Guardia giurata e frequentazione di persone gravate da procedimenti penali

Consiglio di Stato, Sentenza|2 dicembre 2021| n. 8041.

Guardia giurata e frequentazione di persone gravate da procedimenti penali.

La frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia assume un’indubbia importanza in sede di valutazione della affidabilità del richiedente la nomina a guardia particolare giurata; gli organi del Ministero dell’interno ben possono rilevare come tali frequentazioni possano dare luogo a rischi, specie con riferimento alla possibilità che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole.

Sentenza|2 dicembre 2021| n. 8041. Guardia giurata e frequentazione di persone gravate da procedimenti penali

Data udienza 4 novembre 2021

Integrale

Tag- parola chiave: Guardia giurata – Autorizzazioni di polizia – Decreto prefettizio – Valutazione di affidabilità – Frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia – Rilevanza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6093 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ni. Co., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2021 il Cons. Umberto Maiello e dato atto, quanto ai difensori e alla loro presenza, di quanto indicato a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellante, a far data dal -OMISSIS-, ha svolto, previo rilascio del relativo decreto prefettizio, le mansioni di guardia particolare giurata alle dipendenze dell’-OMISSIS-
1.1. Con decreto prefettizio -OMISSIS-, la Prefettura di Avellino ha respinto l’istanza intesa ad ottenere il rinnovo del decreto di guardia particolare giurata.
Il suddetto atto di diniego riposa sulle seguenti ragioni ostative, mutuate dalla richiamata nota informativa redatta dai Carabinieri di Avellino: “a seguito di istruttoria esperita dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, il ricorrente risulta essere stato controllato, -OMISSIS- unitamente a soggetti pregiudizievoli:
– -OMISSIS- il quale risulta avere vicende penali per -OMISSIS-;
– -OMISSIS- sul conto del quale risulta notizia di reato all’A. G. per -OMISSIS-;
–OMISSIS- il quale risulta avere a suo carico provvedimento giudiziario-amministrativo per -OMISSIS-“;
“Rilevato altresì dalla succitata istruttoria che anche -OMISSIS- risultano gravati da pregiudizi penali e controllati per frequentazioni con -OMISSIS-“.
2. Il T.A.R. per la Campania – -OMISSIS-, respingeva l’istanza di sospensione del suindicato provvedimento mentre, in sede di gravame, questa Sezione accoglieva il ricorso ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a., ai fini “della sollecita fissazione dell’udienza di merito in primo grado”.
-OMISSIS-, nel frattempo, veniva licenziato.
2.1 Con la sentenza -OMISSIS-, qui appellata, il giudice di prime cure ha respinto il ricorso evidenziando, da un lato, come dall’istruttoria svolta emergesse “un quadro oggettivamente preoccupante, soprattutto a carico dei -OMISSIS-… ” e, dall’altro, l’ampia discrezionalità riservata dal legislatore all’Autorità procedente, il cui esercizio, nella specie, si è ritenuto non evidenziasse profili di manifesta illogicità o irragionevolezza.
3. Avverso il suindicato decisum l’appellante, a sostegno della spiegata azione impugnatoria, deduce:
a) l’erroneità della sentenza appellata dal momento che il giudice di prime cure, valorizzando prevalentemente le “frequentazioni con -OMISSIS-” dei -OMISSIS-, non avrebbe rilevato l’insussistenza della -OMISSIS- con -OMISSIS– all’epoca della richiesta di rinnovo del porto d’armi. Tanto in ragione del fatto che -OMISSIS-, data del controllo dei Carabinieri, il predetto -OMISSIS-;
b) sarebbero, inoltre, inconferenti gli elementi indiziari raccolti dall’Autorità prefettizia, e impropriamente convalidati dal TAR, dal momento che si tratterebbe di singoli e occasionali episodi di per se stessi inidonei a far pensare alla sussistenza di un rapporto qualificato di frequentazione:
– con riguardo al -OMISSIS-, il TAR darebbe rilievo all’unico controllo -OMISSIS-, in occasione del quale il suddetto è stato notato “dialogare” con un soggetto controindicato;
