Collegamento negoziale e le differenze con il contratto misto

Collegamento negoziale e le differenze con il contratto misto

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Il collegamento negoziale è l’operazione economica realizzata dai privati attraverso una pluralità di negozi strutturalmente autonomi ma collegati, nel senso che le sorti dell’uno influenzano le sorti dell’altro in termini di validità ed efficacia, unico essendo l’interesse perseguito dai privati, sia pure attraverso la pluralità dei contratti, pur avendo distinte cause, perché preordinati ad uno scopo pratico unitario.

È necessario, in altri termini, che

1)   i distinti negozi  (1° carattere del fenomeno), cioè, pluralità di negozi) posti in essere dalle parti, pur conservando ciascuno la propria individualità, siano obiettivamente unificati da

2)   un nesso d’interdipendenza (2° carattere del fenomeno), cioè, connessione funzionale e siano, pertanto, tutti rivolti alla realizzazione di un unico scopo finale.

Il collegamento negoziale si qualifica come un fenomeno incidente direttamente sulla causa dell’operazione contrattuale che viene posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria.

 Al fine di acquisire autonoma rilevanza giuridica, specie nel caso in cui le parti contrattuali siano diverse e laddove la connessione rifletta l’interesse soltanto di uno dei contraenti, è necessario, tuttavia, che il nesso teleologico tra i negozi o si traduca nell’inserimento di apposite clausole di salvaguardia della parte che vi ha interesse ovvero venga quantomeno esplicitato ed accettato dagli altri contraenti, in modo da poter pretendere da essi una condotta orientata al conseguimento dell’utilità pratica cui mira l’intera operazione[1].

La vicenda del collegamento presuppone dunque un legame tra i negozi, giuridicamente rilevante, e quindi non occasionale, né puramente formale.



Bianca – collegamento occasionale – ravvisabile nella semplice pluralità di contratti scaturenti dallo stesso accordo

Il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente autonome, sono solo casualmente riunite, mantenendo l’individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sì che la loro unione non influenza, di regola, la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano; il collegamento è, invece, contrattuale, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo negoziale, vengono, tuttavia concepiti e voluti come avvinti teologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, sì che le vicende dell’uno debbono ripercuotersi sull’altro condizionandone la validità e l’efficacia.

Per la Cassazione[2], il collegamento deve ritenersi meramente occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo casualmente riunite, mantenendo l’individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano; il collegamento è, invece, funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti diano vita nell’esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell’uno debbano ripercuotersi sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia.

Secondo ultima valutazione della Cassazione

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza del 18 settembre 2012, n. 15640

le parti, nell’esplicazione della loro autonomia negoziale, possono, con manifestazioni di volontà espresse in uno stesso contesto ovvero in tempi diversi, dar vita a più negozi distinti ed indipendenti ovvero a più negozi tra loro collegati ed accertare l’esistenza, la natura, l’entità, le modalità e le conseguenze di un collegamento funzionale tra negozi realizzato dalle parti costituisce apprezzamento del giudice del merito che, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità. In particolare, ove si tratti di una pluralità di negozi connessi, il collegamento deve ritenersi occasionale quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo causalmente riunite, mantenendo l’individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano. Il collegamento è invece funzionale quando i diversi e distinti negozi, cui le parti danno vita nell’esercizio della loro autonomia negoziale, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo negoziale, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca indipendenza, per cui le vicende dell’uno debbono ripercuotersi sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia.

Quindi, ai fini della qualificazione giuridica della situazione negoziale, occorre far riferimento alla volontà delle parti, la cui interpretazione costituisce una questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici o da violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. (nei sensi suddetti, tra le tante, Cass. 12 luglio 2005 n. 14611; Cass. 7 luglio 2004 n.12454; Cass. 18 luglio 2003 n.11240; Cass. 28 giugno 2001 n. 8844; Cass. 4 agosto 2000 n. 10264; Cass. 21 dicembre 1999 n. 14372; Cass. 2 settembre 1998 n. 8703; Cass. 25 luglio 1998 n.8410; Cass. 12 dicembre 1995 n. 12733; Cass. 27 aprile 1995 n.4645; Cass. 5 luglio 1991 n. 7415).

Principio ripreso da altra Cassazione

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 ottobre 2014, n. 21417

secondo la quale, appunto, in tema di collegamento tra contratti, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’, quello secondo cui, il collegamento negoziale – cui le parti, nell’esplicazione della loro autonomia possono dar vita con manifestazioni di volonta’ espresse in uno stesso contesto – non da luogo ad un nuovo ed autonomo contratto, ma e’ un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralita’ coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno e’ finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, anche quando il collegamento determini un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti, ciascuno di essi si caratterizza in funzione di una propria causa e conserva una distinta individualita’ giuridica (ex multis, Cass. 10 luglio 2008, n. 18884). La conseguenza che se ne trae e’ che, in caso di collegamento funzionale tra piu’ contratti, gli stessi restano soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, mentre la loro interdipendenza produce una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi “simul stabunt, simul cadent” (Cass. 22 marzo 2013, n. 7255). Cio’ comporta che se un contratto e’ nullo, la nullita’ si riflette sulla permanenza del vincolo negoziale relativamente agli altri contratti.



Ancora per altra Cassazione

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 marzo 2015, n. 5481

il collegamento negoziale – espressione dell’autonomia contrattuale prevista dall’articolo 1322 c.c. – e’ un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato, non attraverso un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralita’ coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno e’ concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, cosicche’ le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull’altro.

Cio’ che vuoi dire che, pur conservando una loro causa autonoma, i diversi contratti legati dal loro collegamento funzionale sono finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi (v. anche Cass. 10.10.2014 n. 21417; Cass. 29.9.2014 n. 20411; Cass. 22.3.2013 n. 7255).

Perche’ possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico – che impone la considerazione unitaria della fattispecie – sono quindi necessari due requisiti. Il primo e’ quello oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, finalizzati alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalita’ pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario.

Il secondo e’ quello soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (v. per tutte Cass. 17.5.2010 n. 11974; Cass. 16.3.2006 n. 5851).

Sul punto nuovamente è intervenuta la Cassazione, sezione lavoro, nell’ambito del rapporto di agenzia

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 settembre 2016, n. 18585

secondo la quale, nel collegamento negoziale, distinti ed autonomi negozi si riannodano ad una fattispecie complessa pluricausale, della quale, ciascuno realizza una parte, ma pur sempre in base ad interessi immediati ed autonomamente identificabili. Anche in dottrina e’ condivisa l’opinione che il collegamento negoziale e’ caratterizzato dal fatto che il risultato economico unitario viene raggiunto non attraverso un solo contratto ma attraverso due o piu’ contratti tra loro coordinati, aventi ciascuno di essi una causa autonoma anche se funzionalizzata ad uno stesso ed unico regolamento dei reciproci interessi. Ne consegue che detto collegamento pur potendosi in base all’esplicazione dell’autonomia negoziale delle parti concretizzare un vincolo di reciproca dipendenza tra i contratti tutti, non esclude pero’ che ognuno dei essi si possa invece distinguersi in ragione di una propria ed autonoma causa nonche’ per di una propria individualita’ giuridica.

L’accertare la natura, l’entita’, le modalita’ e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non e’ sindacabile in sede di legittimita’, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

Come sarà poi analizzato a breve ai fini della qualificazione giuridica della situazione negoziale, per accertare l’esistenza, l’entità, la natura le modalità e le conseguenze di un collegamento funzionale tra negozi realizzato dalle parti occorre un accertamento del giudice di merito che passi attraverso l’interpretazione della volontà contrattuale e che, se condotto nel rispetto dei criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanze di fatto, si sottrae al sindacato di legittimità.

Ottima disamina del collegamento negoziale ci viene offerta dal Tribunale Meneghino[3] secondo il quale le parti, nella loro autonomia negoziale, ex art. 1322 c.c., possono stipulare negozi tra loro distinti ma funzionalmente finalizzati alla realizzazione di un disegno unitario, condiviso dai contraenti, in modo tale da perseguire un risultato economico unitario e complesso attraverso il coordinamento degli stessi. Ai fini della configurabilità del collegamento negoziale, tuttavia, non è sufficiente un nesso occasionale tra i negozi, ma è necessario che uno di essi trovi la propria causa nell’altro, risultando, così, tra loro coordinati per l’adempimento di una funzione unitaria. In tal senso, deve, altresì, risultare l’intento specifico e particolare delle parti di volere un coordinamento tra i due negozi, in modo tale da far emergere tra di essi una connessione teleologica. Pertanto, al di là della funzione dei vari negozi singolarmente considerati, deve potersi individuare una funzione della fattispecie negoziale complessa, per cui la vicenda di un negozio sia legata all’esistenza e alla sorte dell’altro, nel senso che la validità, l’efficacia e l’esecuzione di uno influisca sulla validità, sull’efficacia e sull’esecuzione dell’altro.

