Il contratto avente forma diversa dalla multiproprietà azionaria

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 28 gennaio 2020, n. 1868.

La massima estrapolata:

Il contratto avente ad oggetto la sottoscrizione ad opera di un privato di azioni di una società e la conseguente attribuzione a detto socio del diritto di usufruire, per le proprie vacanze, di residenze turistiche messe a disposizione dalla società in misura corrispondente alle azioni acquistate (nonché ai titoli denominati “punti vacanze” assegnati ai soci in luogo della distribuzione di utili) e previa prenotazione attraverso un servizio gestito dalla medesima società, configura un negozio unitario, a causa mista, diverso dalla multiproprietà azionaria (in cui, a fronte dell’assunzione della qualità di socio, l’azionista acquista il diritto personale di godimento di un immobile per un determinato periodo di tempo), caratterizzato, sotto il profilo della concreta funzione perseguita dalle parti, dalla prevalenza, rispetto all’acquisizione della qualità di socio, della prestazione di fornitura di servizi posta a carico della società. Ne consegue che, qualora detto contratto (come nella specie) sia stipulato in Italia tra un soggetto domiciliato in Italia, per soddisfare esigenze estranee alla propria attività professionale, e una società anonima di diritto svizzero avente sede legale nella Confederazione elvetica, va affermata sulle relative controversie la giurisdizione del giudice italiano, con riferimento al luogo di conclusione del contratto, in applicazione dei criteri di collegamento stabiliti dalla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 198 del 1992), quale disciplina “ratione temporis” vigente, alla data di proposizione della domanda, in relazione alla tutela del “consumatore”.

Sentenza 28 gennaio 2020, n. 1868

Data udienza 5 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di sez.

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di sez.

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Cristiana – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 10980-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) AG, (OMISSIS) S.R.L., con socio unico (gia’ (OMISSIS) AG, Filiale italiana), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 197/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/01/2018;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2019 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale SALZANO Francesco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la declaratoria del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA

1. – (OMISSIS), con atto di citazione dell’aprile 2004, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Prato, la (OMISSIS) AG affinche’: a) fosse accertata e dichiarata “la nullita’ e/o annullabilita’ delle clausole contrattuali di cui alle “proposte d’acquisizione della qualita’ di socio della (OMISSIS)” entrambe datate 24.07.1997″ e cosi’ condannata la stessa societa’ al pagamento, in favore di esso attore, della somma di CHF 17.260, oltre accessori; b) fosse accertato l’inadempimento contrattuale della convenuta e, quindi, condannata al pagamento, in favore di esso attore, della somma di CHF 17.260, o di quella maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre accessori; c) fosse ridotta la penale ex articolo 1384 c.c. e condannata la (OMISSIS) al pagamento della somma di giustizia; d) in ogni caso, fosse condannata la societa’ convenuta al risarcimento dei danni patiti da esso (OMISSIS).
1.1. – L’attore, a fondamento delle pretese azionate, deduceva: a) di aver sottoscritto, il 24 luglio 1997, su proposta dell’agente della convenuta, “un modulo d’acquisto di n. 8 azioni della (OMISSIS), societa’ anonima Svizzera, esercente servizi vacanze in multiproprieta’, unitamente a “titoli vacanze”, per un importo complessivo di CHF 66.400 oltre diritti amministrativi per CHF 1.398, ed una quota annuale per l’anno di stipula per CHF 1.848″, nonche’ “ulteriori n. 2 azioni, per usufruire dei “titoli vacanze”, per un importo di CHF 16.000, oltre diritti amministrativi per CHF 332 ed una quota annuale per l’anno di stipula per CHF 462″; b) che il pagamento delle azioni era disciplinato da un “programma di anticipazioni (OMISSIS)”, per cui esso (OMISSIS) aveva versato due acconti, per complessivi CHF 17.260, impegnandosi poi a corrispondere il residuo in 48 rate mensili; c) che la societa’ aveva offerto ad esso contraente la possibilita’ di trascorrere una vacanza di due settimane in una localita’ sciistica in (OMISSIS), “come da buono anniversario (OMISSIS)”; d) che, tuttavia, nonostante le reiterate richieste, esso (OMISSIS) non era riuscito ad usufruire del “buono anniversario”, ne’ in (OMISSIS), ne’ in altra localita’ sciistica per asserita indisponibilita’ di posti; e) che l’impossibilita’ di usufruire dei servizi aveva condotto esso attore a risolvere il contratto per inadempimento della societa’; f) che, quest’ultima, aveva richiesto, a sua volta, un “risarcimento danni ammontante al 18% del prezzo di vendita” e, quindi, trattenuto la somma di CHF 14.940, detraendola dagli acconti, e restituito il residuo di CHF 2.320.
1.2. – Nel contraddittorio con la (OMISSIS) A.G. – ed essendosi costituita anche la (OMISSIS) AG Filiale Italiana -, il Tribunale di Prato dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, per deroga pattuita in favore del giudice del giudice svizzero L. n. 218 del 1995, ex articolo 4, comma 2, in forza della clausola n. 7 del contratto, “pur non separatamente sottoscritta”, che sottoponeva la proposta d’acquisto delle azioni alla legge svizzera e indicava come foro competente il cantone di (OMISSIS), dove (OMISSIS)/ (OMISSIS) ha la propria sede legale.
2. – Il gravame interposto dal (OMISSIS) avverso tale decisione veniva rigettato dalla Corte di appello di Firenze, con sentenza resa pubblica il 24 gennaio 2018.
2.1. – La Corte territoriale, nel confermare la decisione di difetto di giurisdizione del giudice italiano emessa dal Tribunale, osservava che: a) il (OMISSIS) aveva sottoscritto, in data 24 luglio 1997 un contratto “per l’acquisto di azioni di multiproprieta’ azionaria” ed aveva “esercitato il diritto di recedere dal contratto”, con conseguente applicazione, da parte della societa’ (OMISSIS), di una penale contrattualmente determinata per l’esercizio del recesso; b) l’attore, dunque, aveva “acquistato una partecipazione azionaria di una societa’ per azioni disciplinata dalla legge svizzera” e, pertanto, era vincolato alle regole proprie della societa’, disciplinata dalla legge svizzera, previste dall’atto costitutivo e dallo statuto, tra cui la “l’espressa clausola sulla giurisdizione”; c) non poteva, quindi, trovare applicazione la disciplina “dettata per i consumatori, intendendosi per tali le persone fisiche che agivano per scopi estranei alla propria attivita’ personale”; d) non poteva trovare applicazione, in quanto non pertinente e comunque successiva alla stipula del contratto, la normativa sulla tutela dell’acquirente dei contratti relativi alla multiproprieta’ immobiliare tipica di cui alla direttiva n. 94/47/CE ed attuata con il Decreto Legislativo 9 novembre 1998, n. 427.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre (OMISSIS), affidando le sorti dell’impugnazione a due motivi.
Resistono con controricorso la (OMISSIS) AG, nonche’ la (OMISSIS) s.r.l. con socio unico (gia’ (OMISSIS) AG, Filiale Italiana).
Il ricorrente ha depositato memoria in data 4 novembre 2019.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, va dichiarata inammissibile la memoria di parte ricorrente depositata tardivamente rispetto al termine stabilito dall’articolo 378 c.p.c.
2. – Con i due motivi di ricorso e’ denunciata:
a) ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1, violazione e falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, articolo 1 e articolo 4, comma 2;
b) ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli da 1469 bis a 1469 sexies c.c. (attualmente recepiti dal Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articoli 33 e ss.).
Il ricorrente deduce essere preliminare la delibazione del secondo motivo, la cui fondatezza condiziona l’accoglimento del primo.
A tal riguardo, si assume che – vertendosi in materia di diritti disponibili e dovendosi fare riferimento, per la validita’ della deroga alla giurisdizione, alla legge italiana (essendo pacifica la circostanza della conclusione del contratto inter partes in Italia) – ai sensi dell’articolo 1469 bis c.c., comma 3, n. 19, la fissazione del foro del consumatore in luogo diverso da quella di residenza o di domicilio di quest’ultimo rappresenta una clausola vessatoria che, pertanto, necessita di apposita trattativa e sottoscrizione separata.
Nella specie, come evidenziato dallo stesso Tribunale e ribadito in sede di gravame, la clausola n. 7, sulla deroga della giurisdizione italiana, non e’ stata separatamente sottoscritta e, dunque, cio’ contrasterebbe con la L. n. 218 del 1995, articolo 4, comma 2, che richiede che detta deroga debba essere “provata per iscritto”.
Ne’ – sostiene ancora il ricorrente – sarebbe corretta la ricostruzione operata dalla Corte territoriale nel richiamare l’acquisto di una partecipazione azionaria da parte di esso (OMISSIS) (che, in base all’articolo 1.1. delle condizioni generali di contratto, avrebbe “dovuto acquisire il diritto di trascorrere le proprie vacanze in tutti gli appartamenti messi a disposizione dalla (OMISSIS) in misura corrispondente ai punti (OMISSIS) posseduti ed assegnati in proporzione alle azioni possedute”) e cosi’ da escludere l’applicabilita’ della disciplina consumeristica, poiche’ “(s)icuramente nella fase della contrattazione” con la societa’ (OMISSIS) AG esso attore non aveva assunto la qualita’ di socio (“che semmai assumera’ in seguito”), bensi’ di consumatore. Del resto, neppure gli era stata prospettata “la qualifica di socio che andava a rivestire sottoscrivendo il contratto, ne’ sottoposto lo statuto della societa’ proponente, ne’ indicata l’eventuale misura degli utili dallo stesso percepibili a fronte della qualita’ assunta”.
