Il contratto concluso in violazione di una norma penale è nullo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 maggio 2022| n. 17568.

 

Il contratto concluso in violazione di una norma penale è nullo

Il contratto concluso in violazione di una norma penale è nullo, ove il bene giuridico protetto dalla disposizione violata abbia una connotazione pubblicistica, perché volto a tutelare interessi generali della collettività. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto affetto da nullità, pur in assenza di sanzione esplicita, il contratto concluso mediante una condotta estorsiva di una parte nei confronti dell’altra, poiché l’oggetto della tutela giuridica nel reato di estorsione è costituito non solo dalla salvaguardia del patrimonio dei singoli contraenti, ma anche dalla tutela di diritti inviolabili della persona, quali la libertà personale, la cui protezione è interesse generale della collettività).

Ordinanza|31 maggio 2022| n. 17568. Il contratto concluso in violazione di una norma penale è nullo

Data udienza 4 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: CONTRATTO – NULLITA’

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

Dott. POLETTI Dianora – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21044/2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 838/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 08/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Il contratto concluso in violazione di una norma penale è nullo

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Ancona rigettava l’appello proposto da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) avverso la sentenza del locale Tribunale. In particolare, nella sentenza si davano per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento impugnato e come richiamati negli atti difensivi delle parti. Si evidenziava che gli appellanti avevano fatto valere il rapporto di pregiudizialita’ e dipendenza tra il giudizio civile e quello penale per il reato di estorsione conclusosi con sentenza di condanna definitiva nei confronti di (OMISSIS).
2. Il collegio evidenziava la non diretta influenza dell’illecito penale sulla validita’ dell’atto di autonomia privata sicche’ il contratto stipulato in violazione del precetto penale non poteva ritenersi nullo ai sensi dell’articolo 1418 c.c., comma 1.
3. La Corte d’Appello di Ancona richiamava in tal senso la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, affinche’ possa ritenersi nullo un contratto concluso in violazione della norma penale, occorre che quest’ultima vieti direttamente il contratto come regolamento di interesse che colpisca non il comportamento materiale in se’ ma gli effetti negoziali che quel comportamento realizza. Secondo tale orientamento, ove non altrimenti stabilito dalla legge, solo la violazione di norme inderogabili concernenti la validita’ del contratto e’ suscettibile di determinarne la nullita’ e non gia’ la violazione di norme, anche esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti e quando, comunque, sia espressamente prevista una diversa forma di invalidita’.

 

Il contratto concluso in violazione di una norma penale è nullo

Nel caso di specie, pur essendo stata dedotta l’esistenza di una fattispecie estorsiva all’origine del rapporto negoziale, gli appellanti non avevano proposto l’azione di annullamento per violenza, ne’ alcun altra domanda intesa a far valere il profilo civile della fattispecie penalmente rilevante. Di tal che l’aspetto penalistico della vicenda restava del tutto irrilevante. In conseguenza di tali argomentazioni anche il secondo motivo di appello, fondato sulla vessatorieta’ della clausola di decadenza dal beneficio del termine, perche’ oggetto di imposizione estorsiva, doveva disattendersi. L’invalidita’ della clausola avrebbe potuto e dovuto essere dedotta come effetto sul piano dell’accordo del vizio del consenso e in assenza di tale impugnativa contrattuale mancava la base per la declaratoria di invalidita’ della specifica pattuizione. Anche l’inapplicabilita’ della disciplina dell’articolo 1341 c.c., era stata ben evidenziata dal primo giudice e, dunque, anche sotto questo profilo la sentenza appellata doveva essere confermata.
4. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
5. (OMISSIS) e (OMISSIS) sono rimasti intimati.
6. I ricorrenti con memoria depositata in prossimita’ dell’udienza hanno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 1418, 1421, 1325, 1362 c.c. e ss., articolo 2744 c.c., e degli articoli 99, 100, 115 e 116 c.p.c..
Sotto il primo profilo si censura l’erroneita’ della sentenza nella parte in cui ha omesso del tutto di dichiarare d’ufficio la nullita’ dell’intera operazione economica per violazione del divieto di stipula di patto commissorio di cui all’articolo 2744 c.c., in altri termini la sentenza, omettendo di dichiarare la nullita’ dei contratti stipulati tra le parti, avrebbe confermato apoditticamente la pronuncia di primo grado, dichiarando dovute le somme pretese con il ricorso per decreto ingiuntivo spiccato dal Tribunale di Ancona. A parere del ricorrente i fatti configurerebbero un’ipotesi scolastica di patto commissorio. In particolare, dopo la concessione di un prestito da parte di (OMISSIS) in favore dei fratelli (OMISSIS) per tramite della societa’ (OMISSIS), i (OMISSIS) si erano resi inadempienti all’obbligo di restituzione di quanto prestato a causa dell’ulteriore assurda richiesta dei (OMISSIS) di versamento di interessi spropositati. I (OMISSIS), pertanto, erano stati costretti in conseguenza del proprio inadempimento a procedere al trasferimento di un bene immobile al creditore. La volonta’ dei fratelli (OMISSIS) di trasferimento del bene espressa nel contratto preliminare del 29 settembre 2003 e nel rogito di vendita del 4 novembre 2005 era del tutto coartata dalla necessita’ di garantire l’inadempimento all’obbligo di restituzione del prezzo a suo tempo conferito.
I ricorrenti richiamano la giurisprudenza sul patto commissorio, evidenziando che l’operazione integra esattamente i requisiti di cui all’articolo 2744 c.c.. Peraltro, anche se la causa di nullita’ non era stata rilevata dalla parte opponente in primo grado avrebbe comunque dovuto essere rilevata d’ufficio dal giudice. In conclusione, i ricorrenti ritengono che ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 2744 c.c., si doveva dichiarare la nullita’ sia del contratto preliminare del 29 settembre 2003, sia del rogito di vendita del 4 novembre 2005 e della scrittura privata di pari data, con conseguente declaratoria di infondatezza della pretesa dei signori (OMISSIS) al pagamento degli obblighi ivi dedotti. La questione rileverebbe anche sotto il profilo della nullita’ della pronuncia in quanto carente di alcuna valutazione e motivazione a base della di decisione.

