Giudice del merito e l’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 14 marzo 2019, n. 7322.

La massima estrapolata:

Il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un’istanza non espressa ma connessa al “petitum” e alla “causa petendi”. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la domanda di ripristino dei luoghi, proposta nel solo giudizio di merito, all’esito di un’azione nunciatoria, fosse da ritenere implicita rispetto alla rimozione della causa del danno, in quanto diretta all’eliminazione di uno scavo realizzato in violazione dell’art. 891 c.c.).

Ordinanza 14 marzo 2019, n. 7322

Data udienza 6 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16936/2014 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio del difensore;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio del difensore;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 2569 depositata l’8 maggio 2013.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6 luglio 2018 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:
– il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n. 15803/05, in accoglimento del ricorso per denuncia di nuova opera proposto dalla (OMISSIS) s.r.l., dichiarava la (OMISSIS) s.r.l. responsabile della violazione dell’articolo 891 c.c., per le opere realizzate nel terreno a confine con quello di proprieta’ della parte attrice, rimettendo ad ulteriore istruttoria ogni accertamento con riguardo alla riparazione in natura, richiesta dalla (OMISSIS) s.r.l. in sede di precisazione delle conclusioni, nonche’ alla valutazione del danno effettivamente sofferto;
– a seguito di appello interposto dalla (OMISSIS) s.r.l., la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2569/2013, rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado. A sostegno della decisione la Corte di merito evidenziava che, a prescindere dalla circostanza che per i danni e per la riparazione in natura la causa era stata rimessa ad ulteriore istruttoria, in ogni caso la domanda di ripristino costituiva una mera emendatio libelli che le parti, ai sensi dell’articolo 189 c.p.c., nella formulazione antecedente all’entrata in vigore della L. n. 353 del 1990, ben potevano fare fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Nel merito, il collegio riteneva applicabile l’articolo 891 c.c., avendo il consulente tecnico ritenuto trattarsi di uno scavo e avendo accertato trattarsi di un’opera non provvisoria, data la durata ventennale delle autorizzazioni, nonche’ la durata di fatto dell’attivita’ estrattiva, protrattasi fin dal 1962;
– avvero la sentenza della Corte di appello di Roma, (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi, cui (OMISSIS) s.r.l. resiste con controricorso;
– in prossimita’ dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, allegata dalla ricorrente anche documentazione ex articolo 372 c.p.c..
Atteso che:
– va preliminarmente esaminata l’ammissibilita’ della produzione documentale effettuata da parte della ricorrente dopo il deposito del ricorso per cassazione. Occorre osservare che, come reso evidente dall’articolo 372 c.p.c., non puo’ piu’ essere consentita in sede di legittimita’ una qualunque produzione, ma solo delle allegazioni attinenti alla nullita’ della sentenza impugnata o all’ammissibilita’ processuale del ricorso o controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato (Cass. 16 giugno 2006 n. 13916); di converso, la documentazione pertinente la fondatezza di merito del ricorso, che dalla perizia di parte a firma dell’ing. (OMISSIS) si vorrebbe far desumere, e’ fuori dalla portata dell’articolo 372 c.p.c.. Del resto anche in ipotesi di rinvenimento, dopo la scadenza del termine di produzione, di documenti che si ritengano decisivi, il mezzo per far valere e’ semmai la revocazione straordinaria di cui all’articolo 395 c.p.c., n. 3 e non il deposito di essi in sede di legittimita’ (v., anche, Cass. 8 febbraio 2013 n. 3136, in motivazione). Ne consegue che di siffatta produzione non puo’ tenersi conto;
– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 90 e segg., articoli 112, 184 e 189 c.p.c., per avere la Corte di merito errato nel ritenere compresa nella originaria domanda quella di ripristino, espressamente richiesta dalla (OMISSIS) s.r.l. in sede di precisazione delle conclusioni, a fronte della “richiesta di sospensione dei lavori ed emissione dei provvedimenti conseguenti”, proposta con il ricorso introduttivo. In particolare, a detta della ricorrente, pur essendo possibile modificare la domanda introduttiva fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, trattandosi di giudizio introdotto antecedentemente all’entrata in vigore della L. n. 353 del 1990, la (OMISSIS) s.r.l. non avrebbe potuto proporre la domanda di ripristino in sede di precisazione delle conclusioni, avendo la stessa richiesto unicamente la sospensione dei lavori e il risarcimento del danno, e non avendo la (OMISSIS) s.r.l. accettato il contraddittorio su tale domanda. La domanda di ripristino non avrebbe potuto ritenersi neppure una mera precisazione della domanda di risarcimento proposta dalla (OMISSIS) s.r.l., avendo la stessa richiesto unicamente il risarcimento del danno per equivalente.
