Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 aprile 2025| n. 8793.
I poteri di un institore munito di procura speciale
Massima: La procura speciale conferita ad un institore che include “tutti i poteri di legge” e specifica la facoltà di rappresentare la società dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria in ogni grado di giurisdizione, attribuisce anche la legittimazione a rilasciare procura ad litem, salvo limitazioni espresse della rappresentanza.
Ordinanza|3 aprile 2025| n. 8793. I poteri di un institore munito di procura speciale
Integrale
Tag/parola chiave: Esecuzione forzata – Atto di precetto – Opposizione – Presupposti – Articoli 125 e 617 cpc – Criteri – Articoli 75 e 77 cpc – Procura ad litem – Articoli 2203 e 2204 cc – Ius postulandi – Articolo 1397 cc – Motivazione del giudice di merito
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10968/2023 R.G. proposto
da
Sc.Lu., in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Le.Al. (Omissis), con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 4362/2022 del 29/11/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/2/2025 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
letta la memoria della controricorrente;
I poteri di un institore munito di procura speciale
RILEVATO CHE
– Sc.Lu. proponeva opposizione al precetto notificatogli il 16/10/2019 da Rete Ferroviaria Italiana Spa; la società aveva intimato il pagamento della somma di Euro 33.516,77, dovuta in base a decreti ingiuntivi (confermati nei giudizi opposizione) che erano stati emessi nei confronti dell’opponente per il recupero di importi allo stesso pagati ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e, cioè, per distrazione in favore del difensore delle spese di controversie che, nel grado successivo, erano state riformate;
– instaurato il contraddittorio con Rete Ferroviaria Italiana Spa, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la sentenza n. 4362/2022 del 29/11/2022, respingeva l’opposizione e condannava l’opponente alle spese di lite;
– è lo stesso giudice di merito a specificare che i motivi di opposizione “vanno ricondotti in parte all’ambito dell’art. 617 comma primo, c.p.c. – laddove l’istante contesta il quomodo della esecuzione – ed in parte nell’ambito dell’art. 615, comma primo c.p.c., ove pone in discussione l’an della minacciata esecuzione”; per ciò che rileva in questa sede, il Tribunale così spiegava la propria decisione: “Quanto alla eccepita nullità della procura nei termini della prospettata sussistenza di vizi formali e sostanziali della stessa, il Tribunale reputa che la relativa argomentazione sia destituita di fondamento. Il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall’art. 125 cod. proc. civ., non costituisce “atto introduttivo di un giudizio” contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore “ad negotia”. Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull’originale o sulla copia notificata dell’atto.” (cfr. in tal senso Cass. civ. Sez. VI Ord., 24/05/2012, n. 8213; Cass. civ. Sez. III, 23/02/2006, n. 3998). Ciò detto, l’eccezione in questione si reputa superata a fronte della produzione in sede di costituzione della intimante della procura per atto del Notaio Ca. del 06 marzo 2008, da cui si ricava la sussistenza in capo al soggetto ivi nominato institore (conferente la procura ad Utem) dei relativi poteri”;
– avverso la predetta sentenza, limitatamente alla decisione sull’opposizione ex art. 617 c.p.c., Sc.Lu. proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
– resisteva con controricorso la Rete Ferroviaria Italiana Spa, la quale depositava memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.;
– all’esito della camera di consiglio del 5/2/2025, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.;
I poteri di un institore munito di procura speciale
CONSIDERATO CHE
– col primo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione artt. 125, 75 e 77 c.p.c.; Violazione e falsa applicazione art. 2203, 2204 e segg. c.c., il tutto in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.1, cpc.”; afferma l’opponente che il giudice di merito ha fondato la propria decisione sulla sola esistenza della procura, senza avvedersi delle limitazioni in essa contenute, le quali impedivano ad Antonino Russo, institore con poteri inerenti al campo del lavoro (liti di lavoro e nomina di avvocati tale settore), di rappresentare la società in un ordinario giudizio civile e, quindi, di conferire un valido mandato ad litem per la rappresentanza e difesa in tale controversia;
– col secondo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione artt. 81 e segg. cpc, in relazione all’art. 360, n. 4, c.1, cpc.”, in quanto l’institore Russo non era abilitato a rilasciare la procura all’avv. Al.;
