Il contratto atipico di “vitalizio alimentare” si connota, rispetto alla rendita vitalizia di cui all’articolo 1872 c.c., per il carattere piu’ marcato dell’alea che lo riguarda

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 10 ottobre 2018, n. 24939.

La massima estrapolata:

Il contratto atipico di “vitalizio alimentare” si connota, rispetto alla rendita vitalizia di cui all’articolo 1872 c.c., per il carattere piu’ marcato dell’alea che lo riguarda, inerente non solo alla durata del rapporto, connesso alla vita del beneficiario, ma anche all’obiettiva entita’ delle prestazioni dedotte nel negozio, suscettibili di modificarsi nel tempo in ragione di fattori molteplici e non predeterminabili.

Sentenza 10 ottobre 2018, n. 24939

Data udienza 10 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10737/2014 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS).
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS) in (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 749/2013, depositata in data 8.7.2013.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10.4.2018, dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TRONCONE Fulvio, che ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi gli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) e da (OMISSIS) hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), esponendo di aver stipulato in data 5.10.1990, con (OMISSIS), deceduta in data (OMISSIS), un contratto vitalizio oneroso, con cui avevano assunto l’obbligo di assistere congiuntamente e solidalmente la venditrice per tutta la sua vita residua, ottenendo il trasferimento dell’appartamento sito in (OMISSIS).
La (OMISSIS) aveva garantito l’insussistenza di pesi e vincoli sul bene ma dopo la sua morte i ricorrenti erano stati convenuti in rivendica da (OMISSIS), procuratore di (OMISSIS) (che aveva agito a nome di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Entrambi i giudizi erano stati transatti in data 8.1.1994 dall’avv. (OMISSIS), dante causa dei ricorrenti (all’epoca difensore della (OMISSIS) e poi divenuto suo erede), con la rinuncia da parte di quest’ultima ad ogni pretesa sul bene e successivamente gli attori avevano dovuto perfezionare altra transazione del 14.5.1996 con (OMISSIS), nuovo procuratore dei rivendicanti, ed avevano retrocesso il bene ai legittimi proprietari con l’atto di vendita del 5.12.1997.
Hanno, quindi, chiesto il risarcimento del danno a titolo di evizione, pari a L. 176.785.200, comprensivi di migliorie e spese, o subordinatamente di L. 96.785.2000, oltre al danno morale conseguente alla condotta fraudolenta dell’avv. (OMISSIS).
Il Tribunale di Pescara ha accolto la domanda ed ha condannato (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ciascuno per la rispettiva quota ereditaria, al pagamento di Euro 216.4000, oltre alle spese legali, con pronuncia confermata in appello.
La Corte distrettuale di L’aquila ha escluso la nullita’ del contratto di vitalizio per difetto di alea, ritenendo irrilevante che la (OMISSIS) fosse morta dopo un breve lasso di tempo e fosse gia’ malata e bisognevole di cure gia’ al momento della stipula.
Ha ritenuto esperibile l’azione di risarcimento per il danno da evizione, poiche’ i diritti dei terzi rivendicanti erano stati riconosciuti con la transazione dell’8.1.1994. Ha respinto l’eccezione di simulazione della transazione del 14.5.1996, giudicandola tardiva poiche’ proposta solo in appello ed ha confermato la quantificazione delle somme liquidate in primo grado a titolo di risarcimento del danno.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con sei motivi di censura illustrati con memoria, cui resistono (OMISSIS) e da (OMISSIS) con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione degli articoli 3 e 24 Cost., 111 Cost., comma 4, articolo 112 c.p.c., articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e articolo 161 c.p.c., comma 1, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La sentenza impugnata costituirebbe una riproduzione pressoche’ integrale del contenuto della comparsa conclusionale depositata in appello dai resistenti, con brevi frasi di raccordo e modifiche testuali del tutto irrilevanti e di mero stile, in palese violazione dell’obbligo di motivazione e del dovere di imparzialita’ del giudice.
Il motivo e’ infondato.
La validita’ della pronuncia dipende esclusivamente dalla possibilita’ di attribuire al giudice la decisione e le ragioni che la sostengono, perche’ la sentenza, una volta emessa, va valutata oggettivamente (Cass. s.u. 642/2015).
Il giudice, una volta formatosi il convincimento, e’ libero di esporre le ragioni della decisione nel modo che riteine piu’ idoneo, anche mediante la riproduzione testuale degli scritti di parte, perche’ non conta la paternita’ del testo nelle sue modalita’ espressive, ma la possibilita’ di attribuire al giudice i suoi contenuti, la quale a sua volta deriva dal fatto le argomentazioni siano state assunte nella motivazione, fermo che nell’ipotesi che tale tecnica espositiva faccia trapelare la mancata valutazione delle tesi difensive e di fatti dedotti da una delle parti, e’ solo il vizio della motivazione ad assumere rilievo.
L’imparzialita’ del giudice esige l’inesistenza di un interesse personale nella causa, l’estraneita’ rispetto alle parti del processo e l’inesistenza di precedenti decisioni assunte sulla medesima regiudicanda in altri gradi o fasi del medesimo processo e il suo difetto puo’ configurarsi solo con riferimento a posizioni, interessi o attivita’ anteriori alla decisione (cfr. testualmente, Cass. s.u., 642/2015).
Non si ravvisano – percio’ – elementi per censurare la pronuncia impugnata sotto i profili dedotti in ricorso, ne’ sussistono motivi per sottoporre nuovamente la questione alle sezioni unite di questa Corte, non essendo prospettate argomentazioni utili a provocare, con ragionevole probabilita’, un ripensamento dei principi enunciati, di recente, da questa Corte.
2. Il secondo motivo censura la violazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., e articolo 345 c.p.c., comma 3, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.
La pronuncia impugnata ha negato l’ammissibilita’ dei documenti prodotti in appello, ritenendoli erroneamente formati prima della maturazione delle preclusioni istruttorie a norma dell’articolo 184 c.p.c., (nel testo all’epoca vigente) e comunque non indispensabili, sebbene addotti a sostegno della prova della simulazione della transazione del 14.5.1996, gia’ evincibile dalle altre risultanze di causa.
Il motivo e’ inammissibile per carenza di interesse.
La documentazione che il giudice di appello ha ritenuto di non poter valutare, giudicandola tardiva e non indispensabile per il giudizio, era finalizzata a dimostrare la simulazione dell’atto transattivo con cui i resistenti avevano riconosciuto i diritti rivendicati dai terzi sull’immobile controverso.
L’eccezione di simulazione, sollevata direttamente in secondo grado, e’ stata ritenuta tardiva sull’assunto che la questione dovesse esser sollevata “in forma di azione o di eccezione gia’ nel giudizio di primo grado”.
Tale statuizione non e’ stata oggetto del ricorso in cassazione ed e’ passata in giudicato il che rende irrilevante scrutinare il vizio denunciato poiche’, essendo la prova documentale strumentale ad una questione di merito ormai preclusa, nessuna utilita’ conseguirebbe dall’eventuale accoglimento della censura.
3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’articolo 1483 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.
La Corte di merito avrebbe omesso di considerare che i coniugi (OMISSIS) – (OMISSIS), dopo aver perfezionato la transazione del 14.5.1996, avevano successivamente alienato il bene a (OMISSIS), il quale acquistato in proprio, dichiarando di aver versato un corrispettivo di L. 151.000.000.
Il rogito non poteva dar luogo alla retrocessione dei beni in attuazione della transazione del 14.5.1996, costituendo, per contro, un atto dispositivo idoneo ad escludere l’evizione.
Il motivo e’ fondato.
I ricorrenti hanno contestato, anche in appello, la sussistenza dell’evizione, asserendo che i resistenti, dopo aver transatto i giudizi pendenti con i terzi rivendicanti, avevano ceduto l’immobile controverso a (OMISSIS), il quale lo aveva acquistato in proprio, dichiarando aver versato l’importo di L. 150.000.000 quale corrispettivo del trasferimento.
La Corte distrettuale ha respinto la censura, limitandosi a richiamare il principio secondo cui “il compratore che ha riconosciuto mediante transazione la pretesa del terzo sulla cosa acquistata, conserva la rivalsa da garanzia per evizione nei confronti del venditore quando dimostri che il diritto del terzo risulta obiettivamente certo” ed ha sostenuto che “nel caso di specie, e’ ragionevole discernere che tale obiettiva certezza difettasse in capo agli appellati allorche’ essi conclusero la transazione con il (OMISSIS) (in data 14.5.1996), atteso che essa era stata preceduta da quella stipulata in data 1.8.1994 direttamente dall’avv. (OMISSIS), nella quale egli aveva riconosciuto la piena ed esclusiva proprieta’ dell’immobile in capo ai rappresentati dal (OMISSIS)”.
Di seguito, pronunciandosi sull’eccezione di simulazione della transazione del 14.5.1996, ha affermato che “il prezzo dichiarato nell’atto (di retrocessione del bene) ebbe ad avere esclusivamente funzione fiscale”, e che “la causa vera di quel negozio riposava sul precedente contratto di transazione intervenuto tra le parti (come peraltro espressamente scritto nell’articolo 5 del rogito per notar (OMISSIS))”.
