I liquami prodotti dall’allevamento di bovini

Corte di Cassazione, sezione penale, Sentenza 11 marzo 2020, n. 9717

Massima estrapolata:

I liquami prodotti dall’allevamento di bovini, gestito da una azienda agricola, non sono assimilabili alle acque di scarico, la cui disciplina, costituita dall’art. 101, comma settimo del medesimo decreto legislativo trova applicazione solo se il collegamento fra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato, senza soluzione di continuità, mediante una condotta o altro sistema stabile di collettamento. Sicché, la disciplina sugli scarichi trova applicazione soltanto se il collegamento tra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato mediante un sistema stabile di collettamento, costituito da un sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza, senza soluzione di continuità, in modo artificiale o meno, i reflui fino al corpo ricettore, mentre in tutti gli altri casi nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore si verte invece nell’ambito della disciplina sui rifiuti. Ad identiche conclusioni si è pervenuti anche con riferimento alla raccolta di liquami zootecnici (Sez. 3, n. 15652 del 16/3/2011, Nassivera; Sez. 3, n. 27071 del 20/5/2008, Cornalba e altro), potendosi escludere la riconducibilità della condotta all’art. 256 d. Lgs. 152/2006 solo quando le materie fecali siano impiegate nell’attività agricola.

Sentenza 11 marzo 2020, n. 9717

Data udienza 10 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – rel. Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 7.6.2019 della Corte di Appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione’ svolta dal Consigliere Dr. Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Barberini M. Roberta;
Udito il difensore avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che si e’ riportato ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 7.6.2019 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256 per aver, in qualita’ di titolare dell’omonima azienda agricola zootenica, fatto defluire in maniera incontrollata e continuativa nel terreno sottostante attraverso sei fori ivi praticati, i reflui ed il letame provenienti dai capi di bestiame ricoverati nei recinti dell’azienda, ma ha ridotto la pena inflittagli all’esito del primo grado di giudizio dal Tribunale della stessa citta’ a due mesi di arresto ed Euro 1.800,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi con i quali lamenta:
2.1) l’illegalita’ del trattamento sanzionatorio essendogli stata inflitta congiuntamente tanto la pena detentiva che quella pecuniaria, laddove il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1 prevede tali sanzioni, trattandosi di rifiuti non pericolosi, solo in via alternativa;
2.2) il travisamento della prova in relazione alla deposizione del teste (OMISSIS) che non aveva affatto dichiarato che lo smaltimento concernesse tanto la parte liquida che quella solida dei reflui zootecnici, avendo invece riferito che la parte solida rimaneva al di la’ del foro di uscita senza essere sversata, per poi contraddirsi affermando che dal foro fuoriusciva sia la parte liquida che quella solida, il che portava a ritenere che l’unico illecito commesso dall’imputato fosse quello degli scarichi non autorizzati, sanzionabile solo amministrativamente in base al combinato disposto del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 101, comma 7 e articolo 133, comma 2.
Il Procuratore Generale, pur rilevando la fondatezza del solo motivo relativo all’illegalita’ della pena, ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso per non essere stata la relativa questione dedotta con i motivi di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo che, afferendo alla configurabilita’ della stessa condotta criminosa riveste carattere preliminare, non puo’ ritenersi ammissibile. Con esso infatti il ricorrente lamenta un asserito travisamento della prova che non solo nella sua prospettazione appare smentito da quelle che vengono definite dalla stessa difesa contraddizioni del testimone, ma che comunque attiene all’interpretazione del contenuto della deposizione, cosi’ svolgendo un’operazione censorea che, appuntandosi sul giudizio valutativo del compendio istruttorio, non puo’ ritenersi consentita in sede di legittimita’.
Premesso che il travisamento della prova ricorre esclusivamente nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, oppure abbia inopinatamente omesso di valutare una prova decisiva ai fini della pronunzia (Sez. 3, n. 12110 del 21/11/2008 – dep. 19/03/2009, Campanella e altro, Rv. 24324701), e’ di tutta evidenza che la doglianza sollevata nel caso di specie, lungi dal far emergere una contraddittorieta’ processuale, si sostanzia, invece, in un’eccezione di pretesa illogicita’ motivazionale, che la difesa non riesce tuttavia a riempire di contenuto. In definitiva non emerge dalla deposizione, cosi’ come riprodotta nel presente ricorso, alcun elemento che porti a ritenere che il testimone abbia riferito qualcosa di diverso da quanto accertato dalla Corte distrettuale quando afferma che dalla puntuale testimonianza del sovrintendente (OMISSIS), peraltro confermata dalle fotografie allegate al verbale, “emerge con certezza come dai fori eseguiti nella base in cemento dei ricoveri del bestiame” fuoriuscissero non solo i reflui, ovverosia la parte liquida delle escrezioni degli animali, ma altresi’ la parte solida, ovverosia le feci: inequivoco e’ il significato delle dichiarazioni del teste quando, alla domanda se dai fori refluisse solo la parte liquida o anche la parte solida, risponde che fuoriuscivano entrambe, quella “palabile e quella non palabile” e che ripete, rispondendo alla successiva domanda se defluisse solo la parte liquida, che usciva anche quella solida, a meno che il foro non fosse stato compattato.