– con riguardo al -OMISSIS-, il TAR valorizzerebbe l’unico controllo del-OMISSIS-, in occasione del quale il suddetto è stato notato “dialogare” con un soggetto controindicato;
– il precedente a carico del -OMISSIS-, condannato a -OMISSIS- di multa per -OMISSIS- – pena sospesa – il -OMISSIS-, risalirebbe a -OMISSIS- ed è stato già favorevolmente valutato dalla Prefettura di Avellino in occasione dei diversi rinnovi del decreto di guardia particolare giurata che hanno interessato il ricorrente al quale è stato riconosciuto tale status dal -OMISSIS-;
c) -OMISSIS–, nonostante le esplicite sollecitazioni svolte nel corso del giudizio, non sarebbe stato messo nelle condizioni di conoscere l’identità del soggetto controindicato con il quale i -OMISSIS- sono stati visti “dialogare”. La sentenza di primo grado non si sarebbe pronunciata sull’illegittimità del diniego all’accesso agli atti, pure rilevata dal ricorrente, concretizzando un’omessa pronuncia, ma soprattutto ritenendo comprovata, sulla base di un semplice “dia”, una vera e propria “frequentazione”, da parte dei -OMISSIS-, di soggetti controindicati;
d) Il TAR, contraddicendo le premesse da cui ha preso abbrivio, non avrebbe valutato l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza delle circostanze suindicate;
e) nella decisione appellata non si sarebbe tenuto conto del fatto che l’odierno appellante era già in possesso del decreto di guardia particolare giurata, senza aver ricevuto alcun tipo di censura, nonché delle negative ripercussioni -OMISSIS- che il rigetto del rinnovo del decreto di guardia particolare giurata ha generato a carico del -OMISSIS–, il quale ha difatti subì to, a causa del medesimo, la perdita del posto di lavoro, sua unica fonte di sostentamento.
4. Il Ministero dell’Interno, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. All’udienza del 4.11.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.
7. Com’è noto, il conferimento della qualifica di guardia particolare giurata, cui accede in via ordinaria anche il rilascio di porto d’armi, rientra tra le cosiddette autorizzazioni di polizia disciplinate a livello generale dal Capo III del Titolo I del r. d. 18 giugno 1931, n. 773. Il loro rilascio, pertanto, è condizionato alla verifica della sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 11, nonché a quelli specificamente richiesti dalla norma di riferimento.
7.1. Analoga indicazione è contenuta all’art. 43, comma 2, in materia di porto d’armi, laddove egualmente si richiama il requisito della “buona condotta”, nonché l'”affidamento a non abusare delle armi”.
7.2. L’art. 138, infine, relativo nello specifico al titolo di guardia particolare giurata, al comma 1, nella stesura risultante dall’intervento della Corte Costituzionale n. 311/1996, consente di valutare la condotta morale del richiedente, senza pretenderne i parametri di assolutezza riconducibili all’aggettivo “ottima” ivi originariamente previsto.
7.3. Come di recente evidenziato da questa Sezione, sussiste in capo all’Amministrazione l’obbligo di valutare, con la discrezionalità tipica sottesa al rilascio delle autorizzazioni di polizia, a maggior ragione in un ambito di particolare delicatezza quale quello che implica comunque l’uso delle armi, la specchiatezza del richiedente, non in termini assoluti e lato sensu etici, bensì, con un approccio finalistico, in funzione proprio dei contenuti specifici della richiesta avanzata. Si è, altresì, precisato che la peculiarità del ruolo della guardia particolare giurata, chiamata a tutelare l’integrità del patrimonio altrui, tanto che il legislatore annette allo stesso il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio (art. 138, ultimo comma, T.U.L.P.S., aggiunto dall’art. 33, comma 1, lett. d) della L. 1° marzo 2002, n. 39), impone un’attenzione particolare nell’esercizio di tale discrezionalità, non richiedendo necessariamente un giudizio di vera e propria pericolosità sociale dell’interessato (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 10/07/2018, n. 4215).
