Clausola compromissoria e statuto sociale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 agosto 2021| n. 23147.

Clausola compromissoria e statuto sociale.

La clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la “causa petendi” nel contratto cui la clausola si riferisce, con esclusione, quindi, di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio insorto per il pagamento di compensi reclamati da un amministratore di una società per azioni, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata con quale la corte distrettuale, nel dichiarare improponibili le domande attoree, aveva esteso l’ambito applicativo della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale anche al concorrente rapporto di lavoro subordinato, con qualifica dirigenziale, in base al quale il ricorrente aveva richiesto il pagamento dei relativi compensi, dovendo, al contrario, il dedotto rapporto dirigenziale ritenersi estraneo al rapporto sociale (tra società e soci, amministratori e liquidatori o soci tra di loro), in quanto inerente al diverso e distinto contratto di lavoro subordinato (quale dirigente) del ricorrente medesimo con la società). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione III civile, ordinanza 31 ottobre 2019, n. 28011; Cassazione, sezione I civile, ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3795).

Ordinanza|19 agosto 2021| n. 23147. Clausola compromissoria e statuto sociale

Data udienza 15 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Clausola compromissoria – Statuto sociale – Inclusione nella competenza arbitrale delle controversie relative a pretese aventi la causa petendi nel contratto e non anche di quelle che nello stesso contratto hanno solo un presupposto storico – Estraneità del rapporto di lavoro subordinato del dirigente rispetto al rapporto sociale – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13087-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1039/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/10/2017 R.G.N. 875/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

RILEVATO

CHE:
Il Dott. (OMISSIS), gia’ componente del consiglio di amministrazione della (OMISSIS) s.p.a. con varie deleghe, convenne la societa’ davanti al Tribunale di Livorno rivendicando il compenso per l’attivita’ gestoria e quello che gli sarebbe spettato per attivita’ ulteriori, eccedenti i compiti di amministratore, assumendo l’insufficienza degli importi ricevuti in corso di rapporto (circa Euro 40.000, pagati con buste paga nelle quali il rapporto era qualificato come co.co.co.).
La societa’ resisteva eccependo pregiudizialmente l’incompetenza funzionale del giudice del lavoro, l’inammissibilita’ della domanda per la presenza di clausola compromissoria contenuta nello Statuto della societa’, contestando anche nel merito le domande e svolgendo riconvenzionale per i danni ricevuti.
Il Tribunale riteneva la propria competenza, ed accoglieva nel merito parzialmente la domanda, anche ex articolo 36 Cost., e condannando la societa’ (in esito a c.t.u. contabile elaborata sulla base del c.c.n.l. dirigenti) al pagamento di Euro 67.962; respingeva la riconvenzionale.
Il (OMISSIS) impugnava la sentenza ritenendo che avesse sostanzialmente omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa al compenso di amministratore, che non avrebbe dovuto essere liquidato sulla base dell’articolo 36 Cost. ma delle delibere assembleari che avevano attribuito un compenso unitario all’intero consiglio di amministratore, composto da tre persone. Rivendicava quindi un terzo del totale riconosciuto al C.d.A.
In ogni caso il Tribunale avrebbe erroneamente considerato complessivamente l’attivita’ svolta da (OMISSIS) (compiti gestori e operativi), per poi compensarla sulla base di un parametro (retribuzioni previste dal c.c.n.l. dirigenti aziende commerciali) applicabile invece alle sole attivita’ non gestorie e avrebbe per di piu’, sempre erroneamente, decurtato le somme risultanti dall’applicazione di tali parametri.
Resisteva la societa’, reiterando le eccezioni pregiudiziali e svolgendo appello incidentale, con cui riproponeva la riconvenzionale respinta in primo grado.
Con sentenza depositata il 19.10.17, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della pronuncia impugnata, dichiarava improponibili le domande attoree per l’esistenza di clausola compromissoria contenuta nello Statuto societario (articolo 39), e compensava le spese del doppio grado.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il (OMISSIS), affidato a due motivi, assistiti da memorie, cui resiste la societa’ con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 409 c.p.c., n. 3 e articolo 1322 c.c., per avere la Corte fiorentina erroneamente esteso la clausola compromissoria sopra indicata anche al concorrente e ben ammissibile rapporto di lavoro subordinato, con qualifica dirigenziale, in base al quale egli aveva richiesto il pagamento dei relativi compensi.
Il motivo e’ fondato nei sensi che seguono.
La sentenza impugnata, infatti, ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’esistenza di clausola compromissoria (articolo 39 dello Statuto sociale del 4.11.04: “qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e alla esecuzione del presente statuto su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra societa’ e soci, amministratori e liquidatori, o soci tra di loro…sara’ deferita ad un collegio di tre arbitri amichevoli compositori..”).
Occorre tuttavia rimarcare che la clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale deve essere interpretata, in mancanza di volonta’ contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la “causa petendi” nel contratto cui la clausola si riferisce, con esclusione, quindi, di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico, cfr. Cass. n. 28011/19, n. 3795/19.
Nella specie il dedotto rapporto dirigenziale e’ estraneo al rapporto sociale (tra societa’ e soci, amministratori e liquidatori o soci tra di loro), ma inerisce il diverso e distinto contratto di lavoro subordinato (come dirigente) del (OMISSIS) con la societa’.
La circostanza, evidenziata dalla Corte di merito (e peraltro pacifica), della teorica compromettibilita’ ad arbitri anche dei rapporti di lavoro subordinato (a seguito del Decreto Legislativo n. 40 del 2006), nulla spiega in ordine alla ritenuta ricomprensione, nel caso di specie, anche di tali tipi di rapporti all’interno della clausola compromissoria sopra riportata.
Ne’ rilevano le considerazioni della Corte di merito in ordine alla natura parasubordinata dei rapporti tra amministratore e societa’ ne’, in quanto a monte dichiarata inammissibile, la questione dell’effettiva sussistenza o meno del dedotto rapporto di lavoro subordinato dirigenziale.
2. Deve dunque accogliersi il primo motivo di ricorso, restando assorbito il secondo (con cui il (OMISSIS) denuncia la violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., articoli 2697 e 1322 c.c. ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciarsi sulle richieste istruttorie formulate in ordine alla sussistenza del dedotto rapporto di lavoro dirigenziale).
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio alla medesima Corte fiorentina per l’ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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