Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 gennaio 2021| n. 100.
Il contratto di progettazione e direzione dei lavori relativo a costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, stipulato da un geometra anteriormente all’abrogazione – ad opera del dec. Lgs. 13.12.2010, n. 212 – del r.d. 16.11.1939, n. 2229, è nullo in quanto contrario a norme imperative; invero, la menzionata abrogazione, comportando l’introduzione di una disciplina innovativa e non già interpretativa della normativa lo previgente, non ha prodotto effetti retroattivi idonei ad incidere sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore e non ha, dunque, influito sulla invalidità del contratto, regolata dalla legge del tempo in cui lo stesso è stato concluso. (Nella specie, trattavasi di un piano di lottizzazione con la previsione di realizzazione di tre corpi di fabbrica in cemento armato di quaranta unità immobiliari – non certo definibile “modesta costruzione civile”, in quanto postulante calcoli complessi e la soluzione di problematiche estranee, per definizione, alla competenza di un geometra).
Ordinanza|8 gennaio 2021| n. 100
Data udienza 27 ottobre 2020
Tag/parola chiave: Diritto urbanistico – Edilizia – Contratto di progettazione e direzione dei lavori stipulato da un geometra anteriormente all’abrogazione – Effetti – Invalidità dell’incarico professionale – Fattispecie: piano di lottizzazione con la previsione di realizzazione di tre corpi di fabbrica in cemento armato di quaranta unità immobiliari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 12924/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), c.f. (OMISSIS), – rappresentato e difeso in virtu’ di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), c.f. (OMISSIS), rappresentato e difeso in virtu’ di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in (OMISSIS), presso lo ” (OMISSIS)”;
– controricorrente –
e
(OMISSIS) s.a.s., in liquidazione – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante e liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e
(OMISSIS), c.f. (OMISSIS), (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), (OMISSIS), c.f. (OMISSIS);
– intimati –
e
(OMISSIS), c.f. (OMISSIS), (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), – (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), (OMISSIS), c.f. (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 232 – 27.3/14.4.2015 della Corte d’Appello di Messina, udita la relazione nella Camera di consiglio del 27 ottobre 2020 del Consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il geometra (OMISSIS) chiedeva ingiungersi agli eredi di (OMISSIS) il pagamento del compenso a lui dovuto per aver, su incarico di (OMISSIS), redatto, unitamente all’ingegner (OMISSIS), il progetto di lottizzazione di un terreno della superficie di mq. 6.000,00 e per aver diretto i relativi lavori.
2. Con ulteriore ricorso al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il geometra (OMISSIS) chiedeva ingiungersi agli eredi di (OMISSIS) il pagamento del compenso a lui dovuto per aver, su incarico parimenti di (OMISSIS), redatto, unitamente del pari all’ingegner (OMISSIS), il progetto esecutivo architettonico di tre corpi di fabbrica con struttura in cemento armato previsti nel progetto di lottizzazione del medesimo terreno.
3. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto pronunciava le ingiunzioni.
4. Gli eredi di (OMISSIS) proponevano separate opposizioni.
Deducevano che i compensi pretesi dal ricorrente, in virtu’ delle convenzioni siglate con la ” (OMISSIS)” s.a.s., antecedentemente e successivamente all’atto pubblico di permuta con appalto, erano dovuti dall’anzidetta accomandita; che in particolare la convenzione del 6.4.2000, di ricognizione del credito vantato dal geometra (OMISSIS) e di accollo dell’obbligo corrispondente da parte della ” (OMISSIS)”, era stata controfirmata dal ricorrente “per presa visione e accettazione”.
Chiedevano, previa autorizzazione alla chiamata in causa della ” (OMISSIS)”, revocarsi le opposte ingiunzioni.
5. Si costituiva in ambedue i giudizi di opposizione (OMISSIS). Instava per il rigetto delle opposizioni.
6. Si costituiva in entrambi i giudizi di opposizione la ” (OMISSIS)” s.a.s..
Deduceva che gli incarichi professionali conferiti al ricorrente erano nulli in dipendenza della violazione delle norme imperative concernenti i limiti alle competenze professionali dei geometri.
Instava per la declaratoria di nullita’.
7. Con separate sentenze, n. 507/2009 e n. 514/2009, l’adito tribunale accoglieva le opposizioni, revocava le ingiunzioni di pagamento e condannava l’opposto alle spese.
8. Proponeva separati appelli (OMISSIS).
Resistevano (OMISSIS), (OMISSIS) (nata nel (OMISSIS)), (OMISSIS) (nata nel (OMISSIS)), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quale procuratore di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS); esperivano separati appelli incidentali condizionati.
Resisteva la ” (OMISSIS)” s.a.s.; analogamente esperiva separati appelli incidentali.
