Consiglio di Stato, Sentenza|2 agosto 2021| n. 5658.
Nei giudizi aventi ad oggetto gli esiti di una procedura concorsuale, non è consentito al giudice della legittimità di sovrapporre alle determinazioni adottate dalla commissione esaminatrice, cui spetta in via esclusiva la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi, il parere pro veritate reso da un perito di parte, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nelle materie oggetto dell’esame.
Sentenza|2 agosto 2021| n. 5658. Giudizi aventi ad oggetto gli esiti di una procedura concorsuale
Data udienza 27 luglio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Concorso pubblico per titoli ed esami – Assunzione a tempo parziale ed indeterminato – Istruttore direttivo – Approvazione della graduatoria – Criteri e modalità di valutazione – Genericità delle tracce – Richiesta di verificazione – Art. 66 c.p.a. – Giudizio tecnico discrezionale – Sindacabilità – Giudizi aventi ad oggetto gli esiti di una procedura concorsuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5031 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Al. Gi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ro. Gi., Ad. To., con domicilio eletto presso lo studio Ad. To. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per -OMISSIS- n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente la reiezione del ricorso avverso l’approvazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo parziale ed indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 luglio 2021, tenutasi ex art. 4 del d.l. n. 84 del 2020 e ex art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, il Cons. Carmelina Addesso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
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FATTO
1.Con il ricorso in epigrafe l’ing. -OMISSIS-ha impugnato la sentenza n. -OMISSIS-del -OMISSIS-con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per -OMISSIS-, ha respinto il ricorso proposto avverso la delibera di G.C. n. 113 del 7.05.2008 di approvazione degli atti del procedimento e della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo parziale e indeterminato di n. 1 “istruttore direttivo”, cat D1 presso il Comune di (omissis).
1.2 L’appellante partecipava al concorso per 1 posto di istruttore direttivo pubblicato sull’albo pretorio del Comune di (omissis) in data 4.01.2008, riportando alle prove scritte il punteggio di 21/30 e 12/30 e non risultando ammessa alle prove orali per il punteggio insufficiente della seconda prova.
1.3. Con ricorso al TAR la -OMISSIS-contestava la legittimità della procedura selettiva, articolando, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, per le seguenti ragioni: assenza di una griglia di valutazione e genericità delle tracce; difetto di motivazione e di istruttoria; erroneità nella valutazione della prova scritta; violazione della regola dell’anonimato; incompetenza e violazione del Regolamento comunale; incompatibilità ; violazione del bando di concorso.
1.4 Con sentenza n. -OMISSIS-il TAR respingeva il ricorso, ritenendolo infondato, compensando tra le parti le spese di giudizio.
1.5 Con ricorso in appello ritualmente notificato la -OMISSIS-chiede, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento del ricorso di primo grado.
1.6 In data 9.12.2014 si è costituito il Comune di (omissis), instando per la reiezione dell’appello.
1.7 Le parti hanno depositato memorie e note di udienza, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione senza preventiva discussione.
1.8 All’udienza del 27 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione sulla base della trattazione scritta.
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DIRITTO
2. L’appello è infondato.
3.1 Con il primo motivo l’appellante censura il capo della sentenza che ha respinto il motivo di ricorso di primo grado relativo all’insufficienza della motivazione numerica in cui è stato sintetizzato il giudizio della Commissione sulle prove concorsuali per la mancata predisposizione di una griglia di valutazione.
3.2 Il motivo è infondato, in quanto, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, nell’attribuzione della votazione numerica la Commissione ha applicato i criteri di massima predeterminati dal complesso degli atti di concorso (regolamento comunale, bando, verbale della commissione), sicché, pur in assenza di una griglia valutativa, il voto numerico rende sufficientemente intellegibile il percorso logico seguito nella valutazione delle prove.
3.3 In particolare, nella valutazione delle prove concorsuali la Commissione si è attenuta ai seguenti criteri:
– accertare “la base teorica di conoscenze, nonché l’esperienza professionale e la specifica attitudine ai compiti propri del profilo” (art 6 del bando di concorso);
– sulla base di quanto sopra, procedere all’attribuzione di un punteggio massimo pari a 30 (art 99 del bando di concorso), tenendo in considerazione, in sede di valutazione della prova pratica, gli elementi essenziali della stessa, individuati in sede di formulazione della prova (art. 39 del regolamento comunale, approvato con delibera di G.M. n 280 del 10.05.2000).
Nel verbale n. 2, inoltre, la Commissione esaminatrice, come disposto dall’art. 26 del Regolamento, ha a sua volta stabilito “i criteri e modalità di valutazione delle prove”, prevedendo la formulazione di tre tracce distinte sulle materie indicate nel bando e con attribuzione del punteggio massimo pari a “punti 30”.
3.4 Dalle circostanze sopra richiamate emerge come, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, i criteri valutativi erano stati predeterminati in maniera sufficientemente specifica da rendere intellegibile, in chiave retrospettiva, le ragioni della valutazione espressa con il voto numerico, nonostante l’assenza di specifiche annotazioni sull’elaborato valutato non sufficiente.
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3.5 La giurisprudenza, infatti, ha evidenziato che, in linea con l’ineludibile principio di trasparenza, le commissioni esaminatrici devono rendere percepibili l’iter logico seguito nell’attribuzione del punteggio non necessariamente mediante diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, essendo sufficiente l’indicazione di taluni elementi, che concorrano a integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell’apprezzamento sinteticamente espresso con l’indicazione numerica. Tra questi elementi assume rilievo preminente la predeterminazione dei criteri che devono essere idonei alla ricostruzione dell’iter logico seguito dalla commissione nella valutazione delle prove d’esame (Consiglio di Stato sez. VI, 08/05/2008. n. 2128).
3.6 Nel caso di specie, l’appellante ha riportato nella prova pratica una valutazione pari a 12/30, non sufficiente per il superamento del concorso ai sensi dell’art. 6 del regolamento e dei criteri indicati dalla Commissione nel verbale n. 2.
3.7 I criteri indicati appaiono sufficientemente puntuali per consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dalla commissione nella valutazione degli elaborati, mentre- come ribadito anche di recente da questa Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. II, 18/06/2021 n. 4717 con riferimento al concorso notarile)- è sottratto al sindacato del giudice amministrativo l’esame nel merito del giudizio espresso dalla commissione, salvo i casi in cui sussistano elementi idonei a evidenziarne uno sviamento logico, un errore di fatto o una contraddittorietà rilevabile ictu oculi, ossia riscontrabili dall’esterno e con immediatezza dalla sola lettura degli atti (sulla sufficienza dei criteri espressi con formule sintetiche e non dettagliate in un’apposita griglia di valutazione, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15/12/2020 n. 8057).
3.8 Per le ragioni sopra addotte, il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
4. Con il secondo motivo l’appellante censura il capo della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sufficiente il punteggio numerico ad assolvere l’onere motivazionale gravante sulla commissione valutatrice.
Deduce l’appellante che, in assenza della predeterminazione dei criteri o di una griglia di valutazione, il coeficiente numerico avrebbe dovuto essere integrato da ulteriori espressioni o manifestazioni idonee a renderne percepibile il significato.
4.1 L’infondatezza del motivo discende da quanto sopra osservato in relazione all’idoneità dei criteri indicati dal bando e recepiti dalla commissione a chiarire il percorso motivazionale sintetizzato nel punteggio numerico.
4.2 Il voto numerico, pertanto, non necessitava di alcuna ulteriore indicazione al fine di integrare una motivazione sufficiente a sorreggere la valutazione negativa.
4.3 Alle considerazioni già espresse al § 3, aggiunge il Collegio la seguente osservazione: il punteggio, già nella varietà della graduazione con la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 30/11/2015, n. 5407).
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4.4 In conclusione, la sufficienza del mero punteggio numerico ad esprimere il giudizio tecnico discrezionale della commissione, quale declinazione del principio di economicità di valutazione, costituisce un approdo costante della giurisprudenza amministrativa da cui questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi (Consiglio di Stato sez. III, 29/04/2019, n. 2775; Consiglio di Stato sez. V, 23/04/2019, n. 2573; Consiglio di Stato sez. IV, 01/08/2018, n. 4745; Consiglio di Stato, sez. V, 04/12/2017, n. 5702).
4.5 Anche il secondo motivo di appello deve, pertanto, essere respinto.
5. Con il terzo motivo l’appellante censura il capo della sentenza che ha rigettato il motivo di ricorso di primo grado afferente alla genericità delle tracce d’esame.
5.1 Il motivo è infondato.
5.2 La scelta delle tracce di esame o concorso è espressione della discrezionalità tecnica della commissione, insindacabile in sede giurisdizionale, a meno che non vengano dedotti profili di manifesta illogicità, abnormità o disparità di trattamento. Non è, quindi, sufficiente una mera censura di genericità della traccia, ma è necessario dedurre specifici profili di illogicità e incoerenza atti a suffragarne la non conformità alle prescrizioni del bando.
5.3 Nel caso di specie, la traccia estratta è pienamente sussumibile nell’ambito della previsione del bando di concorso ed è stata elaborata in conformità della stessa.
L’art 6 del bando di concorso, infatti, stabiliva che la seconda prova dovesse consistere nella “Redazione di un elaborato tecnico-amministrativo relativo alle specificità del profilo professionale”. A fronte di tale prescrizione, è stata estratta la seguente traccia: “il candidato elabori schematicamente un piano di manutenzione per l’affidamento all’esterno del servizio di gestione di un impianto di depurazione”.
5.4 Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata è immune da censure laddove ha rilevato la conformità della traccia alle prescrizioni del bando.
6. Con il quarto motivo l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sufficiente il voto numerico senza considerare che, a norma del regolamento, ciascun componente avrebbe dovuto esprimere in modo palese la propria valutazione e di tale attività doveva essere dato atto nel verbale.
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6.1 Il motivo è infondato.
6.2 Sulla sufficienza della valutazione numerica il Collegio si è già diffusamente soffermato, né le conclusioni raggiunte sul punto sono inficiate da quanto dedotto in merito alla mancata verbalizzazione del voto di ciascun membro della Commissione, in quanto ciò che rileva è il voto complessivamente riportato, che deve essere ricondotto alla volontà dell’organo collegiale.
6.3 Quanto alla lamentata violazione del regolamento comunale, lo stesso sancisce, all’art 9, la posizione paritaria ed equiordinata di tutti i membri del collegio quanto all’espressione del giudizio di merito delle prove, così che, in caso di dissenso, il giudizio collegiale è dato dalla media dei voti di ciascun componente, ma da ciò non può desumersi la pedissequa verbalizzazione, per ciascuna prova, del voto di ogni commissario e della successiva media, rilevando, ai fini della correttezza della procedura, che abbiano partecipato tutti i membri del collegio alla cui volontà comune deve essere ricondotto il voto.
6.4 In assenza di una norma o di un principio che disponga l’obbligo della esplicitazione dei vari momenti di formazione della volontà collegiale, legittimamente la Commissione esaminatrice può limitarsi a verbalizzare, in sede di valutazione delle prove scritte, il solo voto complessivo risultante dalla somma dei singoli voti assegnati e non anche i voti attribuiti da ogni singolo commissario (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 12/02/2021, n. 690)
6.5 Correttamente, quindi, il verbale indica il voto assegnato a ogni elaborato che, sulla base del regolamento, è la somma dei voti espressi da ciascun componente della commissione.
7. Con il quinto motivo l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., tenuto conto che la perizia di parte depositata in giudizio dimostrava la superficialità e l’inadeguatezza dell’operato della Commissione.
7.1 Il motivo è infondato, alla luce del carattere tecnico discrezionale del giudizio espresso dalla commissione, il cui esito non può essere rimesso in discussione sulla base della diversa conclusione a cui è giunta la perizia di parte, in assenza di profili di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti.
7.2 Nei giudizi aventi ad oggetto gli esiti di una procedura concorsuale, infatti, non è consentito al giudice della legittimità di sovrapporre alle determinazioni adottate dalla commissione esaminatrice, cui spetta in via esclusiva la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi, il parere pro veritate reso da un perito di parte, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nelle materie oggetto dell’esame (Consiglio di Stato sez. II, 23/02/2021, n. 1568).
7.3. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, il motivo deve essere respinto.
8. Con il sesto motivo, l’appellante censura il capo della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la violazione della regola dell’anonimato in relazione ad un elaborato che conteneva precisi segni di riconoscimento, quali la data, la località, il Comune, la Provincia, la Regione, l’indicazione di prezzi e numero di protocollo, dati che, ad avviso dell’appellante, formavano un vero e proprio codice.
8.1 Il motivo è infondato.
8.2 Posto che la regola dell’anonimato si applica anche alle prove pratiche che consistano nella redazione di un elaborato scritto, la costante giurisprudenza amministrativa, richiamata anche dalla sentenza impugnata, ha statuito che tale regola non può essere intesa in modo tanto tassativo ed assoluto da comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sussista un’astratta possibilità di riconoscimento, perché, se così fosse, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi per esami scritti e non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca una particolare modalità di stesura. Per tali ragioni, è necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il suo elaborato (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 22/05/2019 n. 3323).
8.3 Nel caso di specie, l’indicazione di prezzi, numeri di protocollo, data, località, comune e provincia non riveste, nell’ambito della redazione della prova pratica, quel carattere di idoneità ed intenzionalità tale da ritenere inequivocabilmente infranta, in concreto, la regola dell’anonimato. Né l’appellante deduce specifiche ragioni atte a chiarire perché la modalità di redazione renda con certezza identificabile l’autore dell’elaborato, sicché l’affermazione che la sequenza redazionale integri un vero e proprio codice rimane su un piano eccessivamente astratto.
8.4 Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per la dedotta sovrascrittura del n. 4 al numero 3 sulla busta contenente la seconda prova dell’ing. -OMISSIS-, in quanto dal contesto delle circostanze di fatto è evidente che la sovrapposizione è il frutto di un mero errore materiale (il numero 4 è ripetuto più volte sulla medesima busta).
8.5 Per tali ragioni anche il sesto motivo di appello deve essere respinto.
9. Con il settimo motivo l’appellante censura il capo della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la Giunta comunale fosse competente all’approvazione della graduatoria, nonostante il Consiglio comunale avesse, con delibera. n. 283 del 12.12.2007, autorizzato il responsabile del settore urbanistico, arch. Ma. Fo., a porre in essere tutti gli atti necessari per la copertura del posto vacante di istruttore direttivo. Deduce l’appellante che, sulla base della suddetta delibera consiliare, l’unico competente ad approvare gli atti della procedura fosse il responsabile del settore urbanistico.
9.1 La censura è infondata.
9.2 L’art 49 del regolamento concorsi precisa che “la graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, del concorso è approvata con deliberazione della Giunta comunale o con determinazione del responsabile del servizio ed è immediatamente efficace”.
9.3 La disposizione contempla espressamente la competenza della Giunta, alternativamente a quella del responsabile del servizio, all’approvazione della graduatoria di merito nè può ragionevolmente sostenersi, come pare adombrare l’appellante, che la delibera consiliare di mera autorizzazione debba essere intesa come volta a privare l’organo esecutivo della competenza ad esso espressamente attribuita con atto regolamentare.
10. Con l’ottavo motivo l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il nono motivo di ricorso di primo grado, relativo all’assunzione anche della seconda graduata, sul rilievo che da tale assunzione non deriva alcuna lesione alla sfera giuridica della ricorrente.
10.1 Il motivo è infondato.
10.2 Anche in sede di appello la ricorrente non chiarisce in che modo l’assunzione di una ulteriore unità di personale abbia determinato una lesione della propria sfera giuridica, limitandosi a richiamare l’art 91 comma 1 TUEL in materia di programmazione triennale del fabbisogno del personale, senza ulteriori indicazioni. Non viene, in particolare, specificato né in che modo l’assunzione di una ulteriore unità, peraltro prevista all’art 10 del bando, abbia determinato la violazione della citata disposizione né sotto quale profilo tale presunta violazione produrrebbe riflessi diretti non sulla spesa del personale dell’ente, ma nella sfera soggettiva dell’appellante.
11. Con il nono motivo l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’illegittimità degli atti impugnati per incompatibiltà dei membri della commissione ai sensi dell’art 51 c.p.c. Deduce, in particolare, l’appellante che la candidata risultata vincitrice era già dipendente dell’ente locale e ciò è chiaro sintomo del vizio che insanabilmente inficia il provvedimento impugnato, mentre altri concorrenti avrebbe percorso lo stesso tratto di strada, nei giorni di lavoro, con il presidente della commissione ed il segretario comunale che, quindi, avevano una conoscenza personale degli stessi.
11.1 Il motivo è infondato.
11.2 Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, nessuna delle ipotesi indicate integra le ipotesi di incompatibilità contemplate dall’art 51 c.p.c.
Le fattispecie denunciate, da un lato, non sono tali da essere “ictu oculi riconducibili entro i casi tassativi di astensione obbligatoria ex art. 51 c.p.c.”, come riconosciuto dallo stesso appellante (pag 21 dell’appello), e, dall’altro lato, non assurgono a condizioni sufficienti per affermare l’avvenuta violazione del canone di imparzialità .
11.3 Le circostanze di fatto, per contro, convergono nel senso dell’insussistenza del vizio denunciato ove si consideri che:
– la stessa appellante ha prestato servizio presso il comune di (omissis), versando nella medesima situazione in cui si troverebbero gli altri candidati, non potendosi escludere (né essendo stata esclusa) una conoscenza personale anche della medesima da parte dei membri della commissione;
– la prima classificata all’esito del concorso, dott.ssa -OMISSIS-, non ha mai avuto rapporti pregressi con il comune.
11.4 La mera attività lavorativa prestata presso l’ente o la mera comunanza del percorso per recarsi al lavoro non costituiscono elementi idonei, per univocità e concordanza, a far ritenere che la commissione si sia orientata a favorire determinati candidati a discapito di altri.
11.5 Questo Consiglio di Stato ha precisato che “Nei concorsi a pubblici impieghi i rapporti personali di colleganza e/o collaborazione tra alcuni componenti della commissione esaminatrice e determinati candidati ammessi alla prova orale non sono sufficienti a configurare un vizio della composizione della commissione stessa, non potendo le cause di incompatibilità previste dall’art. 51 c.p.c. (tra le quali non rientra l’appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di colleganza), essere oggetto di estensione analogica in assenza di ulteriori e specifici indicatori di una situazione di particolare intensità e sistematicità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale; con la conseguenza che la conoscenza che alcuno dei membri di una commissione di concorso abbia di un candidato, ove non ricada nelle suddette fattispecie tipiche, non implica di per sé la violazione delle regole dell’imparzialità e nemmeno il sospetto della violazione di tali regole” (Consiglio di Stato sez. III, 20/01/2016, n. 192, nello stesso senso, cfr. Consiglio di Stato sez. III, 28/04/2016, n. 1628).
11.6. Il motivo deve, pertanto, essere respinto in quanto infondato.
12. Con il decimo motivo l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la composizione della Commissione esaminatrice risulta conforme ai dettami dell’art. 22 del regolamento comunale.
Deduce l’appellante che i componenti in questione sono stati nominati nella qualità di esperti ma, in realtà, sia per competenze che per titoli di studi, hanno conoscenze culturali molto inferiori rispetto al profilo oggetto di concorso, come confermato dalla generica formulazione delle tracce di concorso.
12.1 Il motivo consiste nella mera riproposizione della censura dedotta in primo grado, senza indicare le ragioni per le quali il capo della sentenza che ha affermato la conformità della composizione della Commissione alle prescrizioni del regolamento (pag 8 della sentenza di primo grado) sarebbe intrinsecamente erroneo
12.2 Il motivo è, per tale ragione, inammissibile ai sensi dell’art 101 comma 1 c.p.a.
13. Con l’undicesimo motivo l’appellante ripropone alcune censure avverso l’impugnato provvedimento avanzate nel ricorso di primo grado e relative ai seguenti profili:
– la commissione dopo aver deciso le tracce presso la casa comunale della frazione di S. Maria di (omissis) si è spostata nella sede deputata allo svolgimento della prova concorsuale, violando l’art 37 del regolamento comunale che dispone che” Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione sino al termine della prova stessa… Ai membri della Commissione esaminatrice non è consentito uscire dalla sala ove sono riuniti sino alla dettatura della traccia prescelta”;
– durante lo svolgimento della prova scritta è stata ammessa la consultazione dei testi di legge in violazione dell’art 37 del regolamento comunale;
– non vi è traccia delle convocazioni inviate dal presidente ai membri della commissione per le sedute della stessa.
13.1 Anche in relazione a siffatto motivo, l’appellante omette di articolare specifiche critiche avverso la sentenza impugnata, limitandosi alla mera riproposizione delle censure di primo grado. Il Collegio non può che rilevarne l’inammissibilità ai sensi dell’art 101 comma 1 c.p.a.
13.2 Per costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, pur non essendo necessario che i vizi siano scanditi in specifici ordini di censure, occorre, tuttavia, che sia rivolta una diretta critica alle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, 3 febbraio 2020, n. 857; Sez. II, 12 maggio 2020, n. 3430). “L’appello al Consiglio di Stato, alla luce del combinato disposto degli artt. 38 e 40, comma 1, lett. d) c.p.a., non deve essere limitato a una generica riproposizione dei motivi di ricorso disattesi dal giudice di primo grado, ma deve contenere una critica ai capi della sentenza appellati; a tal fine, non è richiesto l’impiego di formule sacramentali, mentre si esige l’onere specifico, a carico dell’appellante, di formulare una critica puntuale della motivazione della sentenza appellata in modo che il giudice di appello sia posto nella condizioni di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui il primo giudice avrebbe dovuto decidere diversamente” (Cons. Stato, sez. II, 15.10.2020 n. 6264; Cons. Stato Sez. VI, 20 agosto 2019, n. 5761; Sez. IV, 28 giugno 2018, n. 3980).
13.3 Per le ragioni sopra esposte il motivo è inammissibile.
14. In conclusione l’appello deve essere respinto, in quanto in parte infondato ed in parte inammissibile.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio in favore del Comune di (omissis) che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2021, svolta da remoto in videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg – Presidente
Francesco Frigida – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere
Cecilia Altavista – Consigliere
Carmelina Addesso – Consigliere, Estensore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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