Massima conforme al principio espresso, (logicamente) già, dalla Cassazione[4] secondo  cui affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico, che impone la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra

1)    sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario,

2)   sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.

Accertare la natura, l’entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

In merito c’è anche una pronuncia delle Sezioni Unite, al fine di togliere ogni ragionevole dubbio, secondo la quale il collegamento negoziale si realizza attraverso la creazione di un vincolo tra i contratti che, nel rispetto della causa e dell’individualità di ciascuno, l’indirizza al perseguimento di una funzione unitaria che trascende quella dei singoli contratti e investe la fattispecie negoziale nel suo complesso.

La fonte, nel collegamento volontario, è costituita dall’autonomia contrattuale delle parti e l’esistenza del collegamento va verificata non solo sulla base dei dati di natura soggettiva, bensì anche mediante ricorso a indici di tipo oggettivo. Al riguardo, comunque, deve precisarsi che l’accertamento del nesso di collegamento, delle sue modalità e conseguenze attraverso l’effettiva volontà delle parti e della reale funzione economico-sociale che esse hanno inteso dare ai contratti nell’economia dell’affare, rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici giuridici.

Inoltre la fattispecie del collegamento negoziale è configurabile anche quando i singoli atti siano stipulati tra soggetti diversi, purché essi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo divisato dalle parti[5].

Ancora per la medesima Cassazione[6] il collegamento contrattuale, oltre che risultare legislativamente fissato ed essere quindi tipico (come, ad esempio, nella disciplina della sublocazione contenuta nell’articolo 1595 del c.c.) può anche essere atipico, in quanto espressione dell’autonomia contrattuale.



Le parti, cioè, nell’esercizio dell’autonomia negoziale a esse riconosciuta dall’ordinamento, sono libere di dare vita, in un unico contesto oppure in tempi diversi, a distinti contratti, i quali, pur caratterizzandosi ciascuno in funzione della propria causa e quindi conservando la rispettiva individualità giuridica, possono essere variamente collegati tra loro in un rapporto di dipendenza e interdipendenza teleologica, in vista della realizzazione di interessi: tale collegamento negoziale, tuttavia, non comporta necessariamente un condizionamento reciproco, ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all’altro e non anche viceversa.

Infine[7] l’esistenza di un collegamento funzionale tra più negozi, pur non eliminando l’individualità giuridica dei singoli negozi collegati, che restano conseguentemente soggetti alla disciplina propria del rispettivo schema negoziale, ne impone una considerazione unitaria anche quando non vi sia coincidenza soggettiva di tutte le parti, atteso che nel collegamento negoziale essenziale è l’unitarietà dell’interesse globalmente perseguito e non anche che i soggetti siano gli stessi in ciascuno dei negozi attraverso i quali l’operazione complessiva si articola.

In merito, poi, alla caducazione del regolamento contrattuale inteso globalmente secondo una recente sentenza di merito[8] – premesso che  il collegamento negoziale si configura in presenza di un oggettivo nesso teleologico fra negozi, unito al comune intento pratico delle parti, pur se non manifestato in forma espressa, di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento ed il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, tanto da rendere sostanzialmente unico il rapporto obbligatorio – in presenza di tale collegamento, la caducazione di un negozio comporta quella dell’intero regolamento di interessi voluto dalle parti. Il contratto collegato, quindi, non è un tipo particolare di contratto, ma uno strumento di regolamento degli interessi economici delle parti, espressione dell’autonomia contrattuale indicata nell’art. 1322 c.c.

 In tal caso, dunque, sussiste un assetto economico globale e inscindibile (tale affermazione a parere di chi scrive riassume l’essenza del collegamento negoziale) che le parti hanno voluto e che va quindi rispettato proprio in ossequio al loro potere di autonomia.

Ai fini dell’assetto globale, secondo altra pronuncia della S.C.

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza del 6 settembre 2012, n. 14929

anche in caso di inadempimento parziale il giudizio della non scarsa importanza dell’inadempimento in negozi collegati non può essere affidato solo all’entità della prestazione inadempiuta rispetto al valore complessivo della prestazione, ma deve essere valutato nel risultato complessivo (Nel caso di specie è stato il sostanziale totale fallimento della ottimale informatizzazione dell’azienda per mezzo dei programmi operativi offerti come integrati ed invece scollegati e mal funzionanti nell’insieme).

In particolare poi, sempre per le medesima Corte

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza del 17 settembre 2013, n. 21190

la fattispecie del collegamento negoziale è ravvisabile anche nel patto commissorio, ovvero il divieto del patto commissorio si estende a qualsiasi negozio, quale ne sia il contenuto formale, una volta accertato che sia stato impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento giuridico, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore. Il divieto di cui all’art. 2744 c.c., riguarda, infatti, il risultato giuridico ed economico perseguito dalle parti e non deriva, quindi, dalla natura astratta dei singoli atti posti in essere

Per quanto riguarda le regole interpretative, oltre alle su richiamate massime, secondo la Corte di Piazza Cavour[9] in tema di interpretazione del contratto – che costituisce operazione riservata al giudice di merito[10], le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione – ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate, e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa. Il rilievo da assegnare alla formulazione letterale deve essere peraltro verificato alla luce dell’intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell’art. 1363 c.c., e dovendosi intendere per “senso letterale delle parole” tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato.

A tale formulazione si arriva dopo un lungo iter ermeneutico, infatti è opportuno riportare una massima datata dalla quale si evince un primo processo cognitivo sulla materia da parte della S.C.[11], ovvero: al fine di accertare se le parti nel dar vita a diversi e distinti contratti (contestuali o non) caratterizzati ciascuno in funzione della propria causa e dell’individualità propria del tipo negoziale, li abbiano concepiti e voluti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, così che le vicende dell’uno debbano ripercuotersi su quelle dell’altro, condizionandone la validità e l’efficacia, il giudice del merito ha l’obbligo di esaminare, col ricorso ai canoni ermeneutici posti dagli artt. 1362 e segg. c.c., quale sia l’effettivo contenuto dell’uno e dell’altro contratto e se il loro collegamento non ne consenta la collocazione su un piano di completa interdipendenza.

Così, nell’ipotesi di contratto preliminare di compravendita di un immobile e di distinto e separato contratto di locazione dello stesso immobile contenente la previsione che i relativi canoni siano imputati al prezzo della compravendita per il caso di stipula del contratto definitivo, quest’unico fattore di collegamento tra i due negozi non può indurre a ritenere, senza una più penetrante indagine ermeneutica, che gli effetti della risoluzione per inadempimento del secondo, nonostante la sua natura di contratto ad esecuzione continuata, retroagiscano allo stesso modo di quelli del primo, e non, invece, che il collegamento si esaurisca nell’imputabilità dei canoni al prezzo della compravendita e che per il resto i due rapporti abbiano sorte autonoma e distinta.

Infine, sotto un profilo processuale, da ultimo la Cassazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 febbraio 2023| n. 5377

ha affermato che la sentenza passata in giudicato ha un’efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite; pertanto, in ipotesi di collegamento negoziale, il giudicato formatosi sulla nullità di uno dei contratti collegati riverbera i suoi effetti anche sugli altri che, seppure intercorsi tra soggetti diversi, siano strettamente interdipendenti e collegati, tanto da poter essere considerati come un’unica complessa e contestuale operazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il passaggio in giudicato della declaratoria di nullità del contratto qualificato come fattispecie di “sale and lease back” riverberasse i suoi effetti anche sui distinti giudizi relativi al contratto di leasing, strettamente collegato perché attuativo di un medesimo fine illecito e stipulato in esecuzione della stessa operazione elusiva)

Effetti

Quanto agli effetti derivanti dal collegamento, in dottrina[12] e in giurisprudenza[13] si suole distinguere, innanzitutto tra:

1)  collegamento unilaterale

ogni vicenda del contratto si comunica al contratto subordinato e non viceversa.

Per Bianca l’interdipendenza unilaterale è riscontrabile soltanto nei contratti accessori, i quali seguono la sorte dei contratti principali cui accedono (contratto di garanzia).

Per gli altri anche nel caso del preliminare, ove le sue vicende  si comunicano al contratto definitivo (a meno che quest’ultimo non venga concluso in regime di piena autonomia, ossia senza nessuno influsso del preliminare).

Ad esempio nel subappalto ricorre una ipotesi di collegamento negoziale unilaterale, nel senso che il subappalto è subordinato all’appalto che ne costituisce un presupposto logico, sebbene non giuridico.

Per la Cassazione la sussistenza di un collegamento negoziale tra due negozi giuridici si desume dalla volontà delle parti, le quali possono anche concordare che uno soltanto dei contratti sia dipendente dall’altro, se il regolamento di interessi che l’uno é volto a disciplinare non dipende da quello dell’altro; l’interpretazione di tale volontà negoziale costituisce “quaestio facti” insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici e da violazione delle norme ermeneutiche di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ.

2)  collegamento bilaterale

l’interdipendenza si risolve, in sostanza, nell’estensione di ogni vicenda di uno dei contratti all’altro (simul stabunt, simul cadent).



B) Tipologie

1)  Collegamento necessario

1)  i c.d. negozi preparatori

es. tipico il negozio di procura. Altre volte il collegamento opera piuttosto che sulla nascita e sull’efficacia (come nel caso dell’intesa simulatoria nell’ambito dell’atto simulatorio), sul contenuto.

2)  I c.d. negozi modificativi o negozi di accertamento.

Nell’ambito poi delle vicende estintive si collocano

3)  i negozi revocatori

revoca dell’accollo, revoca della delegazione, revoca del testamento o del contratto a favore del terzo

4)  i negozi risolutori

il mutuo dissenso

la datio in solutum

la novazione oggettiva

la remissione del debito

il recesso unilaterale convenzionale

Sul piano funzionale, ossia  quando i vari rapporti negoziali posti in essere tendono a realizzare un fin pratico unitario

5)    i negozi accessori

A) come i negozi di garanzia ovvero, il mutuo garantito, la fideiussione, il pegno e l’ipoteca

B) la convalida del negozio annullabile,

C) la conferma del testamento e della donazione,

D)  la ratifica del negozio concluso dal falsus procurator,

E) il patto di esclusiva nell’ambito del contratto di somministrazione[14]

F)  il deposito in albergo nel contratto di albergo

6)  I  c.d. negozi complementari

l’accettazione di eredità; l’adesione o il rifiuto del terzo a cui favore sia stato concluso il contratto.

2)  Collegamento volontario

Il discorso si fa più delicato perché l’indagine circa l’esistenza e la portata del collegamento va condotta caso per caso avendo riguardo alla volontà di tutti i contraenti.

Si fa l’esempio della vendita con la quale si conviene altresì, il trasporto della merce; la locazione dell’immobile con la quale si cede, altresì l’uso del mobilio.

La permuta[15] di cosa futura

Il contratto di permuta di cosa presente con cosa futura è un contratto consensuale, con effetti obbligatori in quanto il trasferimento del bene avverrà solo con la venuta ad esistenza del medesimo.

Questa applicazione è stata ammessa quasi unanimemente dalla dottrina, con particolare riferimento all’ipotesi in cui il proprietario di un’area fabbricabile l’alieni ad un costruttore che, quale corrispettivo, gli trasferirà uno o più appartamenti dell’edificio destinato ad essere costruito sull’aerea stessa. In tal modo, però, non è tutelato il permutante dell’area, perché, al momento della conclusione del contratto, egli non ha più il suo bene e non ha ancora i futuri appartamenti.

Ciò ha rilievo sia in caso d’inadempimento, perché la relativa azione non potrà esser opposta agli aventi causa del costruttore (art. 1458 2 co), sia in caso di fallimento del costruttore, perché il danno procurato all’alienante dell’area sarà risarcito soltanto in moneta fallimentare.

Per ovviare a tali pericoli si è fatto ricorso ad altre figure giuridiche quali:

A)   permuta con riserva di proprietà – il trasferimento dell’area non avverrà al momento della conclusione del contratto, ma quando il costruttore avrà adempiuto, cioè quando la costruzione sarà ultimata (1523 c.c.)

B)   riserva di superficie –  il proprietario dell’area la vende al costruttore, riservandosi il diritto di superficie sulle zone dove saranno costruiti i suoi appartamenti e, contemporaneamente, stipulerà un contratto d’appalto, il cui corrispettivo in denaro (art. 1655) sarà compensato con il prezzo dell’area trasferita.

C)   collegamento di 3 contratti (vendita – divisione – appalto) –  il proprietario del suolo vende una quota indivisa del suolo stesso, riservandosi una quota corrispondente al valore degli appartamenti a lui attribuiti; contemporaneamente le parti procedono alla divisione del futuro edificio ed il venditore dà in appalto al costruttore la realizzazione delle porzioni immobiliari attribuitegli con la divisione e delle relative parti comuni,  compensando, anche questa volta, il corrispettivo dell’appalto con il prezzo della vendita.

3)  Collegamento legale

previsto espressamente dalla legge

Il trasporto con rispedizione

Nozione : è  quel  contratto col quale una parte (vettore) assume, in nome proprio di fronte al mittente,  l’obbligo di eseguire il trasporto limitatamente ad un determinato tratto del percorso,e  contemporaneamente, si obbliga a curare la prosecuzione del viaggio fino a destinazione  con la stipula, in nome proprio e per conto del mittente, di ulteriori contratti di trasporto con successivi vettori.

Natura : collegamento di due negozi diversi

1)   contratto di trasporto – tra il vettore è il mittente, relativamente al primo tratto del percorso –

2)   contratto di spedizione– per i tratti successivi.

Mandato con RAPPRESENTANZA

è preferibile la teoria[16] che individua nel mandato con rappresentanza due negozi autonomi, ognuno con funzione propria, il mandato e la procura, che danno luogo a rapporti distinti, anche se collegati: il primo, esclusivamente interno, riguarda l’obbligo del mandatario, nei confronti del mandante, di compiere quell’attività gestoria alla quale il terzo è estraneo; il secondo, invece, esterno, attribuisce poteri e non obblighi e fa nascere, a seguito del negozio gestorio, compiuto con la spendita del nome del rappresentato, diritti ed obblighi a favore e a carico di quest’ultimo.

Deposito dei titoli di amministrazione

nel deposito di titoli in amministrazione,  la banca assume l’obbligo di custodire i titoli ed amministrarli. Per tale contratto non è sufficiente il solo deposito, essendo necessario un accordo anche tacito relativo all’amministrazione.

Natura

sembra preferibile la teoria[17] secondo la quale due sono le prestazioni causali nel rapporto,la custodia e l’obbligo di amministrazione, per cui viene a realizzarsi una fattispecie collegata  composta da due negozi, mandato e deposito.

Conseguentemente, il contratto in esame è assoggettato ad una duplice  disciplina normativa: a quella del deposito regolare, in relazione alla prestazione di custodia e a quella del mandato, in relazione alla prestazione gestoria.

L’anticipazione bancaria

secondo i casi l’anticipazione bancaria, avrebbe natura di mutuo o di apertura di credito.

Inoltre la fattispecie è caratterizzata dal collegamento  di due negozi:

1)   negozio di credito (mutuo/apertura di credito);

2)   negozio di garanzia (pegno su titoli o merci)

tale collegamento è basato su un rapporto di proporzionalità e non in base ad un rapporto di accessorietà, con la conseguenza che la garanzia non è soltanto un rafforzamento dell’obbligazione, e quindi un presupposto per la concessione del credito, ma è elemento determinante del contenuto dell’operazione.

In conclusione, l’anticipazione bancaria si caratterizza pertanto essenzialmente in funzione di questo congegno tecnico che, per volontà delle parti, può adattarsi sia allo schema causale del mutuo sia allo schema causale dell’apertura di credito; in quest’ultimo caso l’operazione sarà disciplinata dalle disposizioni degli artt. 1849 e 1850.

 

Lo sconto bancario

operazione complessa che risulta dalla combinazione di un contratto di prestito riconducibile al mutuo e di una cessione pro solvendo di un credito o di un titolo di credito dal mutuatario (scontatario) a favore del mutuante (banca), cessione che costituisce un negozio indiretto che ha per contenuto un trasferimento di titolarità a scopo di garanzia.

Inoltre la fattispecie è caratterizzata dal collegamento  dei due negozinel senso che la banca non può chiedere allo scontatario la restituzione, se non quando il debitore abbia rifiutato il pagamento.

4)  Collegamento genetico

Quando un negozio esercita un’influenza sulla formazione dell’altro (si pensi al contratto preliminare rispetto al contratto definitivo).

Per la Cassazione[18] appunto il collegamento, in particolare, può essere sia genetico, ove uno dei due negozi trovi la sua causa in un rapporto scaturito dall’altro, sia funzionale, nel caso in cui le parti, nell’esercizio delle loro autonomia negoziale, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo negoziale, abbiano voluto collegare i due negozi sotto il profilo del nesso teleologico. Tutte le volte in cui sia ricostruibile la volontà delle parti di collegare tra loro i negozi, dal nesso di interdipendenza deriva che le vicende dell’uno si ripercuotono su quelle dell’altro, condizionandone la validità e l’efficacia.



