Giudice di pace e la costituzione delle parti

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26632.

La massima estrapolata:

Nei giudizi dinanzi al Giudice di pace la costituzione delle parti avviene con la massima liberta’ di forme e non e’ individuabile alcun meccanismo preclusivo in riferimento agli atti introduttivi, mentre le preclusioni sono collegate allo svolgimento della prima udienza davanti al giudice, ex articolo 320 c.p.c., con la conseguenza che l’incompetenza per territorio c.d. semplice puo’ essere eccepita fino alla prima udienza di comparizione; pertanto, entro tale udienza l’eccezione in parole deve essere compiutamente formulata

Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26632

Data udienza 5 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21378/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., C.F./P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Coop. a R.L., P.I. (OMISSIS), (gia’ (OMISSIS) S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– resistente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) Coop. a R.L., P.I.(OMISSIS) (gia’ (OMISSIS) S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 851/2017 del TRIBUNALE di CASSINO, depositata il 4/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE IGNAZIO, che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso di (OMISSIS) S.R.L. dichiarando l’inammissibilita’ di quello incidentale di (OMISSIS).

CONSIDERATO

che:
(OMISSIS) S.r.l. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Sora, (OMISSIS) S.p.a. (ora (OMISSIS) coop. a r.l.) e (OMISSIS), esponendo che: 1) in data 5 luglio 2010 l’auto Opel Corsa targata (OMISSIS), di proprieta’ del (OMISSIS), assicurata dalla predetta compagnia assicuratrice, era stata tamponata dalla Golf TDI, targata (OMISSIS), assicurata dalla (OMISSIS), di proprieta’ e condotta da (OMISSIS), come da quest’ultima riconosciuto dal modello CAI dalla medesima sottoscritto; 2) l’attrice aveva accettato in pagamento una cessione di credito per Euro 570,00 dal (OMISSIS), gia’ creditore nei confronti dei coobbligati al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del gia’ ricordato sinistro; 3) in particolare, era stato stipulato in data (OMISSIS) il contratto di cessione parziale di credito tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.r.l., nel quale era precisato che oggetto di cessione era la quota parte, pari ad Euro 570,00, dell’intero credito sorto in conseguenza del sinistro del (OMISSIS), sicche’, ad avviso dell’attrice, i debitori ceduti (i coobbligati al risarcimento dei danni patiti dal (OMISSIS)) sarebbero stati tenuti ad estinguere l’unico credito contratto con l’incidente in parola corrispondendo Euro 570,00, oltre interessi e rivalutazione dal sinistro al saldo, alla (OMISSIS) S.r.l. ed ogni ulteriore somma dovuta al (OMISSIS) o ad altri suoi aventi causa; 4) tale cessione era stata comunicata; 5) la (OMISSIS) S.p.a. (ora (OMISSIS) coop. a r.l.), benche’ diffidata ad adempiere, nulla aveva corrisposto in forza della cessione; tanto premesso, l’attrice chiese di accertare e dichiarare la sussistenza del credito ceduto e il corrispondente obbligo della (OMISSIS) S.p.a. (ora (OMISSIS) coop. a r.l.) di corrispondere alla societa’ cessionaria l’importo di Euro 570,00 ceduto dal (OMISSIS), con condanna della compagnia assicuratrice a corrispondere all’attrice la somma di Euro 570,00, nonche’ al risarcimento dei costi sostenuti per l’attivita’ di patrocinio svolta per la bonaria risoluzione della vertenza danni e per l’acquisizione della documentazione necessaria al giudizio, pari rispettivamente ad Euro 200,00 e ad Euro 26,84, oltre il danno emergente, conseguente alla indisponibilita’ delle somme dovute, il tutto oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal fatto illecito al saldo; in via alternativa, in caso di insussistenza del credito ceduto, l’attrice chiese la condanna del (OMISSIS), “garante del credito ceduto pro solvendo quale datio in solutum, a liquidare all’attrice il corrispettivo pattuito per la prestazione fruita di Euro 570,00 nonche’ condannare la parte cedente, per aver ceduto un credito inesistente e/o insufficiente, a risarcire i costi sostenuti dall’attrice per l’attivita’ di patrocinio svolta per la bonaria risoluzione della vertenza danni e per l’acquisizione della documentazione necessaria al giudizio, pari rispettivamente ad Euro 200,00 e ad Euro 26,84, oltre il danno emergente, conseguente alla indisponibilita’ delle somme dovute, il tutto oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal fatto illecito al saldo;
il (OMISSIS) si costitui’, aderi’ alla domanda principale dell’attrice e chiese il rigetto della domanda alternativa proposta nei suoi confronti; confermo’ la cessione parziale in questione e chiese di accertarsi, previa constatazione di sussistenza e capienza del credito originario, che la prestazione in favore della cessionaria era dovuta dalla ceduta (OMISSIS) S.p.a. (ora (OMISSIS) coop. a r.l.);
la societa’ assicuratrice convenuta si costitui’, impugno’ la domanda proposta nei suoi confronti e contesto’ la competenza territoriale del giudice adito;
il Giudice di pace di Sora, con sentenza del 18 luglio 2012, dichiaro’ la propria incompetenza per territorio, per essere competente a conoscere la controversia alternativamente il Giudice di pace di Roma o di Civitavecchia, e condanno’ l’attrice alle spese di lite in favore della societa’ convenuta;
avverso la sentenza del Giudice di pace di Sora (OMISSIS) S.r.l. propose appello;
si costitui’ il (OMISSIS), il quale aderi’ alla domanda proposta dall’appellante nei confronti della societa’ assicuratrice, domando’ “l’accertamento dell’esistenza del credito ceduto con conseguente condanna di parte debitrice ceduta a corrispondere quanto dovuto a parte creditrice cessionaria, senza nulla eccepire in tema di competenza territoriale” e chiese ed ottenne rinvio per notificare alla societa’ appellata contumace, in quel grado, l’appello incidentale;
il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 851/2017, pubblicata in data 4 luglio 2017, rigetto’ l’appello proposto da (OMISSIS) S.r.l.;
avverso la sentenza del Tribunale di Cassino (OMISSIS) S.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, basato su un unico motivo e illustrato da memoria;
(OMISSIS) coop. a r.l. (gia’ (OMISSIS) S.p.a.) ha depositato memoria ex articolo 47 c.p.c.;
(OMISSIS) ha depositato “controricorso con ricorso incidentale”, fondato su un unico motivo, cui ha resistito con memoria ex articolo 47 c.p.c. la compagnia assicuratrice;
il P.G. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di (OMISSIS) S.r.L., con declaratoria di inammissibilita’ del ricorso incidentale del (OMISSIS);
Considerato che:
come pure rilevato dal P.G., il ricorso incidentale del (OMISSIS) e’ inammissibile, in quanto la proposizione di un ricorso incidentale non e’ consentita nel procedimento per regolamento di competenza, giusta il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 47 c.p.c., in cui si prevede che le parti, alle quali e’ notificato il ricorso per regolamento, possono depositare soltanto scritture difensive e documenti; il controricorso e il contestuale ricorso incidentale possono, pertanto, valere soltanto come memoria di risposta al regolamento di competenza (Cass., ord., 29/09/2005, n. 19131; v. anche Cass., ord., 16/07/2012, n. 12143);
con l’unico motivo proposto, lamentando “violazione o falsa applicazione dell’articolo 38 c.p.c., comma 1, come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 45 e dell’articolo 33 (articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4)”, (OMISSIS) S.r.l. censura il provvedimento impugnato per aver il Tribunale ritenuto tempestiva, corretta ed esaustiva l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla societa’ di assicurazione non in comparsa di costituzione ma solo a verbale all’udienza del 16 settembre 2011, svolgendo peraltro l’attivita’ argomentativa e probatoria al riguardo soltanto nelle note depositate in data 25 ottobre 2011; ad avviso della ricorrente, l’eccezione formulata, oltre che tardiva, sarebbe comunque da considerarsi come non proposta, in quanto priva dell’indicazione di tutti i giudici alternativamente competenti in luogo di quello contestato e comunque non completa.