 

Il contratto concluso in violazione di una norma penale è nullo

2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione dell’articolo 112 c.p.c., articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 3, nullita’ della sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
La sentenza sarebbe del tutto carente di motivazione, in particolare circa la natura di patto commissorio dell’operazione posta in essere dalle parti.
3. Il terzo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 1343 e 1418 c.c.. Nullita’ della sentenza impugnata per contrarieta’ a norma imperativa.
In particolare, si censura la sentenza nella parte in cui ha negato diretta influenza dell’illecito penale sulla validita’ dell’atto di autonomia privata, ritenendo il contratto annullabile per violenza e non nullo. I ricorrenti richiamano la giurisprudenza piu’ recente di questa Corte che ha ritenuto come le fattispecie di reato attinenti le fasi di formazione del contratto tutelino interessi piu’ rilevanti rispetto alle analoghe fattispecie previste dalla corrispondente normativa civilistica.
Il ricorrente richiama il dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla nullita’ dei contratti conclusi in violazione del precetto penale. In tali casi alla lesione di interessi primari corrisponde la piu’ grave sanzione della nullita’ piuttosto che quella della annullabilita’. Anche nel caso di comportamento integrante il reato di estorsione vi sarebbe un disvalore tale da determinare la nullita’ in luogo della corrispondente fattispecie della mera violenza prevista dal codice di civile. La condotta del (OMISSIS), accertata come integrante il reato di estorsione, determinerebbe la nullita’ dell’intera operazione economica da questi imposta ai ricorrenti.
4. Il quarto motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 2702 c.c., e R.Decreto Legge n. 1669 del 1933, articolo 14.
La censura attiene all’abusivo riempimento di assegni delle cambiali emesse in bianco in occasione dell’accordo intervenuto tra le parti il 4 novembre 2004. La Corte d’Appello ha ritenuto di omettere la decisione per la carenza di proposizione di querela di falso. In realta’ nel caso in cui l’abusivo riempimento avvenga in modo difforme da quello consentito dall’accordo intervenuto tra le parti, si verifica una mera disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima in relazione allo strumento adottato. Cio’ implica solo che la mancata corrispondenza tra cio’ che si voleva fosse dichiarato e cio’ che in concreto la dichiarazione ha espresso, e’ suscettibile, al pari del fatto del soggetto che abbia agito contrariamente ai patti, di essere dedotta fornendone la prova attraverso i mezzi ordinari e indipendentemente dalla proposizione della querela di falso.
In altri termini, con il motivo in esame si lamenta la violazione dell’accordo di riempimento delle cambiali secondo un’unica scadenza di poco precedente la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo. Anche l’articolo 14 della legge cambiaria prevede che l’abusivo riempimento della cambiale puo’ essere opposto al portatore in malafede.
5. Il quinto motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: nullita’ della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’articolo 112 c.p.c., articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 3. La censura e’ ripetitiva della precedente sotto il profilo della mancanza di motivazione.
6. Il terzo motivo di ricorso e’ fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento dei restanti.