3. – La (OMISSIS) AG e la sua filiale italiana, (OMISSIS) s.r.l., sostengono, con il controricorso, che la (OMISSIS) AG, con la quale soltanto il (OMISSIS) ha concluso l’acquisto delle azioni nel 1997, opera, sin dal 1963, nel settore della “multiproprieta’ azionaria pura”, con la conseguenza che “l’acquirente diventa socio dell’impresa e ottiene un diritto di abitazione negli immobili di proprieta’ della societa’”, il cui scopo e’, per l’appunto, “la costruzione, l’acquisizione, la locazione e la gestione di villaggi e appartamenti vacanza, alberghi ed altre strutture analoghe, per metterli prioritariamente a disposizione degli azionisti”.
Agli stessi azionisti l’ (OMISSIS) “distribuisce gli utili della societa’ assegnando per ogni azione acquistata un determinato numero di punti all’anno che costituiscono – secondo una tabella stabilita – il diritto del socio di trascorrere le vacanze nelle strutture (OMISSIS) e sostituiscono la distribuzione degli utili, che per la restante parte sono destinati ad essere investiti nelle strutture della societa’ per il beneficio dei soci” (articolo 8 dello statuto).
Ne deriva, ad avviso delle controricorrenti, che non potrebbero trovare applicazione le norme a tutela del consumatore dettate dal Decreto Legislativo n. 427 del 1998, peraltro successive alla nascita del rapporto inter partes, mentre varrebbe la deroga contrattuale (in favore della legge svizzera e di giudice svizzero) alla giurisdizione e al foro competente, in linea con quanto stabilito dalla L. n. 218 del 1995, articolo 20 in relazione ai rapporti di societa’, da cui, quindi, il difetto di giurisdizione del giudice italiano ai sensi della citata L. n. 218, articolo 4, comma 2.
4. – Nella presente controversia, instaurata nel 2004, da attore domiciliato in Italia, contro una societa’ anonima di diritto svizzero domiciliata nella Confederazione Svizzera (in cui la convenuta ha la sede legale), deve trovare applicazione la Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 10 febbraio 1992, n. 198, che ha esteso ai paesi membri dell’Area Europea di libero scambio – tra cui, per l’appunto, la Svizzera – la disciplina uniforme gia’ introdotta in materia tra gli Stati membri della Comunita’ Europea tramite la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968.
L’operativita’ di detta Convenzione, in riferimento ad una parte domiciliata in Stato contraente non membro dell’Unione Europea, come la Confederazione Svizzera, e’ fatta salva dalla L. n. 218 del 1995, articolo 2 che esprime il principio di prevalenza del diritto internazionale convenzionale rispetto a quello nazionale, anche se riguardante le norme di diritto internazionale privato, le quali, dunque, sono recessive rispetto alla predetta disciplina di diritto internazionale (Cass., S.U., 8 luglio 2019, n. 18257).
La Convenzione di Lugano del 1988 trova, quindi, applicazione ratione temporis, ai sensi del suo articolo 54, in ragione del momento di proposizione della domanda giudiziale del (OMISSIS) (che e’ precedente all’entrata in vigore – 1 gennaio 2011 – della successiva Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007) e, in base al suo articolo 54-ter (che disciplina la relazione con la Convenzione di Bruxelles), in forza della posizione della societa’ convenuta, domiciliata nella Confederazione Svizzera.
Con l’ulteriore precisazione che, alla luce dell’articolo 65 della medesima Convenzione di Lugano del 1988 e del relativo Protocollo n. 2, nonche’ per la sovrapponibilita’ di contenuti delle rispettive disposizioni, per l’interpretazione della Convenzione di Lugano occorre riferirsi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia formatasi sulla Convenzione di Bruxelles del 1968 e, quindi (ove ancora sovrapponibili i rispettivi contenuti), sui successivi Regolamenti (CE) n. 44/01 e n. 1215/12.
4.1. – Il ricorso e’ fondato, con conseguente declaratoria della giurisdizione del giudice italiano nella presente controversia.
A tal riguardo, va anzitutto rammentato che queste Sezioni Unite dispongono, in sede di delibazione della questione di giurisdizione, dei piu’ ampi poteri di indagine e di decisione, estesi anche ai presupposti di fatto sulla base dei quali detta questione deve essere risolta, con la conseguenza che non possono ritenersi vincolate ne’ dalle deduzioni delle parti, ne’ dagli accertamenti e dalle qualificazioni giuridiche eventualmente compiuti dai giudici del merito (tra le altre, Cass., S.U., 9 gennaio 2008, n. 169), cosi’ da poter accogliere l’impugnazione, di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1, anche per motivi differenti da quelli proposti (Cass., S.U., 18 dicembre 2008, n. 29531; Cass., S.U., 4 marzo 2019, n. 6280).
