Il committente che lamenti difformità o difetti dell’opera

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|23 agosto 2021| n. 23291.

Il committente che lamenti difformità o difetti dell’opera

Nel contratto di appalto il committente, che lamenti difformità o difetti dell’opera, può a sua scelta richiedere l’eliminazione delle difformità o dei difetti dell’opera a spese dell’appaltatore ex art. 2931 c.c., con ulteriore ed alternativa istanza di risarcimento per equivalente subordinatamente alla mancata esecuzione specifica, ovvero domandare direttamente la riduzione del prezzo. Ne consegue che, mentre il risarcimento per equivalente può essere chiesto solo quando sia stata proposta la domanda per l’eliminazione dei difetti, essendo ancorato al costo necessario per la loro eliminazione, viceversa, ove la domanda abbia ad oggetto solo la riduzione del prezzo, l’entità del risarcimento è costituita esclusivamente dalle spese già sostenute per rifare l’opera.

Sentenza|23 agosto 2021| n. 23291. Il committente che lamenti difformità o difetti dell’opera

Data udienza 21 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Appalto privato – Fornitura di materiali – Corrispettivo – Ingiunzione di pagamento – Opposizione – Presupposti – Articoli 1667 e 1668 cc – Riduzione del prezzo – Articolo 1223 cc – Motivazione del giudice di merito – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 8053 del 2014 – Limiti del sindacato di legittimità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 10076-2018 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente e controricorrente a ricorso incidentale –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonche’ contro
(OMISSIS), quale titolare della ditta individuale denominata ” (OMISSIS)”, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3364/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, che ha depositato in udienza memoria scritta e, concluso oralmente, in via principale per la rimessione alle Sezioni Unite, in via subordinata accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso principale; per il primo motivo del ricorso incidentale: o rinvio a nuovo ruolo, o rimessione alle Sezioni Unite o accoglimento; accoglimento secondo e terzo motivo del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente, che ha chiesto di riportarsi agli atti difensivi depositati.

