In caso di cumulo di pene concorrenti

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|20 gennaio 2021| n. 2338.

In caso di cumulo di pene concorrenti per reati commessi dal condannato prima e dopo il raggiungimento della maggiore età, l’esercizio delle funzioni di sorveglianza spetta al magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni solo qualora questo abbia disposto l’estensione dell’esecuzione minorile ad un titolo esecutivo relativo a reato commesso da maggiorenne ai sensi dell’art. 10, comma 1, d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121.

Sentenza|20 gennaio 2021| n. 2338

Data udienza 13 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Esecuzione della pena – Condanna del minore – Concorrenza di titoli esecutivi per ulteriore reato commesso da maggiorenne – Prosecuzione della pena nelle modalità stabilite per i minorenni – Giudice di sorveglianza – Discrezionalità – Limiti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONI Monica – Presidente

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Frances – rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul conflitto di competenza promosso da:
Magistrato di sorveglianza per i minorenni di Potenza;
nei confronti del Magistrato di sorveglianza di Potenza;
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ZACCO Franca, che ha chiesto dichiararsi la competenza della magistratura di sorveglianza minorile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza per i minorenni di Potenza, ritenendosi funzionalmente incompetente a provvedere sull’istanza di liberazione anticipata avanzata, il 17 agosto 2020, dal condannato (OMISSIS), ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Magistrato di sorveglianza della stessa sede, il quale si era dichiarato antecedentemente incompetente, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi dell’articolo 28 c.p.p., comma 1, lettera b), e articolo 30 c.p.p..
L’interessato, detenuto nel carcere minorile di Potenza in forza della sentenza emessa a suo carico dalla Corte di appello di Milano, sezione per i minorenni, in data 15 febbraio 2018, irrevocabile dal 17 ottobre 2018, e’ stato attinto, il 20 luglio 2020, da provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, adottato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, in relazione a titolo esecutivo sopraggiunto, rappresentato dalla sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano in data 18 ottobre 2017, irrevocabile dal 29 gennaio 2020.
Secondo il Magistrato di sorveglianza ordinario, in tale situazione la competenza a provvedere non potrebbe essere a lui intestata, ai sensi del Decreto Legislativo n. 121 del 2018, articolo 10, comma 5, recante modificazioni alla disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.
Tale conclusione non e’ condivisa dal giudice rimettente, sulla base di una articolata ricostruzione della disciplina introdotta dall’articolo 10 Decreto Legislativo n. 121, citato. Secondo il Magistrato di sorveglianza minorile, il Pubblico ministero, nell’emettere il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, avrebbe dovuto contestualmente sospenderlo, a norma dell’articolo 10, comma 1, del menzionato D.Lgs., e trasmettere gli atti al medesimo Magistrato minorile, onde consentirgli di valutare se l’esecuzione dovesse proseguire secondo le norme e con le modalita’ previste per i minorenni. Non avendo il Pubblico ministero seguito la retta procedura, al titolo detentivo, comprendente le pene cumulate, non si sarebbe potuto applicare il regime dell’esecuzione minorile, con i conseguenti riflessi in tema di competenza; regime che, ove l’interpello del Magistrato minorile fosse avvenuto, in ogni caso questi non avrebbe verosimilmente disposto, stante la gravita’ dei reati commessi dopo il compimento della maggiore eta’, oggetto della condanna sopraggiunta.
2. Il giudizio di cassazione si e’ svolto a trattazione scritta, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 6.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilita’ del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di provvedere sull’istanza di liberazione anticipata consegue una stasi del procedimento, che puo’ essere superata solo con la decisione di questa Corte.
2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l’affermazione della competenza a provvedere del Magistrato di sorveglianza ordinario, ancorche’ sulla base di una linea esegetica parzialmente diversa da quella prospettata in sede di promovimento del conflitto.
3. In realta’, la questione dell’individuazione del giudice di sorveglianza, monocratico o collegiale, competente a decidere nei procedimenti riguardanti il condannato che debba espiare una pena cumulata per delitti commessi in eta’ minore e per delitti commessi dopo il raggiungimento della maggiore eta’, trova gia’ compiuta soluzione nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice che, con indirizzo risalente e costante (Sez. 1, n. 7235 del 15/12/2017, dep. 2018, T., Rv. 272410-01; Sez. 1, n. 26156 del 20/06/2012, confl. comp. in proc. Bisa, Rv. 253089-01; Sez. 1, n. 2681 del 13/10/2010, dep. 2011, confl. comp. in proc. G., Rv. 249550-01; Sez. 1, n. 282 del 12/01/1999, Serra, Rv. 212669-01; Sez. 1, n. 2736 del 24/10/1979, dep. 1980, Bonura, Rv. 143913-01), intesta la competenza alla magistratura di sorveglianza ordinaria, in difetto di norma esplicita, non rinvenibile nel sistema processuale o nella legge di ordinamento penitenziario, che autorizzi ia perpetuatio jurisdictionis del giudice minorile quando si debba provvedere con riferimento ad un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, se alcune di esse siano state comminate per reati commessi dal condannato gia’ divenuto maggiorenne.
Questa consolidata giurisprudenza avverte come l’eta’ infraventicinquenne del condannato – rappresentante il limite massimo di ultrattivita’ della giurisdizione penitenziaria minorile, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 3, comma 2, e Decreto Legislativo n. 272 del 1989, articolo 24 – venga in rilievo solo rispetto ai titoli esecutivi promananti dall’Autorita’ giudiziaria minorile, e non gia’ a fronte della sopravvenienza di titoli relacivi a fatti commessi dopo il compimento dell’eta’ maggiore, rispetto ai quali le attribuzioni del giudice minorile di sorveglianza non possono espandersi; nonche’ precisa come considerazioni di opportunita’, legate alla tutela della personalita’ e alle esigenze educative del condannato, non possano condizionare i criteri distributivi della competenza, ancorati dalla legge Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 3, comma 1) ad un elemento oggettivo, ossia all’eta’ minore degli anni diciotto del soggetto autore del fatto criminoso.
4. Occorre a questo punto valutare l’incidenza, sui menzionati arresti, delle innovazioni legislative introdotte dal Decreto Legislativo n. 121 del 2018, recante modificazioni alla disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.
4.1. Per quanto di immediato interesse in questa sede, la nuova fonte, con l’articolo 9, ha interpolato il Decreto Legislativo n. 272 del 1989, articolo 24, in tema di regime di esecuzione delle misure limitative della liberta’ personale applicate ai condannati anzidetti. La disciplina novellata prevede che, nei confronti del detenuto attinto da unico titolo esecutivo minorile ma divenuto maggiorenne, l’esecuzione abbia luogo “secondo le norme e con le modalita’ previste per i minorenni” sino al compimento del venticinquesimo anno di eta’, sempre che non ricorrano particolari ragioni di sicurezza valutate dal giudice competente, tenuto conto altresi’ delle finalita’ rieducative ovvero – ed e’ questo l’aspetto saliente del nuovo intervento legislativo – “quando le predette finalita’ non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto”.
La protrazione delle modalita’ di esecuzione della pena proprie del regime minorile, prevista di regola sino al compimento del venticinquesimo anno di eta’, viene dunque subordinata al presupposto ulteriore della persistenza delle ragioni che, sul piano sostanziale, la giustificano, ossia la continuita’ dell’intervento rieducativo o comunque la possibilita’ che esso possa essere proficuamente avviabile; cio’ che deve essere escluso quando sia stata riscontrata, appunto, la “mancata adesione al trattamento in atto” da parte del soggetto ormai ultradiciottenne.
L’eventuale mutamento del regime di esecuzione non incide, tuttavia, sui criteri attributivi della competenza, la quale, anche in caso di sopravvenuta applicabilita’ delle modalita’ di esecuzione riguardanti i condannati maggiorenni (e connesso trasferimento di istituto), restera’ radicata in capo alla magistratura di sorveglianza minorile, come statuito da Sez. 1, n. 16252 del 19/02/2020, confl. comp. in proc. Cucos, Rv. 279130-01 (citata nella sua requisitoria dal Procuratore generale presso questa Corte), e cio’ soprattutto per ragioni sistematiche, dovute alla stretta correlazione funzionale tra la disciplina della competenza e il principio costituzionale del giudice naturale, che non tollera deroghe legate a presupposti non rigidamente predefiniti.
4.2. Il Decreto Legislativo n. 121 del 2018, articolo 10 ha invece dettato una specifica disciplina in tema di estensione del regime di esecuzione delle pene, proprio del condannato minorenne, ai titoli sopraggiunti riguardanti reati’ commessi dopo la maggiore eta’, che e’ propriamente il caso che viene ora all’attenzione di questa Corte.
Secondo il comma 1 della disposizione, quando nel corso dell’esecuzione di una condanna per reati commessi da minorenne sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva per reati commessi da maggiorenne, il Pubblico ministero emette l’ordine di esecuzione, lo sospende “secondo quanto previsto dall’articolo 656 c.p.p.” e trasmette gli atti al Magistrato di sorveglianza per i minorenni. Se questi ritiene che vi siano le condizioni per la prosecuzione dell’esecuzione “secondo le norme e con le modalita’ previste per i minorenni”, tenuto conto del percorso educativo in atto e della gravita’ dei fatti complessivi, ne dispone con ordinanza l’estensione al nuovo titolo; altrimenti dispone la cessazione della sospensione e restituisce gli atti al Pubblico ministero per l’ulteriore corso dell’esecuzione. Ai fini della decisione da adottare, il Magistrato di sorveglianza per i minorenni terra’ altresi’ conto “delle ragioni di cui al Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articolo 24”, ossia della rispondenza dell’esecuzione in atto alle precipue finalita’ dell’esecuzione minorile e dell’opportunita’ di garantirne la continuita’ anche a cospetto del titolo sopraggiunto.
Avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza – cui si applica, in quanto compatibile, l’articolo 98 reg. es. ord. pen., in tema di prosecuzione o cessazione delle misure alternative a fronte della sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi – e’ ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 69-bis Ord. pen., secondo quanto dispone il comma 2 dell’articolo 10 Decreto Legislativo n. 121.
Resta in ogni caso fermo l’intervento del personale dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia (comma 3).
Il comma 4 dell’articolo 10 Decreto Legislativo n. 121 prevede che, quando l’ordine di esecuzione per il reato commesso da maggiorenne non puo’ essere sospeso, “il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al pubblico ministero che ha emesso l’ordine per l’ulteriore corso dell’esecuzione secondo le norme e con le modalita’ previste per i maggiorenni”.
Esito quest’ultimo obbligato, nel caso in cui il condannato per reati commessi da minorenne abbia fatto ingresso in un istituto per adulti, in custodia cautelare o in espiazione di pena, per reati commessi dopo il compimento del diciottesimo anno di eta’, come stabilito dalla disposizione di chiusura, racchiusa nell’articolo 10, comma 5.
5. E’ dunque sull’esatta portata precettiva dell’articolo 10 Decreto Legislativo n. 121, cosi’ riassunto, che occorre qui interrogarsi, per stabilire se – in ipotesi di concorrenza di titoli esecutivi, per reati commessi prima e dopo il compimento della maggiore eta’ (ipotesi che esula dalla ricognizione operata da Sez. 1, n. 16252 del 2020, Cucos, cit.) – la disciplina di nuova introduzione induca a ripensare l’assetto delle competenze, interno alla giurisdizione di sorveglianza, delineato dalla ricordata giurisprudenza di legittimita’.
6. Una volta introdotta un’autonoma, e piu’ favorevole, regolamentazione dell’esecuzione penale nei confronti dei minorenni e dei giovani adulti, il legislatore della riforma ha inteso piu’ precisamente individuare l’ambito applicativo della nuova speciale disciplina, in particolare nell’ipotesi in cui siano in esecuzione pene concorrenti per fatti commessi da minorenne e da adulto. Si e’ cosi’ optato per una soluzione che – secondo quanto risulta dalla Relazione illustrativa dello schema del decreto legislativo in esame – “(…) non applica le disposizioni speciali in materia di esecuzione nei confronti dei minorenni nel caso in cui lo stesso soggetto commetta un reato da maggiorenne”. “Tale criterio di carattere generale” – prosegue la Relazione – “trova, tuttavia, una deroga nel caso in cui durante l’esecuzione per un reato commesso da minore divenga irrevocabile un’altra condanna per un fatto commesso da maggiorenne. In questo caso si e’ inteso lasciare la possibilita’ al magistrato di sorveglianza di far proseguire l’esecuzione secondo le modalita’ previste per i minorenni. A tal fine l’autorita’ giudiziaria dovra’ tener conto della gravita’ dei fatti oggetto di cumulo e del percorso educativo in atto e anche delle ragioni di cui al Decreto Legislativo n. 272 del 1989, articolo 24″. La possibilita’ di estendere l’ambito applicativo delle modalita’ esecutive destinate ai minori e’, pero’, preclusa in una serie di casi, che introducono limiti ed eccezioni alla possibilita’ di deroga, e che risultano dal testo della disposizione.
Lo scopo perseguito in occasione della riforma appare -in definitiva- quello di consentire, a fronte del concorso di titoli, comprendenti fatti commessi dopo la maggiore eta’, la prosecuzione, ancorche’ subordinata a condizioni e cautele, dell’esecuzione gia’ intrapresa a carico del condannato minorenne, in modo da evitare il piu’ possibile che venga compromesso lo speciale percorso di reinserimento a lui dedicato.
7. Non appare dubitabile che, una volta che tale prosecuzione sia stata disposta, la perpetuatio della disciplina dettata dall’ordinamento minorile implichera’ altresi’ il mantenimento della giurisdizione specializzata, per l’ontologico legame che intercorre tra l’applicazione del primo e l’esercizio della seconda e per la stretta relazione funzionale tra i servizi minorili dell’Amministrazione e il giudice omonimo che, ordinariamente, se ne avvale, sia sul piano istruttorio, finalizzato alla decisione, sia su quello piu’ propriamente esecutivo.