E’, infatti, noto che l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare l’adozione di misure con valenza tipicamente cautelare, senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso e la relativa valutazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1 agosto 2014, nr. 4121).
Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è quindi un giudizio di pericolosità sociale bensì un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2016, nr. 922; id., 12 giugno 2014, nr. 2987; id., nr. 4121/2014, cit.; id., 19 settembre 2013, nr. 4666).
Sulla scorta dei suesposti principi la giurisprudenza ritiene esigibile nei confronti delle guardie particolari giurate l’obbligo di tenere una condotta improntata al massimo rispetto della legalità, evitando con accortezza situazioni ambigue e comunque non adeguate ai compiti propri della qualifica stessa.
8. Orbene, così ricostruita la cornice giuridica di riferimento, deve evidenziarsi che il provvedimento gravato in prime cure riposi su plurime e circostanziati elementi indiziari, compiutamente descritti ancorché per relationem.
8.1. Dall’istruttoria esperita (rapporto Comando Provinciale Carabinieri di Avellino -OMISSIS-) emergeva, invero, che l’interessato era stato controllato -OMISSIS- unitamente a -OMISSIS- aventi a carico pregiudizi e precedenti penali: uno denunciato per -OMISSIS-; un altro sul cui conto figurava un notizia di reato per -OMISSIS- e un altro a cui carico risultava un provvedimento giudiziario-amministrativo per -OMISSIS-.
Inoltre, dal rapporto dell’Arma sopraindicato emergeva che i -OMISSIS- del -OMISSIS- risultavano gravati da pregiudizi penali ed erano stati controllati dagli organi di polizia per frequentazioni controindicate.
9. Sul punto, deve evidenziarsi, anzitutto, come non abbiano pregio le deduzioni attoree volte a ribaltare le emergenze processuali cristallizzate nel giudizio di prime cure quanto alla cerchia dei -OMISSIS- per come ricostruita nell’informativa dei Carabinieri, tanto più che nella stessa prospettazione dell’appellante, -OMISSIS-, il -OMISSIS- avrebbe mantenuto -OMISSIS-.
Nella suddetta prospettiva non può essere revocata in dubbio la rilevanza degli accertamenti svolti sui –OMISSIS- rispetto ai quali -OMISSIS- risulta vieppiù qualificata dalla -OMISSIS-, circostanza affatto neutra nella valutazione che involge lo svolgimento di un servizio così delicato cui si riconnette, in via ordinaria, la disponibilità di armi.
9.1. In tale contesto sono, dunque, giustamente caduti nel fuoco delle valutazioni svolte dall’Autorità procedente anche le condotte -OMISSIS-, del -OMISSIS-, dell’-OMISSIS-.
A carico di ciascuno dei suddetti soggetti sono state rilevate comportamenti in rapporto di chiara distonia con il rispetto delle regole siccome fatti oggetto di denuncia (-OMISSIS-) ovvero condannati (-OMISSIS-), sia pure per fatti risalenti.
Il -OMISSIS- di riferimento risulta vieppiù aggravato dai contatti intercorsi con soggetti controindicati sia da parte dell’appellante, nella circostanza già sopra indicata, -OMISSIS-, contatti analiticamente descritti nella più volte citata informativa dei Carabinieri.
10. A tal riguardo, trova recisa smentita la doglianza veicolata nel mezzo qui in rilievo circa la mancata ostensione dei dati descrittivi delle risultanze dei controlli operati dai Carabinieri, dal momento che l’Amministrazione, fin dal -OMISSIS-, ha depositato agli atti del giudizio di primo grado la versione integrale dell’informativa in argomento, dalla quale è possibile agevolmente evincere senza omissis l’identità delle persone controindicate, i precedenti da cui risultano gravate nonché le circostanze di tempo e di luogo in cui si è svolto l’accertamento.
10.1. Tanto refluisce in negativo sulla fondatezza della censura qui sollevata essendo, dunque, nella piena disponibilità della parte, fin dal giudizio di primo grado, la conoscenza delle notizie poi contestate.
