustificare il ragionamento della Corte meneghina, posto che parte appellante con esse si assumeva la responsabilita’ delle loro implicazioni.
Inoltre, non e’ dato comprendere la deduzione, illustrata nell’ultima parte di pag. 34, secondo cui l’appellata aveva dichiarato di volersi avvalere dei documenti: la Corte d’Appello, come si e’ detto, ha dato rilievo alla prospettazione fattuale dell’appellante gia’ richiamata.
La ricorrente avrebbe dovuto indirizzare le proprie censure verso cio’ che aveva costituito la ragione decisoria, cioe’ la non pertinenza del disconoscimento, dacche’, dalla lettura dell’atto di appello, era dato evincere che la questione esposta fosse quella della inopponibilita’ all’odierna ricorrente dei documenti prodotti nel giudizio di primo grado da (OMISSIS), perche’ provenienti verosimilmente da (OMISSIS) che era stato l’interlocutore della fiduciante all’interno della (OMISSIS), di cui era stato dipendente e direttore dal 1982 al 1984, poi consulente esterno e segretario del Cda fino al 2012, e che, accusato di essersi appropriato indebitamente dei patrimoni di numerosi fiducianti, di aver presentato false rappresentazioni del valore del patrimonio al fine di ingenerare nei clienti la convinzione che i mandati fossero ancora in essere, era stato rinviato a giudizio per truffa e per falso. Di qui il convincimento del giudice a quo che la prospettazione dell’odierna ricorrente fosse “nel senso del falso intrinseco o ideologico” e che, pertanto, introducendo questioni del tutto nuove rispetto al thema decidendum e probandum del giudizio di primo grado, non fosse suscettibile di essere delibata.
La ricorrente confuta tale conclusione con argomenti non conducenti: i) il fatto che i presupposti per l’accoglimento del ricorso presentato ex articolo 351 c.p.c., siano stati individuati soprattutto nel disconoscimento effettuato dall’appellante ex articolo 214 c.p.c.; esso non tiene conto che la delibazione operata per l’accoglimento dell’istanza e’ sommaria ed e’ destinata a confluire nella sentenza e, comunque, contraddice la tesi prospettata dalla ricorrente, cioe’ che la Corte d’Appello abbia ritenuto inammissibile il disconoscimento dei documenti prodotti in primo grado da parte del contumace costituitosi in appello; li) il fatto che non sia stata esperita un’azione di responsabilita’, bensi’ un’azione di restituzione, di talche’ il comportamento di (OMISSIS) sarebbe irrilevante; tesi che non e’ stata sviluppata si’ da infirmare il ragionamento della Corte d’Appello, essendosi la ricorrente limitata a dedurre che le vicende penali di (OMISSIS) non erano riportate nei motivi di appello, ma nella parte relativa all’infondatezza delle domande avversarie, al fine di ulteriormente confermare l’inattendibilita’ delle stesse e collegarle al procedimento penale relativo a (OMISSIS); iii) lo spazio, asseritamente non rilevante, circa due pagine, occupato, all’interno dell’atto di appello, dall’esposizione delle vicende penali relative a (OMISSIS); argomento in tutta evidenza particolarmente debole, dato che non si capisce cosa dovrebbe provare (anche ove si consideri che e’ la ricorrente stessa ad ipotizzare che la Corte territoriale abbia tratto il proprio convincimento dal fatto che nell’atto di appello fosse stato trattato diffusamente di tali vicende e del contenuto della querela a carico del dipendente infedele: pag. 34).
Del tutto tautologica si dimostra l’affermazione secondo cui che il disconoscimento riguardasse il falso materiale risulterebbe dal fatto di essere stato formulato ex articolo 214 c.p.c..
Nessuna confutazione ha investito la statuizione con cui la Corte d’Appello ha ritenuto che oggetto di censura fossero gli elementi intrinseci dei documenti, (cioe’ quello che si era inteso dichiarare ed affermare col mezzo della scrittura e cioe’ che fosse stato concluso un contratto di mandato fiduciario, che fossero state versate delle somme di denaro, che fosse stato attribuito un certo valore a quanto investito), piuttosto che il loro contenuto estrinseco, essendosi la ricorrente limitata a criticare il ragionamento presumibilmente fatto dalla Corte territoriale: a pag. 34 del ricorso, si legge: “Tale presunta non pertinenza discenderebbe dal fatto che nell’atto di appello l’appellante avrebbe diffusamente richiamato le vicende del procedimento penale (…) e quindi, anche sulla base del richiamo di diversi passaggi della querela” e a pag. 35 la ricorrente, confermando che le vicende penali di (OMISSIS) erano irrilevanti ai fini dell’esclusione dell’efficacia probatoria delle scritture privare disconosciute, precisa: “Pertanto richiamare anche le vicende penali del sig. (OMISSIS) non significa dedurre un falso intrinseco (o ideologico) e non un falso estrinseco (o materiale)”.
La ricorrente omette di considerare che, avendo il disconoscimento effetto limitato all’estrinseco del documento, cioe’ alla sua provenienza, e non in relazione all’intrinseco, che avrebbe richiesto la proposizione di una querela di falso, esso logicamente presuppone che “il documento prodotto contro una parte provenga dalla stessa, ovvero da un soggetto che la rappresenti, in quanto munito di procura, ovvero, trattandosi di persona giuridica (nel caso, societa’), in ragione del rapporto organico in base al quale puo’ impegnare la responsabilita’ dell’ente” (da ultimo, in tal senso cfr. Cass. 11/09/2020, n. 18919). Ecco, dunque, che correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto che la censura formulata dalla ricorrente, che aveva evocato la responsabilita’ anche penale di (OMISSIS), fosse volta a dimostrare che i documenti non provenissero da un soggetto legittimato a rappresentarla e che quindi le fossero inopponibili: questione estranea al thema decidendum e probandum formatosi nel giudizio di primo grado, cui la ricorrente, per sua scelta, era rimasta estranea.
6. Con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 293 c.p.c., comma 3, in merito all’ammissibilita’ del disconoscimento in appello dei documenti prodotti dall’attrice da parte di chi era rimasto contumace nel giudizio di primo grado.
La tesi esposta e’ che la Corte territoriale, ritenendo implicitamente inammissibile il disconoscimento in appello, da parte del contumace in primo grado, dei documenti prodotti in primo grado dall’attrice, perche’ la giurisprudenza che lo aveva ammesso si era formata sotto la vigenza del quadro normativo anteriore alla novella di cui alla L. n. 134 del 1982, di conversione del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, avrebbe deciso in contrasto con la giurisprudenza di legittimita’ e quella costituzionale che, invece, attribuiscono al contumace la facolta’ di disconoscere in appello la scrittura privata, ed avrebbe, in aggiunta, erroneamente invocato la L. n. 134 del 1982, in quanto l’articolo 293 c.p.c., comma 3, ammette il disconoscimento da parte del contumace successivamente costituito a prescindere dalle decadenze processuali nel frattempo intervenute nell’ambito del giudizio e, quindi, si riferisce al contumace costituitosi tardivamente; di conseguenza, non puo’ trovare applicazione in appello.
6.2. Il motivo (e la memoria) censura(no) una ratio decidendi in tutta evidenza inesistente. Deve escludersi, infatti, che, anche implicitamente, la Corte d’Appello abbia ritenuto inammissibile il disconoscimento, perche’ si e’ limitata a dare atto di un orientamento giurisprudenziale di legittimita’ sviluppatosi prima dell’entrata in vigore della L. n. 134 del 202, ritenendolo “forse suscettibile di essere rimesso in discussione, alla luce dei nuovi principi, che individuano un modello di processo di appello consistente piu’ in una revisio prioris instantiae che non un vero e proprio novum iudicium”. Tale assunto esprime solo un dubbio esegetico. In ogni caso, se anche cosi’ non fosse (ma lo si rileva per absurdum) e si reputasse che la Corte milanese abbia espresso un convincimento, giusta quanto detto a proposito del primo motivo, nel considerare irrilevante il disconoscimento e la necessita’ di verificare le sottoscrizioni nel senso indicato, comunque esso non avrebbe rappresentato ratio decidendi.
7. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, invocando l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2719 c.c..
In particolare, la societa’ (OMISSIS) aveva contestato le scritture private anche sotto il profilo della conformita’ agli originali ex articolo 2719 c.c. e la Corte territoriale, ignorando tale censura, aveva (ciononostante) riconosciuto alle stesse efficacia probatoria.
7.1. Il motivo e’ anch’esso inammissibile sempre per le ragioni indicate a proposito del primo motivo: in disparte il fatto che la Corte di merito non ha enunciato alcunche’ sulla pretesa contestazione della conformita’ dei documenti prodotti in copia agli originali e considerato che, pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto formulare un vizio di omessa pronuncia sul punto ed in disparte altresi’ il rilievo che la deduzione suggerisce addirittura l’idea che la problematica del disconoscimento sollevata con il primo motivo nemmeno fosse rilevante, atteso che la verificazione esige la produzione dell’originale, assume rilievo dirimente sempre il fatto che la Corte territoriale ha valorizzato la prospettazione in ordine all’agire di (OMISSIS) e non ha considerato rilevante la questione della conformita’ alle copie degli originali.
8. Con il quarto motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., derivante dall’omessa applicazione dell’articolo 2702 c.c. e articolo 214 c.p.c., nonche’ dell’articolo 2719 c.c., per avere la Corte d’Appello ritenuto assolto l’onere della prova da parte di (OMISSIS) sulla base del contratto di mandato, delle tre ricevute e delle quattordici dichiarazioni di controvalore oggetto di contestazione. A prescindere dagli effetti del disconoscimento, la conferma della sentenza di primo grado sarebbe viziata, secondo quanto postulato dalla ricorrente, stante il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte di (OMISSIS), non potendo la contumacia nel giudizio di primo grado comportare ammissione della fondatezza della pretesa avversa, giacche’ essa integra un comportamento neutrale, cui non puo’ essere attribuita valenza confessoria, il quale non preclude al convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado, l’esercizio della facolta’, una volta costituitosi in appello, di contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall’attore a sostegno della domanda.
8.1. La censura non investe alcuna statuizione della Corte d’Appello, la quale non ha mai negato alla ricorrente, perche’ contumace nel giudizio di primo grado, l’esercizio della facolta’ di contestazione ne’ ha avallato alcun alleggerimento degli oneri probatori a carico dell’attrice. Dovendosi, per denunciare un errore prima identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale puo’ considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali e’ esplicato si concretizzino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa e’ errata. Ne consegue che il motivo che non rispetti, come nel caso di specie, tale requisito si deve considerare nullo per inidoneita’ al raggiungimento dello scopo.
In particolare, del tutto priva di alcun riscontro nella motivazione e’ la deduzione che si sarebbe ritenuta la contumacia in primo grado della qui ricorrente equivalente ad una “non contestazione”.
9. Con il quinto motivo la societa’ (OMISSIS) denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 415 del 1996, articolo 60, comma 4, richiamato anche dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 199, comma 1, con riferimento alla sua qualificazione quale fiduciaria c.d. dinamica.
Raggiunta da censura e’ la statuizione con cui la Corte territoriale ha rigettato il motivo di appello che assoggettava ad impugnazione la qualificazione attribuita dal Tribunale al contratto intercorso con (OMISSIS). In primo grado il giudice aveva inteso quello per cui e’ causa come un contratto fiduciario che vincolava la mandataria ad amministrare discrezionalmente, in nome proprio ma per conto della fiduciante, una somma di denaro, ritenendolo inammissibile, perche’ la presenza di istruzioni da parte della mandante e, dunque, la natura eventualmente statica del mandato non avrebbero alcun effetto sul merito della decisione, perche’ non era stata esperita un’azione di responsabilita’, bensi’ un’azione restitutoria.
La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto, ad avviso della societa’ (OMISSIS), che il Decreto Legislativo n. 415 del 1996, articolo 60, comma 4, impone alle societa’ fiduciarie l’introduzione nella propria denominazione delle parole “societa’ di intermediazione” e che nel contratto di mandato statico per l’amministrazione fiduciaria di strumenti finanziari, regolato dalla L. 23 novembre 1939, n. 1966, il fiduciario non assume alcuna obbligazione di gestione del portafoglio di investimento affidatogli, in quanto il fiduciario provvede, per conto del fiduciante, alla sola puntuale esecuzione delle istruzioni da quest’ultimo ricevute.
9.1. La Corte territoriale ha disatteso il decimo motivo di appello, affermando che “la presenza o meno di istruzioni e dunque la natura statica o dinamica del mandato fiduciario non avrebbero comunque alcun effetto sul merito della decisione, perche’ non viene esperita un’azione di responsabilita’ nei confronti di (OMISSIS), ma viene meramente richiesta la restituzione dell’investimento, sulla base dei rendiconti dalla stessa prodotti”.
Anche in questo caso, la censura non mette bene a fuoco la statuizione della Corte d’Appello e comunque non si rapporto ad essa, pur dichiarando di indirizzarsi verso la statuizione relativa al decimo motivo di appello; infatti, a pag. 40 la statuizione surriferita viene evocata, ma poi, a parte il fatto che di seguito viene riferita anche una parte della motivazione resa dalla Corte d’Appello sul terzo motivo di gravame, con cio’ ponendosi al di fuori dello scopo dichiarato del mezzo impugnatorio, emerge che la critica non e’ pertinente rispetto alla motivazione effettivamente enunciata sul decimo motivo di appello. Il giudice a quo, essendosi espresso nel senso della irrilevanza della qualificazione del contratto fiduciario, non ha preso posizione sulla qualificazione di esso e, dunque, il motivo censura, anche in questo caso, una motivazione inesistente.
L’unica critica spendibile era quella concernente la pretesa irrilevanza della distinzione fra fiducia statica e dinamica. Eppero’ la ricorrente non ha fornito argomenti atti a convincere della rilevanza della distinzione, neppure confutando, ad esempio, il quantum della pretesa, in ragione, appunto, della natura dell’attivita’ svolta; invece, si e’ limitata ad addurre elementi atti a dimostrare di non svolgere attivita’ di gestione dinamica, senza porli in correlazione con la decisione impugnata, lasciando intendere che, non essendo una societa’ di gestione dinamica, come si era fatta carico di dimostrare, la fiduciante avrebbe dovuto impartirle delle istruzioni di investimento e che dall’assenza di esse dovesse desumersi la insussistenza del contratto.
Il motivo, pertanto, e’ inammissibile.
10. Con il sesto motivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente attribuisce alla sentenza gravata la “Violazione e falsa applicazione degli articoli 2209 e 2384 c.c., con riferimento all’insussistenza dei poteri di rappresentanza di (OMISSIS) del presunto sottoscrittore del falso contratto di mandato fiduciario (doc. avv. n. 1, fasc. Trib., oggi doc. n. 4), nonche’ delle n. 3 false dichiarazioni di ricevute di somme di denaro (docc. Avv. nn. 2,3 e 18, fasc. Trib., oggi docc. nn. 5-6, 21) e delle n. 14 false dichiarazioni di controvalore apparentemente rilasciate dalla Fiduciaria (doc. avv. Da 4 a 17, fasc. Trib., oggi docc. Da 7 a 20), nonche’ delle nuove n. 18 false dichiarazioni di ricevuta di somme di denaro ex adverso prodotte in appello sub. Doc. avv. Da 39 a 56(oggi docc. Da 22 a 39) e alla nuova falsa dichiarazione di controvalore ex adverso prodotta sub doc. n. 4 (oggi doc. n. 57)”.
10.1. Mette conto rilevare che, in ragione della complessa intestazione riportata testualmente e per quanto si enuncia in chiusura dell’illustrazione del motivo, precisamente a pag. 46, esso non individua in alcun modo la motivazione con cui la Corte territoriale avrebbe malamente applicato gli articoli 2209 e 2384 c.c. e cio’ ne’ sotto il profilo della c.d. violazione di legge ne’ sotto quello della c.d. falsa applicazione. Sotto tale secondo aspetto ed in relazione all’assunto, contenuto a pag. 46, che il 30 giugno 1994 (OMISSIS) sarebbe cessato da tutte le cariche e qualifiche sociali, non e’ dato rinvenire alcunche’ nella motivazione che, indicando come rappresentante della societa’, (OMISSIS), possa avere sussunto sotto quelle norme una fattispecie che non poteva esservi dedotta. Ed anzi a monte non si rinviene nulla che induca a ritenere che la sentenza impugnata abbia considerato (OMISSIS) rappresentate della societa’ (OMISSIS). Al contrario, l’evocazione delle tre righe di motivazione di cui alla pag. 7, alludendosi in esse all’essere stato il medesimo prima funzionario e poi collaboratore, con quest’ultimo termine nemmeno evoca una “rappresentanza” contro i paradigmi di cui alle citate norme. Tanto non esime dal dover pure rilevare che il motivo sollecita, pur nella prospettazione che, come si e’ detto non trova riscontro nella motivazione, un riesame di emergenze fattuali documentali (estratti delle visure delle CCIA-A) e indica anche deduzioni svolte in replica nella comparsa conclusionale, senza precisazione sul se esse vennero prospettate all’udienza di cui all’articolo 350 c.p.c.. Inoltre, quanto a quello che si indica come documento n. 53, quale produzione in questa sede, non si dice se e dove venne prodotto in appello.
Il motivo e’, dunque, inammissibile.
11. Con il settimo motivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., derivante dall’omessa applicazione degli articoli 2209 e 2384 c.c..
(OMISSIS) avrebbe dedotto per la prima volta in appello che la firma in calce ai documenti cui erroneamente la Corte d’Appello aveva attribuito efficacia probatoria sarebbe stata apposta da (OMISSIS), chiedendo la verificazione della sottoscrizione, ma senza farsi carico di provare, come sarebbe stato suo onere, che il presunto sottoscrittore avesse poteri di rappresentanza.
