Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 34843.

Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino

Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica, come conferma l’interpretazione evolutiva fondata sull’articolo 66, comma 3, disp. att. cod. civ. come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220.

Sentenza|| n. 34843. Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino

Data udienza 14 novembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave:Condominio negli edifici – Assemblea dei condomini – Deliberazioni invalide – Impugnazioni – Condomino regolarmente convocato – Impugnazione delibera – Per difetto di convocazione di altro condomino – Legittimazione attiva – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 32712/2018 proposto da:

(OMISSIS), difeso dall’avvocato (OMISSIS), domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Condominio (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), difeso dall’avvocato (OMISSIS), domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1543/2018 del 10/09/2018;

Ascoltata la relazione del consigliere Dott. Remo Caponi.

Ascoltato il P.M., Sostituto Procuratore Generale Dott. Mucci Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Ascoltato l’avvocato (OMISSIS), per il ricorrente.

Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino

FATTI DI CAUSA

Nel dicembre 2005 il condomino (OMISSIS) conveniva dinanzi al Tribunale di Bari il Condominio di (OMISSIS) e di (OMISSIS) per l’impugnazione della Delib. relativa al punto n. 7 dell’ordine del giorno dell’assemblea condominiale del 26/11/2005 sulla rendicontazione finale di lavori di manutenzione straordinaria e la ripartizione della spesa. L’attore denunciava l’illegittimita’ per violazione dell’articolo 1135 c.c., n. 4 (decisioni su opere di manutenzione straordinaria) delle delibere antecedenti nelle quali un comitato ristretto di persone (con la partecipazione di estranei al Condominio) era stato incaricato di determinare l’oggetto del correlativo contratto di appalto. In particolare, l’attore lamentava l’illegittimita’ di una Delib. aprile 1998 che – su sollecitazione del comitato ristretto – aveva esteso i lavori anche a beni di proprieta’ individuale di condomini. Egli lamentava inoltre che le delibere di autorizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria non avevano raggiunto i quorum richiesti dall’articolo 1136 c.c., comma 4. Nel 2006, instaurando un distinto giudizio, il medesimo attore impugnava la Delib. con cui il Condominio aveva deciso di resistere nel primo giudizio da lui intrapreso. Anche con riferimento a tale Delib., egli lamentava una serie di illegittimita’, tra le quali la mancata convocazione all’assemblea di ogni avente diritto, la partecipazione all’assemblea di quattro persone non aventi diritto, il mancato raggiungimento del quorum, le erronee informazioni sul contratto di appalto, l’inosservanza degli oneri formali ex articolo 21 del regolamento condominiale, l’indeterminatezza del novero dei votanti, la raccolta di deleghe in bianco.

Riuniti i due processi, le impugnazioni sono state rigettate in primo e in secondo grado.

Ricorre in cassazione l’attore in impugnazione con otto motivi, illustrati da memoria. Resiste il Condominio con controricorso e memoria.

Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – E’ sollevata eccezione d’inammissibilita’ del controricorso per essere stato allegato alla pec della correlativa notificazione un file privo di sottoscrizione digitale.

L’eccezione e’ infondata.

Risulta che con la pec e’ stato notificato il testo del controricorso in file dal formato p7m, sottoscritto digitalmente. Nella relazione di notificazione e’ stata attestata la conformita’ all’originale della copia notificata.

2. – Il primo motivo di ricorso denuncia il vizio di costituzione dell’assemblea per l’omessa o irregolare convocazione di alcuni condomini. Si deduce la violazione degli articolo 1136 c.c., comma 6 e articolo 1137 c.c., comma 2, dell’articolo 115 c.p.c. e dell’articolo 25 reg. condominiale (del quale si censura anche l’omesso esame).

Il primo motivo non e’ fondato.

