Giudizio di opposizione allo stato passivo

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10528.

La massima estrapolata:

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il tribunale fallimentare è investito della competenza a decidere su tutti i fatti modificativi od estintivi dei crediti azionati dai creditori concorsuali, sicché il curatore può proporre in detta sede una eccezione riconvenzionale di compensazione al solo fine di ottenere il rigetto della domanda di partecipazione al concorso.

Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10528

Data udienza 15 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20614/2016 proposto da:
Fallimento (OMISSIS) S.p.a. in Liquidazione, in persona del curatore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di SIENA, depositato il 06/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/01/2019 dal Cons. Dott. AMATORE ROBERTO.

RILEVATO

che:
1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Siena – decidendo sull’opposizione allo stato passivo presentata dalla (OMISSIS) in relazione al provvedimento del g.d. di diniego alla richiesta della banca di insinuazione tardiva per Euro 1.614.223,20 in via chirografaria (di cui Euro 300.000 in via condizionata all’escussione di una garanzia ipotecaria) – ha ammesso il creditore istante come richiesto in ragione della mancata contestazione del credito, revocando il provvedimento impugnato che, sulla base dell’accolta eccezione riconvenzionale di compensazione sollevata dalla curatela, aveva invece ritenuto integralmente estinto per compensazione il credito oggetto della richiesta di insinuazione.
Il Tribunale toscano ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza sollevata da parte dell’istituto di credito istante in ordine alla contrapposta eccezione di compensazione in riconvenzionale proposta dalla curatela, giacche’ i controcrediti opposti in compensazione (nascenti, ai sensi degli articoli 2359 e 2497 c.c., da una indebita attivita’ di direzione e coordinamento svolta) dall’istituto di credito e dalle eccezioni revocatorie di due atti dispositivi lesivi dell’integrita’ patrimoniale della fallita) non erano di pronto accertamento e, dunque, non potevano essere oggetto di compensazione giudiziale.
Ne conseguiva – sempre secondo il provvedimento impugnato – la competenza a decidere sulla predetta eccezione del Tribunale funzionalmente competente a dirimere le controversie delle imprese e dunque l’ammissione dell’istituto di credito istante per l’intero importo richiesto.
2. Il decreto, pubblicato il 6 luglio 2016, e’ stato impugnato dalla curatela fallimentare della (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la (OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:
1. Con il primo motivo la parte ricorrente, lamentando, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della L. Fall., articoli 56, 95, 99 e 52 e degli articoli 35 e 112 c.p.c., deduce l’erroneita’ della decisione impugnata in ordine alla declaratoria di incompetenza del giudice ricorso riguardante la sollevata eccezione riconvenzionale di compensazione.
Osserva la parte ricorrente che – sulla base di quanto disposto dalla L. Fall., articolo 95, comma 1 (norma che facoltizza il curatore ad eccepire, in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo, i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei crediti di cui si richiede l’insinuazione al passivo fallimentare) – il tribunale investito dell’eccezione riconvenzionale di compensazione non poteva negare la propria competenza a conoscere del fatto estintivo del credito di cui si chiedeva l’ammissione al passivo, e cio’ a maggior ragione ove era comunque applicabile la compensazione giudiziale sulla base di tutti gli elementi valutativi allegati dalla curatela a dimostrazione della sussistenza dei controcrediti opposti in compensazione.
2. Con il secondo motivo si denunzia, sempre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 95, 99 e 24 e articolo 112 c.p.c., laddove nel provvedimento impugnato si era erroneamente ritenuto che il curatore in sede di verifica del passivo possa eccepire soltanto la inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito e la prelazione, ma non gia’ l’inefficacia di altri rapporti non oggetto di valutazione.
Sostiene la parte ricorrente che nel caso in esame la curatela non aveva svolto una domanda riconvenzionale revocatoria, ma si era limitata ad introdurre incidentalmente la questione dell’inefficacia di alcuni atti dispositivi al fine di evidenziare l’esistenza di un controcredito restitutorio in favore della curatela da opporsi anch’esso in compensazione.
3. Il primo motivo di doglianza, ancorche’ formalmente fondato in punto di impugnativa della declinata competenza del tribunale fallimentare, non puo’ essere accolto in ragione delle ulteriori rationes decidendi che sostengono il provvedimento ricorso.
Quanto al primo profilo, non puo’ certo essere negato che, sulla base del sopra richiamato disposto normativo di cui alla L. Fall., articolo 95, comma 1, il giudice dell’opposizione allo stato passivo e’ investito della competenza a decidere su eventuali fatti estintivi ovvero modificativi del credito di cui si chiede l’insinuazione al passivo fallimentare, essendo invero prevista dalla L. Fall., articolo 24, una competenza funzionale ed inderogabile in suo favore, competenza che concentra l’esame, in un unico contesto decisionale, sia dei fatti costitutivi dei crediti azionati dai creditori concorsuali (e della loro opponibilita’ al fallimento) sia dei contrapposti fatti estintivi o modificativi del credito azionati dalla curatela fallimentare.
Ne consegue che anche l’eccezione riconvenzionale di compensazione, sollevata tempestivamente dalla curatela nel sopra ricordato giudizio oppositivo, rientra tra le eccezioni scrutinabili dal tribunale fallimentare per la decisione in ordine all’ammissione o meno del credito di cui alla domanda di insinuazione al passivo.
Del resto, l’esame congiunto di ogni vicenda costitutiva del credito di cui si chiede l’ammissione al passivo, oltre che degli eventuali fatti impeditivi e modificativi del diritto e delle possibili ragioni di inefficacia, consente un esame completo ed esaustivo della posizione creditoria, per di piu’ espletato con un medesimo rito, nel piu’ assoluto rispetto della rilevanza concorsuale del rapporto e con soluzione spiegante effetti all’interno della stessa procedura ammissiva.
In realta’, le eventuali contestazioni del creditore devono articolarsi secondo i mezzi di impugnazione ordinariamente previsti (L. Fall., articolo 98), circostanza da cui discende che l’eventuale variazione dello stato passivo si determinerebbe soltanto per effetto di una espansione quantitativa di una precedente ammissione, e non anche dunque quale risultante di un coordinamento con altri processi, da cui inevitabilmente deriverebbero rischi di conflitto di giudicati o comunque di pronunce disarmoniche sulle eccezioni ed azioni proposte (cosi’, Sez. U, Sentenza n. 16508 del 14/07/2010). Da ultimo e’ poi utile evidenziare come l’esame congiunto dei fatti costitutivi e di quelli modificativi ed estintivi del credito, nell’ambito della medesima sede deputata alla verificazione della loro esistenza ed entita’, costituisce una piu’ puntuale realizzazione del giusto processo, poiche’ consente una effettiva partecipazione ad esso di tutte le parti interessate ed incide in termini positivi sulla sua durata. L’instaurazione di parentesi di cognizione esterne rispetto al modulo procedimentale concorsuale costituisce, infatti, uno dei fattori piu’ significativi delle violazioni normative derivanti dall’eccessiva durata del processo.
Altra questione riveste, poi, il profilo della fondatezza o meno della predetta eccezione di compensazione, questione quest’ultima che attiene al merito della decisione e per la quale il giudice dell’opposizione e’ investito con cognizione piena della verifica dei presupposti applicativi della ricorrenza degli invocati istituti della compensazione legale ovvero giudiziale.
Cio’ detto, osserva tuttavia la Corte che, a leggere in modo approfondito il decreto impugnato, il Tribunale toscano non si e’ limitato a denunciare la propria incompetenza funzionale, ma, al contrario, e’ entrato nel merito del giudizio oppositivo, ritenendo – ed a ragione, per quanto si dira’ – l’insussistenza dei presupposti applicativi della compensazione legale e giudiziale.
Sul punto, non puo’ essere dimenticato come sia stato affermato dalla giurisprudenza di vertice di questa Corte che, in tema di compensazione dei crediti, se e’ controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro gia’ pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non puo’ pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perche’ quest’ultima, ex articolo 1243 c.c., comma 2, presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale e’ fatta valere, mentre non puo’ fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilita’ di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed e’ parimenti preclusa l’invocabilita’ della sospensione contemplata in via generale dall’articolo 295 c.p.c. o dall’articolo 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell’articolo 1243 c.c. (Sez. U Sentenza n. 23225 del 15/11/2016).
In realta’, l’articolo 1241 c.c., rubricato “Estinzione per compensazione”, dispone che “Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantita’ corrispondenti, secondo le norme degli articoli che seguono”. L’articolo 1242, comma 1, prosegue, statuendo “La compensazione estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il giudice non puo’ rilevarla d’ ufficio.” Inoltre, l’articolo 1243 (“Compensazione legale e giudiziale”) continua: “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantita’ di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili”, statuendo il comma 2 che “Se il debito opposto in compensazione non e’ liquido ma e’ di facile e pronta liquidazione, il giudice puo’ dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e puo’ anche sospendere la condanna per il credito fino all’accertamento del credito opposto in compensazione”. Per credito liquido – espressione letterale dell’articolo 1243 c.c., comma 1, che si attaglia alle obbligazioni pecuniarie o omogenee e fungibili – deve intendersi il credito determinato nell’ammontare in base al titolo, come si desume anche dall’identica espressione contenuta in altre norme (articolo 1208 c.c., n. 3, sui requisiti di validita’ dell’offerta reale dell’obbligazione prevede una somma per le spese “liquide” e un’ altra somma per quelle “non liquide”; l’articolo 1282 c.c., stabilisce che i crediti liquidi (ed esigibili) producono interessi; l’articolo 633 c.p.c., stabilisce come condizione di ammissibilita’ del provvedimento monitorio un credito di una somma liquida di danaro: cosi’, Sez. U, n. 23225/2016, cit. supra). L’ulteriore requisito della certezza sull’esistenza del credito non si desume dalla formulazione dell’articolo 1243 c.c., comma 1, perche’ la liquidita’ attiene all’oggetto della prestazione, mentre la certezza attiene all’esistenza dell’obbligazione, e dunque al titolo costitutivo del credito.
Percio’ la contestazione del titolo non e’ in se’ contestazione sull’ammontare del credito, come determinato in base al titolo, ma se questo e’ controverso la liquidita’ e l’esigibilita’ sono temporanee e a rischio del creditore. E allora, attesa la finalita’ dell’istituto della compensazione, e cioe’ l’estinzione satisfattoria reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), che non puo’ verificarsi se la coesistenza del controcredito e’ provvisoria, la giurisprudenza, da tempo risalente (Cass. n. 620 del 1970) ha affermato che non ricorre il requisito della liquidita’ del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l’esistenza.
Da qui l’ormai consolidato principio che per l’operativita’ della compensazione legale il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere piu’ soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione (Cass. 6820 del 2002, 8338 del 2011) non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza (credito certus nell’an, quid, quale, quantum debeatur).
E’ stato dunque precisato (cosi’, Sez. U, n. 23225/2016, cit. supra) che accanto ad una nozione di liquidita’ sostanziale del credito in base al titolo, si e’ aggiunta una nozione di “liquidita’” processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell’an o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito o potrebbe contestarlo, determinando cosi’ un credito “litigioso”. La locuzione contenuta dell’articolo 1243 c.c., comma 2 (“Se il debito opposto in compensazione.. e’ di facile e pronta liquidazione..”) e’ stata interpretata dalla prevalente giurisprudenza di legittimita’ nel senso che soltanto l'”accertamento” pronto, ossia in tempo processuale breve, e facile, ossia metodicamente semplice, del controcredito deve ritenersi “riservato” dalla norma al giudice dinanzi al quale il processo deve proseguire, giustificando il ritardo della decisione sul credito principale (certo, liquido ed esigibile), onde dichiarare estinti entrambi i rispettivi crediti per compensazione, secondo la ratio dell’istituto sopra ricordata (cosi’, Sez. U, n. 23225/2016, cit. supra).
Pertanto, deve ritenersi che le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidita’ – che include il requisito della certezza – ed esigibilita’. Ne consegue che, verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l’estinzione del credito principale per compensazione (legale) a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se, poi, il credito opposto in compensazione e’ certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice puo’ provvedere alla relativa liquidazione se e’ facile e pronta.
Cio’ detto, la decisione adottata dal tribunale ricorso risulta giuridicamente corretta.
Ed invero, la curatela fallimentare ha opposto in compensazione, in primo luogo (ed in modo inopportuno, per quanto si dira’), il controcredito risarcitorio nascente, ai sensi degli articoli 2359 e 2497 c.c., da una presunta attivita’ di indebita direzione e coordinamento svolta dall’istituto di credito nei confronti della societa’ fallita.
Orbene, non vi e’ chi non veda come, nel caso di specie, il controcredito opposto in compensazione non abbia ne’ le caratteristiche di certezza ne’ tanto meno quelle di determinabilita’ sopra prospettate, cosi’ rendendo non accoglibile la prospettata compensazione giudiziale. In realta’, il controcredito risarcitorio non puo’ definirsi di facile accertamento ne’ nel suo an ne’ nel suo quantum, richiedendo una complessa istruttoria non demandabile al giudice dell’opposizione allo stato passivo.
Altro profilo di riflessione riguarda l’opportunita’ per la curatela fallimentare di sollevare l’eccezione di compensazione nella sede della verifica dello stato passivo, anziche’ coltivare il credito risaricitorio sopra descritto nella competente sede giudiziaria per “arricchire” la massa con ulteriori risorse discendenti dal positivo accoglimento della domanda giudiziale cosi’ proposta dalla curatela. Sul punto appare opportuno segnalare che, nel pronunciamento delle Sezioni Unite ricordato prima (cfr. Sez. U, n. 16508/2010, cit. supra), questa Corte ha ritenuto – nella contrapposta ipotesi della mancata formulazione da parte del curatore delle eccezioni idonee a contrastare l’assunto relativo all’esistenza della compensazione e nella riscontrata preclusione alla proposizione delle azioni revocatorie fallimentari – di rintracciare il maturare di effetti pregiudizievoli per il fallimento addebitabili al curatore fallimentare (tanto cio’ e’ vero che la Corte ha provveduto, altresi’, a disporre l’invio “per notizia” della decisione alla Corte dei Conti).
3.2 Ma anche il secondo motivo di doglianza e’ infondato, e cio’ sempre alla luce degli insegnamenti espressi dalla giurisprudenza di questa Corte nella materia in esame.
Sul punto, occorre infatti ricordare che il debito del soggetto che, a seguito di revocatoria fallimentare, sia tenuto alla restituzione di una somma ricevuta in pagamento dal fallito sorge con la sentenza di accoglimento della domanda di revoca e nei confronti della massa dei creditori, sicche’ non puo’ essere compensato con crediti vantati verso il fallito, ancorche’ ammessi al passivo, mancando il requisito della reciprocita’ delle obbligazioni (Sez. 1, Sentenza n. 17338 del 31/08/2015).
In realta’, va precisato che, per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare proposta dal curatore, sorge un debito nei confronti della massa dei creditori che non puo’ essere compensato con crediti vantati verso il fallito, ancorche’ ammessi al passivo, essendo la compensazione consentita solo tra i debiti ed i crediti scaturenti da rapporti direttamente intercorsi con il fallito (cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 30824 del 28/11/2018 (Rv. 651883 – 01: nella specie, questa Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto non compensabile il debito restitutorio di un soggetto nei confronti del fallimento, conseguente all’intervenuta dichiarazione di inefficacia di un atto di liberalita’ L. Fall., ex articolo 64, con il credito da lui stesso vantato nei confronti del fallito ancorche’ ammesso al passivo).
Detto altrimenti, quanto affermato in relazione al primo motivo di doglianza, vale a fortiori per il credito restitutorio nascente dall’accoglimento della sentenza (costitutiva) di revocatoria fallimentare, trattandosi, come sopra precisato, di un credito di massa che non e’ compensabile, per difetto del requisito di reciprocita’, con crediti vantati verso il fallito, ancorche’ ammessi al passivo.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 7.200,00 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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