La censura e’ priva di pregio.
Nel procedimento di nunciazione, invero, la fase cautelare, intesa alle determinazioni provvisorie per la cui concessione e’ richiesta la ricorrenza delle condizioni poste dall’articolo 1171 c.c., comma 1 o articolo 1172 c.c., comma 1, e’ distinta da quella di merito, destinata al completamento dell’indagine sul fondamento della tutela, possessoria o petitoria, domandata dal ricorrente, tuttavia entrambe costituiscono momenti di un unico grado del medesimo giudizio – anche quando, prima della novella sul giudice unico di primo grado, la seconda doveva svolgersi innanzi a giudice diverso, trattandosi di giudizio petitorio, per ragioni di competenza per valore -,onde nella seconda fase non e’ inibita la specificazione della pretesa di merito ove riconducibile alle ragioni fatte valere con il ricorso originario, anche se non necessita una nuova diversa domanda, essendo sufficiente valida ed efficace quella iniziale.
In altri termini, nelle azioni di nunciazione il provvedimento cautelare rappresenta solo la misura immediata intesa ad impedire il verificarsi del danno o l’aggravamento di quello gia’ in parte provocato tale misura e’ necessariamente solo prodromica alla definitiva pronunzia nel merito intesa all’eliminazione delle cause stesse della situazione di danno o di pericolo, onde il provvedimento definitivo ben puo’ essere, e generalmente e’, diverso da quello cautelare e la sua richiesta, anche se non espressa nell’istanza introduttiva, in essa puo’ essere implicita, si’ da consentirne la proposizione esplicita nella fase di merito proprio a seguito degli accertamenti tecnici che consentono di precisarne i contenuti (Cass. 10 febbraio 2010 n. 3012; Cass. 28 aprile 2004 n. 8128).
La domanda giudiziale, infatti, per esser correttamente interpretata, deve esser considerata non solo nella sua formulazione letterale, ma anche e soprattutto nel suo contenuto sostanziale, avendo riguardo alle finalita’ perseguite dalla parte, onde e’ che un’istanza non esplicitamente e formalmente proposta puo’ ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda espressamente proposta ove risulti in rapporto di connessione necessaria con il petitum e la causa petendi di questa, con il solo limite di non estenderne l’ambito di riferimento; cio’ che e’ stato espressamente e correttamente rilevato dal giudice a quo con riferimento alla domanda di rispristino, che costituisce effetto naturale dello stesso ricorso introduttivo.
