Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 giugno 2021| n. 17681.
Giudice di appello sostituzione della motivazione scorretta.
l giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d’ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del “devolutum” quali risultanti dall’atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato (Nel caso di specie, relativo ad giudizio di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della strada – in particolare, violazione del divieto di transito in zona a traffico limitato senza autorizzazione – il giudice di pace aveva annullato la sanzione, compensando le spese di lite; la decisione, impugnata dal ricorrente limitatamente alla statuizione sulle spese, era stata poi confermata in grado di appello dal tribunale il quale aveva tuttavia ritenuto di dover integrare le motivazione della decisione di primo grado, evidenziando che sussistevano comunque le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione ai sensi dell’articolo 92, comma secondo, cod. proc. civ. atteso che l’annullamento del verbale di contestazione era stato disposto nonostante non fosse stata dimostrata l’esibizione del contrassegno per il trasporto dei disabili; la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio tale sentenza, osservando che il rilievo, operato d’ufficio solo in appello, riguardo alla carenza di prova dell’esposizione del predetto contrassegno, eccedeva dall’ambito delle questioni devolute al giudice di secondo grado, risolvendosi nell’evidenziazione di un presunto motivo di infondatezza dell’opposizione, contrastante con la statuizione di annullamento del verbale, non oggetto di impugnazione ed ormai passata in giudicato; in altri termini, conclude il giudice di legittimità, tale circostanza non poteva affatto prendersi in considerazione per sostenere – come erroneamente invece fatto dal giudice del gravame – che la motivazione adottata in proposito dal giudice di prime cure fosse comunque legittima). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 marzo 2016, n. 4889; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 28 maggio 2015, n. 11130; Cassazione, sezione civile III, sentenza 22 gennaio 2002, n. 696; Cassazione, sezione civile I, sentenza 6 giugno 1987, n. 4945).
Ordinanza|21 giugno 2021| n. 17681. Giudice di appello sostituzione della motivazione scorretta
Data udienza 24 marzo 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Spese di giudizio – Impugnazioni – Giudice di appello – Sostituzione della motivazione scorretta – Violazione del principio del contraddittorio – Non sussiste – Diversa motivazione – Fondamento nelle risultanze acquisite al processo – Giudice di appello sostituzione della motivazione scorretta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 36437/2019 R.G., proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS).
– ricorrente-
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t..
– intimata –
avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 10451/2019, depositata il 16.5.2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 24.3.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (OMISSIS) ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Roma, avverso il verbale di accertamento n. (OMISSIS), con cui gli era stata contestata la violazione dell’articolo 7 C.d.S., comma 1, e articolo 14 C.d.S., per aver transitato in zona a traffico limitato senza la relativa autorizzazione. L’opponente aveva eccepito che, al momento della contestata infrazione, stava effettuando il trasporto di un disabile, essendo anche munito di regolare contrassegno rilasciato dal Comune.
Il giudice di pace ha annullato la sanzione, disponendo la compensazione delle spese processuali.
La sentenza, impugnata dall’attuale ricorrente limitatamente alla statuizione sulle spese, e’ stata confermata in appello.
Il tribunale ha ritenuto di dover integrare le motivazioni della decisione di primo grado, evidenziando che sussistevano comunque le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 77/2018), poiche’ l’annullamento del verbale di contestazione era stato disposto benche’ non fosse stata dimostrata l’esibizione del contrassegno per il trasporto dei disabili. La cassazione della sentenza e’ chiesta da (OMISSIS) con ricorso in due motivi, illustrati con memoria.
Roma Capitale e’ rimasta intimata.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., e articolo 24 Cost., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, evidenziando che l’appello aveva investito esclusivamente il capo di pronuncia sulle spese e che le argomentazioni fatte proprie dal tribunale, ad integrazione della motivazione della sentenza di primo grado, non giustificavano comunque la compensazione. In particolare, la circostanza che non fosse stato esposto il contrassegno per il trasporto disabili non era stata oggetto di contestazione e doveva considerarsi coperta da giudicato, sicche’ il tribunale non poteva riesaminarla d’ufficio.
3. Il motivo e’ fondato.
Il giudice di primo grado aveva integralmente accolto l’opposizione, affermando che, al momento dell’infrazione, il conducente avesse in corso il trasporto di un soggetto disabile.
Nel regolare le spese di lite, la prima pronuncia aveva dato rilievo alle ragioni del decidere e al tenore meramente formale delle difese del Comune, ritenendo integrate le gravi ed eccezionali ragioni di compensazione previste dall’articolo 92 c.p.c., comma 2, nel testo risultante dalla pronuncia di parziale incostituzionalita’ di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.
Avverso la decisione di primo grado era insorto il solo opponente per ottenere la riforma della statuizione sulle spese, denunciando sia l’erroneita’ della motivazione, che l’insussistenza di ragioni che giustificassero la compensazione.
Il tribunale ha ritenuto di riesaminare integralmente i presupposti applicativi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, a prescindere dalle motivazioni adottate in primo grado, ponendo in rilievo come il giudice di pace non si fosse avveduto della carenza di prova dell’esibizione del contrassegno.
Tuttavia, essendo passata in giudicato la decisione di annullamento della sanzione, la compensazione non poteva trovare fondamento in ipotetici errori di giudizio in cui fosse incorso il giudice di primo grado o comunque in circostanze che finissero per revocare in dubbio la stessa illegittimita’ della sanzione, dichiarata in primo grado con statuizione non impugnata.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, puo’, senza violare il principio del contraddittorio, anche d’ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purche’ la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del “devolutum” quali risultanti dall’atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato (Cass. n. 4945/1987; Cass. n. 696/2002; Cass. n. 4889/2016; con riferimento alla pronuncia sulle spese: Cass. n. 11130/21015, nel regime anteriore alle modifiche adottate con L. n. 69 del 2009; Cass. n. 26083/2010; Cass. n. 7815/2016).
Nella specie il rilievo, operato d’ufficio solo in appello, riguardo alla carenza di prova dell’esposizione del predetto contrassegno, eccedeva dall’ambito delle questioni devolute al giudice di secondo grado, risolvendosi nell’evidenziazione di un presunto motivo di infondatezza dell’opposizione, contrastante con la statuizione di annullamento del verbale, non oggetto di impugnazione e ormai passata in giudicato.
La suddetta circostanza non poteva affatto prendersi in considerazione per sostenere – come ha invece fatto il tribunale che la motivazione adottata in proposito dal giudice di pace fosse comunque legittima (cfr., sentenza, pag. 2).
2. Il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione degli articoli 82, 83, 91, 92, 93, 112 c.p.c., e articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si assume che il giudice di pace era incorso in un evidente errore di motivazione nell’affermare genericamente che le ragioni del decidere e il tenore meramente formale delle difese del Comune giusificasse la compensazione ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, sicche’ la pronuncia doveva essere riformata in appello.
Il motivo e’ assorbito, dovendo il giudice del rinvio valutare nuovamente la correttezza della pronuncia di primo grado e della disposta compensazione delle spese di lite, attenendosi ai principi richiamati nella presente ordinanza.
E’ quindi accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.
La sentenza impugnata e’ cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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