Giudizio di riconoscimento degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 20 aprile 2020, n. 7923.

La massima estrapolata:

La contumacia del convenuto, nel giudizio di riconoscimento degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, non incide sulla natura dell’eccezione relativa alla convivenza triennale come coniugi, che costituisce un limite di ordine pubblico alla delibazione, e rimane compresa, anche in mancanza della costituzione della parte convenuta,tra quelle riservate dall’ordinamento all’esclusiva disponibilità delle parti. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, in cui la moglie era rimasta sempre contumace e dagli atti era emersa una convivenza tra i coniugi di durata ultratriennale, accompagnata dalla nascita di tre figli).

Ordinanza 20 aprile 2020, n. 7923

Data udienza 11 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Sentenza ecclesiastica – Delibazione – Scoperta omosessualità del coniuge – Ricorso della procura contro riconoscimento – Rigetto – Ratio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 123/2018 proposto da:
Procura Generale presso la Corte di Cassazione, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1198/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 15/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/12/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1198/2017 pubblicata il 15-11-2017 la Corte d’appello di Lecce ha dichiarato l’efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese del 22 giugno 2012, con la quale era stata dichiarata la nullita’ del matrimonio celebrato in (OMISSIS) tra (OMISSIS), nato a (OMISSIS), e (OMISSIS), nata a (OMISSIS), mandando al competente ufficio di stato civile per la trascrizione della sentenza e condannando la parte contumace (OMISSIS) alla rifusione delle spese di lite. La Corte territoriale, pronunciando in contumacia di (OMISSIS), ha rilevato che nel caso in esame, come evincibile dalla documentazione prodotta, risultavano rispettati i principi attinenti: i) alla competenza del giudice che aveva pronunciato la sentenza; ii) alla conoscenza dell’atto introduttivo per entrambe le parti; iii) all’osservanza del diritto di difesa e della regolare costituzione delle parti in giudizio secondo la legge dello Stato in cui si era svolto il processo; iiii) al passaggio in giudicato della sentenza secondo la stessa legge; iiiii) alla non contrarieta’ ad altra sentenza resa da un giudice italiano e passata in giudicato, nonche’ alla mancata pendenza dinanzi al giudice italiano di una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti ed iniziata prima del processo straniero ed alla carenza di effetti contrari all’ordine pubblico. La Corte territoriale, per quanto specificatamente di interesse, ha ritenuto che la sentenza ecclesiastica non fosse in contrasto con i principi dell’ordine pubblico italiano perche’ la causa di nullita’ ritenuta sussistente si atteggia in modo non dissimile dall’ipotesi della simulazione prevista dall’articolo 123 c.c., senza che vi osti il fatto che la pronuncia sia stata resa indipendentemente dai limiti fissati del citato articolo 123, comma 2, per farla valere, come da giurisprudenza di questa Corte richiamata (Cass. n. 4916/1986). Inoltre ha rilevato che nella specie neppure era in discussione il principio di ordine pubblico della tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole, dal momento che l’indicato ostacolo non poteva ravvisarsi quando il coniuge che ignorava o non poteva conoscere il vizio del consenso dell’altro coniuge chiedeva la declaratoria della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d’appello ovvero non si opponeva a tale declaratoria.
2. Avverso questa sentenza la Procura Generale della Corte di Cassazione propone ricorso, affidato a cinque motivi, nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), che sono rimasti intimati.
3. Il ricorso e’ stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., u.c. e articolo 380 bis 1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la Procura Generale lamenta “Violazione e falsa applicazione degli articoli 7, 29, 30 Cost.; articolo 8 CEDU; articolo 7 Carta di Nizza; L. n. 218 del 1995, articolo 64, comma 1, lettera g); L. 4 maggio 1983, n. 184, articolo 6; L. 25 marzo 1985, n. 121, articoli 8 e segg., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Ad avviso della parte ricorrente, la convivenza tra i coniugi, pacificamente di durata ultra-triennale nel caso di specie, in base a quanto accertato dal Tribunale ecclesiastico, e la nascita di tre figli sono circostanze univocamente indicative di una stabile situazione familiare di fatto, allargata anche ai figli, protrattasi senza particolari problematiche dal 1990 fino al 2000, atteso che, in base alla stessa prospettazione del (OMISSIS), solo con la nascita del terzo figlio la moglie aveva cominciato a manifestare una crescente insofferenza nei confronti della vita coniugale. La convivenza “come coniugi”, allargata anche ai figli, trova una protezione privilegiata nelle norme indicate in rubrica ed e’ condizione ostativa alla delibazione, per manifesta contrarieta’ ai principi dell’ordine pubblico italiano, come da giurisprudenza di questa Corte richiamata in ricorso (Cass. Sez. Unite nn. 16379 e 16380 del 2014).
2. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 29, 30 Cost.; L. n. 218 del 1995, articolo 167, articolo 64, comma 1, lettera g); L. 4 maggio 1983, n. 184, articolo 6; L. 25 marzo 1985, n. 121, articoli 8 e segg., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Deduce, con riferimento alla rilevabilita’ d’ufficio della violazione di principi di ordine pubblico, che con la sentenza n. 10531/2013 della Sezioni Unite di questa Corte e’ stato affermato il principio di diritto secondo cui l’eccezione in senso stretto e’ tale solo se il legislatore ne ha espressamente escluso la rilevabilita’ d’ufficio e il rilievo d’ufficio non e’ subordinato alla specifica tempestiva allegazione della parte, essendo sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis in quanto “il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione”. Se la convivenza tra i coniugi costituisce elemento essenziale ed e’ tutelata da norme di ordine pubblico italiano in quanto regolata da disposizioni costituzionali, convenzionali e ordinarie, ad avviso della Procura Generale non puo’ che conseguirne la rilevabilita’ d’ufficio, non potendo coesistere nella medesima eccezione il contenuto di ordine pubblico e la natura di eccezione in senso stretto, come statuito dalle pronunce di questa Corte n. 6331/2014 e delle Sezioni Unite di questa Corte n. 1912/2012. Deduce che gli argomenti per i quali la pronuncia n. 2846/2017, vertente su questioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio, ha condiviso l’esegesi delle sentenze delle Sezioni Unite n. 16379 e 16380 del 2014, ossia quello della “complessita’ fattuale” e quello dell’analogia, non danno conto delle ragioni che hanno portato al sovvertimento di principi pacifici e consolidati, affermati a iniziare dalla decisione delle Sezioni Unite n. 1099/1998, seguita in senso conforme da quelle, sempre delle Sezioni Unite, n. 15661/2005 1912/2012 e 10531/2013. Rileva, quindi, l’esistenza di un contrasto tra i due orientamenti e rimarca, come evidenziato da autorevole dottrina, la contraddizione di un principio imperativo affidato alla disponibilita’ delle parti.
3. Con il terzo motivo la Procura ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 3 Cost.; articolo 19 TFUE; articolo 21 Carta di Nizza (non discriminazione); articolo 14 CEDU (divieto di discriminazione); L. 25 marzo 1985, n. 121, articolo 8, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Rileva che l’unica ragione fondante la decisione del giudice ecclesiastico, che si muove tra giudizio e pregiudizio, e’ l’omosessualita’ di (OMISSIS), che e’ biasimata a causa del suo supposto orientamento sessuale e per questo considerata affetta da “disturbo grave della personalita’”, nonche’ “certamente un soggetto con personalita’ gracile, con gravi deficienze nell’autonomia strutturale della volonta’, nonche’ nella responsabilita’ personale dal punto di vista emotivo-affettivo”. Deduce che, secondo il Tribunale ecclesiastico, la “malattia” da cui e’ affetta la (OMISSIS) ha minato la sua capacita’ di libero consenso. Ricorre quindi la violazione del limite dell’ordine pubblico interno e internazionale, con riferimento al diritto fondamentale di vivere liberamente la vita sessuale ed affettiva sancito dalla Costituzione, dalla Cedu e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell’unione Europea, nonche’ con riferimento al principio di non discriminazione. Richiama varie pronunce della Corte di Strasburgo, in fattispecie di violazione di coppie omosessuali del principio di non discriminazione.
4. Con il quarto motivo la Procura ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione degli articoli 6-8 CEDU; articoli 291-292 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.”. Deduce errata applicazione dell’articolo 6 CEDU, che afferma il principio proprio di ogni persona a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole, sancito anche dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 585/2014. Inoltre l’articolo 22 del Reg. CE n. 2201 del 2003 indica l’ipotesi di contrarieta’ all’ordine pubblico e di contumacia quali ragioni di non riconoscibilita’ delle decisioni in cause matrimoniali e rileva che potrebbero profilarsi dubbi di incostituzionalita’ per essere assicurati diversi livelli di tutela a seconda che la decisione sia emessa da giudici ecclesiastici ovvero di altro Stato membro dell’Unione Europea, perche’ solo nel secondo caso vi sarebbe limite invalicabile all’ingresso del provvedimento straniero nel nostro ordinamento, cosi’ potendo prospettarsi la necessita’ di un rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE alla Corte di Giustizia relativamente all’articolo 22 e 46 del citato Reg. CE. Inoltre la contumacia non e’ univocamente indicativa del disinteresse per il risultato della controversia e il diritto alla vita privata e familiare della contumace, nonche’ la certezza del suo stato necessitano della tutela officiosa del giudice o almeno del P.G., custode dei diritti spiccatamente pubblicistici del procedimento di delibazione.
5. Con il quinto motivo la Procura ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”. Deduce che la Corte territoriale si e’ limitata ad una verifica del rispetto delle condizioni previste per dare ingresso nel nostro ordinamento alla sentenza straniera e manca nella specie ontologicamente la categoria giuridica stessa della soccombenza e difetta un qualunque cenno alle ragioni della condanna. Data la particolare rilevanza degli interessi in gioco e la peculiarita’ dell’oggetto dei giudizi di delibazione, ad avviso della Procura le spese di lite avrebbe dovuto essere compensate.
6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.
6.1. Occorre premettere che il Collegio ritiene di conformarsi, condividendone il contenuto, ai richiamati precedenti delle Sezioni Unite nn. 16379 e 16380 del 2014, anche quanto alla non rilevabilita’ di ufficio del limite di ordine pubblico alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullita’ del matrimonio concordatario costituito dalla convivenza triennale delle parti come coniugi. Le Sezioni Unite, infatti, con le citate sentenze “gemelle”, hanno confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale restrittivo in tema di eccezioni in senso stretto, richiamato nel ricorso della Procura generale, ritenendo, tuttavia, motivatamente che l’eccezione relativa alla convivenza triennale come coniugi, ostativa alla positiva delibazione della sentenza ecclesiastica di nullita’ del matrimonio, rientri appunto tra quelle che l’ordinamento riserva alla disponibilita’ della parte interessata. Le Sezioni Unite sono pervenute a detta conclusione sia in considerazione della “complessita’ fattuale” delle circostanze sulle quali essa si fonda e della connessione molto stretta di tale complessita’ con l’esercizio di diritti, con l’adempimento di doveri e con l’assunzione di responsabilita’ personalissimi di ciascuno dei coniugi, sia tenuto conto della espressa previsione della necessita’ dell’eccezione di parte nell’analoga fattispecie dell’impedimento al divorzio costituito dall’interruzione della separazione, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 3.
Il suddetto orientamento e’ stato ribadito da questa Corte con successive recenti pronunce (cfr. Cass. n. 24729/2018; Cass. n. 2648/2017 in fattispecie analoga alla presente; Cass. n. 26188/2016; Cass. n. 18695/2015), sicche’ non si ravvisa sussistente il contrasto giurisprudenziale denunciato con il ricorso, e il Collegio, intendendo dare continuita’ all’indirizzo di cui si e’ detto, non ritiene di dover rimettere gli atti alle Sezioni Unite. Non ricorrono, infatti, ragioni per ritenere che la rilevabilita’ solo ad eccezione di parte del limite di ordine pubblico in discussione contrasti con il diritto al giusto processo della parte rimasta contumace, considerato il carattere volontario della contumacia stessa, dichiarabile solo in presenza della prova della rituale notifica della domanda giudiziale, richiamate le articolate argomentazioni espresse nelle citate pronunce di questa Corte, anche a Sezioni Unite, che hanno dato ampiamente conto delle ragioni giustificative della rilevabilita’ ad eccezione di parte nel senso infra sinteticamente precisato.
6.2. Neppure ricorrono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, sulla interpretazione delle norme del regolamento CE n. 2201/2003 richiamate nel ricorso, per l’assorbente ragione che tale regolamento e’ “relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilita’ genitoriale” adottate in un diverso Stato membro dell’Unione Europea, non delle decisioni dei tribunali ecclesiastici. Si e’ gia’ evidenziato, peraltro, che non e’ ravvisabile, solo in dipendenza della contumacia della parte, alcuna lesione del diritto di quest’ultima al giusto processo.
6.3. Non e’ fondata nemmeno la censura inerente alla dedotta decisiva rilevanza dell’omosessualita’ di (OMISSIS) nella decisione del Tribunale ecclesiastico ed ai riflessi sulla violazione dell’ordine pubblico nazionale e internazionale. Nella sentenza impugnata si afferma che la domanda di nullita’ del matrimonio e’ stata accolta dal Tribunale ecclesiastico per “esclusione dell’indissolubilita’ da parte dell’attore”, oltre che “grave difetto di discrezione di giudizio della convenuta circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente” e per “incapacita’ della convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica”. Ne consegue che la condizione soggettiva della moglie non e’ stata affatto “l’unica ragione fondante la decisione del giudice ecclesiastico”, come affermato in ricorso (pag. n. 8), ed infatti la Corte territoriale ha valutato l’eventuale contrasto con l’ordine pubblico, escludendolo, facendo riferimento all’ipotesi, ritenuta non dissimile, della simulazione di cui all’articolo 123 c.c., che presuppone da parte di entrambi i coniugi la volonta’ di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti discendenti dal matrimonio. Dunque, se il vizio di nullita’ del matrimonio e’ dipeso dalle condotte di entrambi i coniugi, in base a quanto accertato nella sentenza impugnata, non rivestono rilevanza alcuna, nella specie, il principio di non discriminazione o il diritto di vivere liberamente la vita sessuale ed affettiva nel senso prospettato in ricorso.
6.4. In ordine all’ultimo motivo di ricorso, occorre rilevare che la parte pubblica ricorrente difetta di interesse ad impugnare la statuizione sulla regolazione tra le parti private delle spese di lite e che, in ogni caso, la censura e’ priva di fondamento in quanto il procedimento di delibazione, instaurato da uno solo dei coniugi, e’ considerato di natura contenziosa perche’ diretto alla soluzione di conflitti (Cass. n. 1260/2016).
7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
8. Non vi e’ luogo a provvedere sulle spese processuali, attesa la natura della parte ricorrente e stante la mancata costituzione degli intimati.
9. Poiche’ dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.
10. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *