Per escludere la sussistenza del possesso utile all’usucapione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 maggio 2021| n. 13153.

Per escludere la sussistenza del possesso utile all’usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l’altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'”animus possidendi” non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell’intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà.

Ordinanza|14 maggio 2021| n. 13153

Data udienza 20 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Per escludere la sussistenza del possesso utile all’usucapione – Usucapione – Esclusione del possesso utile – Presupposti della consapevolezza dell’altruità del bene da parte del possessore e dell’attribuzione del diritto reale al suo titolare – Necessità di un atto di interversione del possesso da parte del possessore

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 33611-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 899/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato in data 15.06.2009, (OMISSIS) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto di proprieta’ per usucapione avente ad oggetto un terreno sito in (OMISSIS). A sostegno della domanda, (OMISSIS) adduceva di aver posseduto il terreno dal 1987, inizialmente esercitando il relativo potere di fatto congiuntamente con (OMISSIS) – il quale avrebbe, a sua volta, posseduto il medesimo appezzamento di terreno nei trent’anni antecedenti al suo arrivo in Italia – e, alla morte di quest’ultimo, nel 2000, in via esclusiva. Solo nel maggio del 2008, esponeva parte attrice, (OMISSIS), figlio di (OMISSIS), rivendicava la proprieta’ del terreno.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta datata 03.05.2010, si costituivano in giudizio (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo il rigetto della domanda attorea.
1.3. Assunte le prove testimoniali, il Tribunale di Agrigento rigettava la domanda.
1.4. La Corte d’appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado; in particolare, la corte fondava la propria statuizione sulla differenza tra l’istituto del possesso e quello della detenzione, che, sebbene accomunati sotto il profilo dell’apprensione materiale della res che ne forma oggetto, il corpus, si differenziano quanto all’animus, in quanto, diversamente dal possessore, il detentore riconosce l’altruita’ della cosa che forma oggetto del suo godimento. Sulla scorta di tale considerazione, la corte osservava come, nel caso di specie, difettasse l’elemento dell’animus possidendi, dimostrato dal fatto che, (OMISSIS), cui (OMISSIS) era succeduto nel possesso del terreno, avesse da sempre riconosciuto l’altruita’ del bene oggetto di lite, ne’ vi era la prova di un atto di interversione del possesso.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di due motivi.
2.1. Hanno resistito con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di eredi di (OMISSIS).
2.2. Il relatore ha formulato, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., proposta di inammissibilita’ ricorso.
2.3. Il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la rubrica “violazione e falsa applicazione degli articoli 1158 e 1141 c.c., e l’omessa, insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3,” per avere la corte di merito attribuito rilevanza, al fine di escludere il possesso ad usucapionem, alla circostanza che lo (OMISSIS), cui il ricorrente era succeduto nel possesso, e, successivamente nel possesso esclusivo, fossero consapevoli dell’altruita’ del bene laddove la consapevolezza che il bene appartenga a terzi e’ presupposto dell’acquisto della proprieta’ per usucapione.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e l’omessa motivazione, per non avere la Corte territoriale valutato le risultanze istruttorie espletate nel giudizio di primo grado che, laddove correttamente esaminate, avrebbero condotto all’accoglimento della domanda di usucapione.
2.1. I motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente, sono fondati.
2.2. La sentenza, dopo aver affermato che il ricorrente aveva dedotto “di avere, dal 1987, provveduto ad utilizzare e godere del fondo” (pag. 4 della sentenza, penultimo capoverso) ed aver dato atto che vi era stata stata una “cessione del possesso” operata in suo favore dallo (OMISSIS) nel 1987, valorizza la circostanza della consapevolezza del suo dante causa dell’altruita’ del bene; in particolare, viene dato atto che lo stesso ricorrente aveva riferito alla Polizia Giudiziaria di aver appreso dallo (OMISSIS) che ” (OMISSIS) era il proprietario del bene in discorso”. Da tale risultanza di fatto la sentenza trae la conclusione che “se (OMISSIS) era certamente consapevole dell’altruita’ del bene, che quindi si limitava ad detenere ma non con l’animus del possessore, era onere dell’attore odierno appellante offrire la prova del momento in cui tale detenzione, nei termini dinanzi evidenziati, poteva dirsi divenuta possesso”.
2.3. Orbene, la consapevolezza dell’altruita’ non implica, contrariamente a quanto affermato dalla corte palermitana, che lo (OMISSIS) fosse un detentore.
2.4. Come affermato da Cass. 26641/13, per escludere la sussistenza del possesso utile all’usucapione non e’ sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l’altrui proprieta’ del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza e’ rivelata o per i fatti in cui essa e’ implicita, esprima la volonta’ non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'”animus possidendi” non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensi’ nell’intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facolta’.
2.4. La corte di merito ha apoditticamente affermato che lo (OMISSIS) era detentore del terreno, senza svolgere alcun accertamento in ordine al titolo detentivo intercorrente tra questi ed il proprietario, fondando tale affermazione unicamente sulla consapevolezza dell’altruita’ del bene.
2.5. Non ha accertato se la relazione di fatto del bene da parte dello (OMISSIS) e, successivamente, da parte del ricorrente fosse collegata ad un rapporto obbligatorio o all’esercizio di un potere di fatto sulla cosa corrispondente all’esercizio del diritto di proprieta’; ne consegue che, solo in presenza di un titolo detentivo, il cui accertamento e’ stato omesso dal giudice di merito, la parte che invoca il possesso ad usucapionem deve dimostrare l’esistenza di un atto di interversione del possesso.
2.6. Il ricorso va, pertanto, accolto; l’ordinanza va cassata e rinviata innanzi alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che provvedera’ in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, innanzi alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Per escludere la sussistenza del possesso utile all’usucapione

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *