I reati di cui agli articoli 615-ter e 615-quater del Cp non possono concorrere tra loro

Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 20 maggio 2019, n. 21987.

La massima estrapolata:

I reati di cui agli articoli 615-ter e 615-quater del Cp non possono concorrere tra loro. Quest’ultimo reato, infatti, costituisce necessario antefatto del primo, poiché le due fattispecie criminose si pongono in stretta connessione, tutelando entrambe il medesimo bene giuridico, ovvero il “domicilio informatico”, passando da condotte meno invasive a condotte più invasive, che necessariamente presuppongono le prime.

Sentenza 20 maggio 2019, n. 21987

Data udienza 14 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – rel. Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere

Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 544/2017 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 31/05/2017;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/01/2019 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pietro Molino, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi;
Preso atto che nessuno e’ comparso per i ricorrenti, e rilevate le regolarita’ degli avvisi di rito.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Brescia ha in ampia parte confermato la sentenza con la quale, in data 5.12.2016, il Tribunale di Brescia aveva dichiarato (OMISSIS), in atti generalizzato, colpevole dei reati ascrittigli al capo B) delle imputazioni (reati di cui agli articoli 640 ter, 615 ter e 615 quater c.p.) e (OMISSIS), in atti generalizzata, colpevole dei reati ascrittile al capo A) delle imputazioni (reati di cui agli articoli 640 ter e 615 quater c.p.), condannandoli entrambi alle pene per ciascuno ritenute di giustizia, e (OMISSIS) alle statuizioni civili in favore della p.c. (OMISSIS).
In parziale riforma, la Corte d’appello ha riconosciuto all’imputata (OMISSIS) il beneficio delle non menzione.
1.1. Le contestazioni evocano due distinte condotte, poste in essere in pari data e con analoghe modalita’, ovvero mediante l’utilizzo di codici di accesso a conti correnti bancari fraudolentemente carpiti mediante l’invio di e-mail che sollecitavano l’invio di dati riservati relativi ad un rapporto di c.c. bancario; in tal modo, gli imputati si procuravano fraudolentemente le parole chiave ed i dati riservati di accesso al sistema informatico della banca riferibili alle pp.00. dei reati a ciascuno di essi separatamente contestati, vi accedevano abusivamente, intervenendo sui dati riservati inerenti al singolo rapporto bancario, e successivamente procedevano alla ricarica di carte di credito delle quali avevano rispettivamente disponibilita’, ciascuno ottenendo in tal modo un ingiusto profitto.
2. Contro tale provvedimento, gli imputati hanno proposto ritualmente distinti ricorsi, denunziando i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
( (OMISSIS)) violazione di leggi sostanziali e processali e vizi di motivazione:
I – in ordine all’affermazione di responsabilita’ relativa ai reati di cui al capo B) ed alla qualificazione giuridica delle condotte accertate (in particolare lamentando che il reato di cui all’articolo 615 quater c.p., sarebbe assorbito negli altri due reati contestati all’imputato);
II – in ordine alla contestata e ritenuta recidiva;
III – in ordine all’entita’ degli aumenti di pena per la continuazione;
IV – in ordine alla conclusiva quantificazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
( (OMISSIS)) violazione di leggi sostanziali e processali e vizi di motivazione:
I – in ordine all’affermazione di responsabilita’ relativa ai reati di cui al capo A);
II – in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte accertate (in particolare lamentando che il reato di cui all’articolo 615 quater c.p., sarebbe assorbito nel reato di cui all’articolo 640-ter c.p., pure contestato all’imputata);
III – in ordine alla conclusiva quantificazione della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. All’odierna udienza pubblica, e’ stata verificata la regolarita’ degli avvisi di rito; all’esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, nei confronti di (OMISSIS), limitatamente al reato di cui all’articolo 615 quater c.p., che e’ assorbito dal reato di cui all’articolo 615 ter c.p.; va, conseguentemente, eliminato l’aumento di pena irrogato in continuazione per il reato di cui all’articolo 615 quater c.p.. Nel resto, il ricorso e’ inammissibile.
Il ricorso di (OMISSIS) e’ integralmente inammissibile.
1. Le doglianze degli imputati riguardanti l’accertamento dei fatti contestati sono del tutto prive della specificita’ necessaria ex articolo 581 c.p.p., (in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato), sollecitano una non consentita rivalutazione di risultanze fattuali gia’ conformemente valorizzate dai due giudici del merito, in difetto di documentati travisamenti, e comunque risultano manifestamente infondate.
