Il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell’ergastolo

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|16 febbraio 2021| n. 6144.

Il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell’ergastolo per reati che non comportano l’applicazione della misura aggiuntiva dell’isolamento diurno può ottenere in sede esecutiva la riduzione della pena temporanea massima, secondo quanto stabilito dalla Corte Edu con la sentenza del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, soltanto se nel corso del giudizio di cognizione sia stato ammesso al rito abbreviato e la sentenza di condanna sia stata pronunciata all’esito di quel giudizio.

Sentenza|16 febbraio 2021| n. 6144

Data udienza 13 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Esecuzione – Commutazione della pena dell’ergastolo in pena detentiva di anni 30 – Presupposti dell’ammissione del reo al giudizio abbreviato e dell’effettivo svolgimento del procedimento secondo il rito abbreviato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCHI Giacomo – Presidente

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giusepp – rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di LECCE;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANTALUCIA Giuseppe;
lette le conclusioni del PG (Ndr: testo originale non comprensibile) che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di (OMISSIS) di commutazione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi sei sul presupposto della declaratoria di incostituzionalita’ del Decreto Legge n. 341 del 2000, articolo 7, comma 1, conv. con L. n. 4 del 2001.
Ha spiegato il giudice dell’esecuzione che la conversione della pena dell’ergastolo in quella di anni trenta e’ dovuta, in sede esecutiva, nel caso in cui il rito abbreviato sia stato ammesso tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000, e cioe’ nella vigenza della L. n. 479 del 1999, articolo 30, comma 1, lettera b, e la decisione definitiva sia stata pronunciata dopo il 24 novembre 2000, con applicazione del Decreto Legge n. 341 del 2000, che ripristinava l’ergastolo senza isolamento diurno.
1.1. Il richiedente versa in situazione diversa, siccome fu giudicato con il rito ordinario, ancorche’ avesse richiesto il rito abbreviato in sede di udienza preliminare, in data 19 maggio 1994, e poi nuovamente con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna della Corte di assise di appello del 13 ottobre 1999. Quando chiese la definizione con rito abbreviato, il titolo di reato era ostativo in base alla disciplina processuale all’epoca vigente, e infatti quella richiesta fu dichiarata inammissibile. La richiesta non fu reiterata in grado di appello, ne’ avrebbe potuto essendosi il giudizio concluso il data 13 ottobre 1999 quando ancora la preclusione per i reati punibili con l’ergastolo era vigente. La richiesta e’ stata avanzata con il ricorso per cassazione e in quella sede e’ stata proposta anche questione di costituzionalita’ del L. n. 144 del 2000, articolo 4-ter, per violazione degli articoli 3 e 24 Cost., che la Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondata.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (OMISSIS), che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il ricorrente chiese di essere ammesso al giudizio abbreviato all’udienza preliminare che si tenne il 19 maggio 1994 e successivamente con il ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13 ottobre 1999 con cui la Corte di assise di appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, lo condanno’ alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per mesi sei. Il giudice dell’esecuzione avrebbe pertanto dovuto provvedere alla rideterminazione della pena dell’ergastolo in quella di anni trenta di reclusione oppure trasmettere gli atti alla Corte costituzionale per la statuizione in merito alla eccezione di incostituzionalita’ del Decreto Legge n. 82 del 2000, articolo 4-ter, conv. con modif. dalla L. n. 144 del 2000, nella parte in cui non prevede la riammissione in termini per la richiesta di giudizio abbreviato per gli imputati il cui processo pende o pendeva dinanzi alla Corte di cassazione, e cio’ per violazione degli articoli 3 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli articoli 6 e 7 della Convenzione Edu.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. La giurisprudenza di legittimita’ ha reiteratamente affermato che “a seguito della sentenza della Grande Chambre della Corte Europea dei diritti dell’Uomo n. 10249/03 del 17 settembre 2009, nel caso Scoppola contro Italia, il condannato con sentenza passata in giudicato puo’ richiedere in sede esecutiva la riduzione della pena ex articolo 442 c.p.p., a condizione che sia stato ammesso al giudizio abbreviato e che la sentenza di condanna sia stata emessa all’esito di tale giudizio” – Sez. 1, n. 11916 del 21 novembre 2018, dep. 2019, Mntenegro, Rv. 275324; Sez. 1, n. 34158 del 4 luglio 2014, Trudu, Rv. 260787; Sez. 1, n. 4008 del 10 gennaio 2014, Ganci, Rv. 258272; Sez. 1, n. 23931 del 17 maggio 2013, Lombardi, Rv. 256257 –
3. Questo indirizzo interpretativo si e’ formato sulla falsariga della pronuncia con cui le Sezioni unite hanno chiarito che “l’individuazione della pena sostitutiva da applicare, in sede di giudizio abbreviato, per i reati punibili in astratto con l’ergastolo, senza o con isolamento diurno, e’, per cosi’ dire, condizionata al verificarsi di una fattispecie complessa, integrata dalla commissione di tale tipo di reati e dalla richiesta di accesso al rito speciale da parte dell’interessato, elementi questi che, in quanto inscindibilmente connessi tra loro, devono concorrere entrambi, perche’ possa trovare applicazione, in caso di condanna, la comminatoria punitiva prevista dalla legge in vigore al momento della richiesta. E’ tale richiesta, in definitiva, a cristallizzare, in relazione al reato o ai reati per i quali si procede, il trattamento sanzionatorio vigente al momento di essa” – Sez. U, n. 34233 del 19 aprile 2012, Giannone, Rv. 252932.
Quel che e’ necessario, affinche’ possa validamente porsi in fase esecutiva la questione della conversione in pena temporanea dell’ergastolo, e’ che il condannato sia stato ammesso al rito speciale, perche’ appunto deve verificarsi quella fattispecie complessa che si compone anche dell’effettivo svolgimento del processo in quelle forme contratte.
Nel caso in esame, come lo stesso ricorrente ha detto, il rito abbreviato non ebbe luogo, perche’ fu richiesto quando, per ragioni diverse, non poteva essere ammesso.
4. Residua allora la verifica della dedotta questione di illegittimita’ costituzionale del Decreto Legge n. 82 del 2000, articolo 4-ter, conv. con modif. dalla L. n. 144 del 2000, nella parte in cui non prevede la riammissione in termini per la richiesta di giudizio abbreviato per gli imputati il cui processo pende o pendeva dinanzi alla Corte di cassazione, e cio’ per violazione degli articoli 3 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli articoli 6 e 7 della Convenzione Edu.
La questione e’ invero manifestamente infondata. L’ammissione al rito e’ condizione necessaria per il riconoscimento in sede esecutiva del diritto alla conversione della pena, perche’ essa deve in ogni caso rispondere ad una logica di corrispettivita’ con la rinuncia, effettivamente concretizzatasi, alla pienezza del contraddittorio dibattimentale per la prova.
L’ammissione al rito, ancora, deve essere funzionale a bisogni di economicita’ delle risorse processuali, e non avrebbe senso consentire all’imputato di richiederlo, al solo fine di assicurarsi la riduzione di pena, pur quando non ve ne sia necessita’ alcuna, perche’ magari il giudizio di merito si e’ gia’ interamente svolto e il processo pende in grado di legittimita’. Sarebbe previsione del tutto irragionevole quella di aprire al rito abbreviato in assenza di ogni utilita’ processuale e di sistema.
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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