Il compratore può rinunciare a proporre l’azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 22 settembre 2020, n. 19798.

La massima estrapolata:

Il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l’azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall’inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell’azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l’esercizio di tale azione.

Ordinanza 22 settembre 2020, n. 19798

Data udienza 9 gennaio 2020

Tag/parola chiave: Contratto d’opera – Fornitura e posa in opera di “moquette” – Opposizione a decreto ingiuntivo – Difetto di specificità dei motivi di doglianza – Omesso assolvimento dell’onere di allegazione documentale – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 4545/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., p.i.v.a. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS).
– ricorrente
contro
(OMISSIS), p.i.v.a. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato professor (OMISSIS), che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato (OMISSIS), la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 250/2016 del Tribunale di Treviso;
udita la relazione nella Camera di consiglio del 9 gennaio 2020 del consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso al Giudice di Pace di Montebelluna la ” (OMISSIS)”, societa’ olandese, esponeva che nell’estate del 2008 aveva provveduto su ordine e per conto della ” (OMISSIS)” s.r.l. alla fornitura e posa in opera di moquette presso gli uffici della “(OMISSIS)” s.p.a.; che il corrispettivo, pari ad Euro 4.481,84, era rimasto insoluto.
Chiedeva che se ne ingiungesse il pagamento alla ” (OMISSIS)” unitamente alle spese di procedura.
2. Con Decreto n. 831 del 2011, l’adito giudice pronunciava il decreto ingiuntivo.
3. Con citazione notificata il 23.11.2011 la ” (OMISSIS)” proponeva opposizione.
Deduceva che, a seguito della posa in opera, aveva riscontrato la presenza di vizi e difetti nella trama della moquette, vizi e difetti prontamente denunciati; che, sollecitato invano l’intervento della ” (OMISSIS)”, aveva provveduto a sue spese alla rimozione della moquette ed alla sua sostituzione.
Chiedeva, percio’, pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento dell’opposta, revocarsi l’ingiunzione e condannarsi controparte al risarcimento dei danni sofferti.
4. Resisteva la ” (OMISSIS)”.
5. Assunta la prova per testimoni articolata dall’opponente, con sentenza n. 45/2013 il Giudice di Pace rigettava l’opposizione e confermava il decreto monitorio.
6. Proponeva appello la ” (OMISSIS)” s.r.l..
Resisteva la ” (OMISSIS)”.
7. Con sentenza n. 250/2016 il Tribunale di Treviso rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.
Esponeva – il Tribunale – che effettivamente l’appellante era stata costretta a sostituire una fascia di moquette, siccome affetta da vizi.
Esponeva che, tuttavia, l’inadempimento dell’appellata non aveva una gravita’ tale da giustificare il mancato pagamento del corrispettivo, siccome la maggior parte della moquette oggetto della fornitura era stata utilizzata.
8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ” (OMISSIS)” s.r.l.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
La ” (OMISSIS)” ha depositato controricorso; ha chiesto – tra l’altro – dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimita’.
9. La ricorrente ha depositato memoria.
10. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
Deduce che il Tribunale non ha tenuto conto dell’avvenuto riconoscimento dei vizi da parte della ” (OMISSIS)” e dell’offerta ex adverso operata della somma di Euro 5.000,00 a tacitazione di ogni pretesa.
Deduce, comunque, che il Tribunale ha erroneamente valutato il materiale probatorio.
Deduce, in particolare, che il Tribunale ha erroneamente vagliato le dichiarazioni rese dal teste escusso – il quale ha riferito che il difetto riguardava propriamente il disegno della moquette – e, specificamente ai fini del risarcimento del danno, la documentazione prodotta, tra cui la mail in data 28.11.2008 a firma del proprio difensore.
11. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 1460, 1490 e 1494 c.c..
Deduce che l’utilizzo parziale della moquette non fa venir meno il diritto alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo; che del tutto ingiustificata e’ la mancata condanna di controparte al risarcimento del danno.
Deduce, altresi’, che il Tribunale non ha tenuto conto della corrispondenza intercorsa tra le parti e segnatamente della mail datata 26.1.2009, con la quale, a fronte della propria richiesta risarcitoria, la ” (OMISSIS)” ebbe ad offrirle la somma di Euro 5.000,00.
12. I motivi di ricorso sono strettamente connessi.
Invero pur con il secondo motivo la ricorrente censura essenzialmente il giudizio “di fatto” operato dal Tribunale di Treviso, giudizio di cui si adduce l’erroneita’ in dipendenza dell’inesatta ed incompiuta valutazione degli esiti istruttori (“l’argomentazione logico – giuridica seguita dal Giudice si fonda su una ricostruzione dei fatti erronea ed incompleta, che non ha dato adeguato rilievo alle allegazioni documentali dell’attrice opponente e a tutto quanto e’ emerso in sede dell’istruttoria”: cosi’ ricorso, pag. 12; “un’attenta valutazione delle prove emerse in corso di causa avrebbe, infatti, indotto il Giudice ad adottare una soluzione difforme”: cosi’ ricorso, pag. 12; “la resistente, in un primo momento, si e’ dimostrata disponibile a corrispondere a favore dell'(…) appellante l’importo di Euro 5.000,00, riconoscendo cosi’ esplicitamente il proprio torto (…)”: cosi’ ricorso principale, pag. 13).
Ambedue le censure sono, dunque, sono quasi integralmente, sovrapponibili ed ambedue – pur la seconda, quindi – si qualificano in relazione alla previsione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Del resto e’ propriamente il motivo di ricorso ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15499).
In questi termini se ne giustifica la disamina contestuale.
13. Entrambi i mezzi in ogni caso sono destituiti di fondamento e vanno respinti.
14. Si rappresenta in primo luogo quanto segue.
Innanzitutto il giudizio di appello ha avuto inizio nel corso del 2013, con atto di citazione datato 8.4.2013 (cfr. ricorso, pag. 4).
Inoltre la statuizione di seconde cure ha appieno confermato la statuizione di prime cure.
Conseguentemente si applica ratione temporis al caso di specie la previsione di cui all’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata con ricorso per cassazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado” (cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860, secondo cui l’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, non si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11.9.2012; cfr., piu’ di recente, Cass. 11.5.2018, n. 11439). Si tenga conto che nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilita’ del motivo di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. 22.12.2016, n. 26774).
15. Si rappresenta in secondo luogo quanto segue.
Per un verso e’ da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte – e tra le quali non e’ annoverabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui il Tribunale trevigiano ha ancorato il suo dictum.
In particolare il Tribunale ha – cosi’ come si e’ in precedenza posto in risalto – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.
Per altro verso e’ da escludere che il Tribunale trevigiano abbia omesso la disamina del fatto decisivo oggetto della controversia de qua.
Per altro verso ancora l’iter motivazionale che sorregge l’impugnato dictum risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica.
16. A tal ultimo riguardo si rappresenta in terzo luogo quanto segue.
17. Questa Corte spiega che gli articoli 1490 e 1492 c.c., in tema di azione redibitoria (che, nella fattispecie, la ” (OMISSIS)” ha esercitato con l’iniziale opposizione), al pari dell’articolo 1497 c.c., vanno interpretati con riferimento al principio generale sancito dall’articolo 1455 c.c., con la conseguenza che l’esercizio dell’azione e’ legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali, ma solo in funzione della loro capacita’ di rendere la cosa inidonea all’uso cui e’ destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito (cfr. Cass. 25.9.2013, n. 21949).
In questi termini il Tribunale di Treviso, con valutazione “in fatto” congrua ed esaustiva, ha dato atto che la ” (OMISSIS)” era stata costretta a sostituire unicamente “una fascia di moquette” ed ha assunto, al contempo, in chiave presuntiva (probabilistica), che la moquette fornita fosse stata “per la gran parte utilizzata”, id est ha affermato che la moquette fornita non fosse risultata inidonea all’uso cui era destinata.
Cio’ viepiu’ che il Tribunale ha avuto cura di soggiungere che la ” (OMISSIS)” non aveva offerto alcun elemento idoneo a dimostrare “quanta parte della moquette (…) fu sostituita e a quale costo” (cosi’ sentenza d’appello, pag. 5).
18. Questa Corte spiega, altresi’, che il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, puo’ rinunciare a proporre l’azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall’inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell’azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l’esercizio di tale azione (cfr. Cass. 6.12.2001, n. 15481; Cass. 24.3.1993, n. 3527; Cass. 19.7.1983, n. 4980).
In questi termini la circostanza per cui il Tribunale di Treviso, con valutazione “in fatto” congrua ed esaustiva, ha riconosciuto che la moquette fornita fosse stata “per la gran parte utilizzata”, id est che non fosse risultata inidonea all’uso cui era destinata, vale di per se’ ad elidere il presupposto e dell’azione di garanzia e di qualsivoglia pretesa risarcitoria.
Nei medesimi termini quindi per nulla si giustificano le prospettazioni della ricorrente secondo cui “sorprende a dir poco anche il rigetto della domanda di risarcimento danni formulata da (OMISSIS) s.r.l.” (cosi’ ricorso, pag. 8) e secondo cui “non ci si capacita del fatto che (…) il Giudice abbia ritenuto che (OMISSIS) (…) non abbia alcun diritto al risarcimento del danno” (cosi’ ricorso, pag. 11).
Ed ovviamente per nulla si giustifica l’ulteriore prospettazione secondo cui “deve considerarsi legittimo il rifiuto della (OMISSIS) s.r.l., ex articolo 1460 c.c., ad adempiere alle proprie obbligazioni” (cosi’ ricorso, pag. 13).
19. Si rappresenta in quarto luogo quanto segue.
20. In materia di ricorso per cassazione la violazione dell’articolo 115 c.p.c., puo’ essere dedotta come vizio di legittimita’ solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892, cit.).
21. In materia di ricorso per cassazione la violazione dell’articolo 116 c.p.c. – norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale – e’ idonea ad integrare il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).
22. Nel vigore del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – al di la’ del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nella fattispecie – non e’ piu’ configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullita’ della sentenza ai sensi del medesimo articolo 360 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).
23. La ricorrente censura – lo si e’ anticipato – l’asserita, erronea valutazione delle risultanze di causa (tra l’altro l’omessa considerazione delle dichiarazioni rese dal teste (OMISSIS)).
E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ne’ in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 – da’ rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).
24. In dipendenza del rigetto del ricorso la s.r.l. ricorrente va condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimita’.
La liquidazione segue come da dispositivo.
24.1. In verita’ la ricorrente ha in memoria eccepito che il controricorso non e’ stato notificato nel domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS).
In effetti il controricorso risulta notificato in (OMISSIS).
Ebbene di tale circostanza si tiene conto ai fini della liquidazione delle spese del presente giudizio, in rapporto allo scaglione compreso tra Euro 1.100,01 ed Euro 5.200,00, i cui “massimi”, per la sola “fase di studio”, sono pari ad Euro 1.215,00 (cfr. Cass. sez. lav. 13.5.2010, n. 11619, secondo cui l’inammissibilita’ del controricorso, perche’ notificato oltre il termine fissato dall’articolo 370 c.p.c., comporta che non puo’ tenersi conto del controricorso medesimo, ma non incide sulla validita’ ed efficacia della procura speciale rilasciata a margine di esso dal resistente al difensore, che puo’ partecipare in base alla stessa alla discussione orale, con la conseguenza che, in caso di rigetto del ricorso, dal rimborso delle spese del giudizio per cassazione sopportate dal resistente vanno escluse le spese e gli onorari relativi al controricorso, mentre tale rimborso spetta limitatamente alle spese per il rilascio della procura ed all’onorario per lo studio della controversia e per la discussione; Cass. 11.2.2011, n. 3325; Cass. 26.11.2001, n. 14944).
25. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, Decreto del Presidente della Repubblica cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, ” (OMISSIS)” s.r.l., a rimborsare alla controricorrente, ” (OMISSIS)”, le spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 1.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’articolo 13, comma 1 bis, Decreto del Presidente della Repubblica cit., se dovuto.

 

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