1.1. La Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonche’ esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato le contestate affermazioni di responsabilita’ valorizzando (f. 6 s. della sentenza impugnata) le analogie tra le condotte ascritte a ciascuno degli imputati (all’epoca dei fatti, conviventi), e documentalmente accertate, per effetto delle quali le somme di denaro de quibus risultano conclusivamente confluite su due carte di credito prepagate, una intestata all’ (OMISSIS), l’altra alla (OMISSIS), entrambe “accese” immediatamente prima che le accertate condotte fossero poste in essere, ed entrambe successivamente oggetto di tardive denunzie di smarrimento.
1.2. Nel complesso, quindi, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio gia’ sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell’appellante, e’ giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilita’ dell’imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze gia’ incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa “lettura” delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.
2. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati, la Corte d’appello ha ritenuto che i reati di cui agli articoli 640 ter e 615 ter c.p., commessi dall’ (OMISSIS), potessero concorrere, correttamente conformandosi all’orientamento per il quale integra anche il reato di frode informatica (articolo 640 ter c.p.), e non gia’ soltanto quello di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (articolo 615 ter c.p.), la condotta di introduzione nel sistema informatico delle (OMISSIS) S.p.A. mediante l’abusiva utilizzazione dei codici di accesso personale di un correntista e di trasferimento fraudolento, in proprio favore, di somme di denaro depositate sul conto corrente del predetto (Sez. 2, sentenza n. 9891 del 24/02/2011, rv. 249675, D.; Sez. 5, sentenza n. 1727 del 30/09/2008, dep. 2009, rv. 242938, R.).
2.1. Ad analoghe conclusioni, per trasparente identita’ di ratio, puo’ pervenirsi in ordine ai rapporti tra i reati di frode informatica e detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (articolo 615 quater c.p.), commessi dalla (OMISSIS).
3. A conclusioni diverse deve, al contrario, pervenirsi in ordine ai rapporti tra i reati di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (articolo 615 ter c.p.) e detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (articolo 615 quater c.p.), commessi dall’ (OMISSIS).
3.1. Deve premettersi che all’imputato e’ stato in parte qua unicamente contestato di essersi procurato fraudolentemente le parole chiave ed i dati riservati di accesso al sistema informatico della banca della p.o..
3.1.1. L’articolo 615 quater c.p., incrimina con identica sanzione un ampio novero di condotte (“procurarsi”, “riprodurre”, “diffondere”, “comunicare” o “consegnare” a terzi), tutte singolarmente integranti il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, e tutte aventi natura giuridica di reato di pericolo (poiche’ il relativo disvalore e’ incentrato su condotte prodromiche rispetto ad un eventualmente successivo accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), di mera condotta, per la cui integrazione non assume rilievo l’effettivo utilizzo del mezzo d’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto de quo, essendo sufficiente la mera idoneita’ dei dati carpiti a consentire detto accesso.
3.1.2. La disposizione ha, quindi, struttura di c.d. norma a piu’ fattispecie, chiara apparendo l’intenzione del Legislatore di prevedere distinte fattispecie alternative di reato, integrate da elementi materiali differenti quanto alla condotta tra loro distinte, che possono concorrere.
3.1.3. Cio’ premesso, e’ noto al collegio che un orientamento abbastanza risalente e rimasto isolato (Sez. 2, n. 36721 del 21/02/2008, B., rv. 242084, in motivazione) ha ritenuto che i reati di cui agli articoli 615 ter e 615 quater c.p., potrebbero concorrere.
In proposito, si e’ osservato che, “dal momento che il delitto di accesso abusivo e’ strutturato come reato di pericolo, la norma di cui all’articolo 615-quater delinea una fattispecie di pericolo necessariamente indiretto: dalla condotta diretta a procurare a se’ o ad altri il codice di accesso al sistema informatico altrui deriva, infatti, il pericolo sia di una successiva, immediata introduzione abusiva nel sistema stesso (che e’ situazione di per se’ pericolosa per la riservatezza dei dati e/o dei programmi che vi sono contenuti), sia di una ulteriore condotta di diffusione del codice (in favore di soggetti) che potranno, a loro volta, servirsene per realizzare un accesso abusivo oppure cederlo a terzi”.