Il condomino regolarmente convocato all’assemblea (tale era il ricorrente nel caso di specie) non e’ legittimato a far valere come motivo di impugnazione della Delib. assembleare l’irregolarita’ della convocazione di un altro condomino. Infatti, la legittimazione ad agire, come requisito soggettivo e’ (di regola: cfr. articolo 81 c.p.c.) correlata al fatto che la parte si affermi titolare del diritto per la cui tutela costei agisce in giudizio. Se si tratta del diritto di ciascun partecipante alla comunione (o di ciascun condomino) di concorrere nell’amministrazione della cosa comune (articolo 1105 c.c.), di esso puo’ affermarsi titolare unicamente il singolo partecipante o condomino non convocato o irregolarmente convocato. Poiche’ il diritto e’ leso dal semplice fatto della convocazione mancata o irregolare, il titolare che si lamenti di cio’ non ha l’onere di allegare e di provare alcunche’ d’altro se non tale irregolarita’, al fine di ottenere l’annullamento della Delib. adottata in sua assenza (che egli e’ tenuto ad impugnare entro trenta giorni dalla comunicazione ex articolo 1137 c.c., comma 2, cfr. Cass. SU 4806/2005). Cio’ spiega di converso che il condomino regolarmente convocato non e’ legittimato a fondare la propria domanda di impugnazione della Delib. sul semplice fatto dell’irregolare convocazione di un altro condomino. In questo senso, cfr. Cass. 9082/2014, che argomenta appunto dal difetto di legittimazione ad agire (“trattandosi di vizio che inerisce all’altrui sfera giuridica”) e richiama a conferma che la legge di riforma n. 220/2012 ha previsto che, in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la Delib.zione assembleare e’ annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti perche’ non ritualmente convocati (articolo 66 disp. att. c.c., comma 3). Nello stesso senso Cass. 10071/2020, 79172020, 6735/2020, 15550/2017.

Le censure del ricorrente non inducono a rimeditare questo orientamento. La sua critica del richiamo all’articolo 66 disp. att. c.c., in quanto non applicabile ratione temporis, compiuto da Cass. 9082/2014 richiamata dalla sentenza impugnata, non coglie che il richiamo e’ svolto in aggiunta rispetto all’argomentazione autonoma e sufficiente che si basa sul difetto di legitimatio ad causam. D’altra parte, il testo dell’articolo 66 disp. att. c.c., comma 3 introdotto nel 2012, sviluppa un’implicazione della sistemazione nell’ambito dei rimedi sostanziali della fattispecie dell’omessa convocazione operata da Cass. SU 4806/2005 cit. Infatti, una volta accolto il principio per cui la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale si da’ come vizio procedimentale che determina non la nullita’, ma l’annullabilita’ della Delib. condominiale, e’ necessario concludere che la legittimazione a domandare il correlativo annullamento spetti ex articoli 1441 e 1324 c.c. unicamente al condomino pretermesso (cfr. Cass. 15550/2020). Per il resto, il ricorrente si limita ad asserire che il vizio relativo all’altrui convocazione dovrebbe poter essere fatto valere anche da chi e’ stato regolarmente convocato. A tal fine egli invoca pronunce di corti di merito e Cass. 21227/2018, che pero’ riguarda tutt’altra fattispecie.

Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino

Ne’ la critica svolta puo’ avvalersi dei precedenti di questa Corte secondo i quali, qualora il condomino agisca per far valere l’invalidita’ di una Delib. assembleare, incombe sul condominio convenuto l’onere di provare che tutti i condomini sono stati tempestivamente avvisati della convocazione, quale presupposto per la regolare costituzione dell’assemblea, mentre resta a carico dell’istante la dimostrazione degli eventuali vizi inerenti alla formazione della volonta’ dell’assemblea medesima (cfr. Cass. 5254/2011; 22685/2014).

Il punto – che occorre chiarire – e’ che una cosa e’ la legittimazione attiva del condomino la cui convocazione sia stata omessa (il quale, come detto, puo’ conseguire l’annullamento della Delib. per cio’ stesso e per cio’ solo), poiche’ tale legittimazione e’ posta a tutela del metodo collegiale che presidia l’attivita’ di formazione della volonta’ assembleare; altra e’ la legittimazione attiva che va riconosciuta al condomino debitamente convocato, il quale puo’ dolersi dell’omessa convocazione di altri condomini se ed in quanto faccia valere che tale mancanza abbia inciso in concreto sul quorum costitutivo e Delib.tivo, che esprimono il principio maggioritario su cui si basa la vita del condominio (tant’e’ che l’articolo 113 c.c., comma 6 stabilisce che l’assemblea non puo’ Delib.re se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati).