 

Il contratto concluso in violazione di una norma penale è nullo

La sentenza della Corte d’Appello di Ancona ha seguito l’orientamento secondo il quale deve escludersi la nullita’ del contratto frutto di una condotta estorsiva perche’ il vizio della volonta’ e’ causa di annullabilita’ e non di nullita’.
6.1 Il collegio ritiene erronea tale affermazione, in quanto non tiene conto dell’evoluzione giurisprudenziale sulla c.d. “nullita’ virtuale” per violazione di norme penali, ovvero sul tema tradizionale del regime di invalidita’ del contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato.
Sul punto di recente questa Corte, proprio con riferimento al delitto di estorsione, ha affermato il seguente principio di diritto: “Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di estorsione e’ affetto da nullita’ ai sensi dell’articolo 1418 c.c., rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in conseguenza del suo contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d’interesse collettivo sottese alla tutela penale, in particolare l’inviolabilita’ del patrimonio e della liberta’ personale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull’annullabilita’ dei contratti” (Sez. 2, Sentenza n. 17959 del 2020, Rv. 658946-01).
La suddetta pronuncia si colloca nel solco di quelle che hanno affermato analogo principio con riguardo ad altre fattispecie delittuose. Si e’ evidenziato che l’individuazione del trattamento civilistico dell’atto negoziale che si confronti con una fattispecie di reato dipende dal rapporto che, di volta in volta, si abbia tra reato e contratto (o negozio) (Sez. 3 sent. n. 26097 del 2016). Tradizionalmente quando il negozio si e’ concluso commettendo un reato, si usa distinguere l’ipotesi dei reati commessi nell’attivita’ di conclusione di un contratto, cioe’ dei c.d. “reati in contratto”, e l’ipotesi dei reati che consistono nel concludere un determinato contratto, in se’ vietato, cioe’ dei c.d. “reati contratto”.
6.2 In sintesi, la distinzione e’ la seguente: nel caso in cui la norma incriminatrice penale vieti proprio la stipulazione del contratto, in ragione dell’assetto degli interessi che esso mira a realizzare, si e’ al cospetto del c.d. “reato-contratto” (es. la vendita di sostanze stupefacenti; la ricettazione ex articolo 648 c.p.; il commercio di prodotti con segni falsi ex articolo 474 c.p.); allorche’, al contrario, la norma penale sanzioni la condotta posta in essere da uno dei contraenti in danno dell’altro nella fase della stipulazione, rileva la categoria concettuale del c.d. “reato in contratto” (si tratta, per lo piu’, delle fattispecie di reato caratterizzate dalla cooperazione artificiosa della vittima come la violenza privata ex articolo 610 c.p., l’estorsione ex articolo 629 c.p., la circonvenzione di persona incapace ex articolo 643 c.p., l’usura ex articolo 644 c.p.).
In merito ai c.d. reati in contratto la giurisprudenza di legittimita’ ha elaborato due distinti criteri per giudicare dell’invalidita’ del negozio concluso commettendo il reato: uno, di natura sostanziale, che tende a privilegiare la verifica della natura della norma penale violata, per valutare se si tratti di norma imperativa di ordine pubblico o comunque di rilevanza pubblica, perche’ posta a tutela di un interesse generale, sicche’ solo in tale eventualita’ il contratto che la viola si ritiene affetto da nullita’ perche’ in contrasto coll’articolo 1418 c.c., comma 1; un altro, di natura formale, che tende a privilegiare la verifica del vizio introdotto nel contratto a seguito della consumazione del reato, e dei possibili rimedi di tipo civilistico, secondo la rilevanza che la condotta vietata assume in questo ambito, sicche’ se la condotta del contraente – pur penalisticamente rilevante – comporti soltanto un vizio del consenso della controparte, il contratto si ritiene affetto da annullabilita’, non da nullita’ (sul punto vedi Sez. 3 sent. n. 26097 del 2016 in motivazione).

