Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 settembre 2022| n. 27681.
Il consenso alla cessione del contratto
Il consenso alla cessione del contratto, il quale può anche essere successivo all’atto intervenuto tra cedente e cessionario, può essere, oltre che espresso, anche tacito, purché venga manifestata in maniera adeguata la volontà di porre in essere una modificazione soggettiva del rapporto.
Ordinanza|21 settembre 2022| n. 27681. Il consenso alla cessione del contratto
Data udienza 25 maggio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Trasferimento di azienda – Cessione contratto lavoratore – Comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto – Art. 1406 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25069/2017 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 149/2017 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 13/04/2017 R.G.N. 281/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2022 dal Consigliere Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO IN FATTO
che:
1. La Corte d’Appello di Caltanissetta ha accolto l’appello proposto da (OMISSIS) s.r.l. (d’ora in avanti anche (OMISSIS)) e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande di (OMISSIS) volte a far dichiarare nullo o illegittimo il trasferimento di azienda tra la predetta societa’ e la (OMISSIS) s.r.l., con diritto del medesimo alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di (OMISSIS) s.r.l. e condanna di quest’ultima alla reintegra.
2. La Corte territoriale ha ritenuto circostanza pacifica che il lavoratore avesse sottoscritto la lettera di assunzione dell’8.9.2010 alle dipendenze della societa’ (OMISSIS) s.r.l. Ha rilevato che la volonta’ del lavoratore di accettare, anche tacitamente, la cessione del suo contratto alla (OMISSIS) s.r.l. potesse evincersi da una serie di elementi univoci e incontroversi tra le parti: dal fatto che il predetto avesse lavorato alle dipendenze della cessionaria ininterrottamente dal settembre 2010 ad ottobre 2011, data in cui era stato licenziato per giusta causa; dall’impugnativa di tale licenziamento nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., considerata evidentemente datrice di lavoro. Ha giudicato irrilevante il fatto che la cedente avesse inviato al lavoratore in data 8.9.2010 una comunicazione, errata nella forma e nel contenuto (poiche’ prospettava una cessione di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c.), essendo dirimente la prova della reale volonta’ negoziale espressa dal lavoratore; parimenti irrilevante doveva considerarsi, secondo i giudici di appello, il fatto che il lavoratore avesse impugnato in via stragiudiziale la comunicazione inviata da (OMISSIS) in data 8.9.2010, trattandosi di un atto unilaterale successivo alla sottoscrizione del contratto di assunzione alle dipendenze di (OMISSIS), ormai perfezionatosi ed eseguito dalle parti. L’esistenza di una valida ed efficace cessione del contratto del lavoratore da (OMISSIS) s.r.l. a (OMISSIS) s.r.l. portava al rigetto della domanda dal medesimo proposta.
3. Avverso tale sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La (OMISSIS) s.r.l. ha resistito con controricorso. La (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto difese.
4. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
5. Con il primo motivo di ricorso e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1406 c.c..
6. Secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere applicabile la disciplina di cui all’articolo 1406 c.c., e non avrebbe considerato che la vicenda traslativa non aveva avuto ad oggetto lo stesso rapporto di lavoro, bensi’ un nuovo e diverso rapporto, originatosi dalla sottoscrizione in data 8.9.2010 del contratto con (OMISSIS) s.r.l. che prevedeva un diverso inquadramento, una diversa decorrenza iniziale ed anche una diversa anzianita’ professionale nonche’ l’applicazione di un differente contratto collettivo.
7. Il motivo di ricorso e’ inammissibile in quanto l’attuale ricorrente non indica in quali atti processuali e in che termini avesse sollevato nei gradi di merito la questione della diversita’ dei rapporti dal medesimo conclusi con la cedente e poi con la cessionaria.
8. Come precisato da questa Corte, ove una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, e’ onere del ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimita’ allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito e specificare la sede processuale in cui cio’ sia stato fatto (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004).
9. La censura e’ comunque infondata. Questa Corte ha affermato che la cessione del contratto comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva, il che non esclude che, a cessione avvenuta (o contestualmente alla stessa) il cessionario ed il contraente ceduto possano accordarsi fra loro per apportare delle modifiche al contenuto del contratto originario, restando, in assenza di tale accordo, immutato il contenuto dello stesso (v. Cass. n. 16635 del 2003; n. 12576 del 1995).
10. Con il secondo motivo di ricorso e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 2112 c.c., in relazione agli articoli 1362 e 1414 c.c..
11. Si censura la sentenza d’appello per non aver qualificato la vicenda oggetto di causa come trasferimento di azienda fittizia o simulata, dissimulante una somministrazione di personale illecita per violazione della disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, in presenza di vari indici atti a dimostrare che tale fosse l’intenzione delle parti.
12. Neppure questo motivo puo’ trovare accoglimento per la novita’ della questione posta, secondo quanto gia’ osservato a proposito del primo motivo di ricorso.
13. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonche’ motivazione carente o contraddittoria.