Quanto alla censura ex articolo 360 c.p.c., n. 5, in questo come in tutti gli altri motivi in cui e’ fatta valere, essa e’ inammissibile ex articolo 348ter c.p.c., comma 5: si tratta di una doppia pronuncia conforme con giudizio di appello introdotto dopo il 2012, senza che il ricorrente argomenti distinzioni di motivazione tra i due gradi.

Il primo motivo e’ rigettato.

2. – Il secondo motivo denuncia la violazione degli articolo 67 disp. att. c.c., comma 3 e 4 e articolo 115 c.p.c. per avere la Corte di appello misconosciuto l’illegittimita’ della partecipazione al voto da parte di usufruttuari (al posto dei proprietari) che avevano votato a favore del punto n. 7 all’ordine del giorno, cioe’ in materie non di loro competenza. Ci si duole anche dell’omesso esame di fatti decisivi, cioe’ della mancata considerazione delle visure immobiliari relative alla titolarita’ della nuda proprieta’ e dell’usufrutto delle unita’ immobiliari in questione.

Il terzo motivo denuncia la violazione del regolamento condominiale in tema di disciplina delle deleghe per partecipare all’assemblea. Si deduce la violazione dell’articolo 1137 c.c., comma 2 e dell’articolo 115 c.p.c., nonche’ l’omesso esame dell’articolo 24 reg. condominiale. E’ riportato in nota il testo dell’articolo 24 cit., ove si dispone che la delega a partecipare all’assemblea condominiale possa essere conferita (solo) ad un altro condomino oppure ad un componente del nucleo familiare.

Il secondo e il terzo motivo sono da esaminare congiuntamente e da dichiarare inammissibili.

La parte della sentenza censurata dal secondo motivo e’ la seguente: “Nemmeno tale censura appare corretta, poiche’ non appare ne’ provato, ne’ allegato che la presenza di tali soggetti abbia in qualche modo influito sull’andamento dell’assemblea e sull’esito della votazione”. La parte della sentenza censurata dal terzo motivo e’ la seguente: “Tale principio valga anche per il quarto motivo di impugnazione, laddove il (ricorrente) lamenta la votazione per delega da parte di un soggetto estraneo al condominio”.

Nell’adottare la propria decisione, la Corte di appello si e’ conformata al principio che la partecipazione ad un’assemblea condominiale di persone estranee ovvero prive di legittimazione non si riflette sulla validita’ ne’ della costituzione dell’assemblea ne’ delle delibere, se non risulta che tale partecipazione sia stata rilevante per la maggioranza richiesta e il quorum prescritto o che abbia influito sullo svolgimento della discussione e sull’esito della votazione. Cfr., tra le altre, Cass. 6735/2020, 28763/2017.

Il ricorrente denuncia di aver provato anche mediante la produzione in giudizio delle visure immobiliari che non e’ stata raggiunta la doppia maggioranza prescritta dall’articolo 1136 c.c., comma 4. A tal riguardo egli spiega che si deve sottrarre dal quorum personale dei condomini e da quello relativo ai valori millesimali i voti invalidi degli usufruttuari, il voto erroneamente attribuito ad una persona, nonche’ il voto espresso da un’altra persona non legittimata in violazione dell’articolo 24 del regolamento condominiale. Per un piu’ ampio discorso sul punto il ricorrente rinvia alla lettura delle pagine da 23 a 28 dell’atto di appello.