C) Differenze con il contratto misto

È ovvio che la distinzione si deve fare solo con riferimento ad ipotesi di collegamento volontario (o atipico), nato, cioè dall’autonomia delle parti, proprio come il contratto misto.

Pertanto il contratto misto rileva a livello di fattispecie (si utilizzano singoli schemi negoziali tipici per formare un unico negozio idoneo a disciplinare una situazione atipica) mentre il collegamento negoziale rileva a livello funzionale, ponendo in relazione e influenzando i rapporti giuridici che nascono dai singoli contratti (tipico o innominato), i quali sono e restano tipologicamente e casualmente autonomi e distinti.

Per una Corte di merito[19] ad esempio l’assicurazione fideiussoria costituisce una particolare figura contrattuale a causa mista, la cui struttura negoziale è caratterizzata dal fatto che l’impresa assicuratrice, dietro la corresponsione di un premio, assume l’obbligo, entro i limiti della somma contrattualmente stabilita, di pagare, in caso di inadempimento del debitore, il debito da questi contratto con un terzo. Tale particolare figura contrattuale, in quanto avente una funzione prevalente di garanzia in ragione del collegamento dell’obbligazione assunta dall’assicuratore all’inadempimento dell’obbligazione del debitore, deve ritenersi assoggettata, salvo diversa disposizione delle parti, alla disciplina legale tipica della fideiussione, la quale assume in simili ipotesi rilievo causale prevalente. Rientra nella tipologia contrattuale su delineata il contratto per cui è causa, rilevato che la funziona sostanziale assunta dal medesimo era proprio quella di controgarantire, nei limiti del 50%, l’obbligazione assunta dalla banca in conseguenza del rilascio della fideiussione (militano in tal senso l’espressa qualificazione del contratto come controgaranzia di fideiussione, la presenza di una clausola di esclusione del beneficium excussionis tipico del modello contrattuale fideiussorio, nonché la presenza di una clausola di rinuncia all’applicabilità dell’art. 1898 c.c. sull’aggravamento del rischio, sintomatica, questa, di una valutazione di irrilevanza della modifica del rischio e di collegamento della prestazione dovuta dall’assicuratore al mero fatto dell’escussione della fideiussione).

Secondo la S.C.[20] il criterio distintivo tra contratto unico e contratto collegato non è dato esclusivamente da elementi formali (quali l’unità o la pluralità dei documenti contrattuali) o dalla contestualità delle stipulazioni, ma dall’elemento sostanziale della unicità o pluralità degli interessi perseguiti. Accertare, pertanto, se vi è un solo contratto o una pluralità di contratti rientra nei compiti esclusivi del giudice del merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici.

In alcuni casi pratici la distinzione risulta, però, alquanto difficile, tanto che una medesima fattispecie rappresentata dalla combinazione di due schemi negoziali tipici (vendita ed appalto) è stata dalla stessa Cassazione per il collegamento[21] e per il contratto misto[22].

1)  Teoria soggettiva

Alcuni autori[23] e parte della giurisprudenza ritengono che, per poter individuare se si tratta di contratto misto o collegati, bisogna far riferimento alla volontà delle parti, essendo questa sovrana in materia contrattuale.

In contrario[24] è stato osservato che molto spesso, le parti sono inconsapevoli, al momento della formazione del contratto, di quale forma giuridica contrattuale stanno confezionando, poiché esse mirano al perseguimento di uno scopo pratico, mentre spetta all’ordinamento la configurazione del contratto posto in essere.

2)  Teoria oggettiva[25]

Altri autori, che rappresentano la dottrina prevalente, accettano questa teoria, secondo la quale la differenza tra i due istituti si ritrova nell’unitarietà o non dell’elemento causale.

In altri termini si ha negozio misto quando la causa è unica, vale a dire quando è unica la funzione economica- sociale; i negozi collegati invece non danno luogo ad un autonomo e nuovo contratto, ma costituiscono un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico ed uno scopo unitario utilizzando una pluralità di negozi, aventi ciascuno una propria causa, anche se tutti finalizzati ad un unico regolamento di reciproci interessi.

Così si è espressa anche la Cassazione[26] affermando che il collegamento negoziale non dà luogo a un nuovo e autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato a un unico regolamento dei reciproci interessi. Pertanto, il criterio distintivo tra contratto unico e contratto collegato non è dato da elementi formali, quali l’unità o la pluralità dei documenti contrattuali, o dalla contestualità delle stipulazioni, bensì dall’elemento sostanziale dell’unicità o pluralità degli interessi perseguiti. Accertare se vi è un solo contratto o una pluralità di contratti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici.

In maniera ancora più esplicita precedentemente la Corte di legittimità[27] ha affermato che si ha collegamento negoziale quando due o più contratti, ciascuno con propria autonoma causa, non siano inseriti in un unico negozio composto (misto o complesso), ma rimangano distinti, pur essendo interdipendenti, soggettivamente o funzionalmente, per il raggiungimento di un fine ulteriore, che supera i singoli effetti tipici di ciascun atto collegato, per dar luogo ad un unico regolamento di interessi, che assume una propria diversa rilevanza causale.

La disciplina 

        Molto spesso la distinzione non assume particolare rilievo pratico perché, anche se non pacificamente, dottrina e giurisprudenza applicano ad entrambe la stessa disciplina relativa

A)   all’invalidità parziale

B)   all’inadempimento parziale, l’inadempimento di cun contratto può determinare la risoluzione anche degli altri

C)   all’impossibilità parziale sopravvenuta

D)  all’eccezione di inadempimento (l’inadempimento di un contratto può legittimare la parte a non eseguire gli altri contratti),  nel senso che cade l’intera fattispecie, sia che trattasi di un unico contratto misto,  sia che trattasi di più contratti collegati.

In alcune ipotesi tuttavia la disciplina è diversa[28] : nel caso di negozio misto  non è mai ammesso il recesso parziale  , mentre ove si tratti di negozi autonomi, ancorché collegati, è ammesso il recesso da uno solo dei contratti qualora, in tal modo, non venga meno l’equilibrio dell’intero regolamento negoziale.

Tale pluralità di cause distingue l’ipotesi del collegamento dal contratto complesso, là dove la pluralità di elementi, giustapposti nel contenuto precettivo, fa riscontro l’unicità della causa, che caratterizza l’intero rapporto e che è frutto della fusione di più tipi contrattuali presi nella loro interezza  (es. appalto e promessa di vendita, accordo tra i sequestranti e sequestro convenzionale, mandato di credito – mandato, fideiussione).



D) Ipotesi Particolari

Mutuo e compravendita

Per la Suprema Corte[29] la sussistenza o meno del collegamento tra il mutuo ed il contratto per l’esecuzione del quale la somma mutuata andrà utilizzata, deve essere apprezzata non solo in considerazione del requisito oggettivo del nesso teleologico tra i negozi volti alla regolamentazione di una finalità economica unitaria, ma anche alla luce del requisito soggettivo costituito dal comune intento delle parti volto ad ottenere non solo l’effetto tipico del negozio, ma anche il loro coordinamento, instaurandosi fra questi una connessione teleologica soltanto se, in base ai criteri di interpretazione di cui agli articoli 1362 e ss. c.c., la volontà di collegamento dei negozi si sia obiettivata, nel senso che l’uno sia destinato a subire le ripercussioni delle vicende dell’altro. Qualora le parti abbiano concordemente manifestato la volontà di rescindere il collegamento oggettivo fra il contratto di mutuo e quello per l’esecuzione del quale la somma mutuata andrà utilizzata (nella specie in considerazione di compravendita), dovendo prevalere la volontà sulla componente oggettiva del collegamento, deve escludersi che le vicende relative al secondo contratto, e in particolare la sua risoluzione per inadempimento (nella specie della venditrice), possa inficiare la validità e l’efficacia del primo, facendo venir meno gli obblighi contrattuali del (compratore) mutuatario.

Secondo ultima sentenza della S.C.

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 luglio 2012, n. 12454

nell’ipotesi di contratto di mutuo, in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l’acquisto di un determinato bene, sussiste il collegamento negoziale tra tali contratti (di compravendita e di mutuo), per cui il mutuatario è obbligato all’utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione

Inoltre[30] qualora scopo preciso di un contratto di mutuo sia l’acquisto di un determinato bene così da determinare un collegamento negoziale diretto tra il contratto di compravendita e quello di finanziamento, in forza del quale, in particolare, il mutuatario è obbligato ad utilizzare in quel determinato modo la somma mutuata, il vero soggetto beneficiario dell’importo concesso a mutuo deve essere individuato nel venditore del bene, anche se apparentemente risulta essere terzo rispetto al rapporto di finanziamento. La risoluzione del contratto di compravendita, quindi, facendo venire meno lo stesso scopo del contratto di mutuo, legittima il mutuante a chiedere la restituzione della somma concessa solo e direttamente nei confronti del venditore stesso e non, in particolare, nei confronti del mutuatario il quale, di converso, è legittimato a chiedere la restituzione di quanto corrisposto all’istituto mutuante a titolo di finanziamento.