Il ricorrente censura la sentenza impugnata, adducendo – con vari argomenti – che la giurisdizione del giudice italiano vada ravvisata in forza della posizione di consumatore da esso rivestita.
Il Collegio reputa che tale posizione trovi, in effetti, rilievo ai fini della individuazione del giudice munito di giurisdizione, ma per ragioni diverse da quelle addotte dal (OMISSIS).
Nella specie, infatti, la giurisdizione del giudice italiano viene a radicarsi in base alle disposizioni della Sezione IV, relative alla “Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori” (articoli da 13 a 15), che, a determinate condizioni, consentono all’attore-consumatore di proporre azione dinanzi ai giudici dello Stato in cui e’ domiciliato (articolo 14) e cio’ in deroga al foro generale stabilito dall’articolo 2 della stessa Convenzione, ossia del domicilio del convenuto nel territorio di uno Stato contraente.
Queste le ragioni di accoglimento del ricorso.
4.2. – In punto di fatto, deve ritenersi accertato quanto segue.
Il (OMISSIS) ha sottoscritto, in Prato il 24 luglio 1997, due proposte “d’acquisizione della qualita’ di socio della (OMISSIS)”, rispettivamente per n. 8 e per n. 2 “azioni (OMISSIS) unitamente a titoli vacanze”, versando per le prime 8 azioni l’importo complessivo di 69.576 CHF (franchi svizzeri) e per le altre 2 azioni quello di 17.394 CHF; entrambe le proposte provenivano da un agente ( (OMISSIS)) della (OMISSIS) AG, societa’ di diritto svizzero, con sede legale nella Confederazione Svizzera.
In forza dei contratti cosi’ conclusi, il (OMISSIS) ha avuto accreditati un certo numero di “punti (OMISSIS)” (§ 5 della proposta di acquisizione).
La “proposta”, in base al suo § 7, risulta “sottoposta alla legge svizzera” e il foro competente viene individuato nel “cantone di (OMISSIS), dove (OMISSIS)/ (OMISSIS) ha la propria sede legale”.
La proposta stabilisce, inoltre, che il “rapporto giuridico delle parti e’ disciplinato dalle “Condizioni generali di adesione”… nonche’ dagli statuti della (OMISSIS)”.
Le “Condizioni generali” prevedono, tra l’altro, che “(s)ottoscrivendo il contratto, il socio acquisisce il diritto di trascorrere le proprie vacanze in misura corrispondente ai punti (OMISSIS) che possiede in tutti gli appartamenti di vacanza (OMISSIS) disponibili nel periodo desiderato” e, quindi, che il “diritto di abitazione e’ disciplinato da un sistema a punti” e le “prenotazioni sono effettuate presso il Servizio vacanze (OMISSIS)” (articolo 1).
Il socio (OMISSIS) “diventa azionista di una societa’ anonima svizzera” (articolo 2) e i “fondi versati sono destinati, conformemente agli scopi sociali della (OMISSIS), in primo luogo al finanziamento di residenze turistiche esistenti oppure in fase di costruzione o progettazione, rispondendo cosi’ al diritto del socio di usufruire di una offerta di spazio abitativo confacente” (articolo 5.1).
Non e’ ammessa la “negoziazione a scopo commerciale” di titoli vacanza e punti (articolo 7.5) e il socio versa una quota annuale, per ogni singolo “titolo vacanza/azione”, in “ragione dei costi di gestione”, tra cui quelli per riparazione e manutenzione di “edifici e attrezzature turistiche”, nonche’ di “gestione locale, servizio di prenotazione” (articolo 8), oltre al versamento di “spese accessorie”, comprensive dei “servizi” e degli “oneri di esercizio degli impianti turistici” (articolo 9).
“Per le presenti stipulazioni e l’esecuzione del diritto di vacanze e’ applicabile il Diritto svizzero. Luogo di esecuzione e foro competente e’ la sede di (OMISSIS)” (articolo 11).
Risulta altresi’ (cfr. sentenza di appello e, analogamente, lo stesso controricorso) che l’attivita’ sociale di (OMISSIS) e’ quella di “acquistare, amministrare e gestire appartamenti, case d’appartamenti, colonie di vacanza e alberghi, principalmente per metterli a disposizione dei propri azionisti nel contesto (OMISSIS) idee per vacanze”.
Deve, infine, ritenersi incontestata (e, peraltro, coerente con la portata delle “Condizioni generali” innanzi evidenziata) l’affermazione di (OMISSIS) circa il contenuto dell’articolo 8 del proprio statuto, siccome volto a sostituire la distribuzione degli utili ai soci con l’assegnazione dei “punti vacanza” e destinare eventuali ulteriori utili ad investimenti “nelle strutture della societa’ per il beneficio dei soci”.