I due motivi sono da disattendere gia’ perche’ in entrambi la denuncia di violazione di norme di diritto presuppone l’accoglimento delle due collegate censure di omesso esame di fatti decisivi, che sono inammissibili ex articolo 348ter c.p.c., comma 5 (cfr. penultimo capoverso del paragrafo n. 1). Quand’anche tali censure fossero ammissibili, la struttura logica dei due motivi e’ la seguente: poiche’ il giudice di merito ha accertato i fatti rilevanti in modo erroneo (cioe’, nel caso di specie: ha misconosciuto che i voti asseritamente invalidi sono stati determinanti ai fini del raggiungimento del quorum di validita’ delle delibere), allora sono state violate norme giuridiche (cioe’, nel caso di specie, l’articolo 67 disp. att. c.c., comma 3 e 4, l’articolo 1137 c.c., comma 2, ecc.). Tale struttura scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito. In altri termini, il ricorrente sovrappone il proprio apprezzamento all’accertamento che il giudice di merito ha espresso in una motivazione che non si espone a censure di legittimita’ (senza che il superamento del vaglio di legittimita’ implichi che questa Corte faccia proprio l’apprezzamento del giudice di merito).

Il condomino regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino

Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili.

3. – Il quarto motivo denuncia la mancata applicazione del quorum previsto per l’approvazione dei lavori straordinari e la violazione del regolamento sull’indicazione della maggioranza ottenuta da ciascuna Delib.. Si deduce la violazione dell’articolo 1136 c.c., comma 2 e 4 e dell’articolo 115 c.p.c. sotto il profilo della mancata valutazione dell’articolo 29, n. 4 del regolamento condominiale. Si fa valere inoltre l’omesso esame di fatti decisivi.

L’argomentazione della sentenza censurata dal quarto motivo e’ la seguente: il motivo relativo al mancato raggiungimento del doppio quorum ex articolo 1136 c.c., comma 4 non e’ fondato, poiche’ la Delib.zione al punto n. 7 dell’ordine del giorno dell’assemblea del 26/11/2005 non concerneva le materie previste dall’articolo 1136 c.c., comma 4, bensi’ lo stato dei pagamenti effettuati dai condomini in relazione a lavori gia’ preventivati. La Delib.zione, dunque, anche sotto questo profilo, appare legittima.

Del quarto motivo e’ da dichiarare inammissibilita’.

Oltre al fatto che anche in tale motivo la denuncia di violazione di norme di diritto presuppone l’accoglimento di una censura di omesso esame di fatti decisivi, inammissibile ex articolo 348ter c.p.c., comma 5, spicca il difetto di specificita’/autosufficienza ex articolo 366 c.p.c., n. 6. Il testo del motivo non riporta specificamente i brani rilevanti ne’ del punto n. 7 all’ordine del giorno dell’assemblea, ne’ del correlativo verbale. Non e’ sufficiente la mezza frase riportata a p. 13, alla fine dell’esposizione del motivo, prima della rubrica del quinto motivo.

Il ricorrente non ha messo la Corte in condizione di pronunciarsi.

Il quarto motivo e’ inammissibile.

4. – Il quinto motivo denuncia l’erroneo addebito di spese per manutenzione di beni non condominiali. Si muove dalla censura di omesso di fatti decisivi per poi argomentare in particolare la violazione dell’articolo 1123 c.c., comma 1 sui criteri legali e convenzionali di ripartizione di spesa e dell’articolo 115 c.p.c. sotto il profilo della mancata valutazione dei verbali relativi alle delibere antecedenti e alle decisioni prese nelle riunioni dei vari comitati nonche’ della mancata valutazione del contratto di appalto.

Del quinto motivo e’ da dichiarare l’inammissibilita’ sotto piu’ profili.

Oltre al fatto che anche qui la denuncia di violazione di norme di diritto presuppone l’accoglimento di una censura di omesso esame di fatti decisivi, inammissibile ex articolo 348ter c.p.c., comma 5, si profila di nuovo il difetto di specificita’/autosufficienza ex articolo 366 c.p.c., n. 6: dei prospetti di riparto, delle delibere pseudoautorizzatorie, dei verbali delle riunioni del comitato e dello stesso contratto di appalto non sono sintetizzati adeguatamente i passi rilevanti (senza contare che le delibere antecedenti a quelle qui impugnate si sono ormai consolidate).