11.1. Il motivo ripropone sostanzialmente la censura formulata con il mezzo impugnatorio precedente, con argomentazioni in parte diverse, le quali non colgono nel segno, perche’ non si confrontano neppure esse con la ragione decisoria della Corte d’Appello, la quale ha ritenuto nuovo l’argomento del comportamento truffaldino di (OMISSIS), e perche’ persistono con la tesi, disattesa dalla sentenza gravata, che la responsabilita’ del dipendente infedele fosse stata introdotta in appello per la prima volta da (OMISSIS). Pare corretto, al contrario, ritenere che, a fronte della evocazione delle vicende penali di (OMISSIS), da parte della contumace costituitasi in appello, e del disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti prodotti in primo grado, (OMISSIS) abbia reagito processualmente proponendo istanza di verificazione, data la sua intenzione di avvalersi di detti documenti, pur se disconosciuti da parte avversa.
In sostanza, anche questo motivo non riesce nello scopo di inficiare la sentenza impugnata, difettando di specifica riferibilita’ alla stessa.
Esso impinge negli stessi profili di inammissibilita’ del motivo precedente.
12. Con l’ottavo motivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2697 c.c. e articoli 115, 293 e 345 c.p.c., in relazione all’onere della prova a carico di (OMISSIS) con riferimento alla riferita conclusione del mandato fiduciario.
La Corte territoriale, applicando erroneamente il principio di non contestazione all’appellante contumace in primo grado e qualificando, altrettanto erroneamente, le argomentazioni difensive della ricorrente a confutazione dei presupposti dell’azione avversaria come eccezioni che ampliavano, in violazione dell’articolo 345 c.p.c., l’oggetto del contendere, avrebbe disatteso tutte le difese con cui era stata contestata la ricorrenza di un mandato fiduciario con (OMISSIS) e, di conseguenza, la qualita’ di fiduciante di quest’ultima.
La tesi della ricorrente e’ che quelle formulate con il proprio atto di appello fossero argomentazioni difensive non comportanti, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, alcuna modificazione del contenuto del processo, delle cause poste a fondamento delle richieste e delle posizioni delle parti, ne’ una modificazione delle circostanze materiali oggetto dell’accertamento e che le fosse consentito proporle, nel giudizio di appello, pur essendo rimasta contumace in primo grado, perche’, nella sostanza, altrimenti non le sarebbe stato consentito difendersi, con conseguente violazione del diritto di difesa che l’ordinamento riconosce alla parte contumace nei successi gradi di giudizio.
12.1. L’illustrazione del motivo e’ articolata in questi termini:
a) procede dalle ultime due righe della pag. 49 sino alla pag. 62, § 20, con l’evocazione di vari passi dell’atto di appello, nel cui a’mbito si coglie anche la riproduzione del parziale contenuto di taluni documenti, evidentemente prodotti con esso;
b) quindi, dal § 20, riproduce la motivazione con cui la sentenza impugnata ha rigettato l’ottavo ed il nono motivo di appello che vorrebbe assumere a critica – “Alle istanze istruttorie di (OMISSIS), preso atto della contu macia della Fiduciaria, ha rinunciato, ne’ alcuna ragione avrebbe avuto il Tribunale di aggravare i tempi ed i costi di un processo contumaciale nominando un CTU; le dedotte anomalie del mandato non appaiono ictu oculi, ma sono prospettate come tali in relazione a quelle che sarebbero le diverse modalita’ adottate dalla societa’ appellante, circostanza evidentemente nuova, non suscettibile di delibazione in questa sede” – e di seguito svolge una prima censura quella di violazione dell’articolo 115 c.p.c. – assumendo che la Corte milanese con essa avrebbe violato il principio di non contestazione, inapplicabile a carico del contumace. Ebbene, tale censura e’ palesemente priva di pregio atteso che nella suddetta motivazione il giudice a quo non ha in alcun modo evocato a danno della posizione di contumacia in primo grado della ricorrente il detto principio;
d) di seguito, deduce la violazione degli articoli 293 e 345 c.p.c., la’ dove la Corte territoriale avrebbe infondatamente ritenuto inammissibili le dettagliate contestazioni circa la riferita sussistenza di un mandato fiduciario fra le parti, in quanto asseritamente precluse al contumace poiche’ nuove, postulando che le argomentazioni svolte in appello fossero sono eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio, ma argomentazioni difensive a confutazione dei presupposti dell’infondata azione avversaria, senza alcun ampliamento dell’oggetto del contendere.
Il Collegio rileva che l’assunto che quanto dedotto avrebbe integrato mere argomentazioni e non eccezioni in senso stretto e’ smentito dalla riproduzione del contenuto dell’appello di cui si e’ detto sopra, che palesa, anche al di la’ della stessa produzione dei documenti cui si e’ fatto cenno, una marcata attivita’ di introduzione di circostanze di fatto nuove nel processo di appello; il che basta ad evidenziare l’esattezza della valutazione di novita’ formulata dalla Corte territoriale, giacche’, se e’ vero che in sede di appello non e’ vietata la proposizione di eccezioni in senso proprio e lo svolgimento di argomentazioni in fatto nuove, tali attivita’, tuttavia: i) quanto alle prime debbono concretarsi solo nella rilevazione (possibile anche da parte del giudice, oltre che della parte) dell’efficacia giuridica del fatto integratore dell’eccezione di quanto gia’ presente in primo grado e introdottovi nel rispetto delle preclusioni all’onere di allegazione dei fatti, che nella specie, essendosi il processo sommario evoluto in ordinario era conchiusa nei termini ultimativi dell’articolo 183 c.p.c. (a meno che il fatto emerga dall’istruzione probatoria), restando escluso che la proponibilita’ di eccezioni in senso lato in appello implichi anche l’introduzione, cioe’ l’allegazione ex novo del fatto integratore dell’eccezione, essendo possibile solo la “rilevazione” dell’efficacia del fatto purche’ gia’ introdotto in primo grado (naturalmente con l’eccezione che si tratti di fatto sopravvenuto nel giudizio di appello), tanto significando la “proponibilita’” cui allude l’articolo 345 c.p.c.; il) quanto alle seconde, incontrando anch’esse il limite della necessita’ che le circostanze di fatto risultino gia’ introdotte sempre nel limite dell’articolo 183 c.p.c., o eventualmente dall’attivita’ istruttoria in base al principio di acquisizione processuale. Tanto rende manifestamente infondata la seconda censura, atteso che quanto osservato riguarda tanto la posizione di chi sia rimasto contumace in primo grado quanto quella di chi si sia costituito: non possono essere allegati fatti che non si sono allegati ed erano deducibili in primo grado e la discussione non puo’ riguardarli se vengono introdotti.