4.3. – Quanto innanzi accertato conduce, dunque, ad avere riguardo ai contenuti e alle vicende dei rapporti originatisi dalla intervenuta conclusione, tra (OMISSIS) AG e (OMISSIS), dei contratti di “acquisizione della qualita’ di socio” da parte di quest’ultimo, dovendosi ritenere superata la fase precontrattuale legata alla mera proposta, cui si raccordava la clausola di deroga stabilita dal § 7.
Del resto, lo stesso petitum sostanziale azionato dal (OMISSIS) in giudizio (al quale va fatto riferimento nel delibare la questione di giurisdizione anche in materia di diritto internazionale privato: Cass., S.U., 24 luglio 2007, n. 16296; Cass., S.U., 26 maggio 2015, n. 10800; Cass., S.U., 12 luglio 2019, n. 18831), si colloca interamente nel perimetro del rapporto contrattuale in atto, essendo volto a reclamare i rimedi tipici della tutela negoziale (cfr. § 1 dei “Fatti di causa”), al fine di elidere l’efficacia degli accordi gia’ conclusi tra le parti, tramite le azioni nullita’ e/o annullamento o, comunque, di risoluzione del vincolo per l’inadempimento della (OMISSIS) AG agli obblighi contrattuali assunti, con conseguente condanna della societa’ al risarcimento del danno asseritamente cagionato.
Tuttavia, anche i contratti anzidetti, in forza della clausola di cui al citato articolo 11 delle “Condizioni generali di adesione”, recano, in sostanziale coincidenza con il § 7 delle rispettive proposte negoziali, una convenzione di deroga alla giurisdizione italiana in favore del giudice svizzero, ossia del giudice del luogo della sede legale della (OMISSIS), situata nel cantone di (OMISSIS).
4.4. – La sentenza impugnata in questa sede, evidenziando che i contratti inter partes hanno ad oggetto l’acquisto di azioni di multiproprieta’ azionaria”, ha prestato adesione ai principi enunciati da questa Corte con la sentenza n. 4088 del 10 maggio 1997.
Tale pronuncia – nel confermare l’esito dell’interpretazione effettuata dall’allora impugnata decisione della Corte di merito, la quale aveva ritenuto “che tra le parti era stato concluso un valido contratto complesso di multiproprieta’ azionaria, caratterizzato dalla conservazione della proprieta’ immobiliare, da parte della societa’, e dalla combinazione di due autonomi negozi giuridici, quello di sottoscrizione delle azioni, da cui era derivata la qualita’ di socio…, e l’altro d’accettazione del c.d. regolamento condominiale, con il quale quest’ultimo aveva acquistato un diritto personale di godimento su una frazione spazio-temporale dell’immobile della societa’” – ha affermato che nello schema della c.d. “multiproprieta’ azionaria” (differente dalla “multiproprieta’ immobiliare tipica”, giacche’ quest’ultima ha ad oggetto il trasferimento della proprieta’ o la costituzione di diritti reali sull’immobile) convivono, per l’appunto, due distinti ed autonomi rapporti giuridici, sia pure tra loro collegati.
Un “primo rapporto si costituisce tra la societa’ e l’acquirente delle azioni (socio), il quale diviene titolare delle situazioni giuridiche proprie di tale stato, tra le quali e’ compreso il diritto all’attiva partecipazione alla vita della societa’ e alla percezione degli utili alla chiusura di ogni esercizio finanziario”.
Un “secondo rapporto sorge da un’autonoma e distinta convenzione conclusa dalla societa’ con l’azionista, e, in forza di esso, quest’ultimo acquista il diritto personale al godimento dell’unita immobiliare per il periodo stabilito” (convenzione, quest’ultima, comprensiva anche delle norme per l’uso dell’unita’ immobiliare e delle parti e dei servizi comuni: c.d. “regolamento condominiale”).
In cio’ si risolve, essenzialmente, la figura giuridica definita come “multiproprieta’ azionaria impura”, nella quale “alla creazione dei diritti di godimento in capo ai soci residua alla societa’ un patrimonio destinato alla produzione di utili da ripartire tra i soci”; figura che si contrappone alla “multiproprieta’ azionaria pura”, in cui “lo scopo di lucro e’ assente”.
4.4.1. – Pur dovendosi avvertire che la normativa di seguito indicata non interferisce con la regolamentazione negoziale intercorsa tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS) AG, in quanto emanata in epoca a quest’ultima successiva e con effetti dalla sua entrata in vigore e che, in ogni caso, essa riguarda, semmai, il diverso problema della legge applicabile, che non incide su quello dell’individuazione dei criteri dai quali dipende la competenza giurisdizionale, giacche’ la determinazione della giurisdizione precede sul piano logico quella della legge applicabile (tra le altre, Cass., S.U., 20 febbraio 2007, n. 3841), giova, tuttavia, evidenziare che il legislatore, dopo la citata sentenza n. 4088/1997, ha dato attuazione, rispettivamente con il Decreto Legislativo n. 427 del 1998 e poi con il Decreto Legislativo n. 79 del 2011 (interpolativi del capo I del titolo IV della parte III del codice del consumo di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 2005), dapprima alla direttiva 1994/47/CE e poi alla direttiva 2008/122/CE, la seconda interamente sostitutiva della prima.
