Il giudizio per il riconoscimento dell’equo indennizzo da irragionevole durata del processo ha carattere contenzioso

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 6015.

La massima estrapolata:

Il giudizio per il riconoscimento dell’equo indennizzo da irragionevole durata del processo ai sensi della l. n. 89 del 2001 (cd. legge Pinto) ha carattere contenzioso perché volto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo che si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con un provvedimento il quale, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza ed è suscettibile di acquistare autorità di giudicato. Ne consegue che trovano applicazione analogica le disposizioni degli artt. 91 ss. c.p.c. in tema di spese processuali e che la relativa liquidazione va effettuata non già in base alla tabella n. 7 del d.m. n. 55 del 2014 del Ministero della Giustizia, concernente i procedimenti di volontaria giurisdizione, bensì a quella n. 12 del medesimo d.m. sui giudizi ordinari innanzi alla corte d’appello.

Ordinanza 28 febbraio 2019, n. 6015

Data udienza 19 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6439/2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
MINISTERO ECONOMIA FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto n. 1927/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 07/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/09/2018 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

RITENUTO

che:
con piu’ ricorsi L. n. 89 del 2001, ex articolo 3, depositati tra il giugno ed il luglio 2012, successivamente riuniti, i ricorrenti adivano la Corte d’Appello di Perugia per chiedere la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell’indennizzo derivante dalla irragionevole durata di un giudizio amministrativo svoltosi innanzi al TAR del Lazio, durato circa nove anni per un solo grado di giudizio;
l’adita Corte d’Appello, con decreto depositato in data 7.7.2017, accoglieva la domanda proposta da alcuni dei ricorrenti e condannava il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite in favore degli odierni ricorrenti nella misura di Euro 8,00 per spese vive ed Euro 405,00 per compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
per la cassazione del decreto, i ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso sulla base di un unico motivo;
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e’ rimasto intimato;
in prossimita’ dell’udienza i ricorrenti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., articolo 2233 c.c., in relazione al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, per avere la corte territoriale liquidato un importo, pari ad Euro 405,00 in applicazione delle tariffe per i procedimenti di volontaria giurisdizione, mentre si tratterebbe di un giudizio di natura contenziosa;
il motivo e’ fondato;
questa Corte, con orientamento consolidato al quale si intende dare continuita’, ha affermato che il giudizio di cui alla L. n. 89 del 2001, configura un procedimento contenzioso, in quanto volto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, che si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si chiude con un provvedimento, il quale, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza, suscettibile quindi di acquistare autorita’ di giudicato;
– ne consegue che trova applicazione analogica gli articoli 91 c.p.c. e segg., pur trattandosi di provvedimento camerale, in quanto il provvedimento che definisce il giudizio non ha natura sostanzialmente amministrativa, ma statuisce su posizioni giuridiche soggettive (Cassazione civile sez. I, 01/07/2004, n. 12021; Cass. Civ. Sez. I, 21.10.2009 n. 22292)
– la liquidazione va, pertanto, effettuata non sulla base della tabella n. 7 del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, concernente i procedimenti di volontaria giurisdizione, ma sulla base della tabella n. 12 dello stesso Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, relativa ai giudizi ordinari dinanzi alla Corte di Appello;
– considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessivi Euro 405,00 si pone al di sotto dei limiti imposti dal Decreto Ministeriale n. 55, tenuto conto del valore della causa (da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicita’ dell’affare (articolo 4, cit.);
considerato che il provvedimento gravato deve essere cassato e, sussistendone le condizioni, la causa puo’ essere decisa nel merito, dovendosi liquidare la somma di Euro 1198,50, senza far luogo all’aumento facoltativo per il numero delle parti assistite, tenuto conto della medesimezza delle questioni trattate (Euro 255,00 per la fase di studio, Euro 255,00 per la fase introduttiva, Euro 283,50 per la fase istruttoria, Euro 405,00 per la fase decisionale), oltre, IVA e contributo L. n. 576 del 1980, ex articolo 11, con distrazione in favore dell’Avv. (OMISSIS), che ne ha fatto richiesta, dichiarandosi antistatario;
considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, sempre con distrazione, come in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualita’ della causa, nonche’ delle attivita’ espletate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, liquida a titolo di spese, ponendo la somma a carico del Ministero controricorrente, per il giudizio di merito svoltosi innanzi alla Corte d’appello di Perugia l’importo complessivo di Euro 1198,50 oltre spese generali ed accessori, distratto in favore dell’Avv. (OMISSIS);
condanna il predetto Ministero al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che, distratte in favore dell’Avv. (OMISSIS), liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

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