3.1.4. Il collegio ritiene, al contrario, che i due reati non possano concorrere.
3.1.4.1. I delitti di cui agli articoli 615 ter e 615 quater c.p., sono collocati entrambi tra quelli contro l’inviolabilita’ del privato domicilio (meramente residuale appare la disarmonia conseguente alla previsione dell’aggravante di cui all’articolo 615 ter, comma 3, che tutela domicili non privati, ma considerati piuttosto per la loro dimensione pubblicistica), avendo il Legislatore ritenuto che i sistemi informatici costituiscano “un’espansione ideale dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantito dallo articolo 14 Cost., e penalmente tutelata nei suoi aspetti piu’ essenziali e tradizionali agli articoli 614 e 615 c.p.” (cfr. Relazione sul disegno di legge che ha introdotto i predetti reati).
3.1.4.2. In particolare, l’incriminazione dell’accesso abusivo al sistema informatico altrui (articolo 615 ter) e’ sostanzialmente finalizzata a contrastare il rilevante fenomeno degli hackers, e cioe’ di quei soggetti che, servendosi del proprio elaboratore, collegato con la rete telefonica, riescono a entrare in comunicazione con i diversi sistemi informatici che a quella stessa rete sono collegati, aggirando le misure di protezione predisposte dal titolare del sistema.
Con l’articolo 615 quater, il Legislatore ha inteso, inoltre, rafforzare la tutela e la segretezza dei dati e dei programmi contenuti in un elaboratore, gia’ assicurata dall’incriminazione dell’accesso e della permanenza in un sistema informatico o telematico prevista dal citato articolo 615 ter.
3.1.4.3. I predetti reati sono, quindi, posti a tutela del medesimo bene giuridico, ovvero il c.d. “domicilio informatico”, che l’articolo 615 quater, protegge in misura meno ampia (ovvero limitatamente alla riservatezza informatica del soggetto) e l’articolo 615 ter, piu’ incisivamente, operando un piu’ ampio riferimento al domicilio informatico tout court, da intendere, in linea con quanto emergente dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 9 del 1989, quale “spazio ideale di esclusiva pertinenza di una persona fisica o giuridica”, delimitabile prendendo come parametro il domicilio delle persone fisiche, ed al quale risulta estensibile la tutela della riservatezza della sfera individuale, che costituisce bene costituzionalmente protetto.
Lo stesso orientamento innanzi menzionato riconosce che l’articolo 615 quater, “reprime una serie di condotte prodromiche alla (possibile) realizzazione del delitto di accesso abusivo in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, e, quindi, pericolose per il bene giuridico tutelato attraverso l’articolo 615 ter c.p.”.
3.1.4.4. Proprio da tali (pacificamente condivise) connotazioni emerge, a parere del collegio con evidenza, che il reato di cui all’articolo 615 quater costituisce necessario antefatto del reato di cui all’articolo 615 ter, poiche’ le due fattispecie criminose si pongono in stretta connessione, tutelando entrambe il medesimo bene giuridico, ovvero il domicilio informatico, passando da condotte meno invasive a condotte piu’ invasive, poiche’ indiscriminate, che, sotto un profilo naturalistico, necessariamente presuppongono le prime.
3.1.4.5. In generale, l’antefatto non punibile ricorre nei casi in cui la commissione di un reato meno grave costituisce ordinariamente strumento per la commissione di un reato piu’ grave Esso (come la progressione criminosa ed il postfatto non punibile) non costituisce fattispecie autonomamente disciplinata, poiche’ rientra tra i casi di concorso apparente di norme da risolvere ai sensi dell’articolo 15 c.p., attraverso una operazione interpretativa che impone la considerazione “congiunta” di due fattispecie tipiche, resa oggettivamente evidente dal fatto che per una di esse, destinata ad essere assorbita nell’altra, sia prevista una sanzione piu’ lieve.
La giurisprudenza di questa Corte ha, in proposito, gia’ chiarito che, nei casi in cui, al contrario, detta operazione interpretativa sembrerebbe sortire esito inverso, ovvero comportare l’assorbimento della fattispecie piu’ grave in quella meno grave, l’assorbimento andrebbe negato, “dovendosi ravvisare un intento di consentire, attraverso un effettivo autonomo apprezzamento del disvalore delle ipotesi criminose, il regime del concorso dei reati. Invero, l’avere sottoposto a piu’ benevolo trattamento il fatto/reato che potrebbe per la sua struttura essere assorbente, sta a dimostrare che della fattispecie eventualmente assorbibile non si e’ tenuto conto: pertanto la norma che la punisce e’ applicabile in concorso con l’altra, senza incorrere in duplicita’ di addebito” (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, rv. 218770, che ha, per tali ragioni, negato la possibilita’ di assorbire, quale antefatto non punibile, il delitto di ricettazione – punito piu’ gravemente – in quello di commercio di prodotti con segni contraffatti).