Ancora secondo la S.C.[31] qualora sussista un acclarato collegamento negoziale tra due contratti, la validità ed efficacia dell’uno incide, senz’altro, sulla validità ed efficacia del rapporto collegato. Tanto premesso, nell’ipotesi in cui debba essere accolta la domanda di risoluzione di un contratto di compravendita di un bene mobile (nel caso specifico per inadempimento del venditore), l’eventuale finanziamento contratto dall’acquirente al fine di onorare la propria prestazione, in quanto contraente debole, deve considerarsi parimenti risolto, posto che lo stesso non ne ha affatto beneficiato. I due contratti, invero, pur formalmente distinti, sono essenzialmente volti al medesimo scopo economico: l’acquisto di un bene da parte di un soggetto che non disponga, all’attualità, della somma necessaria, e tramite, quindi, un pagamento di tipo rateale. La caratteristica peculiare del finanziamento, infatti, qualificabile come mutuo di scopo o finanziamento finalizzato, è il vincolo di utilizzazione imposto al mutuatario (per l’acquisto di quel determinato bene), nonostante quest’ultimo, peraltro, non entri neanche il contatto con il cliente, visto che condizioni e modalità di rimborso sono illustrati, come nel caso specifico, direttamente dal venditore. Evidente, appare, quindi, l’unitarietà dell’operazione economica, cui è sotteso l’accordo tra venditore e finanziatore, e, di conseguenza, l’unitarietà della funzione, con le conseguenze in tema di risoluzione già individuate.

Per altra massima[32] nel contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l’acquisto di un determinato bene, il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, in virtù del quale il mutuatario è obbligato all’utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita ed il correlato venir meno dello scopo del contratto di mutuo, legittimano il mutuante a richiedere la restituzione dell’importo mutuato non al mutuatario ma direttamente ed esclusivamente al venditore.

Infine[33], all’inadempimento del venditore può seguire la risoluzione del contratto di muto concluso dall’acquirente con il terzo finanziatore, solo nel caso in cui esiste un collegamento negoziale tra i due contratte e cioè vi sia un vincolo che, pur rispettando la causa e l’individualità di ciascun contratto, li renda finalizzati ad una funzione unitaria indipendente dai singoli contratti ma che investe la fattispecie contrattuale nel complesso. Il collegamento delle essere verificato anche in virtù di indici oggetto, anche se non basta solo che il contratto di mutuo sia finalizzato al pagamento del prezzo da parte del mutuatario.

Per quanto riguarda la circostanza che il contratto di vendita di certificato associativo di c.d. multiproprietà ed il contratto di finanziamento siano stati stipulati tra soggetti diversi, per la S.C. [34], non è di ostacolo a configurare un collegamento negoziale tra i due negozi quando risulti che gli stessi sono collegati da un nesso teleologico e dal comune intento delle parti di perseguire, oltre, all’effetto tipico di ognuno di essi, anche un ulteriore risultato concreto derivante dal collegamento, in modo che i rapporti si pongono in rapporto di reciproca dipendenza e le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro.

Mutuo di scopo

In merito il Tribunale di Reggio[35] ha sostenuto che il mutuo di scopo consiste nella erogazione del credito a medio o a lungo termine in cui acquista rilievo, accanto alla causa genericamente creditizia, il motivo specifico per il quale il mutuo viene concesso. In particolare, in tale contratto il collegamento funzionale tra il finanziamento e il contratto di compravendita si esprime in una forma di subordinazione e in un condizionamento reciproco tale per cui gli effetti dei due contratti si coordinano per l’adempimento di una funzione unica della fattispecie negoziale in virtù della clausola di destinazione.

Mutuo e titoli finanziari

A mente di una pronuncia della Corte di legittimità[36] è nullo il contratto di adesione ad un piano finanziario, caratterizzato dal collegamento negoziale tra contratto di mutuo, di investimento in titoli ad alto rischio, e di pegno sui titoli acquistati, per insussistenza della meritevolezza ex art. 1322 c.c. che va accertata con riferimento alla causa, intesa conte concreta utilità avuta di mira dalle parti, e che nel collegamento, negoziale è quella derivante dall’insieme delle pattuizioni realizzate; in particolare, sono violati gli artt. 41 e 47 Cost. in presenza di operazioni di estrema speculazione finanziaria, per compiere le quali l’investitore non qualificato è indotto ad indebitarsi a condizioni particolarmente onerose.

Vendita di un bene in comunione

[37]

Per la S.C.[38] la vendita di un bene in comunione è di norma considerata dalle parti come un “unicum” inscindibile e non come somma delle vendite delle singole quote che fanno capo ai singoli comproprietari, per cui questi ultimi costituiscono una unica parte complessa e le loro dichiarazioni di vendita si fondono in un’unica volontà negoziale tranne che dall’unico documento predisposto per il negozio risulti chiaramente la volontà di scomposizione in più contratti in base al quale ogni comproprietario vende la propria quota all’acquirente senza nessun collegamento negoziale con le vendite degli altri.

Il leasing finanziario

La Corte di Piazza Cavour[39] ha affermato che nell’operazione di leasing finanziario, che non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma realizza una figura di collegamento negoziale tra contratto di leasing e contratto di fornitura, se il concedente imputa all’utilizzatore l’inadempimento costituito dalla sospensione del pagamento dei canoni e su questa base chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno nell’ammontare convenzionalmente predeterminato l’eccezione di inadempimento dell’obbligazione di consegna, formulabile ex art. 1463 cod. civ. da parte dell’utilizzatore, non è preclusa dalla previsione di una clausola che pone a carico di questi il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole.

Con una precedente pronuncia la stessa Corte[40] ha avuto modo di sostenere che il leasing finanziario non dà luogo ad un unico contratto trilaterale o plurilaterale ma realizza un’ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura, dalla società di leasing concluso allo scopo -noto al fornitore- di soddisfare l’interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, il cui godimento rappresenta l’interesse che l’operazione negoziale è volta a realizzare, costituendone la causa concreta, con specifica ed autonoma rilevanza rispetto a quella – parziale – dei singoli contratti, dei quali connota la reciproca interdipendenza, sicché le vicende dell’uno si ripercuotono sull’altro, condizionandone la validità e l’efficacia nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso e con il negozio misto.

Infine[41] in tema di leasing finanziario – fattispecie che integra gli estremi del collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura – la scissione tra soggetto destinato a ricevere, dal fornitore, la prestazione di consegna e soggetto destinato ad adempiere, nei confronti del fornitore, l’obbligazione di pagamento del prezzo, pur non consentendo al concedente di pagare il prezzo indipendentemente dall’avvenuta consegna, giustifica, sulla base dell’art. 1375 cod. civ., che il concedente stesso possa fare affidamento sull’autoresponsabilità dell’utilizzatore nel ricevere la consegna dal fornitore, atteso che utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicché su entrambi grava un onere di collaborazione), di talché, se il contratto di compravendita prevede che il fornitore consegni la cosa direttamente all’utilizzatore, ed il contratto di leasing prevede, a sua volta, che l’utilizzatore la riceva, il concedente che resta obbligato al pagamento del prezzo, nell’adempiere, deve far in modo di salvaguardare l’interesse dell’utilizzatore all’esatto adempimento, mentre questi è, dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell’onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, sì che non ne risulti sacrificato per altro verso l’interesse che anche il concedente ha all’esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione onde conseguire l’esatto adempimento da parte del fornitore (principio affermato in tema di contratto di leasing avente ad oggetto un autoveicolo non ancora immatricolato del quale non erano stati forniti all’utilizzatore i documenti di circolazione, ma soltanto la targa di prova).

Il negozio fiduciario

Il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi, l’uno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l’altro di carattere interno, pure effettivamente voluto e obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio per cui il fiduciario è tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o a un terzo[42].

Preliminare

[43]

Per quanto riguarda gli accordi preliminari secondo gli ermellini[44] nella promessa di vendita, la consegna del bene (nella specie, immobile) e l’anticipato pagamento del prezzo, prima del perfezionamento del contratto definitivo, non sono indice della natura definitiva della compravendita, atteso che – quale che ne sia la giustificazione causale (clausola atipica introduttiva di un’obbligazione aggiuntiva o collegamento negoziale) – è sempre il contratto definitivo a produrre l’effetto traslativo reale; conseguentemente, la disponibilità del bene conseguita dal promissorio acquirente, in quanto esercitata nel proprio, interesse, ma “aliena nomine“, in assenza dell'”animus possidendi“, ha natura di detenzione qualificata e non di possesso utile “ad usucapionem“, salvo la dimostrazione di una sopraggiunta “interversio possessionis” nei modi previsti dall’art. 1141, secondo comma, cod. civ.