La direttiva del 1994, e con essa il Decreto Legislativo 1998, senza peraltro indugiare sul tipo “multiproprieta’”, forniva una tutela all’acquirente di un “diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili” limitata a taluni aspetti essenziali (tra cui, la consegna di un “documento informativo”, i requisiti minimi del contratto, il diritto di recesso).
La successiva direttiva, e con il essa il Decreto Legislativo 2011 (che, in sostanza, ne riproduce meramente il testo), si presenta di ben piu’ ampio respiro, intendendo elevare il livello di tutela del consumatore (e nella relazione del governativa al decreto legislativo si legge che il provvedimento e’ volto a “rafforzare la tutela degli acquirenti di questi diritti di godimento rispetto alla salvaguardia offerta al comune consumatore”), in ragione dello sviluppo del “settore della multiproprieta’” e della “comparsa sul mercato” di “nuovi prodotti per le vacanze di tipo analogo” (segnatamente – oltre, per l’appunto, al “contratto di multiproprieta’” – il “contratto relativo a prodotto per le vacanze a lungo termine”, il “contratto di rivendita”, il “contratto di scambio” e il “contratto accessorio” per l’acquisto di “servizi connessi ad un contratto di multiproprieta’”).
Invero, come anche messo in rilievo da una parte della dottrina, sebbene nella citata relazione al decreto si evochi la “definizione” “del “contratto di multiproprieta’” alludendo agli effetti di tipizzazione legale, il risultato e’, piuttosto, quello (consentaneo all’inclinazione impressa alla disciplina di settore – e non solo a quella – dalla fonte sovranazionale) di fornire una ricognizione di un’operazione economica (correlata sovente al tipo di prestazione), tale da rendere in essa sussumibili fattispecie concrete diverse, ma rispondenti al paradigma legale e suscettibili, quindi, di trovare nella relativa disciplina regolamentazione e tutela. E di cio’ sarebbe, appunto, conferma la stessa riconducibilita’ al “contratto di multiproprieta’” degli schemi gia’ in precedenza conosciuti dalla prassi commerciale, tra cui la multiproprieta’ immobiliare e la multiproprieta’ azionaria (in tal senso, del resto, si esprime anche la citata relazione al decreto legislativo).
4.5. – Nel caso in esame, la Corte territoriale, sulla scorta dei rammentati assunti della sentenza n. 4088/1997, ha ritenuto di dover escludere l’applicazione della “disciplina dettata per i consumatori”, proprio perche’ il (OMISSIS) “aveva sottoscritto ed acquistato una partecipazione azionaria di una societa’ per azioni disciplinata dalla legge Svizzera” e, pertanto, si era vincolato alle regole proprie della societa’, disciplinata dalla legge svizzera, tra cui la “l’espressa clausola sulla giurisdizione”.
Un tale esito interpretativo – che assegna rilievo assorbente al profilo causale societario (profilo che la decisione del 1997 di questa Corte, come detto, aveva ritenuto caratterizzasse un’autonoma convenzione rispetto a quella attributiva del diritto di godimento turnario sull’immobile) – e’ frutto, tuttavia, di una attivita’ ermeneutica compiuta senza misurarsi in modo puntuale con la comune intenzione dei contraenti desumibile gia’ dall’elemento letterale dell’atto, ma soprattutto trascurando l’effettiva portata dell’operazione negoziale voluta dalle stesse parti, siccome espressa da un concreto regolamento di interessi al quale il giudice del merito avrebbe dovuto prestare specifica attenzione sotto il profilo funzionale, cosi’ da mettere a fuoco la causa concreta di quello specifico contratto concluso dai paciscenti (Le., dei due contratti identici nel loro programma negoziale), ossia il suo scopo pratico, in quanto sintesi degli interessi che il medesimo accordo era concretamente diretto a realizzare, al di la’ del modello negoziale utilizzato (tra le altre, Cass., 16 maggio 2017, n. 12069; Cass., 19 marzo 2018, n. 6675; Cass., S.U., 24 settembre 2018, n. 22437).
4.6. – Come si evince dall’accertamento che precede (cfr. § 4.1), i due (identici) contratti di “acquisizione della qualita’ di socio della (OMISSIS)” sottoscritti dalle parti palesano differenze significative rispetto alla fattispecie su cui si e’ soffermata questa Corte con la citata sentenza n. 4088/1997; e cio’ a partire dalla loro stessa connotazione unitaria (e non gia’ di collegamento negoziale tra autonome e distinte convenzioni), assumendo il “socio”, gia’ soltanto in forza di detta sottoscrizione e direttamente in base ad essa, il diritto di usufruire, per le proprie vacanze, delle strutture disponibili messe a disposizione dalla societa’ a seguito di previa prenotazione presso il “Servizio vacanze (OMISSIS)” e utilizzando i “punti” che gli vengono accreditati in ragione delle azioni (o “titoli vacanze”) acquistate.