3.1.4.6. Ad esempio, questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 6955 del 15/04/1998, rv. 211104; Sez. 5, sentenze n. 431 del 30/06/2015, dep. 2016, rv. 265585 e n. 19047 del 19/02/2010, rv. 247250) e’ ferma nel ritenere che possa verificarsi l’assorbimento della contravvenzione del possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso (articolo 707 c.p.) nel delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose (articolo 625 c.p., comma 1, n. 2) quando ricorra un nesso di immediatezza e strumentalita’ tra il possesso degli arnesi atto allo scasso ed il loro uso; perche’ si verifichi questa situazione, occorre che:
1) gli strumenti siano stati effettivamente usati per la commissione del furto;
2) il loro possesso sia stato limitato all’uso momentaneo necessario per l’effrazione;
3) non vi sia stato distacco temporale e spaziale tra la commissione del furto e l’accertamento del possesso degli arnesi;
4) tali arnesi non siano di natura e quantita’ tali da assumere una rilevanza giuridica autonoma rispetto all’ambito di consumazione del delitto circostanziato.
3.1.4.7. Inoltre, in tema di furto di documenti, e’ stato escluso il concorso tra il reato di furto (articolo 624 c.p.) e quello di falso per soppressione (articolo 490 c.p.) nei casi in cui vi sia contestualita’ cronologica tra sottrazione e distruzione, e l’azione sia stata compiuta all’unico scopo di eliminare la prova di un diritto, in quanto, in tal caso, la sottrazione deve essere considerata come un antefatto non punibile, destinato ad essere assorbito nella condotta unitaria finalisticamente individuata dallo scopo unico che anima ab initio la coscienza e volonta’ dell’agente, e che caratterizza la fattispecie di cui all’articolo 490 (Sez. V, n. 13836 del 11/12/2013, dep. 2014, Rv. 260200).
3.1.4.8. In virtu’ di tali considerazioni, deve concludersi che il meno grave – quoad poenam – delitto di cui all’articolo 615 quater, non possa concorrere con quello, piu’ grave, di cui all’articolo 615 ter, del quale costituisce naturalisticamente un antecedente necessario, sempre che quest’ultimo – come nel caso di specie – sia contestato, procedibile (la fattispecie di reato prevista dall’articolo 615 ter, comma 1, non aggravata, e’, diversamente dalle fattispecie aggravate di cui ai commi 2 e 3, procedibile a querela di parte; il reato di cui all’articolo 615 quater e’ sempre procedibile d’ufficio) ed integrato nel medesimo contesto spazio-temporale in cui fu perpetrato l’antefatto, ed in danno della medesima persona fisica (titolare del bene protetto).
3.1.4.9. Nei confronti dell’imputato (OMISSIS) (l’unico al quale erano stati contestati e ritenuti i reati di cui agli articoli 615 ter e 615 quater c.p.) va quindi dichiarato l’assorbimento del reato di cui all’articolo 615 quater in quello di cui all’articolo 615 ter, e va conseguentemente disposta l’eliminazione dell’aumento di pena operato in continuazione per il reato assorbito.
4. Le comuni doglianze inerenti alla conclusiva determinazione, per ciascuno, del trattamento sanzionatorio, sono del tutto generiche (in difetto del compiuto riferimento alle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato) nonche’ manifestamente infondate, in considerazione dei rilievi con i quali la Corte di appello – con argomentazioni giuridicamente corrette, nonche’ esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede – ha motivato le contestate statuizioni, valorizzando la premessa ed indiscutibile gravita’ dei fatti, i plurimi e specifici precedenti dell’ (OMISSIS), e l’assenza di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza per la (OMISSIS) (irrilevante risultando ex lege la mera incensuratezza), nel complesso comunque pervenendo all’irrogazione di una pena estremamente mite, perche’ ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi.
5. La declaratoria d’inammissibilita’ totale del ricorso di (OMISSIS) comporta, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ – apparendo evidente dal contenuto dei motivi che ella ha proposto il ricorso determinando la causa d’inammissibilita’ per colpa (Corte Cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell’entita’ della predetta colpa, desumibile dal tenore della rilevata causa d’inammissibilita’ – della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente all’aumento di pena per il reato di cui all’articolo 615 quater c.p., che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle ammende.

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