Il quinto motivo e’ inammissibile.

5. – Il sesto motivo denuncia ex articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e articolo 118 disp. att. c.p.c. l’omessa motivazione del rigetto motivo di appello n. 8 riguardante il diritto di partecipazione e d’informazione della parte ricorrente.

L’argomentazione censurata e’ la seguente: “Quanto alla presunta violazione dell’articolo 1105, comma 3 (punto 8 appello), essa non sussiste. Ed infatti, l’informazione circa il contenuto della Delib. appare gia’ sinteticamente offerta nello stesso ordine del giorno, mentre l’intendimento del sig. (OMISSIS) di informare gli altri condomini circa i fatti realmente avvenuti e le delibere concernenti i lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio appare non pertinente all’oggetto della discussione, posto che i fatti e le delibere in questione risalivano ad anni prima e non potevano che essere conosciute da tutti i condomini”.

Sul punto rilevante la motivazione e’ effettiva, risoluta e non irriducibilmente contraddittoria. Pertanto, essa si sottrae alla censura fatta valere con questo motivo di ricorso.

Il condomino regolarmente conocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di altro condomino

Il sesto motivo e’ rigettato.

6. – Il settimo motivo denuncia ex articolo 112 c.p.c. l’omessa pronuncia ovvero il difetto di motivazione ex articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e articolo 118 disp. att. c.p.c. su censure di merito relative alla Delib. del 2006 di costituzione in giudizio da parte del Condominio, con particolare riferimento al difetto di autorizzazione alla costituzione e alla resistenza in giudizio.

L’ottavo motivo censura il capo della sentenza relativo al rigetto dell’impugnazione della Delib. relativa alla resistenza del Condominio nel giudizio instaurato nel 2005. Si deduce violazione degli articoli 1130 e 1131 c.c. (nella versione all’epoca vigente) sulle attribuzioni e sulla rappresentanza dell’amministratore di condominio, nonche’ dell’articolo 115 c.p.c. sotto il profilo della mancata valutazione dell’articolo 28, n. 6 del regolamento condominiale, che deroga all’articolo 1130 c.c. Si denuncia inoltre omesso esame di fatti decisivi (sempre con riferimento al gia’ menzionato articolo 28, n. 6 del regolamento condominiale).

Del settimo e dell’ottavo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, e’ da dichiarare l’inammssibilita’.

La parte censurata della sentenza e’ la seguente: “La Corte ritiene che non si possa affermare, come preteso dall’appellante, la “nullita’ della originaria comparsa di costituzione del Condominio per mancanza di autorizzazione alla costituzione e alla resistenza in giudizio”. A sostegno di questa affermazione la Corte di appello richiama il principio che l’amministratore puo’ resistere all’impugnazione della Delib. assembleare e puo’ gravare la relativa decisione del giudice, senza necessita’ di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, giacche’ l’esecuzione e la difesa delle Delib.zioni assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso (cfr. Cass. 8309/2015, 1451/2014, 27292/2005). Conclude la Corte che tale considerazione appare assorbente rispetto alle altre censure dell’appellante.

Quanto al settimo motivo, esso e’ inammissibile sotto piu’ profili: non si confronta specificamente con la ratio decidendi sul punto (riportata nel capoverso precedente); difetta del requisito di specificita’/autosufficienza ex articolo 366 c.p.c., n. 6, omettendo di riportare in modo adeguato il contenuto della Delib. condominiale di cui si fa questione. Quanto all’ottavo motivo, esso e’ inammissibile poiche’ le correlative denunce di violazione di norme di diritto presuppongono in modo determinante l’omesso rilievo dell’articolo 28, n. 6 del regolamento condominiale, qualificato come omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5 Si concreta cosi’ il piu’ volte ricordato profilo di inammissibilita’ ex articolo 348ter c.p.c., comma 5 di tale motivo per doppia pronuncia conforme sul punto.

Il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili.

7. – Il ricorso e’ rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in Euro 2.000, oltre a Euro 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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