Una volta estesa l’esecuzione minorile al titolo sopraggiunto, ancorche’ riferito a reato commesso da maggiorenne, secondo le nuove disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 121 del 2018, articolo 10, la competenza del giudice minorile di sorveglianza sara’ conformata di conseguenza e andra’ riferita all’intero quadro di esecuzione delle pene concorrenti. Le citate disposizioni rappresentano, del resto, un precetto espresso, che postula, e quindi autorizza, nei corrispondenti casi, la menzionata proroga della competenza, e la conclusione attinta si pone in continuita’, e non gia’ in antitesi, con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, di cui rappresenta una lineare evoluzione.
Ne’ e’ da temere la compromissione di valori costituzionali derivante da tale interpretazione, sia perche’ la piu’ compiuta tipizzazione legale, operata dalla fonte legislativa sopravvenuta, scongiura il rischio di violazione del principio del giudice naturale, sia perche’ l’adattamento della disciplina di ordinamento penitenziario alle specifiche esigenze dei soggetti minorenni, e dei giovani adulti, cui anche l’ampliata competenza del giudice minorile di sorveglianza appare corrispondere, attua il principio della protezione della gioventu’, che trova fondamento nell’articolo 31 Cost., u.c. (Corte Cost. n. 128 del 1987 e n. 222 del 1983), rispondendo all'”esigenza di specifica individualizzazione e flessibilita’ del trattamento che l’evolutivita’ della personalita’ del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono” (Corte Cost. n. 125 del 1992).
8. La prorogabilita’ della giurisdizione minorile di sorveglianza incontra come si diceva – i limiti e le eccezioni, risultanti dal Decreto Legislativo n. 121 del 2018, articolo 10, e in particolare dai commi 1, 4 e 5.
Il primo, fondamentale, limite sta nel fatto che essa puo’ intervenire rispetto ai soli titoli sopravvenuti, riguardanti reati commessi dopo la maggiore eta’, suscettibili di sospensione a norma dell’articolo 656 c.p.p..
Il comma 1 dell’articolo 10 richiama infatti il potere di sospensione attribuito al Pubblico ministero dai medesimo articolo 656 e piu’ compiutamente regolato nei suoi commi 5 e seguenti. Tale potere e’ circoscritto, dunque, ai casi in cui la pena detentiva da espiare, anche se costituente residuo di maggior pena, non sia superiore ai “tetti” indicati dal comma 5 dell’articolo 656 e non riguardi i titoli di reato o le fattispecie contemplati dal successivo comma 9. Intervenuta la sospensione nei casi in cui e’ prevista, e soltanto in tale ipotesi, gli atti passano al Magistrato di sorveglianza per i minorenni, per la decisione inerente l’estensione, o meno, dell’esecuzione minorile, nei suoi profili ordinamentali e giurisdizionali.
L’indicata esegesi trova puntuale riscontro nel comma 4 dell’articolo 10, il quale fa esplicito riferimento all’ipotesi in cui l’ordine di esecuzione per il reato commesso da maggiorenne non possa viceversa, a priori, essere sospeso, e cio’ evidentemente per la mancata ricorrenza delle condizioni previste dai citati commi 5 e 9.
In ipotesi siffatta – parificata a quella (contemplata dal comma 1) in cui il Magistrato di sorveglianza per i minorenni opti per la non estensione dell’esecuzione minorile che pur sarebbe stata possibile, nonche’ a quella (contemplata dal comma 5) in cui il condannato gia’ minorenne abbia fatto poi ingresso in un istituto per adulti, in custodia cautelare o in espiazione di pena l’esecuzione stessa prosegue “secondo le norme e con le modalita’ previste per i maggiorenni”. Il Pubblico ministero emettera’, senza indugio, il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, a norma dell’articolo 663 c.p.p., mentre il Magistrato minorile di sorveglianza si spogliera’ degli atti – come appositamente specificato dall’articolo 10, comma 4, Decreto Legislativo n. 121 – e la giurisdizione di sorveglianza sara’ intestata, secondo le regole generali, agli organi giusdicenti per adulti.
9. La competenza del Magistrato di sorveglianza ordinario di Potenza, che si viene ad affermare, riflette l’applicazione degli esposti principi al caso di specie.
Nei confronti di (OMISSIS), gia’ in espiazione di pena per reato commesso da minorenne, e’ venuto in esecuzione altro titolo che, per l’entita’ della pena residua da espiare (nove anni e quattro mesi di reclusione), non era suscettibile di sospensione a norma dell’articolo 656 c.p.p..
Correttamente, dunque, il Pubblico ministero ha dato immediato impulso all’esecuzione, senza il previo interpello del Magistrato minorile di sorveglianza.
L’esecuzione delle pene concorrenti resta affidata, per l’effetto, al Magistrato di sorveglianza per adulti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, d chiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Potenza, cui dispone trasmettersi gli atti. In caso di diffusione del presente procedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *