Con l’ordinanza n. 30934 del 25 novembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione torna a delineare i confini del danno patrimoniale da mancato guadagno (lucro cessante), ponendo l’accento sul rigore probatorio necessario per la sua liquidazione.
La definizione di lucro cessante
Il danno da mancato guadagno si identifica con l’accrescimento patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata regolarmente adempiuta, ma che è stato impedito dall’inadempimento della controparte. La Corte chiarisce che tale pregiudizio non può essere confuso con una mera speranza o un’aspettativa generica.
Il rifiuto del danno meramente ipotetico
Il punto cardine dell’ordinanza n. 30934/2025 è l’esclusione dei guadagni ipotetici. La Cassazione stabilisce che:
Il danno non può dipendere da condizioni incerte o variabili che non offrano un grado di sicurezza sufficiente.
Non basta allegare una generica possibilità di guadagno; occorre dimostrare che l’utilità patrimoniale si sarebbe effettivamente verificata secondo il corso ordinario delle cose.
Il ruolo della liquidazione equitativa
Sebbene il giudice possa ricorrere alla liquidazione equitativa (ex art. 1226 c.c.), la Corte precisa che tale facoltà non esonera la parte danneggiata dall’onere della prova.
Il giudizio di probabilità deve poggiare su elementi certi offerti dalla parte non inadempiente.
Questi elementi, anche se di natura indiziaria o presuntiva, devono essere tali da consentire al giudice di desumere con ragionevolezza l’entità del danno subito. In assenza di parametri concreti (es. contratti preliminari, flussi storici di reddito, ordini d’acquisto), il giudice non può procedere a una liquidazione “al buio”.
Conclusioni della Corte
In definitiva, l’ordinanza n. 30934/2025 riafferma che il danno patrimoniale richiede una ricostruzione del patrimonio del creditore “come sarebbe stato” (il cosiddetto id quod plerumque accidit), ma tale proiezione deve essere ancorata a fatti storici documentati e non a scenari puramente astratti
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 novembre 2025| n. 30934.
I confini del danno patrimoniale da lucro cessante
Massima: Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell’accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall’inadempimento dell’obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un giudizio di probabilità che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa desumere l’entità del danno subito.
Ordinanza|25 novembre 2025| n. 30934. I confini del danno patrimoniale da lucro cessante
Integrale
Tag/parola chiave: CONTRATTO – Risoluzione – Danno da mancato guadagno – Prova da parte del creditore – Necessità. (Cc, articoli 1223, 1226, 2727 e 2729; Cpc, articoli 115, 183 e 194) – Preliminare di vendita – Inadempimento del promissario acquirente – Danno patrimoniale da mancato guadagno – Accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall’inadempimento dell’obbligazione contrattuale – Prova indiziaria dell’utilità patrimoniale del creditore – Esclusione dei mancati guadagni meramente ipotetici – Cass. n. 29486/2024 – Progetto di variante urbanistica – Utilizzabilità ai fini della liquidazione equitativa
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. PICARO Vincenzo – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Rel. Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere
Dott. CAPONI Remo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13382/2024 R.G. proposto da:
Fi.Gi. e Fi.Ca., elettivamente domiciliati in CATANIA, VI.XX., presso lo studio dell’avvocato PA.SA., che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GI.GI..
– ricorrenti –
contro
ED.M. Srl, elettivamente domiciliata in GIARRE, VI.CA., presso lo studio dell’avvocato LI.SA., che la rappresenta e difende.
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MESSINA n. 221/2024, depositata il 06/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025 dal Consigliere GIUSEPPE FORTUNATO.
I confini del danno patrimoniale da lucro cessante
FATTI DI CAUSA
1. Con contratto preliminare del 19 ottobre 2004 Fi.Al., genitore degli attuali ricorrenti, aveva promesso in vendita alla Ed. Srl, un terreno edificabile sito in T, frazione (Omissis), via (Omissis), dalla superficie catastale di metri quadrati 19.174, unitamente agli annessi fabbricati.
Il venditore era titolare di una concessione edilizia per realizzazione di un manufatto che, secondo gli accordi intercorsi, sarebbe stato intestato alla società successivamente all’approvazione di una variante, alla stipula dell’atto definitivo di trasferimento.