Venivano dichiarati contumaci (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
9. Disposta la riunione dei giudizi, la Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 232 dei 27.3/14.4.2015, rigettava gli appelli principali, rigettava gli appelli incidentali, dichiarava assorbiti gli appelli incidentali condizionati, confermava le gravate statuizioni, condannava l’appellante principale a rimborsare alle parti costituite le spese del grado, compensava le spese tra gli eredi (OMISSIS) e la ” (OMISSIS)”.
Esplicitava la corte che il tribunale aveva chiaramente accolto le opposizioni alla stregua delle pattuizioni di cui alle scritture allegate dagli opponenti, pattuizioni in virtu’ delle quali l’onere relativo ai compensi dovuti all’appellante principale non gravava a carico degli eredi (OMISSIS).
Esplicitava la corte in ordine all’ulteriore ragione di doglianza dell’appellante principale, secondo cui il lavoro svolto rientrava senz’altro nelle sue competenze professionali, che viceversa l’attivita’ espletata esulava dalle competenze di un geometra.
10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS); ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.
(OMISSIS) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
La ” (OMISSIS)” s.a.s. parimenti ha depositato controricorso; ha chiesto analogamente dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Non hanno svolto difese (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (nata nel (OMISSIS)), (OMISSIS) (nata nel (OMISSIS)), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS).
11. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1273 c.c. e articolo 1362 c.c., comma 1.
Deduce che i giudici di merito non hanno in alcun modo provveduto alla interpretazione ed alla qualificazione degli accordi intercorsi tra gli eredi (OMISSIS) e la ” (OMISSIS)”, segnatamente alla interpretazione, alla qualificazione e dunque alla valutazione degli effetti della convenzione di cui alla scrittura in data 6.4.2000.
Deduce che la dichiarazione di “presa visione e accettazione”, da egli sottoscritta, in calce alla convenzione del 6.4.2000 non ha altra valenza che quella di rendere la stessa convenzione irrevocabile nei suoi confronti.
Deduce ulteriormente che siffatta dichiarazione non e’, di per se’, atta a comportare la liberazione dell’originario debitore, ovvero degli eredi (OMISSIS).
12. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 1273 c.c. e articolo 1362 c.c., comma 1.
Deduce che la pretesa nullita’ dell’incarico professionale e’ superata dalla convenzione di cui alla scrittura in data 6.4.2000 e dunque dalla ricognizione di debito operata con la medesima scrittura.
13. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del Regio Decreto n. 274 del 1929, articolo 16, L. n. 1086 del 1971, articolo 2, comma 1, L. n. 64 del 1974, articolo 17, comma 2.
Deduce che la corte distrettuale, allorche’ ha ritenuto che l’incarico ricevuto esulasse dalle sue competenze, non ha tenuto conto della effettiva entita’ delle opere ne’ del carattere flessibile del parametro legislativo espresso dalla locuzione “modesta costruzione civile”.
Deduce altresi’ che le progettazioni per cui e’ controversia, hanno consentito il rilascio delle concessioni edilizie e sono state elaborate in stretta collaborazione con l’ingegnere contestualmente incaricato.
14. Il primo motivo di ricorso e’ immeritevole di seguito.
15. Innegabilmente il dictum di seconde cure e’ ancorato ad una duplice “ratio decidendi”.
La prima “ratio decidendi” e’ espressa dai passaggi motivazionali in virtu’ dei quali la Corte di Messina ha condiviso e recepito le indicazioni della pronuncia di primo grado, indicazioni che, in dipendenza della validita’ ed efficacia delle pattuizioni di cui alle allegate scritture, “escludevano che gli oneri relativi ai compensi professionali fossero a carico degli eredi (OMISSIS)” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 5).
La seconda “ratio decidendi” e’ espressa dai passaggi motivazionali in virtu’ dei quali la Corte di Messina ha ritenuto che l’attivita’ svolta da (OMISSIS) esulasse dalle competenze professionali di un geometra (cfr. sentenza d’appello, pagg. 5 ss.).
16. In questo quadro sovviene l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralita’ di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” – nel caso di specie la infondatezza, di cui si dira’, delle censure mosse alla seconda “ratio” merce’ il terzo ed il secondo motivo di ricorso – rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitivita’ delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. 14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493).
17. La disamina del terzo motivo di ricorso precede, logicamente e giuridicamente, la disamina del secondo; in ogni caso il terzo mezzo di impugnazione e’ parimenti immeritevole di seguito.
18. Si premette che il terzo motivo si qualifica essenzialmente in relazione alla previsione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Invero il ricorrente censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” alla cui stregua la corte messinese ha qualificato l’espletata attivita’ professionale (“(…) senza tuttavia aver cura di attenzionare non solo la effettiva entita’ delle opere, (…)”: cosi’ ricorso, pag. 10). Del resto e’ propriamente il motivo di ricorso ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).