 

Il contratto concluso in violazione di una norma penale è nullo

6.3 Questa Corte si e’ orientata nel senso di privilegiare il primo dei due criteri interpretativi perche’ piu’ coerente col disposto dell’articolo 1418 c.c., comma 1, alla stregua di quella che e’ l’interpretazione piu’ accreditata del sintagma contrarieta’ a “norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente” ivi contenuto.
Ed invero si deve osservare che la nullita’ del negozio e’ lo strumento predisposto dal legislatore per realizzare o non frustrare, per il tramite di esso (e non soltanto della condotta dei contraenti, anche quando si tratti di violazione di divieti soggettivi di contrarre), interessi di carattere generale protetti dall’ordinamento. Pertanto, la violazione della norma penale da’ luogo ad un negozio nullo ogni qual volta la disposizione violata si connoti come norma penale di ordine pubblico nel senso che l’interesse o il bene giuridico protetto dalla norma assume una connotazione pubblicistica (secondo una tesi dottrinale che restringe la nozione di norma inderogabile a quella, appunto, di interesse e di ordine pubblico; seguita, da ultimo, da Cass. n. 7785/16) ovvero solo quando la norma penale, tenuto conto della sua ratio, tutela interessi generali di rilevanza pubblica.
Nella sentenza della Sez. III n. 26097 del 2016, sopra citata, si e’ ritenuto essere emblematica, in proposito, la giurisprudenza in tema di contratti conclusi da uno dei contraenti, mediante truffa o mediante circonvenzione di incapace. Quanto al primo, e’ consolidato l’orientamento secondo cui il contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell’altro e’ non gia’ radicalmente nullo (ex articolo 1418 c.c., in correlazione all’articolo 640 c.p.), ma solo annullabile, ai sensi dell’articolo 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non e’ ontologicamente, neanche sotto il profilo dell’intensita’, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall’agente e diretti ad indurre in errore l’altra parte e cosi’ a viziarne il consenso. Pertanto, il contratto concluso non e’ nullo, ne’ tanto meno inesistente, ma soltanto annullabile per vizio del consenso (cosi’, da ultimo, Cass. n. 18930/2016, vedi anche Cass. n. 7468/2011).
Quanto al secondo reato, si e’ affermato nella giurisprudenza di legittimita’ l’orientamento secondo il quale il contratto effetto di circonvenzione d’incapace, punito dall’articolo 643 c.p., deve essere dichiarato nullo ai sensi dell’articolo 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, giacche’ va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilita’ dei contratti (cosi’ Cass. n. 10609/2017, Cass. n. 7785/2016 e Cass. n. 2860/2008). I due diversi orientamenti, in relazione alle diverse ipotesi di reato, sono entrambi coerenti con l’interpretazione dell’articolo 1418 c.c., cui si intende aderire, atteso che, nel primo caso, la norma penale violata (articolo 640 c.p.) mira a tutelare un interesse privo di rilevanza pubblica, quale e’ quello connesso al patrimonio del soggetto passivo; nel secondo caso, la norma penale violata (articolo 643 c.p.) mira a tutelare esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela della liberta’ di autodeterminazione dell’incapace.
6.4 Sulla base di questa ricostruzione, nella successiva pronuncia n. 17959 del 2020, si e’ ricondotta alla seconda delle due ipotesi di c.d. “reati in contratto” la fattispecie oggetto di ricorso che attiene alla stipulazione di un contratto frutto della condotta estorsiva di una parte nei confronti dell’altra che ha stipulato i contratti oggetto della domanda di nullita’ per effetto della violenza o minaccia subita.
Si e’ evidenziato, infatti, che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza penale di legittimita’, l’oggetto della tutela giuridica nel reato di estorsione e’ costituito dal duplice interesse pubblico della inviolabilita’ del patrimonio e della liberta’ personale (Cass. pen. Sez. 3, Sent. n. 27257 del 2007). Inoltre, e’ consolidato l’orientamento secondo il quale, nell’estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l’agente o con altri soggetti, l’elemento dell’ingiusto profitto con altrui danno e’ implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute piu’ confacenti ed opportune.

 