D’altra parte, quand’anche una tale domanda non fosse esplicitamente proposta, tuttavia, ove la denuncia di nuova opera esprima, come nella specie, l’esercizio di un’azione di reintegrazione o di manutenzione nel possesso di un bene immobile intesa alla contestazione della turbativa derivanti dall’esecuzione dell’opera medesima, la richiesta di ripristino dello stato dei luoghi, id est di demolizione del manufatto (o della parte di esso realizzata prima del provvedimento di sospensione se intervenuto), deve comunque intendersi logicamente inclusa nell’originario petitum nonostante con il ricorso introduttivo della fase cautelare questo possa essere stato limitato alla sola richiesta di sospensione dei lavori – e, quindi, ove esplicitata o resa comunque comprensibile nelle conclusioni della fase di ordinaria cognizione in primo grado od anche in grado di appello, non e’ qualificabile come domanda nuova preclusa, rispettivamente, dagli articoli 183 e 345 c.p.c.;
– con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli articoli 891 e 2697 c.c., nonche’ degli articoli 115, 116 e 191 c.p.c., per avere la Corte di appello ritenuto applicabile l’articolo 891 c.c., alla coltivazione della cava di basalto. Il motivo si articola in tre profili. In primo luogo, a detta della ricorrente, il presupposto per l’applicazione dell’articolo 891 c.c., sarebbe il fatto che l’attivita’ estrattiva realizzi un fosso, cosicche’ la disposizione non sarebbe applicabile, riguardando la coltivazione della cava solo la parete di basalto, attuata verticalmente verso il fondo della (OMISSIS) s.r.l.. In secondo luogo, l’articolo 891 c.c., non troverebbe applicazione nel caso di specie, trattandosi di scavo provvisorio, essendo prevista fin dall’origine un’autorizzazione provvisoria, subordinata al ripristino del territorio nello status quo ante. Infine, ad avviso della ricorrente, non sussisterebbe nella specie la ratio sottesa all’articolo 891 c.c., non rivenendosi dall’esame degli atti di causa e, in particolare, delle consulenze tecniche espletate alcun rischio di crollo, di franabilita’ e di infiltrazioni per il terreno di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l..
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame da parte della Corte di merito di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. In particolare, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che nella specie la coltivazione della cava non comportava la realizzazione di alcun fossato, era provvisoria e non vi era alcun rischio di crollo, di franabilita’ e di infiltrazioni per il terreno di proprieta’ della (OMISSIS) s.r.l..
Appare opportuno l’esame congiunto delle due censure perche’ aggrediscono, seppure sotto diversi profili, la medesima statuizione del giudice di appello. Esse sono inammissibili prima che infondate.
Pur vero che la disciplina speciale in tema di cave deve prevalere, in virtu’ di canoni ermeneutici primari (lex specialis derogat generali), su quella del codice civile e di quello della strada, del resto dovendo ritenersi che l’interesse pubblico alla coltivazione di cave e miniere sia prevalente, salve le norme di raccordo eventualmente e specificamente adottate nella disciplina speciale di esse, su quella generale in tema di rapporti di vicinato e su quella altrettanto generale di polizia e sicurezza delle strade genericamente intese quali manufatti destinati alla circolazione di pedoni e veicoli (in tal senso v. Cass. Sez. Un. 20 giugno 2017 n. 15279). Tuttavia nella specie la Corte di merito ha accertato che la violazione delle distanze e’ stata realizzata non gia’ in esecuzione dell’attivita’ di scavo, ma nella realizzazione di uno sbancamento, “seppure finalizzato a realizzare una rampa necessaria in parte per la coltivazione della cava stessa”. Inoltre, sempre in fatto, ha escluso la provvisorieta’ dell’opera de qua sul rilievo della durata “ventennale” dell’attivita’ estrattiva, ritenendo al contempo che non potesse indurre a conclusione contraria la previsione della colmatura parziale della cava esaurita, stante lo stesso carattere permanente dell’opera, oltre che sul rilievo della “ratio” – di tutela del territorio da trasformazioni definitive – della normativa medesima.
All’evidenza si tratta di accertamenti in fatto non sindacabili in sede di legittimita’.
Il carattere intrinsecamente dannoso (o pericoloso) della cava non e’ poi rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, posto che la cava, per il solo fatto della sua realizzazione in violazione della distanza legale, e’ illegittima, sulla base di una presunzione assoluta di danno.
Di tali principi ha fatto corretta applicazione la corte di appello, con motivazione esente da errori di diritto.
Risultato infondato in ogni sua parte, il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, sempre a carico della parte ricorrente, soccombente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misure del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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