10.2. Né l’appellante ha sul punto fatto pervenire in quella sede, anche eventualmente attraverso l’articolazione di motivi aggiunti, pertinenti osservazioni sulla natura dei reali rapporti intercorsi con i soggetti controindicati sì da spiegare in modo plausibile le ragioni degli incontri onde suffragare la solo enunciata tesi della occasionalità di tali contatti.
10.2. E, invero, anche in ragione di tale lacuna nell’impianto assertivo dell’appellante, non può di certo essere sottovalutato il dato, ben lumeggiato nel provvedimento di prime cure, per come integrato dalla richiamata informativa dei Carabinieri, dei plurimi contatti che -OMISSIS- ha avuto, anche di recente, con -OMISSIS- con il rischio dunque di una possibile permeabilità rispetto ad ambienti criminali che l’Autorità procedente ha ragionevolmente ritenuto di non poter trascurare.
10.3. E ciò vieppiù a dirsi rispetto ai dialoghi ravvicinati intercorsi tra -OMISSIS-, con il medesimo soggetto, tale -OMISSIS-, indicato come appartenente al “-OMISSIS- denominato “-OMISSIS-” -OMISSIS-, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.”.
La circostanza sembra suffragare, in mancanza di elementi di segno contrario, una conoscenza “-OMISSIS-” che, alla luce del -OMISSIS-, suscita, nell’ambito di una più ampia visione di insieme, contraddistinta da un conclamato e diffuso quadro di contatti con soggetti pregiudicati di più di un esponente del suddetto -OMISSIS–, ragionevoli riserve sulla garanzia di una piena e incondizionata affidabilità dell’appellante allo svolgimento dell’attività qui in rilievo.
La frequentazione di persone gravate da procedimenti penali e di polizia assume un’indubbia importanza in sede di valutazione della affidabilità del richiedente la nomina a guardia particolare giurata; gli organi del Ministero dell’interno ben possono rilevare come tali frequentazioni possano dare luogo a rischi, specie con riferimento alla possibilità che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 27/03/2018, n. 1905).
Quanto detto a maggior ragione in relazione al riconoscimento di qualifiche cui accede un titolo agevolato di porto d’arma, la cui custodia impone un’attenzione al contesto comprensibilmente accentuata. Al riguardo peraltro non vi è ragione di discostarsi dall’affermazione del Consiglio di Stato secondo la quale gli organi del Ministero dell’Interno ben possono rilevare come certe frequentazioni “possano dare luogo al rischio che l’arma sia appresa dalle persone frequentate, e gravate da procedimenti penali, e sia impropriamente utilizzata: una tale valutazione risulta di per sé ragionevole, perché per una buona regola di prudenza è bene evitare che soggetti pregiudicati per gravi reati frequentino chi porti con sé armi, e viceversa” (v. Cons. Stato, Sez. III, 13 ottobre 2016, n. 4242; nonché id., 10 agosto 2016, n. 3612).
11. Tenuto conto quindi della ristrettezza del sindacato giudiziale consentito in subiecta materia, attesa l’ampia discrezionalità riservata all’Amministrazione, deve, in definitiva, escludersi, oltre al difetto di istruttoria, l’assenza di vizi interni al processo di valutazione della affidabilità del soggetto interessato per come condizionata dalle descritte circostanze di contesto, -OMISSIS–, esistenti al momento dell’adozione del provvedimento impugnato.
In coerenza dell’approdo cui è giunto il giudice di primo grado deve, infine, rilevarsi che la stessa motivazione, richiamando i dati e le circostanze di fatto che hanno fondato il giudizio di inaffidabilità sull’istante, risulta ragionevole e adeguata.
Le spese vanno compensate con la precisazione che restano definitivamente a carico dell’appellante gli oneri del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate, salvo che per il contributo unificato i cui oneri restano definitivamente a carico dell’appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e le altre persone citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere
Giovanni Pescatore – Consigliere
Solveig Cogliani – Consigliere
Umberto Maiello – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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