Gli effetti dell’elezione del domicilio da parte dell’imputato

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 29 luglio 2020, n. 23096.

Gli effetti dell’elezione del domicilio da parte dell’imputato presso il difensore permangono anche se questi, successivamente, sia stato sospeso dal competente Consiglio dell’Ordine, in quanto il domicilio può essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore o che l’abbia perduta, essendo tale atto distinto e diversificato quanto ai fini dalla nomina del difensore. (Fattispecie relativa al patrocinio dell’imputato svolto dal difensore destinatario di provvedimento di sospensione amministrativa, ai sensi dell’art. 29, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, per non aver versato nei termini prescritti il contributo annuale).

Sentenza 29 luglio 2020, n. 23096

Data udienza 10 luglio 2020

Tag – parola chiave: Minaccia grave – Recidiva reiterata – Contestazione – Difetto – prova carente Condanna – Imputato difeso da avvocato sospeso dall’esercizio della professione – Sospensione cautelare – Pubblicità – Nullità a regime intermedio – Eccezione – Termini

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. Romano Michele – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/04/2019 della Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Michele Romano;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Picardi Antonietta, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore della parte civile (OMISSIS), avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, in subordine, rigettato e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del 23 maggio 2016 del Tribunale di Perugia che ha affermato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) per il delitto di minaccia grave e, applicata la recidiva reiterata, lo ha condannato alla pena di giustizia, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed affidandosi ad un unico motivo con il quale, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), lamenta la nullita’ assoluta degli atti compiuti all’udienza del 14 settembre 2015, innanzi al giudice di primo grado, in quanto a detta udienza egli e’ stato difeso da un avvocato sospeso dall’esercizio della professione gia’ in data 2 settembre 2015, con la conseguenza che l’udienza si e’ svolta in assenza di un difensore.
Sostiene che la nullita’ assoluta travolge entrambe le sentenze di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.

2. Dalla documentazione in atti risulta che l’avv. (OMISSIS), che ha difeso l’imputato all’udienza del 14 settembre 2015, risultava gia’ sospeso dal competente Consiglio dell’Ordine degli avvocati con decorrenza dal 2 settembre 2015, ai sensi della L. n. 247 del 2012, articolo 29, comma 6.
Non risulta che a detta udienza la sospensione sia stata portata a conoscenza dell’autorita’ giudiziaria; il P.M. ha proceduto alla contestazione della recidiva reiterata, le parti hanno formulato le loro richieste istruttorie ed il Tribunale ha ammesso le prove e rinviato il processo per la loro assunzione.
Il verbale dell’udienza del 14 settembre 2015 e’ stato notificato all’imputato presso l’avv. (OMISSIS), suo domiciliatario.
All’udienza successiva il difensore e’ stato sostituito, ma il Tribunale non ha rilevato alcuna nullita’ e nemmeno ha proceduto alla rinnovazione degli atti compiuti alla precedente udienza.
3. Occorre allora valutare se gli atti compiuti all’udienza del 14 settembre 2015, alla quale ha partecipato un difensore sospeso ai sensi della L. n. 247 del 2012, articolo 29, siano affetti da nullita’ assoluta e se questa determini l’invalidita’ delle due sentenze di merito.
4. Deve in proposito considerarsi che la sospensione di cui alla L. n. 247 del 2012, articolo 29, comma 6, viene disposta dal Consiglio dell’ordine degli avvocati nei confronti di coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale;
la sospensione viene disposta previa contestazione dell’addebito e personale convocazione dell’avvocato inadempiente, ma il provvedimento non ha natura disciplinare e la sospensione, che ha durata indeterminata, viene revocata quando si sia provveduto al pagamento.
Essa si differenzia dalla sanzione disciplinare della sospensione, prevista dalla L. n. 247 del 2012, articolo 53, comma 3, e anche dalla sospensione cautelare di cui all’articolo 60, che invece sono collegate ad un’indegnita’ dell’iscritto ad esercitare la professione, hanno una durata determinata e per esse l’articolo 62, comma 5, prevede che di esse e’ data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell’ordine competente per l’esecuzione, ai presidenti dei consigli dell’ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell’ordine stesso.
La natura amministrativa e non disciplinare della sospensione di cui alla L. n. 247 del 2012, articolo 29, comma 6, e la assenza per essa del regime di pubblicita’ previsto dall’articolo 62, comma 5, sono elementi che conducono a ritenere che essa abbia effetti ridotti e piu’ limitati rispetto alla sanzione disciplinare della sospensione ed alla sospensione cautelare.
Tale diversita’ e’ del resto coerente con la diversa finalita’ della sospensione.
Quella prevista dall’articolo 29, comma 6, e’ volta a garantire l’adempimento dell’obbligo di contribuzione gravante sugli iscritti, mentre la sanzione disciplinare e’ volta a sanzionare un illecito.
Proprio la mancanza di un regime di pubblicita’ per la sospensione di cui all’articolo 29, comma 6, che consentirebbe all’autorita’ giudiziaria di venire a conoscenza del venir meno della possibilita’ per il professionista di esercitare la sua professione, porta il Collegio ad escludere che essa abbia rilevanza esterna e che laddove l’imputato sia assistito in udienza da un difensore colpito da siffatta sospensione si determini una nullita’ assoluta ed insanabile.
Non potendo la circostanza che l’imputato sia stato assistito da un difensore sospeso ai sensi della L. n. 247 del 2012, articolo 29, comma 6, integrare una nullita’ assoluta, puo’ trovare applicazione l’articolo 182 c.p.p., comma 1, a mente del quale le nullita’ a regime intermedio e le nullita’ relative non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa.
Nel caso di specie il difensore comparso all’udienza del 14 settembre 2015 non ha dedotto alcunche’, cosicche’, anche in conseguenza dell’assenza di un regime di pubblicita’ della sospensione, questa e’ rimasta ignota al Tribunale, che non e’ stato posto in grado di rilevarla.
5. In ogni caso, anche laddove si aderisse alla tesi sostenuta dal ricorrente, secondo la quale le attivita’ compiute all’udienza del 14 settembre 2015 sarebbero affette da nullita’ assoluta, questa comunque, nel caso di specie, non si trasmetterebbe alle due sentenze di merito.
Ai sensi dell’articolo 185 c.p.p., comma 1, la nullita’ di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo.
Il verbale dell’udienza del 14 settembre 2015 e’ stato validamente notificato all’imputato presso il suo difensore ove egli era elettivamente domiciliato.
Finanche la cancellazione dall’albo del difensore non incide sull’elezione di domicilio.
Gli effetti dell’elezione del domicilio da parte dell’imputato presso il difensore permangono anche se questi, successivamente, si sia cancellato dall’albo professionale, in quanto il domicilio puo’ essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualita’ di difensore o che l’abbia perduta, essendo tale atto distinto e diversificato, quanto ai fini, dalla nomina del difensore (Sez. 1, n. 48741 del 25/11/2004, Horneac, Rv. 230518).
Essendo il verbale contenente la data del rinvio stato validamente notificato all’imputato, quest’ultimo e’ stato posto in grado di comparire alle udienze successive, in relazione alle quali, essendo nel frattempo intervenuta la sostituzione del difensore, non appare configurabile alcuna nullita’.
Anche la recidiva, stante la rituale notifica del verbale, risulta validamente contestata.
Peraltro, anche laddove volesse ritenersi la recidiva non validamente contestata all’udienza del 14 settembre 2015, essa e’ stata applicata dal Tribunale con la sentenza di primo grado; la nullita’ della contestazione comporterebbe che la recidiva dovrebbe ritenersi applicata in difetto di contestazione.
Tale ipotesi e’ disciplinata dall’articolo 522 c.p.p. e secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte di cassazione la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullita’ a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, puo’ essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo e non puo’ essere dedotta per la prima volta in sede di legittimita’ (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886; Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, Di Stefano, Rv. 253217; Sez. 5, n. 9281 del 08/01/2009, Rv. 243161).
Nel caso di specie il difetto di contestazione della recidiva, che sarebbe conseguenza della nullita’ assoluta degli atti espletati all’udienza del 14 settembre 2015, e’ stato dedotto solo con il ricorso per cassazione, atteso che con l’atto di appello l’ (OMISSIS) si e’ limitato a contestare la validita’ della sola notifica del verbale dell’udienza suddetta, in quanto eseguita presso l’avv. (OMISSIS), eccezione che era comunque infondata per le ragioni sopra esposte.
Ne consegue che l’eccezione volta a far valere la illegittima applicazione della recidiva, perche’ mai validamente contestata, non e’ ammissibile in questa sede, in quanto il ricorrente e’ gia’ decaduto da tale eccezione non avendola sollevata con l’atto di appello o nel giudizio di secondo grado.
La circostanza, poi, che all’udienza successiva a quella del 14 settembre 2015 non si sia provveduto alla rinnovazione delle formalita’ di apertura del dibattimento, delle richieste di prova e del provvedimento di ammissione delle prove e’ circostanza che in ogni caso non comporterebbe nullita’ assoluta della sentenza.
Le richieste di prova ed il provvedimento di loro ammissione, adottato all’udienza del 14 settembre 2015 risultano superati dalla assunzione delle prove alle udienze successive innanzi al difensore nominato in sostituzione dell’avv. (OMISSIS). Tale diverso difensore non ha sollevato alcuna eccezione in ordine alla assunzione di dette prove e nemmeno il ricorrente ha lamentato di avere subito alcun pregiudizio in ordine all’attivita’ istruttoria, che conserva validita’ in quanto espletata con il consenso delle parti, pur in assenza di un formale provvedimento di ammissione delle prove.
6. Concludendo, il ricorso deve essere rigettato e, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., comma 1, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonche’, ai sensi dell’articolo 541 c.p.p., al pagamento di quelle sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro duemila, oltre accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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