Il c.d. rito Fornero

Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Ordinanza 14 luglio 2020, n. 14976.

La massima estrapolata:

Nel rito di cui all’art. 1, commi 48 e segg., della l. n. 92 del 2012 (cd. rito Fornero), l’attività istruttoria svolta in entrambe le fasi del giudizio di primo grado va valutata unitariamente, senza che si possano scindere per fasi gli adempimenti richiesti alle parti in tema di formazione della prova, sicché nel giudizio di opposizione la parte conserva integra ogni opzione istruttoria, a prescindere dalle scelte processuali in precedenza operate.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto non preclusa la produzione nella fase di opposizione dell’originale del documento prodotto in fotocopia in fase sommaria, ancorché in quest’ultima, a seguito della contestazione di non attendibilità del predetto documento, la parte avesse rinunciato ad avvalersene).

Ordinanza 14 luglio 2020, n. 14976

Data udienza 13 febbraio 2020

Tag – parola chiave: licenziamento disciplinare – Assenze ingiustificate – Annullamento del licenziamento – Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale – Giudizio di opposizione – Prova – Produzione di documento in copia – Ammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12307/2018 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 940/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/02/2018 R.G.N. 1942/2017.

PREMESSO IN FATTO

che con sentenza n. 940/2018, depositata il 12 febbraio 2018, la Corte di appello di Napoli, respinto il reclamo del datore di lavoro, ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale era stato annullato il licenziamento disciplinare intimato, con lettera del 4 novembre 2014, dalla (OMISSIS) S.r.l. ad (OMISSIS) in relazione ad assenze ingiustificate, per complessive 40 ore, nel periodo dal 16 settembre al 4 ottobre 2014;
– che, ai fini della valutazione di tali assenze, la Corte ha ritenuto valido ed efficace, sebbene sottoscritto dal responsabile amministrativo e marito della lavoratrice, l’atto del 5 dicembre 2013, con il quale il rapporto di lavoro era stato trasformato da tempo pieno a tempo parziale;
– che in particolare la Corte ha rilevato come la produzione del documento in originale, nella fase di opposizione, dovesse considerarsi legittima, nonostante che nella fase sommaria la lavoratrice vi avesse espressamente rinunciato, a fronte di contestazioni circa la sua attendibilita’ e veridicita’; ha escluso poi che il responsabile amministrativo della societa’ fosse privo del potere di disporre la trasformazione del rapporto, avendo la datrice di lavoro riconosciuto piena validita’ ad un precedente suo atto, in data 27 novembre 2013, con cui l’orario di lavoro della moglie era stato ridotto fino al marzo 2014, ed altresi’ escluso che egli si trovasse in una situazione di conflitto di interessi con la societa’, non risultando che dalla trasformazione del rapporto fosse derivato alla stessa un concreto pregiudizio; ha infine escluso, alla stregua di vari elementi, che il documento fosse stato formato in epoca successiva alla data che vi risultava indicata;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la societa’, affidato a tre motivi, cui la lavoratrice ha resistito con controricorso;
– che (OMISSIS) S.r.l. ha depositato altresi’ memoria illustrativa.