Il motivo, in conclusione, si palesa inammissibile.
13. Con il nono motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 115, 293 e 345 c.p.c., con riferimento all’onere della prova a carico della sig.a (OMISSIS) circa la sussistenza e l’ammontare del preteso credito verso la Fiduciaria.
Ritenendo che (OMISSIS) avesse depositato per la prima volta in appello i documenti asseritamente comprovanti il versamento di somme ulteriori, rispetto a quelle accertate dal Tribunale, nonche’ una dichiarazione di controvalore risalente al 25 maggio 2012 di Euro 741.681,37, superiore a quello di Euro 676.466,47, richiamato dalla sentenza di prime cure, e dichiarato, per la prima volta in appello, di avere versato non meno di Euro 932.887,20, la odierna ricorrente aveva svolto una serie di contestazioni, lamentando che il Tribunale non avesse accolto la iniziale richiesta di un ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c. o di una CTU contabile e ritenuto provata la pretesa creditoria dell’attrice senza svolgere alcuna attivita’ istruttoria, facendo leva solo sulla documentazione versata in atti. La Corte d’Appello, pero’, avrebbe – sempre secondo l’ipotesi formulata dalla ricorrente – respinto il motivo di gravame, facendo erronea applicazione del regime delle preclusioni al processo contumaciale, allorche’ aveva statuito che il Tribunale correttamente non aveva ritenuto opportuno aggravare i tempi ed i costi del processo contumaciale, limitandosi a prendere atto della rinuncia alle istanze istruttorie della fiduciante a seguito dell’accertamento della contumacia della fiduciaria e che le dedotte anomalie del mandato non apparivano ictu oculi, ma erano “prospettate come tali in relazione a quelle che sarebbero le diverse modalita’ adottate dalla societa’ appellante, circostanza evidentemente nuova, non suscettibile di delibazione in questa sede”.
Il motivo utilizza la stessa tecnica illustrativa e presenta lo stesso contenuto argomentativo di quello precedente e va incontro alla medesima sorte.
Dopo la riproduzione, dalla pag. 64 alla pag. 70, delle contestazioni formulate nel giudizio di appello circa la ricorrenza del credito azionato da (OMISSIS), corredate di riferimenti a numerosi documenti ad esse allegate, la ricorrente, al § 22, riporta ulteriori contestazioni formulate con la comparsa conclusionale, alla luce dei nuovi documenti ex adverso prodotti in sede d’appello, con puntuali riferimenti a numerosi ulteriori documenti (pagg. 7073), viene, quindi, riportata, al § 23, la motivazione con cui la Corte d’Appello ha disatteso l’ottavo ed il nono motivo di appello (cfr. supra, sub motivo precedente), sottoponendola a critica, dapprima, riproponendo la censura di violazione dell’articolo 115 c.p.c., insistendo con la tesi, secondo cui la Corte d’Appello avrebbe ritenuto il principio di non contestazione inapplicabile al contumace costituitosi in appello, e con l’asserita violazione degli articoli 293 e 345 c.p.c..
14. Con i motivi dal decimo al quindicesimo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa e/o apparente motivazione, relativamente all’articolo 132 c.p.c., n. 4.
14.1 In particolare, il decimo motivo riguarda la presunta conclusione di un contratto di mandato fiduciario fra (OMISSIS) e (OMISSIS).
Oggetto di censura e’ la motivazione con cui la Corte d’Appello ha rigettató le articolate e documentali contestazioni a confutazione della ricorrenza del mandato fiduciario, perche’ ritenuta non in grado di esplicitare l’iter logico sulla scorta del quale (OMISSIS) era stata ritenuta fiduciante.
14.2. L’undicesimo motivo e’ relativo alla presunta sussistenza e all’ammontare del credito preteso da (OMISSIS), nonostante l’inutilizzabilita’ e/o irrilevanza delle missive ex adverso prodotte a supporto del preteso credito e nonostante la giurisprudenza di legittimita’ – Cass. n. 18363/2017 – ai fini del danno patrimoniale, in relazione all’azione di responsabilita’ per illecito del promotore finanziario, ritenga che la situazione patrimoniale falsamente rappresentata dal promotore finanziario non posa essere presa quale punto di riferimento per la quantificazione del danno patrimoniale.
14.3. Il dodicesimo motivo riguarda il mancato accoglimento delle istanze istruttorie dedotte in appello, comunque ammissibili d’ufficio, volte ad ulteriormente confutare sia la sussistenza della qualita’ di fiduciante in capo a (OMISSIS), sia il supposto credito ex adverso azionato.
14.4. Il tredicesimo motivo concerne la liquidazione del preteso credito di (OMISSIS). A supporto del riconoscimento del diritto di (OMISSIS) di vedersi restituiti Euro 726.466,47, la Corte d’Appello si sarebbe limitata a confermare la decisione di prime cure, omettendo di considerare che il documento recante l’ultimo saldo/rendiconto non riportava l’ammontare delle somme asseritamente depositate presso la fiduciaria, ma il supposto controvalore titoli al 30 novembre 2011; considerando, pero’, che il credito di (OMISSIS) e’ stato ritenuto esigibile a partire dall’11 aprile 2004, allorche’ aveva esercitato il diritto di recesso, sarebbe stato necessario accertare il controvalore titoli a quella data, essendo ben possibile che, nell’arco di tempo intercorso tra il 30 novembre 2011 e l’11 aprile 2014, il valore dei titoli fosse mutato, in ragione dell’andamento dei mercati. Analogo accertamento avrebbe dovuto farsi con riguardo alla somma di Euro 50.000,00 che (OMISSIS) asseriva di avere versato alla fiduciaria in un secondo tempo. La Corte d’Appello, invece, ritenendo che il documento prodotto dall’attrice, facendo riferimento al controvalore titoli e/o valori si potesse riferire sia all’eventuale investimento in titoli sia al denaro contante e tenuto conto che (OMISSIS) non era in grado di dire come la somma fosse stata utilizzata dalla fiduciaria, aveva legittimato la richiesta di restituzione della somma indicata senza alcuna necessita’ di reintestare alcunche’; cosi’ affermando avrebbe reso una statuizione priva di motivazione; non avrebbe considerato che il modulo a stampa generico riguardava il mandato e non i documenti contestati, che, quand’anche avesse svolto attivita’ di gestione patrimoniale, sarebbe stato onere del preteso creditore provare il quantum del supposto credito, avrebbe sovrapposto i concetti di valori e di denaro e non avrebbe tenuto conto che le rendicontazioni recavano la dicitura “il controvalore dei titoli e/o valori in amministrazione fiduciaria ammonta a…”, quindi, il predicato verbale ammonta coniugato al singolare non poteva riferirsi al denaro, in quanto esso non ha un controvalore, ma ad un ammontare pari alla somma delle banconote che compongono la relativa cifra.
14.5. La censura del quattordicesimo motivo investe la mancata prova dei presunti valori mobiliari in amministrazione fiduciaria al momento del recesso dal mandato, in relazione al presunto obbligo di trasferirli al riferito fiduciante e non di corrispondergli ipotetiche somme di denaro. Il giudice di prime cure sarebbe incorso in errore nell’emettere la condanna al pagamento della somma equivalente al controvalore dei valori mobiliari in amministrazione alla data del recesso, perche’ l’articolo 7.1. del contratto fiduciario prevedeva la reintestazione a favore del recedente dei valori mobiliari assunti in amministrazione; tale contestazione in appello era stata respinta dalla Corte territoriale senza motivazione.
14.6. Il quindicesimo motivo si riferisce alla presunta natura dinamica e non statica dell’attivita’ svolta dalla fiduciaria Decreto Legislativo n. 451 del 1996, ex articolo 60, comma 4, richiamato anche dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 199, comma 1, perche’, nonostante la prova di non svolgere attivita’ di intermediazione mobiliare, ne’ di gestione patrimoniale, ma solo di amministrazione – non avendo nella sua denominazione sociale l’indicazione societa’ di intermediazione mobiliare, come richiesto specificamente dal Decreto Legislativo n. 415 del 1996, articolo 60, comma 4, non avendo la suddetta attivita’ nell’oggetto sociale – la Corte d’Appello si sarebbe limitata a ritenere irrilevante la qualificazione statica ovvero dinamica del mandato fiduciario, perche’ oggetto della controversia era un’azione restitutoria e non di responsabilita’.
14.7. I suddetti motivi possono essere scrutinati congiuntamente, perche’, pur denunciando la violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in realta’ esulano dalle modalita’ con cui si enuncia tale vizio, giacche’, per sostenere quella che definiscono l’omessa motivazione hanno bisogno di avvalersi di argomenti reperiti aliunde (rispetto alla motivazione enunciata dalla Corte d’Appello), cosi’ disvelando la loro vera natura di motivi diretti a sollecitare una rivalutazione della quaestio facti al di fuori dei limiti sottesi al paradigma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, siccome indicati dalle note Cass., Sez. Un., 7/04/2014 nn. 8053 e 8054.
15. Con il diciottesimo motivo, la ricorrente, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e n. 4, censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 292 c.p.c., per non avere la Corte territoriale considerato che da parte di (OMISSIS) vi era stata una modifica della domanda formulata con l’atto introduttivo che avrebbe dovuto essere notificata al contumace.
Con il ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., (OMISSIS) aveva chiesto in via preliminare e incidentale l’azione di presentazione del rendiconto, considerandola come presupposto delle successive domande di accertamento della risoluzione del mandato fiduciario e di condanna restitutoria della fiduciaria; in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda non era stata reiterata; cio’ avrebbe comportato uno stravolgimento dell’originaria domanda si’ da dover considerare domande nuove quelle formulate in sede di precisazione delle conclusioni con conseguente obbligo di notifica al contumace.
Altrettanto nuova e formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni sarebbe stata la richiesta di condanna per le spese del procedimento di mediazione esperito ante causam, autonomo rispetto al giudizio di merito.
La Corte d’Appello aveva, invece, ritenuto, erroneamente, ad avviso della ricorrente, che la limitazione della domanda originaria non costituisse un novum e che la domanda di controparte di condanna al pagamento di spese e di compensi di causa comprendeva la liquidazione delle spese del procedimento diti mediazione.
15.1. La censura relativa alla rinuncia da parte della fiduciante ad alcune domande non merita accoglimento, giacche’, secondo la decisione delle Sezioni Unite 15/06/2015 n. 12310, la differenza tra le domande nuove e quelle modificate e’ da rinvenirsi nel fatto che le prime si aggiungono a quelle originarie ed estendono l’oggetto del giudizio, mentre le seconde non si aggiungono alle iniziali bensi’ si pongono, rispetto a queste, in un rapporto di alternativita’; di conseguenza, e’ ammessa la modificazione della domanda che riguardi anche uno o entrambi gli elementi identificativi della medesima, quando tale modifica costituisca la soluzione piu’ adeguata agli interessi della parte in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite, giacche’ “l’attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda mostra chiaramente di ritenere la domanda, come modificata, piu’ rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”.