Per le sezioni Unite[45] nel contratto preliminare ad effetti anticipati va ravvisata un’ipotesi di collegamento negoziale poiché le parti, per agevolare le finalità del preliminare di vendita, stipulano contratti teleologicamente interconnessi ed accessori rispetto a quest’ultimo i quali, però, rimangono del tutto autonomi sotto il profilo causale e continuano ad esser disciplinati dalla relativa normativa tipica; i detti contratti collegati al preliminare sono il comodato, per quanto riguarda la consegna anticipata della cosa, ed il mutuo gratuito per ciò che concerne il pagamento del prezzo.

Sempre per le Sezioni Unite[46], invece, la promessa di vendita di un bene in comunione è, di norma, considerata dalle parti attinente al bene medesimo come un unicum inscindibile e non come somma delle singole quote che fanno capo a ciascuno dei comproprietari -salvo che l’unico documento predisposto per il detto negozio venga redatto in modo tale da farne risultare la volontà di scomposizione in più contratti preliminari in base ai quali ognuno dei comproprietari s’impegna esclusivamente a vendere la propria quota al promissario acquirente, con esclusione di forme di collegamento negoziale o di previsione di condizioni idonee a rimuovere la reciproca insensibilità dei contratti stessi all’inadempimento di uno di essi- di guisa che i detti comproprietari costituiscono un’unica parte complessa e le loro dichiarazioni di voler vendere si fondono in un’unica volontà negoziale. Ne deriva che quando una di tali dichiarazioni manchi (o sia invalida), non si forma (o si forma invalidamente) la volontà di una delle parti del contratto preliminare, escludendosi in toto la possibilità per il promissario acquirente d’ottenere la sentenza costitutiva di cui all’art. 2932 cod. civ. nei confronti dei soli comproprietari promittenti, sull’assunto di una mera inefficacia del contratto stesso rispetto a quelli rimasti estranei, dacché, da un lato, non è configurabile un interesse alla sua esecuzione parziale da parte del promissario acquirente (per mancanza del diritto su cui tale interesse si dovrebbe fondare) e, dall’altro, il comproprietario promittente venditore che ha espresso il suo consenso (o lo ha espresso validamente) non oppone un semplice interesse contrario (giuridicamente apprezzabile o meno) all’avversa richiesta d’esecuzione parziale, ma invoca l’insussistenza stessa del diritto vantato dalla controparte.



Il contratto di agenzia

Il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di supervisione deve essere ricostruito attraverso lo schema del collegamento negoziale[47], con vincolo di dipendenza unilaterale. I contratti accessori seguono la sorte dei contratti principali cui accedono, ma non ne mutuano la disciplina, onde ciascuno di essi rimane assoggettato alle proprie regole (legali o convenzionali) ed il vincolo di collegamento, vale a dire l’interdipendenza esistente tra i due rapporti negoziali, rileva solo nel senso che le vicende del rapporto principale si ripercuotono sul rapporto accessorio condizionandone la validità e l’efficacia. Ne consegue che, la revoca dell’incarico accessorio, proprio in quanto riferito ad un rapporto contrattuale distinto da quello di agenzia, non può dispiegare alcun effetto su quest’ultimo, né sotto il profilo della pretesa inadempienza del preponente revocante agli obblighi discendenti dal contratto di agenzia, né dall’angolo visuale di una pretesa carenza di interesse del medesimo preponente alla prosecuzione del rapporto di agenzia.

Il My way

È un contratto di alta ingegneria finanziaria frutto del collegamento negoziale tra più contratti complessi:

a) la concessione di un finanziamento rimborsabile in anni 15 – 30 a mezzo rate mensili costanti;

b) l’acquisto, la custodia e la gestione di obbligazioni e quote del fondo comune;

c) la costituzione in garanzia dei titoli sub b) a fronte dei due finanziamenti sub a);

d) l’apertura di un conto corrente finalizzato al regolamento delle partite di dare e avere derivanti dalle altre richiamate operazioni.

In merito con una pronuncia del Tribunale di Forlì[48] si stabilì che i contratti denominati My way devono ritenersi conclusi fuori sede, poiché la fattispecie contrattuale si è perfezionata mediante invio, da parte della Banca al cliente formalmente proponente, dell’accettazione della «proposta di adesione al piano finanziario My Way»: ed in base al disposto di cui all’art. 1326 c.c., il contratto deve intendersi concluso nel momento e nel luogo in cui il cliente-proponente ha avuto notizia dell’accettazione da parte della Banca.

La nullità che ne deriva per la mancata indicazione della facoltà di recesso riconosciuta al cliente, si estende, in virtù del collegamento negoziale, a tutta la fattispecie contrattuale, ivi compreso il mutuo.

Inoltre con altra pronuncia[49] si è affermato che in tema di contratti d’investimento finanziari, l’operazione finanziaria c.d. My Way ha natura di collegamento negoziale, dal momento che la stipula del contratto di mutuo erogato dalla banca, con il quale il cliente consegue lo scopo dell’investimento, ha una sua autonomia ed è funzionale agli altri – parimenti autonomi – contratti di acquisto di strumenti finanziari – obbligazioni zero coupon e quote di fondi comuni di investimento.

Infine[50], il collegamento negoziale rinvenibile tra il contratto di finanziamento e quelli con cui si effettuano gli investimenti, in cui si sostanzia il prodotto My Way, è soggetto all’applicazione dell’art. 1419 c.c., con la conseguenza che la nullità di uno dei contratti importa la nullità di quelli collegati.

Sale lease back

La fattispecie negoziale sale and lease back non rappresenta un tertium genus rispetto alla locazione finanziaria ordinaria e quella a contenuto traslativo, ma costituisce una peculiarità dell’una o dell’altra, per effetto della quale la concedente acquista i beni oggetto della locazione non presso un terzo fornitore, generalmente indicato dal futuro locatore, ma proprio da quest’ultimo; tale collegamento negoziale[51] è ammissibile purché non si tenti di eludere il divieto di patto commissorio di cui all’art. 2744 c.c..

Per la sezione Tributaria[52] della S.C. il contratto di sale and lease back si configura secondo uno schema negoziale, socialmente tipico (in quanto frequentemente applicato, sia in Italia che all’estero, nella pratica degli affari), caratterizzato da una specificità tanto di struttura quanto di funzione (e, quindi, da originalità e autonomia rispetto ai tipi negoziali codificati), e concretamente attuato attraverso il collegamento tra un contratto di vendita di un proprio bene di natura strumentale da parte di un’impresa (o di un lavoratore autonomo) a una società di finanziamento che, a sua volta, lo concede contestualmente in leasing all’alienante il quale corrisponde, dal suo canto, un canone di utilizzazione con facoltà, alla scadenza del contratto, di riacquistarne la proprietà esercitando un diritto di opzione per un predeterminato prezzo. Manca, pertanto, nella fattispecie negoziale de qua quella trilateralità propria del leasing, potendo essere due (e soltanto due) i soggetti dell’operazione finanziaria (e, conseguentemente, le parti del contratto), in quanto l’imprenditore assume la duplice veste del fornitore-venditore e dell’utilizzatore, secondo un procedimento non diverso da quello dell’antico costituto possessorio.

Revocatoria fallimentare

In tema di revocatoria fallimentare l’estinzione di una precedente passività come scopo ulteriore rispetto alla causa tipica dei singoli negozi al tal fine utilizzati, secondo lo schema del collegamento negoziale, conferisce all’operazione complessivamente realizzata e all’atto terminale di estinzione del debito carattere di anormalità, con conseguente presunzione iuris tantum di conoscenza dello stato d’insolvenza del debitore[53]. Inoltre[54] costituisce mezzo anomalo di pagamento assoggettabile a revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2, legge fall. l’estinzione del debito nascente da un pregresso rapporto di mutuo tramite il collegamento negoziale tra un contratto di apertura di conto corrente e la successiva delega al prelievo delle somme ivi depositate in favore del creditore in considerazione della funzione solutoria assolta dai prelievi operati sul conto corrente.