La societa’, inoltre, e’ tenuta a provvedere, in base ai fondi raccolti con la vendita delle azioni e in forza di una quota annuale che il socio versa per ciascun “titolo di vacanza/azione”, al finanziamento di residenze turistiche esistente, alla costruzione e progettazione di nuove residenze, nonche’ a sostenere i costi di gestione delle stesse.
La distribuzione degli utili ai soci e’, quindi, sostituita con l’assegnazione dei “punti vacanza” e gli eventuali utili residui sono destinati ad investimenti “nelle strutture della societa’ per il beneficio dei soci” (del resto, la stessa sentenza impugnata – cfr. p. 3 – ha evidenziato che la (OMISSIS) si e’ difesa adducendo di operare nel settore della c.d. “multiproprieta’ azionaria pura”: p. 3).
Un tale specifico regolamento negoziale, al di la’ del nomen iuris utilizzato dai contraenti, esprime, secondo la funzione che in concreto le stesse parti hanno inteso realizzare, un assetto di interessi che non e’ volto a privilegiare – e, dunque, a rendere prevalente sotto il profilo causale – la affectio societatis e, quindi, la partecipazione del socio alla vita della compagine sociale, ma che eminentemente si risolve, e sostanzialmente si esaurisce, nel consentire all’acquirente del “titolo vacanza/azione” di usufruire del “Servizio vacanze” fornito dalla (OMISSIS) attraverso le strutture turistiche dalla medesima gestite, ove lo stesso acquirente ha, per cio’ stesso, diritto a “trascorrere le proprie vacanze in misura corrispondente ai punti (OMISSIS) che possiede”.
E in tale prospettiva milita anche il fatto che la stessa attribuzione dei “punti” (e, quindi, in sostanza nell’incremento delle possibilita’ di fruizione dei “servizi vacanze”) assorbe la distribuzione degli utili societari, altrimenti destinati (non ai soci, ma) unicamente a scopi endosociali.
4.7. – In ragione, dunque, della ritenuta portata giuridica dei due (identici) contratti inter partes deve trovare applicazione, ai fini della individuazione della giurisdizione sulle domande giudiziali proposte dal (OMISSIS), il foro speciale di cui alla Sezione IV della Convenzione di Lugano del 1988, in forza della disciplina prevista dagli articoli da 13 a 15, del tutto corrispondenti agli articoli da 13 a 15 della Convenzione di Bruxelles del 1968 (mentre, quanto al successivo Reg. n. 44/2001, si diversifica l’articolo 16, solo in parte sovrapponibile all’articolo 13, proprio in relazione al punto 3, che – come si vedra’ – assume significativo rilievo nella specie).
4.7.1. – Essi, infatti, sono stati conclusi da un “consumatore”, ossia “da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attivita’ professionale” (articolo 13), non potendosi dubitare che il (OMISSIS), di professione notaio (cfr. lo stesso controricorso a p. 9), abbia sottoscritto gli accordi con la (OMISSIS) per soddisfare esigenze della vita quotidiana (godimento di vacanze nelle residenze gestite dalla societa’), certamente estranee all’esercizio di detta attivita’.
4.7.2. – Si tratta, inoltre, di negozi riconducibili nell’ambito di contratti aventi “per oggetto una fornitura di servizi” (articolo 13, punto 3), giacche’ – in armonia con il profilo funzionale concretamente assunto dal rapporto (affatto prevalente nell’economia giuridica dell’unitario negozio, a causa mista, rispetto alla recessiva funzione di “acquisizione della qualita’ di socio”) e, come tale, rilevante ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione – la prestazione alla quale era obbligata la (OMISSIS) non si risolveva nel consentire al (OMISSIS) il mero uso di un immobile a tempo ripartito (c.d. time-share), ma aveva una connotazione piu’ ampia e significativa, essendo volta a garantire all’acquirente del “titolo vacanza/azione” il c.d. “Servizio Vacanze”, a tal fine provvedendo alla gestione articolata di molteplici strutture turistiche dove far trascorrere al sottoscrittore del contratto, e in base ai “punti” accreditati, un periodo di vacanza.