– col terzo motivo si deduce “Violazione e falsa applicazione artt. 1397 e 2203, c.c., nonché art. 77 cpc, in relazione all’art. 360, c.1., nn. 3 e 4.”, poiché “La procura speciale allegata agli atti dalla stessa Rete Ferroviaria Italiana e la procura ad litem conferita dall’Avv. An.Ru. all’Avv. Al., impediscono all’uno e all’altro lo ius postulandi e la rappresentanza della società in giudizio”;
– le censure – che possono essere esaminate congiuntamente, perché nella sostanza prospettano la medesima questione – sono infondate;
– il giudice di merito ha affermato che il precetto, atto stragiudiziale di natura sostanziale, non è invalido se sottoscritto da un rappresentante sostanziale della parte e che, comunque, il vizio denunciato con l’opposizione doveva reputarsi superato dalla produzione, nel corso del giudizio, della procura notarile che attestava i poteri rappresentativi di An.Ru., institore di Rete Ferroviaria Italiana, il quale aveva conferito il mandato ad litem al difensore;
– l’odierno ricorrente sostiene che la predetta procura notarile conteneva limitazioni tali da escludere la sussistenza della capacità di stare in giudizio per conto della società: “Per quanto riguarda la rappresentanza processuale, l’institore può stare in giudizio sia come attore (rappresentanza processuale attiva), sia come convenuto (rappresentanza processuale passiva). L’imprenditore, come nella fattispecie, può ben limitare i poteri rappresentativi dell’institore, sia all’atto della preposizione sia successivamente. La procura speciale allegata agli atti dalla stessa Rete Ferroviaria Italiana e la procura ad litem conferita dall’Avv. An.Ru. all’Avv. Al., impediscono all’uno e all’altro lo ius postulandi e la rappresentanza della società in giudizio”;
– contrariamente agli assunti di Sc.Lu. – il quale ritiene che la procura limiti la rappresentanza alle controversie di lavoro e previdenziali – dall’esame del testo dell’atto del notaio Ca. del 31 marzo 2008 (trascritto nel ricorso e con lo stesso depositato) risulta che ad An.Ru. è stata conferita “procura speciale… quale institore della “Rete Ferroviaria Italiana società per azioni”, conferendogli tutti i poteri di legge”;
– come riconosciuto dallo stesso ricorrente, di regola “l’institore può stare in giudizio sia come attore (rappresentanza processuale attiva), sia come convenuto (rappresentanza processuale passiva)” (in proposito, Cass., Sez. L., 09/04/2008, n. 9264, Rv. 602758-01, e Cass., Sez. 3, 17/06/1968, n. 1986, Rv. 334009 – 01), sicché il conferimento di “tutti i poteri di legge” attribuiva certamente anche la legittimazione a rilasciare procura;
– il prosieguo dell’atto non contiene limitazioni dei suddetti poteri, bensì una loro specificazione: ciò si evince dalla frase “A tal fine al medesimo vengono conferiti tra gli altri i seguenti poteri”, la quale vale a chiarire che “tra gli altri” poteri rientrava anche quello di “rappresentare la società, sia come attrice che come convenuta, dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria e in ogni grado di giurisdizione, in tutti i giudizi relativi a controversie di lavoro, in materia previdenziale, assistenza obbligatoria e fiscale con espresso potere di conciliare, transigere controversie, rinunziare c/o accettare rinunzie sia all’azione che agli atti del giudizio, di rispondere agli interrogatori, sia liberi che formali sui fatti di causa, con facoltà di farsi sostituire da suoi procuratori speciali per l’esercizio dei poteri conferitigli” (formula ampia e idonea ad includere “qualsiasi Autorità Giudiziaria e in ogni grado di giurisdizione”, non solo innanzi al giudice del lavoro), nonché, “per tutti i giudizi di cui alla presente procura, (quello di) nominare e revocare avvocati, procuratori alle liti e periti, conferire procure ad litem, nominare e revocare avvocati e difensori speciali per singoli giudizi anche dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, conferendo le necessarie procure speciali”;
– in definitiva, il giudice di merito ha correttamente vagliato la procura e giustamente concluso per l’insussistenza del vizio denunciato: perciò, il ricorso dev’essere respinto;
– consegue al rigetto dell’impugnazione la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
– va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso incidentale, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13;
I poteri di un institore munito di procura speciale
P.Q.M.
la Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.500 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso incidentale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 5 febbraio 2025.
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2025
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Leave a Reply