NOTE

[1] Corte di Cassazione Sezione II civile, sentenza 16 febbraio 2007, n. 3645. Nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato principio, ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza impugnata con la quale, in relazione ad un’azione di risoluzione di un contratto preliminare di compravendita per inosservanza del termine previsto in funzione della stipula del contratto definitivo al quale era connessa la vendita di un altro immobile in favore di terzi da parte del promissario acquirente, era stato escluso, adottandosi una motivazione logica ed adeguata, tanto l’inserimento nel preliminare di clausole contrattuali che potessero esprimere la dedotta interdipendenza tra i due contratti, quanto che un tale legame fosse noto e fosse stato condiviso e fatto proprio dagli altri contraenti

[2] Corte di Cassazione Sezione II civile, sentenza 27 marzo 2007, n. 7524. Cfr. Corte di Cassazione Sezione I civile, sentenza 08 luglio 2004, n. 12567. Enunciando, in fattispecie di mutuo utilizzato per corrispondere il prezzo dell’acquisto di un veicolo, il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito, di accoglimento dell’opposizione del mutuatario, che aveva rifiutato il pagamento, ingiuntogli, di pagare le rate di mutuo perché l’autovettura non gli era stata consegnata dal venditore, essendo con ciò venuta meno la ragione del finanziamento. La S.C. ha in particolare escluso che la configurabilità di un mutuo di scopo derivasse dal semplice fatto della qualificazione del mutuo in termini di prestito al consumo e dalla circostanza dell’avvenuto versamento della somma dalla banca al venditore su delega irrevocabile del mutuatario; e ciò, tanto più in presenza di una clausola contrattuale che espressamente limitava il ruolo della banca alla erogazione del credito e che riconosceva la “totale estraneità” di essa “al rapporto commerciale con il venditore ed a qualsiasi altro rapporto ad esso collegato, sussistente con terzi”. Cfr. Corte di Cassazione Sezione II civile, sentenza 11 giugno 2001, n. 7852 . Nel caso di negozi collegati, il collegamento deve ritenersi meramente occasionale, quando le singole dichiarazioni, strutturalmente e funzionalmente autonome, siano solo casualmente riunite, mantenendo l’individualità propria di ciascun tipo negoziale in cui esse si inquadrano, sicché la loro unione non influenza la disciplina dei singoli negozi in cui si sostanziano; il collegamento è invece, funzionale quando i diversi e distinti negozi, conservando l’individualità propria di ciascun tipo negoziale, vengono tuttavia concepiti e voluti come avvinti teleologicamente da un nesso di reciproca interdipendenza, per cui le vicende dell’uno debbano ripercuotersi sull’altro, condizionandone la validità ed efficacia.

[3] Tribunale di Milano Sezione III civile, sentenza 05 ottobre 2010, n. 11373. Nel caso di specie è stata respinta la domanda di parte attrice volta all’accertamento della nullità del contratto di finanziamento, benché chiaramente finalizzato alla conclusione di un contratto di associazione in time share, non essendo emerso in sede probatoria, la volontà delle parti di ritenere effettivamente collegati ed unificati nella stessa causa i due negozi

[4] Corte di Cassazione Sezione III civile, sentenza 17 maggio 2010, n. 11974. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in riferimento al ritardo nel rilascio di locali presi in locazione da una società per l’immagazzinamento di cereali da conservare e movimentare per conto dell’AIMA, aveva escluso la responsabilità di quest’ultima per i danni subiti dal locatore, asseritamente determinati dal ritardo nel ritiro dei cereali, non essendo stata provata la volontà di tutte le parti di instaurare un collegamento tra il contratto di locazione e quello di intervento sul mercato cerealicolo, in funzione di uno scopo pratico unitario. Cfr Corte di Cassazione Sezione II civile, sentenza 16 marzo 2006, n. 5851. Nella specie, relativa alla stipula di due contratti, con uno dei quali da una parte veniva trasferita la titolarità di quote di una società proprietaria di un complesso immobiliare e dall’altra ci si impegnava a corrispondere una rendita vitalizia, mentre con l’altro si cedevano, verso corrispettivo, i diritti sulla produzione artistica di una delle parti, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato la tesi della fusione dei due contratti in un unico negozio complesso trattandosi, per converso, di contratti tipici, dotati ognuno di una propria causa

[5] Corte di Cassazione Sezione II civile, sentenza 16 settembre 2004, n. 18655. Nell’affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha ritenuto che, con riferimento ad un contratto preliminare e ad un successivo contratto definitivo di compravendita di un bene di proprietà di un soggetto diverso dal debitore – nella specie, la moglie, – fosse legittimamente predicabile, in astratto, un collegamento negoziale tra atti che, pur restando apparentemente autonomi e leciti, purtuttavia erano potenzialmente idonei ad atteggiarsi come forma di garanzia reale atipica per il pagamento della somma dovuta dal debitore, marito della promettente venditrice, il bene della quale veniva trasferito al creditore sotto condizione e in conseguenza del mancato adempimento, il tutto in violazione del disposto dell’art. 2744 cod. civ. la S.C. ha, peraltro, nella specie, escluso, in fatto, la sussistenza di tale fattispecie.

[6] Corte di Cassazione Sezione II civile, sentenza 28 giugno 2001, n. 8844. Nella specie, stipulato un contratto preliminare di compravendita era stato rilasciato, al promittente acquirente, mandato irrevocabile a vendere. Dichiarata la risoluzione, per inadempimento, del promissario acquirente, il giudice del merito aveva dichiarato, altresì, la risoluzione del mandato e l’inefficacia del contratto di vendita posto in essere in esecuzione di questo. Denunciando il soccombente che non poteva pronunciarsi la risoluzione del preliminare dopo che era intervenuto il contratto definitivo, la Suprema corte ha disatteso tale censura enunciando i principi di diritto sopra riferiti

[7] Corte di Cassazione Sezione I civile, sentenza 12 dicembre 1995, n. 12733

[8] Tribunale di Roma Sezione III civile, sentenza 18 marzo 2011, n. 5711

[9] Corte di Cassazione Sezione II civile, sentenza 13 dicembre 2010, n. 25159

[10] Cfr Corte di Cassazione Sezione III civile, sentenza 04 marzo 2010, n. 5195. Il collegamento negoziale, il quale costituisce espressione dell’autonomia contrattuale prevista dall’articolo 1322 del c.c., è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato non già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, sì che le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull’altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco, ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all’altro, e non anche viceversa, e non necessariamente in rapporto di principale ad accessorio. Accertare la natura, l’entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici.

[11] Corte di Cassazione Sezione II civile, sentenza 31 marzo 1987, n. 3100

[12] Messineo – Gazzoni – Bianca – Scognamiglio – Schizzerotto

[13] Corte di Cassazione Sezione III civile, sentenza 08 ottobre 2008, n. 24792

[14] Per una maggiore disamina del contratto aprire il seguente collegamento Il contratto di somministrazione ex artt. 1559 e ss c.c.

[15] Per una maggiore disamina aprire il seguente collegamento Il contratto di permuta

[16] Santagata – Luminoso – Dionisi

[17] Molle

[18] Corte di Cassazione Sezione II civile, sentenza 11 luglio 2005, n. 14486

[19] Corte d’Appello di Firenze Sezione II civile, sentenza 05 marzo 2009, n. 300

[20] Corte di Cassazione Sezione III civile, sentenza 12 gennaio 2006, n. 415

[21] Corte di Cassazione, sentenza del 6 marzo 1962, n.424

[22] Corte di Cassazione, sentenza del 28 marzo 1977, n.1205

[23] per tutti Niccolò

[24] Cariota Ferrara – Gasperoni – Scognamiglio– Gazzoni – Bianca

[25] preferibile – Capozzi

[26] Corte di Cassazione Sezione II civile, sentenza 26 marzo 2010, n. 7305

[27] Corte di Cassazione Sezione I civile, sentenza 20 aprile 2007, n. 9447

[28] Corte di Cassazione, sentenza del 27 febbraio 1976, n.638

[29] Tribunale di Bologna Sezione II civile, sentenza 20 aprile 2011, n. 1136

[30] Tribunale di Palermo Sezione III civile, sentenza 19 ottobre 2010, n. 4447

[31] Tribunale di Bari Sezione II civile, sentenza 22 settembre 2010, n. 2852

[32] Corte di Cassazione Sezione III civile, sentenza 16 febbraio 2010, n. 3589

[33] Tribunale di Torino civile, sentenza 03 novembre 2008

[34] Tribunale di Firenze civile, sentenza 31 luglio 2009

[35] Tribunale di Reggio Calabria Sezione II civile, sentenza 06 aprile 2006, n. 1307

[36] Tribunale di Napoli Sezione X, sentenza 15 aprile 2009

[37] Per una maggiore disamina dell’istituto aprire il seguente collegamento La comunione

[38] Corte di Cassazione Sezione II civile, sentenza 26 novembre 1998, n. 11986

[39] Corte di Cassazione Sezione III civile, sentenza 29 settembre 2007, n. 20592. Cfr Corte di Cassazione Sezione III civile
Ordinanza 30 marzo 2005, n. 6728. L’operazione di leasing finanziario, pur non dando luogo ad un contratto plurilaterale, realizza un collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasing, e tale collegamento ha l’effetto giuridico di legittimare l’utilizzatore a esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura. Ne consegue che la clausola derogativa della competenza, contenuta nel contratto di vendita ed espressamente approvata per iscritto dalle parti di quel contratto, deve ritenersi operante anche nei confronti dell’utilizzatore in quanto clausola di trasferimento e, pertanto, all’utilizzatore sono opponibili tutte le eccezioni fondate sul contratto dal quale derivano i suoi poteri di azione a tutela dei propri diritti.