Stante che la ratio dell’articolo 292 c.p.c., e’ quella di consentire l’esercizio del diritto di difesa alla parte dichiarata contumace, la precisazione e le modifiche consentite ex articolo 183 c.p.c., delle domande originariamente proposte e debitamente notificate non devono essere notificate al contumace. Si ritiene che la ratio della norma in esame debba individuarsi nella volonta’ del legislatore di equilibrare la tutela riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio, prevedendo appunto che siano portati a conoscenza della parte non costituita solo gli atti che rivestono maggiore rilevanza ai fini della decisione, evitando nello stesso tempo che la parte costituita sia eccessivamente sovraccaricata dall’onere di rendere il contumace edotto di tutte le proprie istanze e dei provvedimenti del giudice.
Per tale ragione all’elencazione contenuta al comma 1 di questa norma viene generalmente riconosciuto carattere tassativo; in verita’, anche aderendo all’interpretazione meno restrittiva, ammettendo la notificazione personale al contumace in tutti i casi in cui, seppure non espressamente disciplinati, tale necessita’ risulti funzionale al rispetto del principio del contraddittorio. Al contumace devono essere notificate le domande nuove e non anche quelle che costituiscono la semplice precisazione e modificazione consentite ex articolo 183 c.p.c., delle domande originariamente proposte e debitamente notificate (Cass. 23/10/1995, n. 10998).
Quanto alla novita’ della richiesta di liquidazione delle spese del procedimento di mediazione, trova applicazione quanto stabilito da questa Corte nella decisione 14/05/2019, n. 12712, secondo cui quando la mediazione sia una fase necessaria del giudizio complessivo, come in questo caso, il giudice e’ tenuto a regolare anche le spese del procedimento di mediazione, sicche’ deve essere confermata la statuizione impugnata che ha ritenuto che la liquidazione complessiva dei compensi per la fase di mediazione e per quella giudiziale rientrasse nella richiesta omnicomprensiva di liquidazione delle spese e compensi di causa.
Tale conclusione trova giustificazione: i) nel fatto che la voce spese e’ impiegata dal codice rito per indicare “tutti gli esborsi che, complessivamente considerati, costituiscono il costo del processo” (onorari dovuti ai difensori, ai consulenti tecnici, ai notai, diritti di cancelleria, imposte di registro, tasse di bollo, ecc.); ii) nella relazione illustrativa al Decreto Legislativo n. 28 del 2010, la’ dove si equiparano “alle spese processuali propriamente dette le spese sostenute dalle parti nel corso della mediazione: “Ai medesimi fini sono poi equiparate alle spese processuali propriamente dette le spese sostenute dalle parti nel corso della mediazione”, Relazione illustrativa – Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 60, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”; iii) nella riconducibilita’ del tentativo di mediazione alla categoria dei cosiddetti atti necessari al processo, le cui spese devono essere sostenute dalla parte individuata dalla legge o dal giudice; iv) nel Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 13, comma 2 (spese processuali), a mente del quale “Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo’ nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennita’ corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4”. Se ne deve trarre la conclusione, sulla scorta dell’argomento a contrario, che se e’ facolta’ del giudice escludere la ripetizione delle spese di mediazione sopportate dalla parte vincitrice, purche’ ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, la’ dove tali ragioni non sussistano, esse sono ripetibili, secondo i casi, in applicazione del principio della soccombenza, della causalita’, ecc..
16. Con il diciannovesimo motivo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., derivante dall’omesso assolvimento dell’onere della prova a carico di (OMISSIS) circa la decorrenza del proprio diritto di credito, per non avere la richiedente dedotto ne’ provato quando la lettera di recesso sarebbe stata ricevuta, mancando la copia della cartolina postale di ricevimento della raccomandata. Il giudice a quo, avendo fatto decorrere gli interessi sulla somma dovuta a titolo restitutorio dalla data di invio del recesso e non gia’ dal ricevimento dello stesso e non avendo tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 7.1 del contratto, la fiduciante aveva facolta’ di recedere dando preavviso di dieci giorni, avrebbe errato, ma la Corte d’Appello anziche’ accogliere le censure mosse in appello a tale statuizione, aveva dichiarato inammissibile il motivo per la sua genericita’, perche’ non era stato contestato di avere ricevuto l’atto di recesso spedito l’11 aprile 2014 (come risultante dalla distinta di invio della raccomandata), e non era stata indicata la data, diversa, in cui lo aveva ricevuto, si’ da consentire eventualmente di ricalcolare gli interessi secondo i giorni corretti, in misura comunque bagatellare.
16.1. Il motivo merita accoglimento sia sotto il profilo che non si poteva fare riferimento alla data di spedizione sia sotto quello della necessaria operativita’ dopo il decorso dei dieci giorni.
Quanto al primo profilo, deve rilevarsi che l’atto di recesso, in quanto atto unilaterale recettizio, e’ assoggettato alla norma dell’articolo 1334 c.c. e pertanto produce effetto nel momento in cui il destinatario lo riceve.
Quando le parti di un contratto convengano, come nel caso di specie, che una comunicazione debba avvenire mediante raccomandata, perche’ la comunicazione, che e’ atto unilaterale recettizio al quale, in difetto di diversa pattuizione, si applica la disciplina prevista dagli articoli 1334 e 1335 c.c., produca effetti non e’ sufficiente che la raccomandata sia spedita, occorrendo invece che essa pervenga a conoscenza del destinatario (articolo 1334 c.c.) oppure che , essa possa presumersi da questo conosciuta (articolo 1335 c.c.) (Cass. 07/10/1993, n. 9943; Cass. 22/11/2000, n. 15066).
Spettava a (OMISSIS) provare, anche per presunzioni, quando l’atto di recesso era giunto a conoscenza della (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 1335 c.c., anche allo scopo di far decorrere il termine di dieci giorni di cui all’articolo 7.1 del contratto, correttamente evocato dalla ricorrente.
La Corte d’Appello ha pertanto erroneamente rigettato il quarto motivo di appello, atteso che risulta aver gravato la ricorrente di un onere probatorio sulla medesima non gravante: non essendosi verificati i presupposti della presunzione relativa di conoscenza a favore di (OMISSIS), non poteva operare, a suo favore, l’inversione dell’onere della prova applicato dal giudice a quo.