Il committente che lamenti difformità o difetti dell’opera

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 2602/2008 il Tribunale di Roma decideva in ordine alla controversia avente ad oggetto l’opposizione, proposta da (OMISSIS) (quale titolare della ditta individuale (OMISSIS)) nei confronti di (OMISSIS) S.p.a., avverso il D.I. di pagamento – a carico del primo ed a favore della seconda – della somma di Lire 33.387.910, oltre accessori, a saldo del corrispettivo -solo in parte pagato-per la fornitura di materiali.
La proposta opposizione, di cui la (OMISSIS) chiedeva il rigetto, verteva – in sostanza – sul preteso intervenuto accordo inter partes di sospensione del pagamento ingiunto in dipendenza delle contestazioni subite dal (OMISSIS) quanto a lavori di pavimentazione interna della struttura (OMISSIS) S.p.a. subappaltategli da (OMISSIS) S.r.l. e fino all’accertamento della qualita’ del materiale per l’occasione fornito dalla (OMISSIS).
Dette contestazioni sarebbero state, infatti, connesse a precedente fornitura di difettoso materiale utilizzato per la realizzazione della succitata pavimentazione subappaltata. L’opponente (OMISSIS) svolgeva, quindi, domanda riconvenzionale per la condanna della (OMISSIS) al risarcimento del danno pari agli importi delle fatture che la subappaltatrice (OMISSIS) aveva rifiutato di pagare per la difettosita’ della suddetta pavimentazione.
La decisione del Tribunale capitolino, previa revoca dell’opposto D.I., statuiva la condanna del (OMISSIS) al pagamento in favore della (OMISSIS) della minor somma di Euro 8.148,51, oltre accessori, con rigetto della interposta domanda riconvenzionale in virtu’ della persistente pendenza di altra non definita controversia sulla mancanza della qualita’ del materiale fornito, per il detto subappalto, dalla (OMISSIS).
Quest’ultima impugnava la succitata sentenza del Tribunale di Roma al fine di sentir rigettata l’opposizione a D.I..
L’appellato (OMISSIS) resisteva all’avverso gravame ed, a sua volta, interponeva appello incidentale volto ad ottenere una ulteriore diminuzione del credito dovuto alla (OMISSIS).
Il giudizio di secondo grado (n. R.G. 1591/2009) sorto innanzi alla Corte di appello di Roma per effetto dell’appello principale della (OMISSIS) veniva, di seguito, riunito ad altro giudizio (n. R.G. 348/2014) relativo ai gravami interposti avverso la sentenza n. 568/2013 del Tribunale di Frosinone. Con tale decisione il Giudice frusinate decideva sulla domanda svolta dalla (OMISSIS) S.r.l. nei confronti di (OMISSIS) S.p.a. per ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento del residuo corrispettivo dell’appalto avente ad oggetto la costruzione della nuova sede della committente convenuta.
Nella causa innanzi al Tribunale di Frosinone la (OMISSIS) S.p.a. resisteva alla pretesa creditoria della (OMISSIS) e chiedeva, in via riconvenzionale, la riduzione del prezzo dell’appalto a causa di alcuni vizi dell’opera, fra cui anche la non corretta pavimentazione interna eseguita in subappalto dal (OMISSIS), con restituzione di quanto pagato in eccesso e condanna dell’attrice (OMISSIS) al risarcimento del danno.
Nel giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone, a seguito di richiesta di chiamata in causa per manleva da parte della societa’ (OMISSIS), venivano citate la (OMISSIS) s.r.l., di poi rimasta contumace, ed il (OMISSIS), nella citata qualita’, che chiedeva il rigetto della domanda svolta nei suoi confronti ed, in via riconvenzionale, la condanna della (OMISSIS) al pagamento del corrispettivo dell’opera, consistita nella citata pavimentazione interna, eseguita in subappalto.
Il Tribunale di Frosinone, con la detta sentenza del 2013, condannava la (OMISSIS) S.r.l. – previa operata compensazione fra il residuo dovuto prezzo dell’appalto, opportunamente ridotto, ed il credito risarcitorio della parte convenuta, al pagamento in favore della (OMISSIS) S.p.a. della somma di Euro 602.040,79, oltre rivalutazione ed interessi.
Lo stesso Tribunale condannava il (OMISSIS) a tenere indenne la societa’ (OMISSIS) fino all’importo di e 551.218,49 (la (OMISSIS) veniva, per inciso, condannata alla manleva per il residuo di Euro 103.152,00).
La sentenza era impugnata, con atto che dava vita al succitato riunito giudizio di appello (n. R.G. 348/2014), dal (OMISSIS), che chiedeva il pagamento del corrispettivo dell’opera eseguita in subappalto e la esclusione o riduzione del credito risarcitorio della (OMISSIS).
Proponevano appelli incidentali la Societa’ (OMISSIS) e la (OMISSIS): la prima al fine di ottenere una revisione, sotto il profilo sia dell’an che del quantum, del credito risarcitorio riconosciuti alla (OMISSIS); la seconda (ovvero) quest’ultima stessa per vedersi riconosciuta anche la liquidazione del danno non patrimoniale subito a causa dell’inesatto inadempimento del contratto di appalto.
All’esito dello svolto giudizio di secondo grado sugli anzidetti riunti giudizi di appello, la Corte distrettuale di Roma – con sentenza n. 3364/2017 – cosi’ decideva:
dichiarava inammissibile l’appello principale interposto dalla (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2602/2008, accogliendo – per quanto di ragione – il gravame incidentale del (OMISSIS) con conseguente condanna della (OMISSIS) S.r.l. al pagamento in favore del medesimo (OMISSIS), previa parziale compensazione dei rispettivi crediti, della somma di Euro 5.913,00, oltre interessi, nonche’ al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio in misura dei due terzi delle stesse, compensate per il resto;
accoglieva parzialmente l’appello principale della societa’ (OMISSIS) e quello incidentale del (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 568/2013, con sua conseguente parziale riforma e, quindi, con condanna della (OMISSIS) S.r.l. al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 66.227,00, oltre interessi e con condanna del (OMISSIS) al pagamento in favore della societa’ (OMISSIS) della somma di Euro 25.343,82, oltre interessi, dichiarando la non debenza di alcunche’ da parte della (OMISSIS) s.r.l. e provvedendo, quindi, a regolare le spese secondo soccombenza.
Avverso la sentenza n. 3364/2017 della Corte di Appello di Roma ricorrono, instando per la sua cassazione, la (OMISSIS) S.p.a. in via principale, con atto resistito con controricorsi sia dal (OMISSIS) che dalla (OMISSIS) S.r.l., nonche’ quest’ultima societa’ stessa con ricorso interposto in via incidentale ed, a sua volta, resistito con controricorso della (OMISSIS) S.p.a..
Tutte le parti hanno depositato memoria.

Il committente che lamenti difformità o difetti dell’opera

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo del ricorso principale proposto da (OMISSIS) S.p.a. si denuncia la “violazione o falsa applicazione degli articoli 1667 e 1668 c.c., in se’ ed in combinato disposto con l’articolo 1223 c.c., nonche’ delle norme e dei principi in materia di integralita’ e di effettivita’ del risarcimento”.
L’esposta pretesa violazione e’ denunciata dalla parte ricorrente principale in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La medesima parte ricorrente, nello stesso motivo qui in esame, prospetta – inoltre ed in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 – la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c. per motivazione meramente apparente o manifestamente contraddittoria.
Procedendo, per ordine logico, all’esame – per prima – della censura per ultimo esposta (ma avente carattere assolutamente dirimente), deve osservarsi quanto segue. Del tutto infondata e’ la prospettata pretesa nullita’. L’impugnata sentenza e’ assolutamente motivata e, quanto al decisum, viene dato compiutamente conto dei motivi posti a base del ragionamento decisorio della Corte territoriale. E, tanto, per nulla (come prospettato in ricorso) in modo apparente.
In ordine al lamentato e prospettato errore di diritto vertente nella mancata determinazione del risarcimento pretesamente dovuto e prospettato nella sua “integralita’ e per equivalente”, deve osservarsi quanto segue.
L’impugnata sentenza ha, in punto, deciso facendo buon governo delle norme e dei principi ermeneutici applicabili, seguendo l’insegnamento di note pronunce di questa Corte. In particolare la Corte distrettuale, nel decidere, in proposito, ha puntualmente e correttamente motivato, esplicando le ragioni per cui le pretese sottese al motivo qui oggi in esame erano del tutto infondate.
Rifacendosi a noto insegnamento di questa Suprema Corte (ex plurimis: Cass. n.ri 2345/1995 e 6181/2011) e’ stato correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata come – in materia di appalto – il committente puo’ a sua scelta, da una parte, richiedere l’eliminazione delle difformita’ o dei difetti dell’opera a spese dell’appaltatore ex articolo 2931 c.c., con ulteriore ed alternativa istanza di risarcimento per equivalente dovuto in subordine alla mancata esecuzione specifica della condanna all’eliminazione delle difformita’ e dei vizi.
Il committente puo’, sempre a sua scelta, domandare direttamente la riduzione del prezzo.
Tutto cio’ a prescindere dalla rilevanza con cui – in concreto – possono variamente atteggiarsi le differenti entita’ pecuniarie conseguenti alla riduzione del prezzo ovvero al detto risarcimento per equivalente, il primo ed il secondo liberamente richiedibili dalla parte in base a propria scelta.
A tutto cio’ consegue che il risarcimento per equivalente ancorato all’entita’ delle somme necessarie per l’eliminazione di difetti puo’ essere richiesto allorche’ sia stata svolta domanda di eliminazione delle difformita’ e dei difetti a cura e spese dell’appaltatore.
Viceversa, allorche’ si domanda la riduzione del prezzo (come nella concreta ipotesi in giudizio) l’entita’ del risarcimento richiedibile e’ costituito solo dalle spese effettivamente gia’ sostenute per rifare l’opera.