Con il suddetto preliminare era previsto che la promissaria acquirente avrebbe realizzato a proprie spese un manufatto su una porzione di terreno rimasta in proprietà della controparte ed avrebbe versato un corrispettivo di Euro 3.000.000,00, di cui Euro 1.200.000 mediante la compensazione con il corrispettivo dell’appalto, Euro 130.000 al momento della sottoscrizione del preliminare ed Euro 470.000 alla stipula del definitivo, nel termine essenziale di 30 giorni dall’approvazione del progetto di variante da parte del Comune di T e della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali di M, con rateizzazione della restante parte del prezzo.
Scaduto il termine di esecuzione del preliminare, Fi.Al. aveva notificato un atto stragiudiziale in data 2 novembre 2007, comunicando di volersi avvalere dell’intervenuta risoluzione di diritto del contratto.
La società ha adito il Tribunale per ottenere l’esecuzione specifica del preliminare ai sensi dell’art. 2932 C.C. o, in subordine, la risoluzione per adempimento, oltre alla condanna alla restituzione delle somme corrisposte e al risarcimento dei danni.
Con ulteriore citazione la società, avendo appreso che Fi.Al. aveva donato ai propri figli anche il terreno e i due fabbricati oggetto del preliminare, ha chiesto di dichiarare la nullità dell’atto di donazione perché simulato o, in subordine, di pronunciare la revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c.
I convenuti hanno resistito, proponendo riconvenzionale per far dichiarare l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto.
Disposta la riunione delle case, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione per inadempimento del promissario acquirente, condannandolo al risarcimento del danno; ha accolto la domanda di revocatoria, dichiarando l’inefficacia relativa dell’atto di donazione.
L’appello dei convenuti è stato respinto dalla Corte distrettuale.
Con riferimento alle questioni ancora dibattute, riguardanti l’entità del danno patito dalla società per effetto dell’inadempimento, la sentenza ha ritenuto utilizzabile la documentazione riguardante la variante urbanistica acquisita d’ufficio dal c.t.u. nel corso degli accertamenti, oltre che provata la sussistenza del danno, reputando generiche le censure dirette a contestare la congruità della liquidazione.
Per la cassazione della sentenza Fi.Ca. e Fi.Gi. hanno proposto ricorso in tre motivi, cui ha replicato con controricorso la Ed. Srl
Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso.
Su istanza dei ricorrenti, che hanno chiesto la decisione, il Presidente ha fissato l’adunanza camerale.
Le parti hanno depositato memorie illustrative.
I confini del danno patrimoniale da lucro cessante
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal D.Lgs. n. 149 del 2022, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che tale proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass. SU 9611/2024).
Pertanto, il cons. Cesare Trapuzzano, autore della proposta di definizione ex art. 380 bis c.p.c., non versa in situazione di incompatibilità e può partecipare alla decisione come componente del Collegio.
2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e di legittimazione attiva è infondata.
La sentenza di appello ha definito anche la domanda di revocatoria della donazione proposta nei confronti dei ricorrenti, destinatari dell’atto di liberalità, i quali, impugnando la sentenza, hanno contestato il credito e la sua entità in base al quale la società aveva chiesto di dichiarare l’inefficacia della donazione, intendendo in tal modo negare la legittimazione della Ed. ad agire ai sensi dell’art. 2901 c.c. o affermare che la società è titolare di un credito di minor entità da far valere sul bene donato.
2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 115, 183 e 194 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto utilizzabile, ai fini della quantificazione del danno da lucro cessante, il progetto di variante urbanistica acquisita dal c.t.u. nel corso delle operazioni, atto che parte attrice avrebbe dovuto produrre nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
Il motivo è infondato.
La documentazione di cui si contesta l’utilizzabilità era finalizzata alla liquidazione equitativa del danno da lucro cessante, dovendosi stabilire il valore di mercato del complesso edilizio alla data della donazione, con la necessità di rilevare i prezzi degli immobili simili a quello da stimare, liquidazione cui il giudice ha proceduto in via equitativa mediante il ricorso alla c.t.u., per l’oggettiva difficoltà che la parte ne dimostrasse la reale entità.
Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell’accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall’inadempimento dell’obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un giudizio di probabilità che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa desumere l’entità del danno subito (Cass. 5613/2018; Cass. 24632/2015; Cass. 29486/2024).
Il progetto di variante urbanistica non solo era funzionale alla risposta dei quesiti, ma è stato utilizzato per la valutazione del danno che la parte non era in condizione e non era tenuta a dimostrare nel suo esatto ammontare ai sensi dell’art. 1226 c.c.
D’altronde, accertata la sussistenza del pregiudizio, il giudice non poteva esimersi dal procedere alla liquidazione anche d’ufficio; non era consentita una decisione di “non liquet”, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di un danno ingiusto (cfr., Cass. 13469/2002; Cass. 20990/2011; Cass. 4310/2018; Cass. 16344/2020; Cass. 13515/2022).
Per tali ragioni il consulente poteva acquisire d’ufficio, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, tutti i documenti necessari per procedere alla corretta quantificazione del pregiudizio e per la risposta ai quesiti (Cass. SU n. 3086/2022).
2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1223, 2727 e 2729 c.c., per avere la Corte territoriale condiviso la quantificazione del danno da lucro cessante operata dal Tribunale sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, pur in mancanza di una prova del danno e la sua entità, avendo erroneamente deciso in base a presunzioni semplici.
Lamentano, in particolare, i ricorrenti che la sentenza non abbia tenuto conto che il consulente aveva stimato il danno con riferimento alla situazione esistente al 2006, non considerando che la concessione edilizia era stata rilasciata nel 2007 e che l’intero intervento poteva essere realizzato solo qualche anno dopo, circostanze che rendevano inattendibile la valutazione del danno, essendo implausibile che tutti gli appartamenti potessero essere venduti già al momento della realizzazione dell’edificio, occorrendo infine decurtare dall’ammontare del danno anche le imposte che la società avrebbe dovuto versate all’erario.
Il motivo è infondato.
Il giudice di appello ha accertato l’esistenza del danno sulla base di elementi indiziari concreti, univoci e concordanti (la qualità professionale e la solidità della società, il settore di operatività nella commercializzazione di immobili, la destinazione di questi ultimi alla vendita, la ricezione di serie proposte di acquisto), e la sola liquidazione è avvenuta in adesione ai criteri enunciati dal c.t.u. e ai sensi dell’art. 1226 c.c.
Le presunzioni sono state utilizzate non per la determinazione del quantum, come sostiene la ricorrente, ma per stabilire la sussistenza del pregiudizio risarcibile, non meramente ipotetico, ma effettivo, per le opportunità di guadagno concretamente realizzabili, andate perdute per fatto della ricorrente.
Il Tribunale aveva liquidato il risarcimento in base alla differenza tra i costi di costruzione ed il probabile profitto; le censure sollevate – sul punto – in appello sono state ritenute generiche ai sensi dell’art. 342 c.p.c., prive di supporto argomentativo, evidenziando che nessuna prova o spunto critico erano stati offerti neppure a supporto della dedotta contrazione delle vendite immobiliari tra il 2006 e il 2013.
La dichiarata inammissibilità dei motivi di appello riguardanti il risultato della liquidazione, ottenuto dalla differenza tra costi e probabili profitti, rende insindacabile ogni ulteriore statuizione riguardante il merito delle doglianze, non avendo la ricorrente censurato la dichiarazione d’inammissibilità, che è l’effettiva ratio decidendi della pronuncia (Cass. SU 31024/2019; Cass. 11675/2020; Cass. 30393/2017; Cass. SU 24469/2013).
Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese processuali.
Poiché l’impugnazione è stata definita in senso conforme alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis, c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis, cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96, c.p.c., con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro nei limiti di legge (non inferiore ad Euro 500 e non superiore a Euro 5.000; cfr. Cass. S.u. 27433/2023; Cass. s.u. 27195/2023; Cass. s.u. 27947/2023).
Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
I confini del danno patrimoniale da lucro cessante
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 10.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché di Euro 5000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e dell’ulteriore importo di Euro 2500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, del giorno 22 ottobre 2025.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2025.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
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