14. Si assume che, qualificata la vicenda come cessione di contratto, la Corte di merito ha ritenuto esistente il consenso del lavoratore omettendo di valutare alcuni fatti decisivi: cioe’, che il ricorrente con nota del 7.10.10 ha impugnato il trasferimento disposto dalla originaria datrice di lavoro ritenendolo un licenziamento; che ha agito in giudizio per far accertare l’invalidita’ di tale operazione di trasferimento e il suo diritto alla prosecuzione del rapporto alla dipendenze della cedente; che ai fini del contratto di cessione difettavano la proposta e l’accettazione poiche’ l’unica nota aziendale pervenuta al ricorrente era quella dell’8.9.2010 con cui (OMISSIS) comunicava la prosecuzione del rapporto alle dipendenze di (OMISSIS) senza soluzione di continuita’, ai sensi dell’articolo 2112 c.c.; la Corte d’appello avrebbe errato ancora nel ritenere che vi fosse il consenso del lavoratore sebbene mancasse il contratto di assunzione del predetto da parte di (OMISSIS), essendo inammissibile la relativa produzione effettuata solo in appello (come riconosciuto nella stessa sentenza impugnata); il lavoratore non ha mai prestato il consenso alla cessione ma ha sottoscritto un nuovo contratto alle dipendenze di (OMISSIS) s.r.l..
15. Neppure questo motivo puo’ trovare accoglimento.
16. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, perche’ possa configurarsi una cessione di contratto ai sensi dell’articolo 1406 c.c. e’ sufficiente l’accordo bilaterale tra cedente e cessionario al quale segua temporalmente il consenso del contraente ceduto, che – costituendo elemento essenziale del negozio di cessione del contratto, il quale richiede la necessaria partecipazione del cedente, del cessionario e del ceduto – puo’ essere anche successivo all’accordo tra cedente e cessionario purche’, nel momento di tale adesione non sia venuto meno l’accordo originario al quale essa vuole aggiungersi per perfezionare il contratto, e permangano inoltre tutte le condizioni della cessione, che deve avere per oggetto la complessiva posizione attiva e passiva del contraente ceduto (v. Cass. 6349 del 2001; n. 11847 del 1993).
17. Occorre inoltre considerare come, per consolidata giurisprudenza, ai fini della cessione del contratto debbano essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto ceduto e, poiche’ non si richiede per il contratto di lavoro, subordinato o autonomo, una forma tipica, salvo talune eccezioni, altrettanto deve ritenersi sia per il contratto di cessione tra cedente e cessionario, e sia per il consenso alla cessione del lavoratore (Cass. n. 6349 del 2001 cit.; n. 12384 del 1999).
18. Con l’ulteriore precisazione che il consenso alla cessione, il quale puo’ anche essere successivo all’atto intervenuto tra cedente e cessionario, puo’ essere, oltre che espresso, anche tacito, purche’ venga manifestata in maniera adeguata la volonta’ di porre in essere una modificazione soggettiva del rapporto (Cass. n. 4870 del 2020; n. 6349 del 2001cit.).
19. Nel caso in esame, la configurabilita’ di una cessione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 1406 c.c., per fatti concludenti e’ stata oggetto di un accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito che, in quanto immune da vizi logici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimita’ (v. in tal senso Cass. n. 4870 del 2020 cit.).
20. La Corte di merito ha ravvisato sia nella condotta delle societa’ e sia nella condotta del lavoratore elementi significativi della volonta’ della cessione del contratto di lavoro. Ha rilevato come, a prescindere dalla errata comunicazione della originaria datrice di lavoro formulata ai sensi dell’articolo 2112 c.c., esistessero fatti concludenti significativi della volonta’ della (OMISSIS) di “far si’ che il lavoratore (e il suo collega Catanese, ossia tutti i dipendenti in servizio presso l’unita’ produttiva di (OMISSIS)) passasse alle dipendenze della societa’ appaltatrice, ricostruzione avvalorata dal fatto che contemporaneamente, ossia lo stesso giorno la (OMISSIS) s.r.l. faceva presente ai due dipendenti che il loro consenso era comunque necessario ai fini dell’assunzione presso essa ditta, invitandoli a sottoscrivere i contratti di assunzione nella stessa data dell’8.9.2010, cosa che avvenne effettivamente tanto che l’ (OMISSIS) e il Catanese iniziarono da subito a lavorare per la nuova parte datoriale, cessando ogni contatto lavorativo con la (OMISSIS) – mantenendo ogni trattamento economico e normativo gia’ goduto presso l’appaltante”. I giudici di appello, ai fini del consenso alla cessione del contratto, hanno valorizzato, oltre al dato di fatto incontestato della sottoscrizione della lettera di assunzione del lavoratore alle dipendenze della (OMISSIS) s.r.l., l’esecuzione del contratto di lavoro con la predetta societa’ per la durata di oltre un anno.
21. Tale accertamento fattuale non solo appare sorretto da motivazione che soddisfa ampiamente il requisito di cui all’articolo 132 c.p.c., n. 4, come definito dalle S.U. di questa Corte (v. sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014), ma si sottrae alle censure mosse ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5. Questo vizio presuppone che si denunci l’omesso esame di un fatto storico con valenza decisiva ai fini della decisione la’ dove le censure in esame investono la valutazione di un complesso di elementi probatori e si risolvono nella richiesta di revisione di tale valutazione e del ragionamento decisorio, non ammissibili in questa sede di legittimita’.
22. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
23. La regolazione delle spese nei confronti di (OMISSIS) segue il criterio di soccombenza. Non si provvede sulle spese nei confronti di (OMISSIS) s.r.l. rimasta intimata.
24. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ in favore di (OMISSIS) s.r.l. che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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