“Fornitura di servizi”, questa, che ripete, sostanzialmente, i caratteri materiali di quella (comprensiva di manutenzione, gestione, amministrazione di multiproprieta’ e organizzazione di soggiorni vacanze) oggetto della fattispecie contrattuale che la Corte di Giustizia, con la sentenza del 22 aprile 1999, in C-423/97, ha ritenuto, in forza di una considerazione in concreto degli interessi coinvolti, suscettibile di essere ricondotta nell’ambito della tutela generale consumeristica prevista dalla direttiva n. 85/577/CEE, proprio in ragione della prevalenza della prestazione di servizi rispetto a quella di assicurare il mero uso ripartito di un immobile, anch’essa oggetto programma negoziale (mentre la prevalenza di quest’ultimo non avrebbe, invece, consentito, di per se’, l’operativita’ di detta tutela, giacche’ esclusa dalla previsione dell’articolo 3, n. 2, lettera a, della medesima direttiva), altresi’ ponendo in risalto come tra le distinte discipline dettate, rispettivamente, dall’anzidetta direttiva del 1985 e da quella, n. 1994/47/CE, in tema di tutela dell’acquirente di “multiproprieta’”, non vi sia una relazione reciprocamente escludente, poiche’ la direttiva del 1994 non e’ tale da sterilizzare l’applicazione di quella consumeristica piu’ generale, anche se il contratto presenti “un elemento di multiproprieta’”.
Il principio di possibile coesistenza di tutele (seppure, come in precedenza accennato, i successivi sviluppi della normativa – Europea e interna di recepimento – hanno comunque segnato un’implementazione di quella specifica di settore), affermato dal citato orientamento giurisprudenziale (ribadito, tra l’altro, con la sentenza del 25 ottobre 2005, in C-350/03) in ragione del modularsi in concreto del rapporto giuridico implicato, conforta in una lettura dell’articolo 13 della Convenzione di Lugano del 1988 come volto ad assegnare specifico risalto alla dimensione dell’operazione economica “fornitura di servizi”, che le parti hanno inteso realizzare attraverso il concreto regolamento negoziale, piu’ che allo schema tecnico-giuridico utilizzato (“acquisizione della qualita’ di socio della (OMISSIS)”).
4.7.2. – La conclusione dei contratti “e’ stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicita’ nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio” (articolo 13, punto 3, lettera a) e “il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto” (articolo 13, punto 3, lettera b).
Alla stregua dell’interpretazione delle citate disposizioni convenzionali fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza dell’11 luglio 2002, in C-96/00, diretta a valorizzare lo stretto legame tra il contratto in oggetto e lo Stato nel cui territorio e’ domiciliato il consumatore (cfr. anche i richiami presenti nelle sentenze del 7 dicembre 2010, nei procedimenti riuniti C-585/08 e C-144/09 e del 6 settembre 2012, in C-190/11), il requisito di cui alla lettera a) e’ soddisfatto (in via assorbente) dalla circostanza che la proposta contrattuale e’ stata presentata individualmente al (OMISSIS) dall’agente della (OMISSIS) AG; mentre, il requisito di cui alla lettera b) e’ integrato dal fatto che la proposta contrattuale e’ stata, dallo stesso (OMISSIS), sottoscritta (e, dunque, accettata) in Italia, a Prato.
4.7.3. – La convenzione di deroga alla giurisdizione italiana (alla quale il (OMISSIS) si e’ rivolto, con la propria azione contrattuale, in conformita’ alla scelta consentita al consumatore dall’articolo 14, essendo l’attore domiciliato in Italia) prevista dalla clausola (articolo 11) delle “Condizioni generali di adesione” dei contratti inter partes e stabilente (al pari di quella contenuta nella proposta contrattuale al § 7) la giurisdizione del giudice svizzero, sebbene sottoscritta dallo stesso (OMISSIS), non puo’ operare validamente ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione (che prevede la “proroga di competenza” in favore del giudice dello Stato contraente indicato – per quanto rileva nella specie – da una clausola conclusa “per iscritto” dalle parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente), ostandovi le disposizioni dell’articolo 15, richiamato dal citato articolo 17.
Essa, stipulata nel 1997, non e’, infatti, “posteriore al sorgere della controversia”, che e’ stata introdotta nel 2004 (articolo 15, punto 1).
La medesima clausola non consente al consumatore di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati” nella stessa Sezione IV (articolo 15, punto 2).
Ne’, infine, la convenzione di deroga e’ stata conclusa tra parti, (OMISSIS) e (OMISSIS) AG, aventi domicilio o residenza abituale “nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto”, la’ dove, in ogni caso – seppure, in base all’articolo 13, detta societa’ dovesse considerarsi domiciliata in Italia per la presenza, qui, di una sua filiale o, comunque, di un suo agente -, la clausola di deroga non attribuisce la giurisdizione “ai giudici di tale Stato”, ossia ai giudici italiani (articolo 15, punto 3).
5. – Va, dunque, accolto il ricorso, con conseguente declaratoria di giurisdizione del giudice italiano, nonche’ la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa al Tribunale di Prato, in diversa composizione.
La novita’ delle questioni trattate consente la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice italiano; cassa la sentenza impugnata a rinvia la causa al Tribunale di Prato, in diversa composizione;
compensa interamente le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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