Furto di generi alimentari commesso in un locale ristorante e privata dimora

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 20 febbraio 2019, n. 7653.

La massima estrapolata:

Deve escludersi la qualificazione del fatto ex articolo 624bis del Cp nel caso di furto di generi alimentari commesso in un locale ristorante, durante le ore di chiusura dell’esercizio commerciale, perché non si tratta di una «privata dimora».

Sentenza 20 febbraio 2019, n. 7653

Data udienza 29 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – rel. Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 08/03/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CARDIA Delia, che ha concluso chiedendo;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio, riqualificando il fatto come reato di cui all’articolo 624, e articolo 61, n. 11, per la rideterminazione della pena e per il rigetto nel resto;
udito il difensore:
Per la parte civile e’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di NAPOLI, che chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata depositando altresi’ conclusioni e nota spese;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di (OMISSIS) che dopo aver esposto ulteriori conclusioni ad integrazione dei motivi di ricorso insiste per l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 8 marzo 2017 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere pronunciata con confronti di (OMISSIS) con cui il medesimo e’ stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 81 c.p., articolo 624 bis c.p., comma 1, e articolo 61 c.p., n. 11), per essersi, con piu’ azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, impossessato, con il fine di trarne profitto, di generi alimentari di bottiglie di vino e liquore e di altra merce varia, introducendosi abusivamente in un locale ristorante, durante le ore di chiusura dell’esercizio commerciale, utilizzando una chiave affidatagli per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione, sottraendo detti beni del valore complessivo di Euro 9.200,00 al legittimo proprietario.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi.
3. Con il primo fa valere il vizio di violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. Osserva che il locale ristorante, ove e’ stato commesso il fatto, non puo’ ritenersi “privata dimora” o sua pertinenza ai sensi dell’articolo 624 bis c.p., trattandosi di un’attivita’ commerciale, non rientrante fra quelli per i quali il legislatore ha previsto una maggior tutela.
4. Con il secondo motivo si duole del vizio di motivazione in relazione alla quantificazione del danno, determinato sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, senza riferimento ad alcuna documentazione e benche’ la medesima, costituita parte civile fosse portatrice di uno specifico interesse. Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo va accolto.
2. La Corte territoriale assume a fondamento della propria decisione l’orientamento (che per la verita’ afferma essere pacifico) secondo il quale la privata dimora e’ concetto piu’ ampio dell’abitazione e comprende tutti i luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengano per compiere delle attivita’ della vita privata anche in modo transitorio.
3. La questione e’ stata risolta da una recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte che ha composto il contrasto sorto in ordine alla configurabilita’ dell’ipotesi delittuosa di cui all’articolo 624 bis c.p., allorquando l’azione venga posta in essere in esercizi commerciali, studi professionali, stabilimenti industriali, in particolar modo in orario di chiusura al pubblico ed in assenza, nelle circostanze di tempo e di luogo, di persone dedite ad attivita’ lavorativa o a diversa mansione.
4. Secondo il Supremo Collegio rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico ne’ accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attivita’ lavorativa o professionale. (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017 – dep. 22/06/2017, D’Amico, Rv. 27007601).
5. Il compimento di atti della vita privata nei luoghi di lavoro non e’ considerato elemento sufficiente per estendere la qualificazione della privata dimora, cui il legislatore assicura una tutela rafforzata per garantire la riservatezza e l’intimita’ necessarie agli atti della vita privata di ciascuno.
Al contrario i luoghi ove si esercita attivita’ commerciale, per la loro accessibilita’ ad una pluralita’ di soggetti sono luoghi ai quali si accede liberamente senza preventiva autorizzazione. Solo laddove vi sia un’area riservata ove e’ usualmente precluso l’accesso a soggetti che non vi operano e’ possibile, secondo le Sezioni Unite, valutare caso per caso. L’interpretazione corretta si ricava dalla lettura sistematica dall’articolo 52 c.p., comma 3, a la disposizione di cui al comma 2, “si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attivita’ commerciale, professionale o imprenditoriale. Nel richiamato secondo comma si fa riferimento – infatti – ai fini della presunzione di proporzionalita’ tra offesa e difesa, ai luoghi previsti dall’articolo 614 c.p. (vale a dire a quelli di privata dimora). Se, dunque, la nozione di privata dimora comprendesse, indistintamente, tutti i luoghi in cui il soggetto svolge atti della vita privata, non vi sarebbe stata alcuna necessita’ di aggiungere l’articolo 52, comma 3, per estendere l’applicazione della norma anche ai luoghi di svolgimento di attivita’ commerciale, professionale o imprenditoriale.
6. Sulla base di queste premesse deve ritenersi che nel caso di specie difetti l’elemento materiale qualificante il reato, sicche’ non ricorrendo l’ipotesi di cui all’articolo 624 bis c.p., la sentenza sul punto va annullata con rinvio per nuovo esame.
7. Il reato, commesso nell’intervallo temporale fra la data del 1 maggio 2010 e quella del 8 maggio 2010, non e’ comunque ad oggi prescritto, vista la sospensione intervenuta in primo grado (pari ad otto mesi e giorni 16), cui va aggiunta quella intervenuta in secondo grado superiore a trenta giorni.
8. Va, invece, dichiarata inammissibile la seconda doglianza che, da un lato, non e’ che la mera richiesta di rivalutazione delle prove, non consentita in questa sede e, dall’altro, si concreta nella ripetizione dell’identico motivo di appello, espressamente richiamato ed affrontato dalla Corte territoriale. La censura, infatti, sottopone a questa Corte la stessa identica questione introdotta in sede di gravame, relativa alla prova dell’effettivo danno subito dalla persona offesa, sottolineando che mancherebbe un supporto documentale su cui fondare la decisione, stante l’evidente interesse della parte civile.
Ora, deve ricordarsi, quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimita’ in una pluralita’ di occasioni, ovverosia che e’ “inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli gia’ dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014 Ud. (dep. 28/10/2014) Rv. 260608; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Ud. (dep. 13/03/2014) Rv. 259425; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno – 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133) Sez. 5, Sentenza n. 28011 del 15/02/2013 Ud. (dep. 26/06/2013) Rv. 255568; Sez. 3, Sentenza n. 29612 del 05/05/2010 Ud. (dep. 27/07/2010) Rv. 247741; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 – dep. 14/05/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801; (per tutte, Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio – 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693).
9. Cio’ premesso la sentenza va annullata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto, nei sensi di cui supra, con rinvio alla rideterminazione della pena in ordine al reato di cui all’articolo 624 c.p., articolo 61 c.p., n. 11).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli per rideterminazione della pena in ordine al reato p. e p. dall’articolo 624 c.p., articolo 61 c.p., n. 11), cosi’ riqualificata l’originaria imputazione. Rigetta nel resto il ricorso.

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