 

Il committente che lamenti difformità o difetti dell’opera

 

La Corte territoriale ha, quindi, correttamente distinto fra conseguenze (differenti) in relazione a (differenti) azioni proposte.
Nella fattispecie l’appaltante/committente (OMISSIS) – come valutato dalla Corte del merito – aveva optato per la domanda di riduzione prezzo e, quindi (alla stregua dei detti principi), poteva chiedere solo i danni per le spese effettivamente sostenute per l’eliminazione di difformita’ e vizi e non certo il danno per equivalente (come preteso dalla appaltante/committente con la richiesta della maggior somma perseguita).
Il motivo e’, dunque, infondato nel suo complesso e va respinto.
2. – Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce il vizio di omessa pronuncia, in violazione dell’articolo 112 c.p.c., su un motivo di appello.
Tale censura (che e’ solo una parte del motivo qui in esame) e’ proposta ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
La doglianza e’ altresi’ proposta anche ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” oggetto di discussione fra le parti.
La censura, per come proposta sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto, e’ del tutto inammissibile in quanto l’omessa pronuncia e’ solo un specifico vizio di violazione di legge espressamente previsto dall’ordinamento processuale per la mancata dovuta pronuncia su un capo di domanda. Mai la detta omessa pronuncia puo’ essere riconnessa alla (differente fattispecie della) omessa valutazione di un fatto, tanto piu’ che – alla stregua di nota giurisprudenza (ex plurimis: Cass. civ., S.U., Sent. 7 aprile 2014 n. 8053) l’omessa valutazione di un fatto va riferita esclusivamente ad un mero fatto in senso ontologico o ad un documento specifico o a un dato.
Sotto il profilo della omessa pronuncia su una svolta domanda il motivo qui in esame e’ fondato.
La sentenza della Corte distrettuale (v.: p. 5) da’ atto della domanda formulata dalla (OMISSIS) “al fine di ottenere anche la liquidazione del danno non patrimoniale subito a causa dell’inesatto adempimento del contratto di appalto”. Tuttavia non c’e’ traccia alcuna, nella gravata pronuncia, in proposito a tale domanda. Quest’ultima non puo’ neppure – data la sua specifica natura – ritenersi valutata per relationem o rigettata implicitamente.
Tutto cio’ in palese ed erronea violazione dell’obbligo di pronunciare, specie al cospetto del suddetto riconoscimento (di cui alla p. 5 cit.) della sussistenza della domanda medesima ed in dipendenza del precedente decisum del giudice prime cure ovvero del Tribunale di Frosinone, che aveva espressamente pronunciato su tale preteso danno di immagine ritenuto infondato (va, comunque, rammentato in proposito che quel Tribunale aveva escluso la sussistenza del detto danno considerando che “la (OMISSIS) opera in un settore (si pensi alle attivita’ di officina e ricambi), la cui credibilita’, sotto il profilo commerciale ed imprenditoriale, non puo’ ritenersi, nemmeno in astratto, minata dalla presenza di crepe o di avvallamenti sui pavimenti”).
Il motivo, nel senso e nel limite innanzi esposto, deve, quindi, essere accolto, con ogni conseguenza di legge.

 