Il contratto concluso in violazione di una norma penale è nullo

Inoltre, si e’ sottolineato che l’interesse pubblico sotteso alla salvaguardia delle vittime dei reati di estorsione, gia’ desumibile da quanto detto, emerge con tutta evidenza nella legislazione speciale volta ad offrire loro un sostegno di tipo economico. Il delitto di estorsione, infatti, e’ considerato di estremo allarme sociale per la sua endemica diffusione sul territorio e per la sua nefasta incidenza sul tessuto economico della collettivita’. Al centro di tali iniziative legislative vi e’ l’istituzione del fondo di rotazione per la solidarieta’ alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura. Il primo provvedimento in questo senso e’ rappresentato del Decreto Legge 31 dicembre 1991, n. 419, (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive), convertito dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172, L. n. 419 del 1991, che ha istituito per la prima volta il fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive. Sono seguite numerose altre leggi a tutela delle vittime del delitto di estorsione (a solo titolo esemplificativo Decreto Legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1993, n. 46; L. 23 febbraio 1999, n. 44, L. 28 dicembre 2001, n. 448, Decreto del Presidente della Repubblica n. 19 febbraio 2014, n. 60, Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, L. n. 3 del 2012).
Le ragioni che ispirano tale legislazione sono variegate: oltre all’intento solidaristico vi e’ anche quello di dare sostegno alle attivita’ economiche delle vittime, che altrimenti potrebbero cadere nelle mani della criminalita’ organizzata; inoltre, in tal modo l’intento del legislatore e’ di aumentare il numero di denunce per rendere sempre piu’ incisiva l’azione di contrasto a tali attivita’ criminali, e “dimostrare” che e’ possibile sottrarsi alle minacce e alla violenza delle organizzazioni criminali.
In ogni caso, cio’ che rileva e’ l’evidente connotazione e dimensione pubblicistica della tutela delle vittime dei reati di estorsione, quale indice sicuro della sussistenza di esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilita’ dei contratti.
6.5 Sulla base di tali considerazioni si e’ affermato che la fattispecie penale del delitto di estorsione e’ posta indiscutibilmente a tutela di interessi non soltanto di tipo patrimoniale, ma anche di diritti inviolabili della persona, quali appunto la liberta’ personale, e di interessi generali della collettivita’. Il contratto concluso per mezzo di una condotta estorsiva, pertanto, e’ stipulato in violazione di norme imperative e, pur in assenza di una sanzione esplicita, e’ nullo per lesione dell’interesse generale di ordine pubblico tutelato dalla norma violata.
D’altra parte, gia’ le Sezioni Unite con la sentenza n. 26724 del 2007, dopo aver ricostruito la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validita’ del contratto, hanno evidenziato che, seppure deve rimanere ferma la tesi secondo la quale le norme imperative la cui violazione determina la nullita’ del contratto essenzialmente sono quelle che si riferiscono alla struttura o al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti, tuttavia deve assecondarsi la direzione intrapresa da quella giurisprudenza che tende a ricondurre al vizio della nullita’ anche la violazione di norme che riguardano elementi estranei a quel contenuto o a quella struttura, come ad esempio accade per il delitto di circonvenzione d’incapace (cfr. Cass. 23 maggio 2006, n, 12126; Cass. 27 gennaio 2004, n. 1427; e Cass. 29 ottobre 1994, n. 8948).
Proprio con riferimento a tale ipotesi, le Sezioni Unite hanno affermato l’esigenza di rimeditare se, ed entro quali limiti, l’illiceita’ penale della condotta basti a giustificare l’ipotizzata nullita’ del contratto sotto il profilo civile e che l’area delle norme inderogabili, la cui violazione puo’ determinare la nullita’ del contratto in conformita’ al disposto dell’articolo 1418 c.c., comma 1, e’ in effetti piu’ ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo.
Viene meno, dunque, l’obiezione di coloro che ritengono che la limitazione di cui all’articolo 1418 c.c., comma 1, sarebbe di impedimento per accedere alla tesi della nullita’, perche’ le norme poste a presidio in questi casi sono gli articoli 1434 e 1435 c.c., che prevedono l’annullabilita’ del contratto.
6.6 In conclusione, deve riaffermarsi che il contratto derivante dalla condotta penalmente rilevante del delitto di estorsione e’ nullo, perche’ viola norme imperative, e’ contrario all’ordine pubblico e costituisce il profitto del reato, cosi’ assumendo un chiaro connotato di illiceita’.
7. Nel caso all’esame di questa Corte, non e’ contestato il fatto che (OMISSIS) sia stato condannato a cinque anni di reclusione per il delitto di estorsione in danno dei ricorrenti con sentenza passata in giudicato (Cass. pen. 22431 del 2016). Nel giudizio penale si e’ accertato che il (OMISSIS) con la condotta estorsiva ha acquisito in proprieta’ un immobile (una villetta) e ha ottenuto effetti cambiari per un totale di Euro 204.500,00 a fronte di un prestito originario di Euro 153.000.
Ritiene pertanto il collegio che il terzo motivo di ricorso debba essere accolto e la sentenza della Corte d’Appello di Ancona debba essere cassata.
8. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione che dovra’ fare applicazione del gia’ citato principio di diritto: Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di estorsione e’ affetto da nullita’ ai sensi dell’articolo 1418 c.c., rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in conseguenza del suo contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d’interesse collettivo sottese alla tutela penale, in particolare l’inviolabilita’ del patrimonio e della liberta’ personale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull’annullabilita’ dei contratti.
9. Il giudice del rinvio dovra’ provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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