Giudice dell’esecuzione e liquidazione delle spese processuali

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|17 maggio 2021| n. 13176.

“Giudice dell’esecuzione e liquidazione delle spese processuali”

Non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, disposta l’estinzione del processo a seguito della dichiarazione negativa del terzo in assenza di contestazioni, provveda alla liquidazione delle spese processuali senza porle a carico del debitore esecutato, come invece richiesto dal creditore procedente, non trattandosi di provvedimento dotato di contenuto decisorio, ma di mera applicazione della regola generale dettata dall’art. 310, comma 4, c.p.c., secondo la quale nel processo di esecuzione, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate

Sentenza|17 maggio 2021| n. 13176

Data udienza 14 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Giudice dell’esecuzione e liquidazione delle spese processuali  – Opposizione all’esecuzione – Ordinanza del Giudice dell’esecuzione – Condizioni – Liquidazione delle spese di giudizio – Sussistenza del titolo esecutivo – Reiterazione di censure di mero fatto – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 6413/2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), domiciliati in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), domiciliati Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 826/2017 del Tribunale di Ascoli Piceno, depositata il 22/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per i ricorrenti, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), in delega dell’Avvocato (OMISSIS), per i controricorrenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva.

“Giudice dell’esecuzione e liquidazione delle spese processuali”

FATTI DI CAUSA

1) (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) quali concreditori di (OMISSIS) intrapresero una procedura esecutiva nei confronti dell’ (OMISSIS) in forza della sentenza n. 568 del 2011 del Tribunale di Ascoli Piceno.
1.1) La detta sentenza di primo grado venne sospesa dalla Corte di Appello di Ancona, a seguito di prestazione di fideiussione da parte dell’ (OMISSIS).
1.2) I suddetti creditori dell’ (OMISSIS), dopo la notifica del precetto sulla base della sentenza n. 568/2011 del Tribunale di Ascoli Piceno, notificavano pignoramento presso terzi al Comune di Ascoli Piceno, che comunicava che l’ (OMISSIS) aveva ceduto alla moglie (OMISSIS) il credito vantato verso di esso.
Gli stessi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano, nelle more, ottenuto un sequestro conservativo prima dell’instaurazione della causa di merito (cd. ante causam) delle somme dovute dal Comune all’ (OMISSIS) (sequestro conservativo di crediti che veniva eseguito nelle forme di cui all’articolo 678 c.p.c., mediante l’instaurazione della procedura esecutiva iscritta presso il Tribunale di Ascoli Piceno al R.G. n. 201/2012); il detto provvedimento di sequestro venne revocato a seguito di reclamo al collegio del tribunale, ai sensi dell’articolo 669 terdecies c.p.c., dell’ (OMISSIS) e della (OMISSIS).
1.3) A seguito di cio’ la procedura esecutiva instaurata sulla base dell’originario provvedimento di sequestro venne dichiarata estinta con ordinanza del g.e. che provvide alla liquidazione delle spese, senza porle a carico di alcuno, ma a cio’ sollecitato dai creditori procedenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che avevano a tal fine depositato nota spese.
1.4) I detti creditori esecutanti notificarono, quindi, il precetto sulla base di detta ordinanza del giudice dell’esecuzione del sequestro (procedura dichiarata estinta).
1.5) (OMISSIS) e (OMISSIS) proposero opposizione a precetto dinanzi al Giudice di pace.
1.6) L’opposizione venne rigettata.
1.7) Il Tribunale di Ascoli Piceno, su appello degli (OMISSIS)- (OMISSIS), con la sentenza n. 826 del 22/09/2017, ha riformato la sentenza del primo giudice ed ha dichiarato la nullita’ del precetto e condannato (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) alle spese del doppio grado di giudizio.
1.8) Ricorrono, con atto affidato a tre motivi, i detti soccombenti in grado d’appello.
1.9) Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
1.10) Il ricorso, in origine destinato alla trattazione secondo il rito camerale non partecipato di cui all’articolo 375 c.p.c., e’ stato rimesso alla trattazione in udienza pubblica con ordinanza interlocutoria della Sezione VI civile n. 19579 del 18/09/2020.
1.11) All’udienza pubblica del 14 gennaio 2021 il P.G. ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso ed ha ribadito dette conclusioni in sede di discussione.
I difensori delle parti hanno cosi’ concluso: per l’accoglimento del ricorso l’avvocato (OMISSIS), e per il rigetto l’avvocato (OMISSIS) in delega dell’avvocato (OMISSIS), per i controricorrenti.

“Giudice dell’esecuzione e liquidazione delle spese processuali”

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno.
2.1) Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 474 e 475 c.p.c. e omesso esame: il mezzo afferma che il tribunale ha errato nel non ritenere rilevante il riferimento fatto dall’ordinanza del g.e. alla nota spese e che la detta ordinanza aveva fatto, altresi’, riferimento all’esito positivo del pignoramento. Con il primo motivo si deduce la violazione, da parte del tribunale, degli articoli 474 e 475 c.p.c., consistita nel non aver ritenuto che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 18 giugno 2012 costituisse un valido titolo esecutivo.
2.2) Il secondo mezzo propone censura di violazione e (o) falsa applicazione dell’articolo 95 c.p.c., in quanto il pignoramento era stato positivo e pertanto tutte le spese dovevano essere poste a carico del debitore. Con il secondo motivo si afferma che, giacche’ il pignoramento era stato positivo, le spese liquidate dal giudice dell’esecuzione devono considerarsi come senz’altro poste a carico del debitore.
2.3) Il terzo motivo deduce violazione e (o) falsa applicazione dell’articolo 111 Cost. e articolo 630 c.p.c., commi 2 e 3, in quanto la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato la non impugnabilita’ della ordinanza di estinzione ai sensi delle richiamate norme. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione pronunciata ai sensi dell’articolo 630 c.p.c., non fosse autonomamente impugnabile ex articolo 111 Cost., in quanto sprovvista di contenuto decisorio.
3) I tre motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi.
3.1) L’ordinanza del giudice dell’esecuzione posta a base del precetto pacificamente non contiene alcuna statuizione che possa far ritenere che le spese fossero poste a carico dell’ (OMISSIS), non potendosi attribuire valenza dirimente al fatto che il provvedimento faccia riferimento alla nota spese, e cio’ sulla base della giurisprudenza, alla quale in questa sede si intende dare continuita’, secondo la quale l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che dichiari l’estinzione del processo esecutivo e che non ponga espressamente le spese a carico del debitore, pur liquidandole, non costituisce titolo esecutivo nei suoi (del debitore) confronti e comporta che le spese anticipate dal creditore restino a suo carico (Cass. n. 16711 del 17/07/2009 Rv. 609145-01): “In conformita’ alla regola generale dettata dall’articolo 310 c.p.c., u.c., nel processo di esecuzione e, quindi, anche in quello di espropriazione forzata presso terzi, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; pertanto, le spese sostenute dal creditore procedente restano a suo carico se, a seguito della dichiarazione negativa del terzo e in assenza di contestazioni, il processo e’ dichiarato estinto e, conseguentemente, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, dichiarata l’estinzione del processo, provvede alla loro liquidazione senza, pero’, porle a carico del debitore esecutato (come richiesto dal creditore procedente, nella specie), non avendo contenuto decisorio su diritti, non puo’ considerarsi ricorribile per cassazione ex articolo 111 Cost.)”.
Detto orientamento e’ stato successivamente ribadito (Cass. n. 22509 del 28/10/2011 nonche’ in precedenza n. 03465 del 11/02/2011, non massimata).
Come condivisibilmente affermato dal P.G. nel suo articolato intervento scritto: “la presente fattispecie deve, pertanto, ritenersi regolata dall’articolo 310 c.p.c., a tenore del quale le spese del processo esecutivo debbono restare a carico di chi le ha anticipate, in tutti i casi di estinzione, tipica o atipica e vieppiu’ in quelli scaturiti dalla caducazione del titolo esecutivo che non puo’ che gravare su coloro che lo hanno utilizzato.”.
4) Il difensore dei ricorrenti, nel corso della discussione orale, ha richiamato precedente difforme da quanto in questa sede opinato. L’ordinanza richiamata, compulsata d’ufficio, e’ la n. 15448 del 21/07/2020, resa a seguito di adunanza camerale non partecipata secondo il rito di cui all’articolo 375 c.p.c., non puo’ essere assunta ad utile parametro di comparazione, essendo del tutto diversi i presupposti di fatto in detta controversia, pur vertendo la stessa tra le stesse parti di quella in oggetto.
5) Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato.
6) Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate come da dispositivo.
7) Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1, quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 1.500,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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