RILEVATO IN DIRITTO

che con il primo motivo viene dedotto il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’articolo 2697 c.c., nonche’ con riferimento all’articolo 414 c.p.c. e segg., e a vari principi generali del processo (in tema di onere della prova, potere dispositivo, ragionevole durata, lealta’ e probita’ nello svolgimento dell’attivita’ difensiva) per avere la sentenza di appello ritenuto legittima la produzione in originale, nella fase di opposizione del giudizio di primo grado, del documento in data 5/12/2013 sottoscritto dal responsabile amministrativo della societa’ e marito della lavoratrice, con il quale era stata disposta la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (per un totale di 30 ore settimanali), sebbene la ricorrente, dopo di averlo prodotto nella fase di cognizione sommaria, vi avesse espressamente rinunciato a fronte delle contestazioni mosse alla sua attendibilita’ e veridicita’; – che con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1398 e 1399 c.c., e di ogni altra norma e principio in materia di esercizio di poteri di rappresentanza inesistenti e conseguente inefficacia degli atti posti in essere dal falso rappresentante, oltre che di rilevanza, estensione ed effetti dell’eventuale ratifica di precedenti e diversi atti del medesimo, per non avere il giudice di appello esattamente inteso il contenuto del secondo motivo di gravame, e cioe’ che il responsabile amministrativo della societa’ e marito della lavoratrice era privo del potere di disporre la trasformazione del rapporto, con la conseguenza che, non ricadendo la questione devoluta con tale motivo nell’ambito dell’articolo 1394 c.c., in tema di conflitto di interessi, ma dell’articolo 1398, in tema di rappresentanza senza potere, il percorso logico-argomentativo seguito dalla Corte era da considerarsi del tutto inappropriato, in quanto fondato sul riferimento ad una regola diversa rispetto a quella di cui era stata dedotta la violazione; per avere inoltre la Corte erroneamente tratto dal riconoscimento di efficacia della comunicazione del 27 novembre 2013 un’attribuzione di efficacia anche alla nota del 5 dicembre 2013, non essendo peraltro mai intervenuta la ratifica di tale ulteriore manifestazione di potere negoziale e, d’altra parte, essendo onere della lavoratrice dimostrare che tale potere era invece esistente;
– che con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c., e di ogni altra norma e principio in tema di esercizio del potere di apprezzamento della prova per avere la Corte di appello ritenuto che il documento in data 5/12/2003, sul quale aveva fondato la propria decisione, fosse attendibile, trascurando, tuttavia, di considerare plurimi elementi logici e fattuali che, ove esaminati, avrebbero condotto a conclusioni diverse;
osservato che il primo motivo e’ infondato;
– che, come precisato da Corte Cost. n. 78/2015, l’opposizione prevista dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, “non verte sullo stesso oggetto dell’ordinanza opposta (pronunciata su un ricorso âEuroËœsemplificato’, e sulla base dei soli atti di istruzione ritenuti, allo stato, indispensabili), ne’ e’ tantomeno circoscritta alla cognizione di errores in procedendo o in iudicando eventualmente commessi dal giudice della prima fase, ma… puo’ investire anche diversi profili soggettivi (stante anche il possibile intervento di terzi), oggettivi (in ragione dell’ammissibilita’ di domande nuove, anche in via riconvenzionale, purche’ fondate sugli stessi fatti costitutivi) e procedimentali, essendo previsto che in detto giudizio possano essere dedotte circostanze di fatto ed allegati argomenti giuridici anche differenti da quelli gia’ addotti e che si dia corso a prove ulteriori. Il che, appunto, esclude che la fase oppositoria (nell’ambito del giudizio di primo grado) – in cui la cognizione si espande in ragione non solo del nuovo apporto probatorio, ma anche delle ulteriori considerazioni svolte dalle parti, quantomeno in sede di discussione e nelle eventuali note difensive – possa configurarsi come la riproduzione dell’identico itinerario logico decisionale gia’ seguito per pervenire all’ordinanza opposta. La quale – in esito alla fase di opposizione – e’ destinata, comunque, ad essere assorbita nella statuizione definitiva che conclude il primo grado del giudizio: decisione, quest’ultima, che puo’ ben condurre ad un esito differente (rispetto a quello dell’ordinanza opposta) in virtu’ del nuovo materiale probatorio apportato al processo e del suo ampliamento soggettivo od oggettivo (nei limiti consentiti), anche alla luce della pressoche’ totale assenza di preclusioni e decadenze per le parti nell’ambito della prima fase”;
– che, sulla scorta di tale ricostruzione, e’ stato conseguentemente precisato da questa Corte che nel rito di cui alla L. n. 92 del 2012, “il giudizio di primo grado e’ unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una piu’ rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicche’ non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della causa petendi, la deduzione di ulteriori motivi di invalidita’ del licenziamento impugnato” (Cass. n. 27655/2017); ed altresi’ precisato che nel rito in esame “l’eccezione di decadenza dall’impugnativa del licenziamento puo’ essere proposta per la prima volta nella fase di opposizione, che non ha natura impugnatoria ma si pone in rapporto di prosecuzione, nel medesimo grado di giudizio, con la fase sommaria, tanto che il ricorso che la introduce deve contenere gli elementi indicati dall’articolo 414 c.p.c., ossia quelli idonei a delimitare il tema della decisione nel giudizio di cognizione ordinaria” (Cass. n. 25046/2015);
– che, pertanto, esattamente la Corte di merito ha ritenuto l’insussistenza di preclusioni nella formazione della prova in ragione della produzione, nella prima fase, di un documento in copia e, in sede di opposizione, del documento in originale, nonostante che nella fase sommaria la parte avesse rinunciato ad avvalersene, dovendosi considerare che nel giudizio di opposizione la parte conservi integra ogni opzione istruttoria, a prescindere dalle scelte processuali in precedenza operate;
– che il secondo motivo e’ inammissibile, posto che la sentenza impugnata, dopo di avere esaminato la questione della idoneita’, nella specie, del conflitto di interessi tra rappresentata e rappresentante a produrre l’annullabilita’ del contratto, ha comunque preso in considerazione l’atto del 5 dicembre 2013 anche sotto il profilo di una sua ratifica da parte della societa’, in particolare accertando, con adeguata motivazione, come gia’ il precedente atto del 27 novembre 2013, con il quale l’orario di lavoro della (OMISSIS) era stato ridotto sino al dicembre 2013, fosse stato “riconosciuto valido ed efficace” e come non fossero emerse in giudizio ragioni per le quali “a cosi’ breve distanza di tempo la riduzione dell’orario di lavoro in via definitiva”, come disposta in data 5 dicembre 2013, dovesse ritenersi “non conforme agli interessi societari” (cfr. sentenza, p. 5);
– che, d’altra parte, pur denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 1398 e 1399 c.c., la societa’ ricorrente non indica le affermazioni in diritto, contenute nella sentenza, in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’ e dalla prevalente dottrina, cosi’ da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere il proprio compito di verificare il fondamento della denunciata violazione (Cass. n. 16038/2013, fra le molte conformi);
– che egualmente inammissibile e’ il terzo motivo, con il quale viene riproposta la questione dell’attendibilita’ del documento in data 5/12/2003, criticandosi l’apprezzamento di fatto svolto al riguardo dal giudice di merito (cfr. sentenza impugnata, pp. 5-6);
– che, d’altra parte, quanto alle norme di diritto di cui, con il motivo in esame, si assume la violazione e falsa applicazione, si deve riaffermare il principio, secondo il quale la violazione del precetto di cui all’articolo 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e’ configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimita’, entro i ristretti limiti del “nuovo” articolo 360 c.p.c., n. 5: Cass. n. 13395/2918), vizio, peraltro, nella specie precluso dalla c.d. “doppia conforme” ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c., u.c.; nonche’ il principio, secondo il quale, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli articoli 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimita’, sicche’ la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensi’ un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, convertito, con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Cass. n. 23940/2017);
ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;
– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
– che di esse va disposta la distrazione ex articolo 93 c.p.c. in favore dell’avv. (OMISSIS), come da sua dichiarazione e richiesta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, somma di cui dispone la distrazione in favore dell’avv. (OMISSIS).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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