18. Con il ventesimo motivo la ricorrente, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1284 c.c., comma 4, dell’articolo 11 preleggi, con riferimento all’applicazione del saggio degli interessi di mora delle transazioni commerciali, non avendo tenuto conto che il contratto di mandato, all’articolo 12, riportava la indicazione del tasso di mora nella misura del prime rate indicato dall’Assobancaria, dalla data della richiesta e cioe’ il c.d. prime rate ABI vigente tempo per tempo, pertanto, manca il presupposto per l’applicazione dell’articolo 1284 comma 4, cioe’ la mancata determinazione del saggio degli interessi, e anche la natura di imprenditrice di (OMISSIS), altro presupposto richiesto per applicare la disciplina delle transazioni commerciali.
La Corte d’Appello avrebbe ritenuto erroneamente che l’articolo 12 del contratto di mandato si riferisse all’ipotesi del ritardo del fiduciante nel pagamento delle commissioni dovute dalla fiduciaria e che l’articolo 1284 c.c., comma 4, trovi applicazione in tutte le ipotesi di inadempimento di fonte contrattuale, perche’ altrimenti sarebbe inutile, stante la previsione gia’ contenuta nel Decreto Legislativo n. 231 del 2002, senza considerare che l’articolo 1284 c.c., richiama la mancanza di un diverso accordo tra le parti circa la misura del saggio di interesse, indipendentemente dalla obbligazione cui l’accordo si riferisce e avrebbe applicato del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, articolo 17, comma 1, convertito nella L. 10 novembre 2014, n. 162, ad un’obbligazione anteriore a quello in cui era stata assunta l’obbligazione.
18.1. Il motivo e’ infondato.
L’articolo 1284 c.c., comma 4, e’ stato aggiunto dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, articolo 17, comma 1, convertito, con modifiche, nella L. 10 novembre 2014, n. 162. Ai sensi del menzionato Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, articolo 17, comma 2, tali disposizioni producono effetti sui procedimenti che vengono avviati a partire dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione. Il procedimento per cui e’ causa e’ stato avviato con ricorso del 14 settembre 2016, la L. 162/2014 e’ entrata in vigore l’11 novembre 2014, quindi, e’ stato correttamente applicato il disposto di cui dell’articolo 1284 c.c., comma 4.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, che il giudice a quo ha ben applicato, l’articolo 1284 c.c., comma 4, si riferisce – altrimenti sarebbe un inutile doppione della disciplina in tema di ritardo nell’adempimento – ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie quelle che trovano la propria fonte genetica nel contratto, anche se afferenti ad un obbligo restitutorio, allo scopo di scoraggiare l’inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosita’ (Cass. 07/11/ 2018, n. 28409; Cass. 20/04/2020, n. 7966).
E’ del tutto irrilevante che la fiduciante non fosse una imprenditrice, perche’ la ratio dell’articolo 1284 c.c., comma 4, e’ quella di scoraggiare l’adozione di comportamenti dilatori, anche concretizzatisi nella resistenza in un procedimento giudiziale (o arbitrale: articolo 1284 c.c., comma 5).
Ne’ la sentenza impugnata merita censura per avere ritenuto integrato il presupposto previsto dall’articolo 1284 c.c., comma 4, cioe’ la mancanza di una determinazione pattizia del tasso di interesse, in considerazione che quello previsto pattiziamente fosse il tasso di mora per il mancato pagamento da parte della fiduciante degli importi dovuti per spese e commissioni entro sessanta giorni dalla richiesta.
19. Con il ventunesimo ed ultimo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 132 c.p.c., n. 4, la sentenza gravata per omessa e/o apparente motivazione in ordine alla decorrenza del saggio di interessi ex articolo 1284 c.c., comma 4, dal deposito del ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. e non dalla notifica alla fiduciaria, essendosi limitata la Corte d’Appello a confermare che gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale perche’ cio’ e’ quanto dispone la previsione normativa, e cio’ in contrasto con la giurisprudenza di legittimita’ – Cass., Sez. Un., n. 23675/2014 -.
19.1. Il motivo e’ infondato.
La Corte d’Appello ha correttamente rigettato il motivo di appello con cui la ricorrente lamentava la decorrenza degli interessi: il tenore letterale dell’articolo 1284 c.c., comma 4, e’ chiaro e non si presta ad equivoci: gli interessi decorrono dal momento in cui e’ “proposta” la domanda giudiziale (o l’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale: comma 5). In altri termini, e’ la proposizione della domanda giudiziale a determinare il previsto effetto sostanziale attributivo. Poiche’ la domanda era stata proposta con il ricorso ai sensi dell’articolo 702-bis c.p.c. e, dunque, con la forma del ricorso, il dies a quo decorrente dalla domanda, stante la forma di introduzione del giudizio, coincideva con quella del deposito del ricorso.
Deve ritenersi che, quando la legge dice che gli interessi decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale e la forma di introduzione della domanda e’ costituita dal ricorso da depositarsi davanti al giudice e successivamente notificarsi alla parte convenuta, la proposizione della domanda giudiziale risulta individuabile nell’attivita’ di deposito del ricorso. Il riferimento legislativo alla proposizione della domanda giudiziale e’ da ritenersi volto privilegiare il mero momento della formulazione della richiesta al giudice e non gia’ quello della partecipazione della richiesta al debitore (come avrebbe potuto fare esigendo un’intimazione o richiesta scritta ex articolo 1219 c.c.) (Cass. 24/05/1999, n. 5035).
20. In definitiva, merita accoglimento solo il diciannovesimo motivo. I restanti sono inammissibili e, infondati, come indicato all’esito dello scrutinio di ciascuno di essi.
21. La sentenza e’ cassata con riferimento al motivo accolto e la controversia rinviata alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il diciannovesimo motivo di ricorso; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la controversia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
“Il contumace può disconoscere in appello la scrittura privata”
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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