Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 maggio 2021| n. 13273.
Per i beni soggetti al regime tavolare, previsto dal r.d. n. 499 del 1929, nelle provincie già austro-ungariche, l’efficacia costitutiva dell’iscrizione o intavolazione è limitata agli atti tra vivi e non è estensibile ai trasferimenti per successione ereditaria o agli acquisti a titolo originario, come l’usucapione. Ne consegue che in tali province il certificato di eredità previsto dall’art. 13 del citato r.d. dà luogo ad una presunzione “iuris tantum” circa la qualità di erede, ai sensi dell’art. 21 del medesimo r.d., ponendo a carico di colui che la contesta l’onere di provare in giudizio i fatti ad essa contrari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello secondo cui la sola intavolazione del certificato di eredità compiuta su iniziativa di un determinato soggetto non può determinare l’acquisto di un bene alla massa ereditaria, dichiarando l’inefficacia e l’inopponibilità nei confronti degli eredi legittimi dei successivi suoi trasferimenti).
Ordinanza|18 maggio 2021| n. 13273
Data udienza 2 ottobre 2020
Integrale
Tag/parola chiave:I beni soggetti al regime tavolare – Proprietà – Intavolazione – Estinzione del processo per tardiva riassunzione – Eccezione di parte preliminare ad ogni altra istanza – Iscrizione tavolare di beni – Efficacia per gli atti tra vivi – Esclusione per i trasferimenti per successione e per l’usucapione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23045/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), in persona del procuratore generale (OMISSIS), come da procura notarile del 13.01.2007 a ministero del notaio Dott. (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS), registrata a Trento in data 16.01.2007 al n. 220 Mod. 69 Vol. I, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con procura speciale con atto separato allegato al ricorso e con domicilio in Roma, Piazza Cavour n. 1, presso cancelleria Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) e (OMISSIS) ved. (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli Avv. (OMISSIS), e (OMISSIS), con procura speciale in calce al controricorso e con domicilio in Roma, piazza Cavour n. 1, presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza non definitiva della Corte d’appello di Trento n. 136 depositata il 3 maggio 2013 e la sentenza definitiva della medesima Corte n. 177 depositata il 17 giugno 2016 e notificata il 5 luglio 2016.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 2 ottobre 2020 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.
I beni soggetti al regime tavolare
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che:
– il Tribunale di Trento, con sentenza n. 102/2010 del 18.12.2009, respingeva le domande proposte da (OMISSIS) e da (OMISSIS) ved. (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) di accertamento della proprieta’ in capo a (OMISSIS) nato a (OMISSIS), dante causa degli attori per successione legittima, delle p.ed. (OMISSIS), p.f. (OMISSIS) formanti la particolo Tav. (OMISSIS) in luogo di (OMISSIS), nato a (OMISSIS) e deceduto in (OMISSIS), trattandosi di ipotesi di omonimia e per l’effetto dichiarare inefficaci e non opponibili ad essi i trasferimenti di detti beni intervenuti per successione legittima, quanto a (OMISSIS) ed (OMISSIS), e poi per contratto di compravendita, quanto a (OMISSIS), con conseguente intavolazione del diritto di proprieta’ in loro favore, affermando che pur trovando riscontro nella documentazione le ragioni esposte dagli attori, nella specie trovava applicazione l’articolo 64, comma 1 della Legge Tavolate e per l’effetto la decadenza dall’azione de qua per il decorso del triennio dall’ultima intavolazione, in mancanza di prova della mala fede di (OMISSIS) al momento dell’acquisto;
– sul gravame interposto dagli originari attori, la Corte d’appello di Trento, nella resistenza di (OMISSIS), che proponeva anche appello incidentale, nonche’ degli eredi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rimasta contumace (OMISSIS), con sentenza non definitiva n. 136/2013, in accoglimento del primo motivo di impugnazione e in riforma della sentenza del giudice di prime cure, accertava la proprieta’ dei beni de quibus in capo a (OMISSIS), nato a (OMISSIS) e deceduto il (OMISSIS), con trasmissione del diritto reale ai suoi eredi legittimi, (OMISSIS) e (OMISSIS), e per l’effetto dichiarava l’inefficacia nei confronti di questi ultimi dell’iscrizione tavolare di detti beni, ottenuta a seguito di certificato ereditario in nome di (OMISSIS) nato a (OMISSIS) e deceduto ad (OMISSIS), a nome di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), trattandosi di beni indebitamente inseriti nella denuncia di successione presentata da (OMISSIS) fra i beni del defunto fratello (OMISSIS), pur non essendo di proprieta’ dello stesso, nonche’ della successiva iscrizione a nome di (OMISSIS) a seguito della compravendita registrata a Trento il 25.06.2002, ordinando l’intavolazione del diritto di proprieta’ sui detti beni in favore degli attori, rimettendo con separata ordinanza la causa sul ruolo per istruire la decisione sulle restanti questioni. Con successiva sentenza definitiva la Corte di appello di Trento, espletate c.t.u., condannava gli eredi di (OMISSIS) e di (OMISSIS) a restituire a (OMISSIS) la somma di Euro 1.809,82, oltre interessi dalla domanda, regolando le spese di entrambi i gradi di giudizio;
– per la cassazione di entrambe le sentenze della Corte d’appello di Trento ricorre (OMISSIS), sulla base di tre motivi;
– resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS), rimaste intimate le restanti parti.
Atteso che:
– con il primo motivo la ricorrente lamenta la nullita’ di entrambe le sentenze per essere state rese in un procedimento estinto per inattivita’ delle parti. Afferma la ricorrente che l’atto di appello non sarebbe mai stato notificato a (OMISSIS), in quanto quella effettuata alla predetta nella residenza del procuratore generale, (OMISSIS) in data 27.04.2012 a cura degli eredi di (OMISSIS), era nulla ovvero inesistente per essere stata la procura generale rilasciata da (OMISSIS) ad (OMISSIS) revocata con atto autenticato dal notaio (OMISSIS), in data 16.08.2007, come da documentazione prodotta dal difensore degli eredi di (OMISSIS) in data 30.05.2013, con annotazione della stessa nel foglio “B” della Partite Tavolari di riferimento. Ad avviso della ricorrente ricorrerebbe ipotesi di estinzione del processo ex articolo 307 c.p.c., comma 3, per inattivita’ delle parti in riferimento all’ordine di rinnovazione tempestiva della notifica.
Il motivo e’ privo di fondamento.
I beni soggetti al regime tavolare
Gli esposti termini della censura involgono la questione della valenza degli insegnamenti di questo Giudice del diritto in tema di mandato.
Va puntualizzato, per un verso, che l’estinzione del potere di rappresentanza per morte del soggetto che l’ha conferito ovvero per revoca dello stesso, ai sensi dell’articolo 1396 c.c., non e’ opponibile ai terzi contraenti che senza loro colpa l’abbiano ignorata (cfr. Cass. 5 febbraio 1974 n. 305; Cass. 15 febbraio 1972 n. 415, secondo cui l’opponibilita’ ai terzi dell’estinzione della procura per morte del soggetto che l’ha conferita, e’ disciplinata esclusivamente dall’articolo 1396 c.c., comma 2, senza alcuna interferenza della disciplina legislativa della ultrattivita’ del mandato, attinente ai soli rapporti fra mandatario ed eredi del mandante; piu’ di recente: Cass. 23 ottobre 2018 n. 26779).
Per altro verso ancora, l’onere della prova dell’effettiva conoscenza ovvero della deficiente diligenza del controinteressato nell’apprendere la causa di estinzione della procura, segnatamente la morte del rappresentato ovvero per revoca del mandato, e’ a carico del rappresentato, recte degli eredi di costui (cfr. Cass. 2 aprile 1993 n. 3974; Cass. 15 febbraio 1978 n. 709; Cass. 18 aprile 1975 n. 1471).
In questi termini si rimarca che in nessun modo risulta che (OMISSIS) – che pure era costituito in appello gia’ in qualita’ di erede di (OMISSIS) – abbia allegato di aver assolto il surriferito onere probatorio nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS).
Del tutto ingiustificate, pertanto, sono le prospettazioni della ricorrente essendo nella giurisprudenza di questa Corte indiscusso che “l’estinzione del processo per tardiva riassunzione ex articolo 307 c.p.c., per poter essere dichiarata dal giudice, deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua istanza o difesa, volta ad ottenere una pronuncia diversa, e, ove non sia stata cosi’ tempestivamente eccepita, nel medesimo grado in cui si sono verificati i fatti che ad essa possono dar luogo, non puo’ essere dedotta e rilevata in sede d’impugnazione” (Cass. 5 agosto 2010 n. 18248; Cass. 1 ottobre 2002 n. 114087; Cass. 7 luglio 1997 n. 6111; Cass. 8 agosto 1994 n. 7323; Cass. 19 marzo 1994 n. 2628).
Ne consegue che nel caso in esame, non avendo eccepito l’estinzione del processo nella prima difesa dopo la pronuncia della sentenza non definitiva e l’ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, (OMISSIS) era decaduta dall’eccezione e non puo’ farla valere con il ricorso per cassazione;
– con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 64 della Legge Tavolare nella parte in cui e’ stata esclusa dal giudice di appello la buona fede in capo all’acquirente quanto al trasferimento del bene oggetto della domanda. Aggiunge che la motivazione su detto punto decisivo della controversia si presenterebbe insufficiente e/o contraddittoria. Anche la seconda censura non puo’ trovare ingresso.
Occorre a tal fine ricordare che costituisce principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui (cfr. Cass. 21 maggio 2012 n. 8001) per i beni soggetti al regime tavolare, previsto dal Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499, nelle province gia’ austro-ungariche, l’efficacia costitutiva dell’iscrizione o intavolazione e’ limitata agli atti tra vivi, e non e’ estensibile ai trasferimenti per successione ereditaria, o agli acquisti a titolo originario, come l’usucapione.
In effetti, il certificato di eredita’ previsto, nelle provincie soggette al regime tavolare, dal Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499, articolo 13, fa presumere, ad ogni effetto, la qualita’ di erede, ai sensi dell’articolo 21 del predetto R.D., ma trattasi di presunzione, che e’ “iuris tantum” (Cass. n. 11195 del 1996). Inoltre l’assenza di carattere costitutivo del sistema di pubblicita’ tavolare per gli acquisti per causa di morte, in relazione ai quali, anzi, come si desume dall’articolo 3 del decreto istitutivo, l’intavolazione non ha nemmeno il valore di una condizione di opponibilita’, occorrendo andare a verificare la qualita’ di erede secondo la normativa successoria (cosi’ Cass. n. 6240 del 1996; Cass. n. 6322 del 1999), esclude che la sola intavolazione del certificato di eredita’ compiuta su iniziativa di un determinato soggetto anche nell’interesse di altro beneficiario, possa di per se’ determinare l’acquisto del bene nella massa ereditaria.
Ad avviso del Collegio appare quindi corretta l’affermazione del giudice di merito che ha escluso siffatta valenza di acquisizione al patrimonio del de cuius degli originari convenuti all’iscrizione tavolare in questione, considerando peraltro che l’intavolazione del diritto vantato dalla ricorrente trova fondamento nella precedente iscrizione dei suoi danti causa, quale presupposto indefettibile, senza del quale la intavolazione di (OMISSIS) non poteva essere legittimamente disposta. Inserendosi, infatti, la domanda della ricorrente nel procedimento che mette capo alla intavolazione, la illiceita’ e la conseguente invalidita’ della prima non puo’ non ripercuotersi sulla validita’ della seconda, cioe’ sull’atto conclusivo del procedimento per quel fenomeno definito di invalidita’ derivata che trova larga applicazione nel procedimento amministrativo, ai cui principi deve essere ricondotto il procedimento previsto per la iscrizione nel libro fondiario;
con il terzo ed ultimo motivo, articolato in via subordinata, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli articoli 1483 e 1484 c.c., oltre ad inesistente, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale condannato gli eredi di (OMISSIS) e di (OMISSIS) alla restituzione della sola quota parte del prezzo versato da (OMISSIS) per la compravendita in data 25.06.2002 e relativo ai beni evitti, mentre sarebbero dovuti anche i danni.
La censura e’ inammissibile prima che infondata, in quanto non si confronta con la complessiva ratio decidendi posta dalla corte distrettuale a fondamento della pronuncia sulle restituzioni. La doglianza incentra la sua attenzione unicamente sul profilo della responsabilita’ dei suoi danti causa nel concludere la cessione della quota di eredita’, senza tenere conto che nella sentenza e’ stato positivamente accertato che “l’acquirente conosceva o avrebbe dovuto conoscere con l’uso dell’ordinaria diligenza” la non appartenenza alle venditrici di parte dei beni acquistati, circostanza peraltro gia’ verificata nella sentenza non definitiva (v. pag. 14 della decisione impugnata).
La Corte di merito ha, dunque, reputato che la domanda restitutoria della parte evitta fosse fondata, prescindendosi dalla colpa o dal dolo delle venditrici ex articolo 1494 c.c., limitandola pero’ alla quota del prezzo, avendo portata assorbente circa la ulteriore questione dei danni la circostanza della mancata diligenza da parte dell’acquirente medesima. Siffatta argomentazione non ha formato oggetto di critica, di qui l’inammissibilita’ del motivo di ricorso attinente alla sola affermazione sull’elemento soggettivo che non risulta in nessun caso idonea a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, per essere comunque consolidata la parte di motivazione non oggetto della censura.
I beni soggetti al regime tavolare
Conclusivamente, il ricorso va respinto.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
I beni soggetti al regime tavolare
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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