La motivazione resa in ordine alla responsabilita’ del prevenuto, rientrando lo spandimento delle feci provenienti da animali per uso diverso da quello agricolo nel campo di applicazione della disciplina dei rifiuti, risulta percio’ logica, coerente e strettamente inerente alle acquisite risultanze istruttorie.
La contestazione relativa alla pendenza del terreno, al di la’ della sua natura fattuale, riveste ben poca rilevanza atteso che i liquami prodotti dall’allevamento di bovini, gestito dalla predetta azienda agricola non sono comunque assimilabili, cosi’ come sostiene il ricorrente, alle acque di scarico, la cui disciplina, costituita dal cit. D.Lgs., articolo 101, comma 7 trova applicazione solo se il collegamento fra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato, senza soluzione di continuita’, mediante una condotta o altro sistema stabile di collettamento (Sez. 3, n. 16623 del 08/04/2015 – dep. 21/04/2015, P.M. in proc. D’Aniello, Rv. 26335401).
I rapporti tra la normativa sulla tutela delle acque e quella in tema di rifiuti sono stati, infatti, piu’ volte presi in considerazione dalla giurisprudenza di questa Corte che ha univocamente affermato che la disciplina sugli scarichi trova applicazione soltanto se il collegamento tra ciclo di produzione e recapito finale sia diretto ed attuato mediante un sistema stabile di collettamento, costituito da un sistema di deflusso, oggettivo e duraturo, che comunque canalizza, senza soluzione di continuita’, in modo artificiale o meno, i reflui fino al corpo ricettore, mentre in tutti gli altri casi nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore si verte invece nell’ambito della disciplina sui rifiuti.
Ad identiche conclusioni si e’ pervenuti anche con riferimento alla raccolta di liquami zootecnici (Sez. 3, n. 15652 del 16/3/2011, Nassivera, Rv. 250005; Sez. 3, n. 27071 del 20/5/2008, Cornalba e altro, Rv. 240264), potendosi escludere la riconducibilita’ della condotta al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256 solo quando le materie fecali siano impiegate nell’attivita’ agricola.
Quindi indipendentemente dalla natura liquida o solida degli escrementi l’imputato, non potendo spandere al suolo quei rifiuti, avrebbe dovuto stoccarli nell’attesa dello spandimento a fini agricoli o affidarli ad un’impresa autorizzata allo smaltimento.
2. Il secondo motivo, afferente al trattamento sanzionatorio, deve ritenersi, invece, fondato.
Rientrando le escrezioni degli animali, comprensive di feci ed urine, nell’ambito dei rifiuti “non pericolosi” secondo l’elenco di cui all’allegato D (voce 01 02 06) della parte IV del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, trova necessariamente applicazione il cit. D.Lgs., articolo 256, comma 1, lettera a) che prevede in via alternativa la pena dell’arresto o dell’ammenda, e non gia’ la lettera b) del medesimo comma 1 che contempla, nella diversa ipotesi di rifiuti pericolosi, stante la distinzione contenuta nell’articolo 184 cit. D.Lgs., che a sua volta rimanda agli allegati, la pena detentiva congiuntamente a quella pecuniaria.
Nessun rilievo riveste la circostanza che la relativa questione non fosse stata devoluta ai giudici del gravame, davanti ai quali il ricorrente si era limitato ad invocare il minimo della pena, giacche’ l’illegalita’ della pena, dipendente da una statuizione contraria all’assetto normativo vigente al momento consumativo del reato, e’ rilevabile d’ufficio nel giudizio di legittimita’ anche in caso di inammissibilita’ del ricorso (Sez. 5, n. 46122 del 13/06/2014 – dep. 07/11/2014, Oguekemma, Rv. 262108; Sez. 4, n. 17221 del 02/04/2019 – dep. 19/04/2019, IACOVELLI GIUSEPPE, Rv. 275714 in una fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, limitatamente alla pena pecuniaria, la sentenza di condanna che, in relazione al reato di cui all’articolo 624 c.p., nella determinazione della pena pecuniaria aveva quantificato la pena base in misura superiore al massimo edittale).
Invero, essendo il principio della funzione rieducativa della pena, imposta dall’articolo 27 Cost., comma 3 compreso fra quelli che, di recente, ed in ossequio alla evoluzione interpretativa determinata dai principi della Cedu, le Sezioni unite di questa Corte hanno riconosciuto essere in opposizione all’esecuzione di una sanzione penale rivelatasi, pure successivamente al giudicato, convenzionalmente e costituzionalmente illegittima (Sez. U, Sentenza n. 18821 del 24/10/2013 Cc. (dep. 07/05/2014) Rv. 258651), non vi e’ motivo per escludere, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 609 c.p.p., comma 2 secondo il quale la Corte di Cassazione decide le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, che la illegalita’ della pena inflitta, dipendente da una statuizione ab origine contraria all’assetto normativo, possa e debba essere rilevata, prima della formazione del giudicato ed a prescindere dalla articolazione di un corrispondente motivo di impugnazione.
La sentenza impugnata deve essere conseguentemente annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo esame, conseguendo cio’ nondimeno al disposto annullamento parziale l’immutabilita’ dell’affermazione della responsabilita’ penale dell’imputato per effetto del principio del giudicato progressivo sancito dall’articolo 624 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l’articolo 624 c.p.p., dichiara la irrevocabilita’ della sentenza in ordine all’affermazione di responsabilita’ dell’imputato.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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