[40] Corte di Cassazione Sezione III civile, sentenza 27 luglio 2006, n. 17145

[41] Corte di Cassazione Sezione III civile, sentenza 06 giugno 2002, n. 8222

[42] Tribunale di Roma Sezione X civile, sentenza 21 febbraio 2011, n. 3648. Nella fattispecie il tribunale ha qualificato come negozio fiduciario l’atto unilaterale con il quale la convenuta, acquirente di un bene immobile, riconosceva la natura fiduciaria dell’intestazione e, conseguentemente, la relativa proprietà a favore dell’attrice. Tuttavia, in assenza della contestuale assunzione dell’obbligo di ritrasferire il diritto in capo all’attrice, la relativa domanda della stessa veniva rigettata. Cfr. Tribunale di Roma civile, sentenza 29 novembre 1999. La vendita fiduciaria costituisce una ipotesi di collegamento negoziale tra un negozio di trasferimento della proprietà e un mandato, in virtù del quale il fiduciario si obbliga a gestire la cosa venduta nell’interesse del fiduciante, e a ritrasferirla a quest’ultimo nei termini pattuiti. Ne consegue che, in caso di violazione, da parte del fiduciario, dell’obbligo di ritrasferimento della cosa, il fiduciante può chiedere al giudice una sentenza costitutiva che, ai sensi dell’art. 2932 c.c., tenga luogo del negozio di ritrasferimento.

[43] Per una maggiore disamina dell’istituto aprire il seguente collegamento La formazione progressiva del contratto; il contratto preliminare

[44] Corte di Cassazione Sezione I civile, sentenza 01 marzo 2010, n. 4863

[45] Corte di Cassazione Sezioni Unite civili, sentenza 27 marzo 2008, n. 7930. Cfr. Corte di cassazione, sezione II, sentenza, 4 ottobre n. 20315

[46] Corte di Cassazione Sezioni Unite civili, sentenza 24 agosto 2007, n. 17952

[47] Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile, sentenza 10 ottobre 2005, n. 19678

[48] Tribunale di Forlì civile, sentenza 04 marzo 2006, n. 192

[49] Tribunale di Catanzaro Sezione II, sentenza 29 maggio 2009, n. 622

[50] Tribunale di Forlì civile, sentenza 18 maggio 2009

[51] Tribunale di Roma Sezione VIII civile, sentenza 03 gennaio 2008, n. 82

[52] Corte di Cassazione Sezione Tributaria civile, sentenza 26 gennaio 2005, n. 1573. Cfr Corte di Cassazione Sezione III civile, sentenza 21 gennaio 2005, n. 1273. Il contratto di “sale and lease back” si configura secondo uno schema negoziale, socialmente tipico (in quanto frequentemente applicato, sia in Italia che all’estero, nella pratica degli affari), caratterizzato da una specificità tanto di struttura quanto di funzione (e, quindi, da originalità e autonomia rispetto ai “tipi” negoziali codificati), e concretamente attuato attraverso il collegamento tra un contratto di vendita di un proprio bene di natura strumentale da parte di un’impresa (o di un lavoratore autonomo) ad una società di finanziamento che, a sua volta, lo concede contestualmente in “leasing” all’alienante il quale corrisponde, dal suo canto, un canone di utilizzazione con facoltà, alla scadenza del contratto, di riacquistarne la proprietà esercitando un diritto di opzione per un predeterminato prezzo. Manca, pertanto, nella fattispecie negoziale “de qua” quella trilateralità propria del leasing, potendo essere due (e soltanto due) i soggetti dell’operazione finanziaria (e, conseguentemente, le parti del contratto), in quanto l’imprenditore assume la duplice veste del fornitore-venditore e dell’utilizzatore, secondo un procedimento non diverso da quello dell’antico costituto possessorio. Ne consegue che il negozio di sale and lease back viola la “ratio” del divieto del patto commissorio, al pari di qualunque altra fattispecie di collegamento negoziale, sol che (e tutte le volte che) il debitore, allo scopo di garantire al creditore l’adempimento dell’obbligazione, trasferisca a garanzia del creditore stesso un proprio bene riservandosi la possibilità di riacquistarne il diritto dominicale all’esito dell’adempimento dell’obbligazione, senza, peraltro, prevedere alcuna facoltà, in caso di inadempimento, di recuperare l’eventuale eccedenza di valore del bene rispetto all’ammontare del credito, con un adattamento funzionale dello scopo di garanzia del tutto incompatibile con la struttura e la “ratio” del contratto di compravendita, mentre l’esistenza di una concreta causa negoziale di scambio (che può riguardare, o meno, tanto il “sale and lease back” quanto lo stesso leasing finanziario) esclude in radice la configurabilità del patto vietato (nell’affermare il principio di diritto che precede la Corte Suprema ha, con riferimento alla fattispecie concreta, ritenuto l’esistenza di un patto commissorio celato sotto le vesti del leasing finanziario, con esclusione della fattispecie del sale and lease back – pur predicata dalla corte di merito – atteso il carattere trilatero del contratto stipulato dalle parti e rilevata altresì l’indiscutibile esistenza di un collegamento negoziale tra gli atti di compravendita, fideiussione, accensione di ipoteca e locazione finanziaria nella specie intervenuti).

[53] Corte di Cassazione Sezione I civile, sentenza 06 febbraio 2004, n. 2237

[54] Corte di Cassazione Sezione I civile, sentenza 19 novembre 2003, n. 17540. Cfr. Corte di Cassazione Sezione I civile, sentenza 04 agosto 2000, n. 10264. In tema di revocatoria fallimentare, l’estinzione di una precedente passività come scopo ulteriore rispetto alla causa tipica dei singoli negozi a tal fine utilizzati, secondo lo schema del collegamento negoziale, conferisce all’operazione complessivamente realizzata, e all’atto terminale di estinzione del debito, carattere di anormalità; l’esistenza di un collegamento funzionale tra negozi costituisce oggetto di apprezzamento del giudice di merito che, se condotto secondo criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanza di fatto, si sottrae al sindacato della corte di legittimità (nella specie, è stato ritenuto sussistente un collegamento funzionale tra l’accensione di un libretto di deposito giudiziario e la successiva compensazione del relativo credito con il maggior debito a carico del depositante risultante da un conto corrente affidato). Cfr. Corte di Cassazione Sezione 1 civile
Sentenza 26.02.1999, n. 1672. Le rimesse sul conto corrente dell’imprenditore poi fallito sono legittimamente revocabili, ex art. 67 L. fall., tutte le volte in cui il conto stesso, all’atto della rimessa, risulti “scoperto” (tale dovendosi ritenere sia il conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del cliente, sia quello scoperto a seguito di sconfinamento del fido convenzionalmente accordato al correntista). In siffatta situazione, secondo la distribuzione dell’onere probatorio sancita dal ricordato art. 67, alla curatela fallimentare spetta la dimostrazione della sussistenza della rimessa, della sua effettuazione nel periodo “sospetto”, e della “scientia decotionis” da parte della banca, mentre quest`ultima ha l’onere di provare, onde escludere la natura “solutoria” del versamento -nella specie, attuato tramite giroconto, previo accordo di “congelamento” del conto corrente passivo, lasciato aperto al solo scopo di consentire l’estinzione delle passività senza ricorrere a rimesse “dirette”, ma interponendo il filtro di altri conti attivi-, sia l’esistenza, alla data di questo, di un contratto di apertura di credito, sia l’esatto ammontare dell’affidamento accordato al correntista alla medesima data, non essendo sufficiente, a tali ultimi fini, invocare una presunta autonomia formale dei singoli rapporti instaurati, poichè l’eventuale “collegamento negoziale” attuato dalle parti, se finalizzato alla realizzazione del fine pratico unitario dell’estinzione dei debiti risultanti da un conto affidato e lasciato solo formalmente aperto, presenta carattere indiscutibilmente “funzionale”, che prevale sui fini immediati (apparentemente) perseguiti dai singoli rapporti (in realtà strumentali all’interesse finale dell’operazione).

Avv. Renato D’Isa