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3. – Con il primo motivo del ricorso incidentale la (OMISSIS) S.r.l. lamenta varie violazioni di legge, tutte finalizzate, in sostanza, all’affermazione della nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per motivazione solo apparente.
In particolare e sotto altro sollevato profilo parte ricorrente incidentale si duole della violazione degli articoli 101 e 115 c.p.c. e 2697 e 2699 c.c..
Il motivo non e’, nel suo complesso, fondato.
L’impugnata sentenza ha dato correttamente conto dei motivi posti a base della decisione.
Non ricorre, quindi, l’ipotesi di motivazione apparente.
Si e’ del tutto fuori dalle fattispecie di motivazione assente, perplessa o fondata su affermazioni contradditorie con irriducibile contrasto logico delle stesse (ex plurimis: Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053).
La Corte del merito, in particolare, ha giudicato respingendo puntualmente i motivi di gravame (relativi a fermo tecnico, mancata prova del danno, ecc.) dell’appello esaminato.
Piu’ specificamente, ancora, ampio spazio risulta dedicato dalla motivazione della sentenza impugnata (v.: pp. 9 – 16) alla corretta disamina, in punto, della fattiispecie.
Quanto all’ulteriore profilo della violazione delle norme di legge deve rilevarsi il carattere del tutto strumentale della lamentata violazione di legge finalizzata, invero, ad una impropria e non piu’ possibile rivalutazione nel merito ed in punto di fatto della fattispecie.
Al riguardo non puo’ che richiamarsi i consolidati e qui richiamati principi giurisprudenziali di questa Corte secondo il quali “non puo’ ammettersi, anche attraverso la formale e strumentale deduzione di vizio di violazione di legge, una revisione di fatti del giudizio di merito” (Cass., 14 novembre 2013, n. 25608), specie quando, come nella fattispecie, non ricorre l’ipotesi di “un ragionamento del giudice di merito dal quale emerga una totale obliterazione di elementi” (Cass. S.U. 25 ottobre 2013, n. 24148).
Il motivo va, dunque, respinto.
4. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce la nullita’ della sentenza per violazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Viene svolta doglianza per una asserita “motivazione perplessa, manifestamente contraddittoria e meramente apparente”.
Il motivo non puo’ essere accolto.
Non si verte, nella fattispecie (e come gia’ rilevato innanzi sub 3) in ipotesi di motivazione apparente o totalmente inesistente.
Le censure di carenza motivazionale, fra l’altro e conformemente alla disciplina oggi in vigore, consentono la ricorribilita’ per Cassazione esclusivamente nelle ipotesi – cui gia’ si faceva innanzi cenno – di “irriducibile contrasto motivazionale fra affermazioni inconciliabili” alla stregua di quanto oggi previsto dall’ordinamento (per effetto delle modifiche alle norme processuali di cui alla L. n. 134 del 2012) e del retrostante intento legislativo di “riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimita’ sulla motivazione” (Cass. civ., S.U. n. 8053/2014, cit., nonche’ Cass. n.ri 24148/2013, 25608/2013, 7983/2014, 13928/2015).
A riprova dell’assoluta inammissibilita’ della svolta censura basti qui, in breve, rammentare, come i Giudici del merito abbiano motivatamente affrontato e correttamente risolto finanche la questione della ripartizione e riparametrazione dei danni conseguenti al fermo aziendale per i ritardi dei lavori concernenti delle pavimentazioni con specifico rifermento alla durata (nove giorni secondo contratto di subappalto del 1999) per i lavori di sola pavimentazione interna.

 

Il committente che lamenti difformità o difetti dell’opera

 

Il motivo e’, pertanto, inammissibile.
5. – Con il terzo motivo del ricorso incidentale si formula, sotto altro profilo fattuale (ovvero per somme dovute in regresso – Euro 25.342,8 2 – da Ditta (OMISSIS) ad essa ricorrente incidentale), la medesima eccezione di nullita’ della sentenza impugnata ai sensi delle stesse norme processuali invocate col motivo sub 2.
Il motivo e’ inammissibile alla stregua di quanto innanzi gia’ esposto e della giurisprudenza citata, non ricorrendo alcuna ipotesi di mancanza assoluta motivazione.
6. – Il ricorso incidentale va, pertanto, rigettato.
7. – Alla stregua di tutto quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto, l’impugnata sentenza – rigettato il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale – va cassata per effetto dell’accoglimento, nel limite innanzi precisato, del secondo motivo del ricorso principale stesso con rimesso al Giudice del rinvio in dispositivo indicato, che provvedera’ alla decisione uniformandosi a quanto innanzi enunciato.
8. – Si da’ atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento, a carico della parte ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

LA CORTE
rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo e, rigettato il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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