Le censure che il terzo motivo veicola, quindi, rilevano – se del caso – oltre che nel solco dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nei limiti di cui alla pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.
19. In tal guisa si osserva quanto segue.
Da un canto, nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite teste’ menzionata – e tra le quali non e’ annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – si scorge in relazione alle motivazioni cui la corte siciliana ha ancorato il suo dictum.
In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte d’appello ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Piu’ esattamente ha esplicitato che la struttura progettata – un piano di lottizzazione con la previsione di realizzazione di tre corpi di fabbrica in cemento armato di quaranta unita’ immobiliari – non poteva certo definirsi “modesta costruzione civile”, in quanto postulante calcoli complessi e la soluzione di problematiche estranee, per definizione, alla competenza di un geometra. Ed ha soggiunto che l’invalidita’ dell’incarico professionale non era esclusa dalla presenza collaborativa di un ingegnere; segnatamente che l’invalidita’ del progetto redatto e presentato dal geometra (OMISSIS) non era superata dalla circostanza per cui un ingegnere avesse effettuato e sottoscritto i calcoli strutturali e diretto i lavori relativi alle strutture in cemento armato.
D’altro canto, la corte di merito di certo non ha omesso la disamina del fatto controverso de quo agitur.
20. In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum del secondo giudice risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica (tanto con precipuo riferimento al dedotto carattere flessibile del parametro legislativo espresso dalla locuzione “modesta costruzione civile”: cfr. ricorso, pag. 10).
21. E’ sufficiente ribadire gli insegnamenti di questa Corte.
21.1. Per un verso, l’insegnamento – menzionato pur dalla corte distrettuale – a tenor del quale, a norma del Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274, articolo 16, lettera m), (che non e’ stato modificato dalla L. n. 1068 del 1971), la competenza dei geometri e’ limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione – anche parziale – di strutture in cemento armato, mentre, in via d’eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lettera l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole (il che non e’ nella fattispecie di cui al presente ricorso) che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato; con la conseguenza che la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresi’ titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente da affidare dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilita’; e con la conseguenza ulteriore che, qualora il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, e’ affetto da nullita’ il contratto anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione – richiedendo l’adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato – sia riservata alla competenza degli ingegneri (cfr. Cass. 26.7.2006, n. 17028).
Evidentemente, alla luce dell’insegnamento teste’ riferito a nulla vale che (OMISSIS) adduca che all’ingegnere contestualmente officiato e’ stato conferito l’incarico di provvedere alle progettazioni strutturali e che ad egli ricorrente e’ stato conferito l’incarico di occuparsi dell’aspetto architettonico e della direzione dei lavori (cfr. ricorso, pagg. 11 -12).
21.2. Per altro verso, l’insegnamento a tenor del quale il contratto di progettazione e direzione dei lavori relativo a costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, stipulato da un geometra anteriormente all’abrogazione – ad opera del Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212 – del Regio Decreto 16 novembre 1939, n. 2229 (e’ il caso oggetto del presente ricorso), e’ nullo in quanto contrario a norme imperative; invero, la menzionata abrogazione, comportando l’introduzione di una disciplina innovativa e non gia’ interpretativa della normativa previgente, non ha prodotto effetti retroattivi idonei ad incidere sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore e non ha, dunque, influito sulla invalidita’ del contratto, regolata dalla legge del tempo in cui lo stesso e’ stato concluso (cfr. Cass. 30.8.2013, n. 19989; Cass. (ord.) 12.11.2019, n. 29227).
22. Il secondo motivo di ricorso del pari e’ immeritevole di seguito.
23. Evidentemente con il secondo mezzo il geometra (OMISSIS) prospetta una sorta di convalida della nullita’ dell’incarico professionale ricevuto alla stregua della convenzione di cui alla scrittura in data 6.4.2000.
E nondimeno a tanto osta il dettato codicistico, recte l’articolo 1423 c.c..
24. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente, (OMISSIS), va condannato a rimborsare sia al controricorrente (OMISSIS) sia alla controricorrente ” (OMISSIS)” s.a.s. le spese del presente giudizio di legittimita’. La liquidazione segue come da dispositivo.
Gli intimati indicati in epigrafe non hanno svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione nei loro confronti va percio’ assunta in ordine alle spese.
25. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, Decreto del Presidente della Repubblica cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, (OMISSIS), a rimborsare al controricorrente, (OMISSIS), le spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 6.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna il ricorrente, (OMISSIS), a rimborsare alla controricorrente, ” (OMISSIS)” s.a.s., le spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 6.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, (OMISSIS), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, Decreto del Presidente della Repubblica cit., se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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