RITENUTO

che:
nei giudizi dinanzi al Giudice di pace la costituzione delle parti avviene con la massima liberta’ di forme e non e’ individuabile alcun meccanismo preclusivo in riferimento agli atti introduttivi, mentre le preclusioni sono collegate allo svolgimento della prima udienza davanti al giudice, ex articolo 320 c.p.c., con la conseguenza che l’incompetenza per territorio c.d. semplice puo’ essere eccepita fino alla prima udienza di comparizione (Cass. 11/11/2003, n. 16939; v. anche Cass. 2/02/2007, n. 2306); pertanto, entro tale udienza l’eccezione in parole deve essere compiutamente formulata;
nella specie e’ assorbente il rilievo che l’eccezione cosi’ come formulata dalla societa’ assicuratrice convenuta, comunque entro l’udienza ex articolo 320 c.p.c., non si riferisce tuttavia a tutti i concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c. (Cass., ord., 21/07/2011, n. 15996), non avendo detta societa’ contestato la competenza del giudice adito con riferimento al criterio di cui alla seconda parte del primo comma dell’articolo 19 c.p.c., non potendosi in alcun modo considerarsi implicitamente proposta siffatta contestazione, come ritenuto, invece, dal Giudice di Pace e dal Tribunale (che sul punto ha affermato di condividere la sentenza di primo grado), alla luce di quanto si evince chiaramente dal tenor della comparsa di costituzione della (OMISSIS) S.p.a., riportata nella stessa sentenza impugnata in questa sede, peraltro di contenuto diverso della comparsa di costituzione della medesima societa’ allegata alla memoria della ricorrente, e non valendo certo, per la precisazione e completezza di tale contestazione, quanto al riguardo indicato nelle note autorizzate dal Giudice di Pace;
ne consegue che, in mancanza di tale contestazione, l’eccezione deve essere considerata incompleta, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attrice, con correlativa competenza del giudice adito (Giudice di pace di Sora);
ogni ulteriore questione pure sollevata dalle parti resta assorbita;
alla luce di quanto sopra evidenziato, va dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Sora; la sentenza impugnata va, quindi, cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Cassino, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice previste dagli articoli 353 e 354 c.p.c. (Cass., ord., 21/05/2010, n. 12455);
le spese del presente procedimento vanno rimesse al giudice del merito;
stante l’accoglimento del ricorso principale e l’inammissibilita’ del ricorso incidentale, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del solo ricorrente incidentale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Sora; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Cassino; spese rimesse; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Avv. Renato D’Isa

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