Litisconsorte necessario pretermesso che interviene volontariamente in appello

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26631.

La massima estrapolata:

Nell’ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello, accettando la causa nello stato in cui si trova, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non può rilevare d’ufficio il difetto di contraddittorio, né è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., ma deve trattenerla e decidere sul gravame, risultando altrimenti violato il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia. (Nella specie, in un caso in cui al processo di primo grado intentato dal promissario acquirente di un immobile ex art. 2932 c.c. non aveva partecipato il coniuge in regime di comunione legale, che era poi intervenuto volontariamente in appello senza eccepire alcunché, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di secondo grado aveva dichiarato nullo il giudizio di primo grado e rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c.).

Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26631

Data udienza 20 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10590/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende in virtu’ di procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1271/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott. SERVELLO GIANFRANCO che ha chiesto accogliersi il ricorso;
letta la memoria depositata da parte ricorrente.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. (OMISSIS) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo emettersi sentenza ex articolo 2932 c.c. in esecuzione del contratto preliminare del 16/12/2003 avente ad oggetto la vendita da parte delle convenute di un box auto in (OMISSIS), evidenziando che all’articolo 1, era contemplata una clausola per persona da nominare, della quale l’attore intendeva avvalersi nominando quale acquirente per la quota del 50%, unitamente al promittente acquirente, anche tal (OMISSIS).
Chiedeva pertanto disporsi il trasferimento della proprieta’ del bene secondo quanto previsto in contatto, avendo peraltro provveduto gia’ all’integrale versamento del prezzo.
Nella resistenza delle convenute, il Tribunale con la sentenza n. 558/2009 accoglieva la domanda e trasferiva la proprieta’ del box, nella quota del 50% pro capite in favore del (OMISSIS) e della (OMISSIS).
Avverso tale sentenza proponevano appello le convenute, previa partecipazione al giudizio di appello anche della (OMISSIS); la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 1271 del 23 febbraio 2015, dichiarava nullo il giudizio di primo grado e la relativa sentenza per la mancata partecipazione al giudizio di (OMISSIS), rimettendo la causa al giudice di prime cure.
A tal fine rilevava che i promissari acquirenti erano coniugati, sicche’, in carenza di diverse indicazioni, doveva reputarsi che fossero in regime di comunione legale.
Al giudizio di primo grado non aveva preso parte la moglie dell’attore, cosi’ che appariva invocabile quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 17952/2007 la quale aveva ritenuto che nel giudizio ex articolo 2932 c.c., deve ritenersi litisconsorte necessario anche il coniuge in regime di comunione legale del promittente venditore.
A nulla rilevava che la parte che non aveva preso parte al giudizio di primo grado fosse il coniuge del promissario acquirente, in quanto le promittenti venditrici avevano diritto di conoscere gia’ in primo grado se il coniuge non firmatario del preliminare intendesse o meno esercitare la facolta’ di richiedere l’annullamento del contratto ex articolo 184 c.c., posto altresi’ che il giudizio di esecuzione di un contratto ad effetti obbligatori, quale il preliminare di compravendita, rientra appunto nella previsione di cui all’articolo 184 c.c. e non anche nell’ambito di applicazione dell’articolo 177 c.c., comma 1, lettera a).
La mancata partecipazione al giudizio di primo grado di una delle litisconsorti necessarie, determinava quindi la nullita’ del giudizio di primo grado e della relativa sentenza, con la necessita’ di rimettere la causa al giudice di primo grado ex articolo 354 c.p.c..
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS), sulla base di due motivi. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 353, 354, 156 e 157 c.p.c..
Si evidenzia che, anche a nome di (OMISSIS), sebbene non evocata in giudizio in prime cure, erano stati presentati tutti gli atti processuali successivi a quello introduttivo, ma soprattutto che la stessa si era regolarmente costituita in appello, contestando le domande e le deduzioni delle appellanti, riportandosi quindi a tutte le deduzioni e difese svolte nel corso del giudizio di primo grado dal (OMISSIS).
Ne consegue che allorquando la (OMISSIS) e’ intervenuta in appello, non si e’ doluta della mancata partecipazione al giudizio dinanzi al Tribunale, avendo accettato il giudizio nello stato in cui si trovava, nemmeno avendo provveduto ad alterare il quadro difensivo come delineato con la domanda introduttiva del (OMISSIS), limitandosi ad aderire alla difesa dell’attore.
Ne deriva che appare erronea la declaratoria di nullita’ del giudizio di primo grado e della relativa sentenza, atteso il costante orientamento di legittimita’ che pur in presenza di una pretermissione del litisconsorte necessario, esclude l’applicazione dell’articolo 354 c.p.c., laddove la parte pretermessa intervenga volontariamente in appello accettando la causa nello stato in cui si trova e chiedendo che la medesima sia decisa nel merito.
Il motivo e’ fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che (Cass. n. 23701/2014) nell’ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello ed accetti la causa nello stato in cui si trova, chiedendo che sia cosi’ decisa, e nessuna delle altre parti resti privata di facolta’ processuali non gia’ altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non puo’ rilevare d’ufficio il difetto di contraddittorio, ne’ e’ tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., ma deve trattenerla e decidere sul gravame, risultando altrimenti violato il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia (conf. Cass. n. 16504/2005; Cass. n. 7068/2009; Cass. n. 9752/2011).
Alla luce della condotta processuale tenuta dalla (OMISSIS), parte individuata come litisconsorte pretermessa, la quale, pur costituendosi per la prima volta in appello, ha espressamente aderito alla posizione del (OMISSIS), chiedendo confermarsi la decisione adottata in primo grado, senza quindi lamentare alcun pregiudizio per effetto della sua pretermissione, ne’ avendo introdotto elementi di novita’ tali da privare le altre parti di facolta’ non altrimenti gia’ pregiudicate, la Corte distrettuale non poteva addivenire alla declaratoria di nullita’ del giudizio di primo grado e della relativa sentenza, ma avrebbe piuttosto dovuto decidere nel merito il gravame.
L’accoglimento del motivo determina quindi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame dell’appello ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.
3. L’accoglimento del primo motivo rende poi evidente l’assorbimento del secondo motivo, con il quale, per l’ipotesi in cui la Corte non avesse accolto il primo mezzo, si sostiene la violazione e falsa applicazione degli articoli 177 e 184 c.c. e articolo 102 c.p.c., sul presupposto che la vicenda in esame non imponga il litisconsorzio necessario anche nei confronti della (OMISSIS).
4. Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, ed assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte d’Appello di Roma, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

Avv. Renato D’Isa

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