Gli ispettori delle aziende di trasporto pubblico aventi funzioni ispettive

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 6 febbraio 2019, n. 3494.

La massima estrapolata:

Gli ispettori delle aziende di trasporto pubblico aventi funzioni ispettive possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico e non anche relativamente alle altre aree del territorio cittadino.

Sentenza 6 febbraio 2019, n. 3494

Data udienza 27 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente

Dott. COSENTINO Antonella – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 5315-2014 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo ex articolo 86 c.c., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che unitamente lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4536/2013 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 04/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/2018 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per rimessione alle Sezioni Unite sul primo motivo;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore di se medesimo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

L’avvocato (OMISSIS) propose opposizione davanti al giudice di pace di Torino avverso un verbale di accertamento di sosta vietata (in relazione ad un posteggio su un attraversamento pedonale), deducendone l’illegittimita’ per esser stato il medesimo elevato da un dipendente della (OMISSIS), societa’ concessionaria del trasporto pubblico locale a (OMISSIS), al di fuori dell’ambito dei poteri di accertamento attribuiti dalla L. n. 127 del 1997, articolo 17, comma 133, ai dipendenti delle societa’ concessionarie del trasporto pubblico.
Il giudice di pace accolse l’opposizione e compenso’ le spese di lite.
L’avvocato (OMISSIS) appello’ tale sentenza in relazione alla statuizione di compensazione delle spese e l’Amministrazione municipale propose appello incidentale sul merito.
Il tribunale di Torino ha rigettato l’appello principale ed ha accolto quello incidentale, ritenendo che, alla stregua del suddetto L. n. 127 del 1997, articolo 17, comma 133, il potere dei dipendenti delle aziende di trasporto pubblico locale di accertare le infrazioni alla disciplina della circolazione statale non fosse limitato alle infrazioni verificatesi sulle corsie di marcia o sulle aree di sosta riservate ai mezzi pubblici, ma fosse un potere generale esteso all’intero territorio comunale.
Contro tale sentenza l’avvocato (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi.
Il Comune di Torino ha resistito con controricorso.
La causa e’ stata chiamata alla camera di consiglio 2.2.18, per la quale solo il Comune depositava memoria, e quindi rinviata, in ragione della difformita’ dei precedenti giurisprudenziali sulla questione di diritto posta dal ricorso, alla odierna pubblica udienza, per la quale non sono state depositate ulteriori memorie illustrative e nella quale il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’articolo 360 c.p.c., n. 3, si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 127 del 1997, articolo 17, commi 132 e 133) in cui il tribunale torinese sarebbe incorso ritenendo che i poteri di prevenzione e accertamento delle infrazioni stradali dei dipendenti delle societa’ di pubblico trasporto locale si estendano a tutto il territorio comunale; secondo il ricorrente, per contro, tali poteri sarebbero limitati alle infrazioni verificatesi sulle corsie di marcia o sulle aree di sosta riservate ai mezzi pubblici o, comunque, alle infrazioni che in concreto ostacolino il regolare esercizio del servizio di trasporto pubblico.
Con il secondo motivo di ricorso, riferito all’articolo 360 c.p.c., n. 3, si censura la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in cui il tribunale sarebbe incorso rigettando l’appello avverso la statuizione di compensazione delle spese del primo grado di giudizio, disposta dal giudice di pace sul presupposto di un contrasto giurisprudenziale ad avviso del ricorrente insussistente.
Il primo motivo va giudicato fondato, non ravvisando il Collegio ragioni per discostarsi dall’orientamento espresso nella sentenza di questa Corte n. 2973/16 che, superando esplicitamente i difformi precedenti nn. 21268714 e 18982/2015, ha stabilito che “In tema di accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada, i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, aventi funzioni ispettive, ai quali, ai sensi della L. n. 127 del 1997, articolo 17, comma 133, siano state conferite le funzioni di cui al comma 132 del citato articolo, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, Decreto Legislativo n. 285 del 1992, ex articolo 6, comma 4, lettera c), con esclusione, quindi, dell’esercizio di tali funzioni relativamente ad ogni altra area del territorio cittadino”.
All’accoglimento del primo mezzo di gravame consegue la necessaria cassazione della sentenza gravata, con assorbimento del secondo motivo di ricorso; l’annullamento della sentenza di appello travolge infatti anche la regolazione delle spese di lite dalla stessa disposta per entrambi i gradi di merito.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa puo’ essere decisa nel merito, con il rigetto dell’appello incidentale del Comune avverso la sentenza di primo grado e l’assorbimento dell’appello principale dell’avvocato (OMISSIS), dovendosi in questa sede regolare ex novo le spese dell’intero giudizio; le quali vanno compensate, in ragione dell’evidenziato contrasto di orientamenti nel seno di questa stessa Suprema Corte.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo mezzo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello incidentale del Comune di Torino avverso la sentenza di primo grado, dichiara assorbito l’appello principale e compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.

Avv. Renato D’Isa

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