Cosi’ argomentando il giudice di merito ha trascurato un fatto decisivo al fine di accertare la sussistenza dell’evizione e cioe’ che la vendita del 5.10.1990 era intervenuta tra i resistenti e (OMISSIS), il quale aveva acquistato in proprio e non in nome dei terzi riconosciuti legittimi proprietari in sede transattiva, per giunta dichiarando nel rogito di aver versato un prezzo di L. 150.000.000. Di conseguenza, il rogito di trasferimento non poteva considerarsi di per se’ – attuativo della retrocessione dell’immobile ed inoltre la circostanza che il prezzo fosse stato dichiarato a fini solo fiscali non escludeva che quel trasferimento fosse effettivo, pur se privo del carattere di onerosita’.
La sentenza e’ – percio’ – incorsa nel vizio denunciato poiche’ l’apprezzamento del concreto contenuto e degli effetti della vendita del 5.12.1997 era decisivo per accertare la sussistenza dell’evizione e per stabilire se essa fosse esclusa dal compimento di atti dispositivi del bene da parte degli acquirenti.
4. Il quarto motivo censura la violazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., articolo 1418 c.c.., comma 2, articoli 1325 e 1491 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, sostenendo che il vitalizio oneroso concluso nel 5.10.1990 doveva ritenersi nullo poiche’ la (OMISSIS) aveva dichiarato di esserne proprietaria per averlo usucapito da (OMISSIS), senza che pero’ l’usucapione fosse stata accertata giudizialmente.
La garanzia per evizione non poteva esser fatta valere, poiche’ le controparti erano conoscenza che la (OMISSIS) aveva disposto di un bene di cui non era proprietaria.
La Corte di merito avrebbe – infine – trascurato che la vitaliziata al momento della conclusione del contratto era gia’ in eta’ avanzata, non era autosufficiente e non deambulava e sarebbe deceduta dopo poco tempo, e non avrebbe dichiarato la nullita’ del vitalizio per carenza di alea contrattuale.
Il motivo non e’ meritevole di accoglimento.
La nullita’ del vitalizio per mancanza del previo accertamento giudiziale dell’usucapione e’ oggetto di una deduzione che non risulta sollevata nei gradi di merito e che non e’ menzionata nella sentenza impugnata, per cui non puo’ avere ingresso in sede di legittimita’. In ogni caso il contratto del 50.10.1990 non poteva ritenersi nullo, sebbene la vitaliziata avesse dichiarato di poter disporre del bene per averlo precedentemente usucapito, non occorrendo che l’usucapione fosse stata gia’ accertata giudizialmente (Cass. 2785/2007).
4.1. La consapevolezza dell’altruita’ del bene da parte degli acquirenti non ostava all’esercizio dell’azione risarcitoria per il danno derivante dall’evizione.
L’articolo 1483 c.c. sanziona l’inadempimento dell’obbligazione sancita dall’articolo 1476 c.c. e la garanzia consegue, quindi, dal fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla stessa conoscenza della possibile causa della futura evizione, in quanto detta perdita comporta l’alterazione del sinallagma contrattuale e la conseguente necessita’ di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica del compratore precedente all’acquisto poi venuto meno (Cass. 20877/2011; Cass. 20165/2005; Cass. 4853/1993; Cass. 40/1964).
4.2. Riguardo alla nullita’ del contratto per difetto di alea, la sentenza – le cui argomentazioni enunciano in modo chiaramente intellegibile l’iter logico seguito dal giudice, senza palesare carenze tali da integrare il vizio di motivazione, nei limiti in cui ne e’ attualmente ammesso lo scrutinio (cfr., per tutte, Cass. s.u. 2014/8053) – ha accertato che al momento della stipula non era prevedibile il ravvicinato decesso della (OMISSIS).
Tale statuizione si sottrae alle censure sollevate in ricorso, anzitutto perche’, nel vitalizio alimentare, la comparazione delle reciproche prestazioni e l’indagine circa i margini di incertezza sulla durata degli obblighi assunti dalle parti costituiscono apprezzamenti di fatto, rimessi al giudice di merito (Cass. s.u. 6532/1994; Cass. 9998/1992).
Inoltre l’alea deve ritenersi mancante solo se, per l’eta’ e le condizioni di salute del vitaliziato, gia’ al momento del contratto era prefigurabile, “con ragionevole certezza”, il tempo del suo decesso e quindi possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite (Cass. 19763/2005), non venendo in rilievo mere notazioni statistiche, fondate sulle aspettative di vita residua, non calate nel contesto delle vicende processuali e disancorate dalla specificita’ del caso concreto.
Per altro verso, la Corte di merito, con valutazione in fatto, ha ritenuto sussistente l’equivalenza dei rischi assunti dalle parti ed ha stabilito che, nel caso concreto, l’alea era insita nella particolare natura delle prestazioni convenute dalle parti (in quanto connotate da un duplice fattore di incertezza costituito dalla vita residua della vitaliziata e dalla variabilita’ e discontinuita’ delle prestazioni di assistenza rese necessarie dal suo stato di salute), conformandosi all’insegnamento di questa Corte, secondo cui il contratto atipico di “vitalizio alimentare” si connota, rispetto alla rendita vitalizia di cui all’articolo 1872 c.c., per il carattere piu’ marcato dell’alea che lo riguarda, inerente non solo alla durata del rapporto, connesso alla vita del beneficiario, ma anche all’obiettiva entita’ delle prestazioni dedotte nel negozio, suscettibili di modificarsi nel tempo in ragione di fattori molteplici e non predeterminabili (Cass. 8209/2016; Cass. 2209/2016; Cass. 15848/2015).
5. Il quinto motivo censura la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 1415 c.c., articolo 1 e articolo 3, parte prima, della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La Corte di merito, nell’asserire che il prezzo della vendita del 5.12.1997 era stato dichiarato solo a fini fiscali e nel riconoscere che l’atto era simulato, non avrebbe considerato che la simulazione non poteva pregiudicare i diritti dei ricorrenti, trascurando, inoltre, che i resistenti avrebbero ottenuto vantaggi fiscali maggiori se avessero attuato la retrocessione mediante un atto meramente ricognitivo dei diritti dei terzi, anziche’ con la vendita.
Il motivo e’ assorbito.
A seguito dell’accoglimento del terzo motivo competera’ al giudice del rinvio valutare la rilevanza e gli effetti della vendita del 5.12.1997, tenendo conto delle indicazioni di questa Corte al fine di accertare la sussistenza dell’evizione.
6. Il sesto motivo censura la violazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., articoli 1479 e 1483 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.
La sentenza, confermando la condanna dei ricorrenti al pagamento di Euro 216.000,00, avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda poiche’ i resistenti avevano chiesto in primo grado la restituzione di L. 176.785.200, o, in subordine, di L. 96.785.200 a titolo di evizione e L. 30.000.000 a titolo di danno morale.
Il risarcimento sarebbe stato quantificato in violazione delle disposizioni che regolano gli effetti risarcitori dell’evizione, omettendo di dedurre – in applicazione dei principi della compensatio lucri cum damno – l’importo dei ratei della pensione della vitaliziata riscosso direttamente dai resistenti. La Corte di merito avrebbe immotivatamente disatteso l’ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado che aveva giudicato eccessivo il risarcimento liquidato in primo grado a favore degli acquirenti.
La censura e’ infondata.
Il ricorso non specifica se la violazione dell’articolo 112 c.p.c. abbia costituito motivo di appello, ne’ la sentenza, che ha confermato sul punto la pronuncia di primo grado, ne fa menzione, e pertanto la questione deve ritenersi nuova ed insuscettibile di essere sollevata per la prima volta in sede di legittimita’, essendo la dedotta violazione coperta dal giudicato.
6.1. In merito al danno da evizione, il ricorso si limita a censurare i criteri di determinazione del valore attualizzato dell’immobile oggetto di causa, quantificato in base alle oscillazioni di mercato e al valore delle migliorie apportate da (OMISSIS), omettendo di riportare il contenuto delle consulenze ed i criteri di calcolo adoperati dal giudice di merito e senza sviluppare alcuna argomentazione a sostegno delle censure mosse alla pronuncia, difettando, quindi, dell’indispensabile requisito di specificita’.
Analogamente, riguardo alla mancata detrazione dell’ammontare delle pensioni incamerate dai resistenti durante il periodo in cui hanno prestato assistenza alla vitaliziata, il ricorso non spiega le ragioni della necessita’ di procedere alla compensazione e non attinge la sentenza nel punto in cui ha escluso la sussistenza dei presupposti applicativi della compensatio lucri cum damno.
6.2. Non occorreva che la Corte distrettuale desse conto delle ragioni per le quali aveva disatteso l’ordinanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado in merito all’eccessiva entita’ del risarcimento, dato che il provvedimento di sospensione, essendo insuscettibile di pregiudicare la decisione finale, era revocabile anche mediante una statuizione implicita ed in base alle argomentazioni poste a sostegno della diversa decisione assunta sullo specifico punto controverso.
Seguono quindi rigetto del primo, del quarto e del sesto motivo di ricorso, inammissibilita’ del secondo, accoglimento del terzo motivo con assorbimento del quinto.
La sentenza e’ cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di L’Aquila anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

rigetta il primo, il quarto ed il sesto motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, accoglie il terzo motivo e dichiara assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di L’Aquila, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

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