Furto aggravato tra affini e congiunti

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|10 giugno 2021| n. 23060.

Furto aggravato tra affini e congiunti.

In tema di reati contro il patrimonio, il rapporto di affinità tra autore e vittima del reato che fonda la causa di non punibilità ovvero la procedibilità a querela di cui all’art. 649 cod. pen. non opera allorché sia morto il coniuge da cui l’affinità stessa deriva e non vi sia prole.

Sentenza|10 giugno 2021| n. 23060. Furto aggravato tra affini e congiunti

Data udienza 30 marzo 2021

Integrale

Tag – parola: Furto aggravato – Furto aggravato tra affini e congiunti – Modifiche introdotte dalla legge Cirinnà – Punibilità – Condizioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. MOROSINI E. M. – rel. Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Dott. Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tassone Kate, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. (OMISSIS), che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata oltre alla refusione delle spese legali, come da nota spese che ha allegato;
lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Furto aggravato tra affini e congiunti

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di (OMISSIS) per il reato di furto aggravato ai sensi dell’articolo 61 c.p., nn. 5, 7 e 11, commesso in un arco di tempo compreso tra il mese di (OMISSIS), ai danni di (OMISSIS), moglie di (OMISSIS), padre dell’imputata, deceduto il (OMISSIS).
I giudici di merito hanno accertato che, approfittando della lontananza della (OMISSIS) (anziana, malata e bisognosa di cure), l’imputata – la quale occupava una unita’ abitativa autonoma ricavata all’interno del medesimo stabile che ospitava anche l’abitazione della persona offesa – si e’ impossessata di numerosi gioielli e della fede nuziale di proprieta’ esclusiva della (OMISSIS), nonche’ di un aspirapolvere, della fede nuziale del marito, di un quadro in corallo e di un revolver calibro 38 e 22 cartucce, che la (OMISSIS) aveva in “usufrutto” per volonta’ testamentaria del marito.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputata, tramite il difensore, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 649 c.p..
L’imputata e la persona offesa sono affini in linea retta (dato che l’imputata e’ figlia del coniuge della persona offesa), dunque avrebbe dovuto trovare applicazione la causa di esclusione della punibilita’ di cui all’articolo 649 c.p..
La norma citata non richiederebbe il presupposto della coabitazione, cui, invece, fa erroneo riferimento la Corte di appello, ne’ troverebbe spazio una esclusione della rilevanza del rapporto di affinita’ in caso di morte del coniuge, in assenza di prole, posto che, secondo la giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 5, n. 11254 del 1982), occorrerebbe avere riguardo alla disciplina generale dettata dall’articolo 78 c.c. e non a quella contenuta nell’articolo 307 c.p., comma 4.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 131-bis c.p..

 

Furto aggravato tra affini e congiunti

I giudici di merito hanno escluso la particolare tenuita’ del fatto in ragione della rilevante entita’ del danno cagionato alla persona offesa; mentre in realta’ il danno dovrebbe ritenersi lieve dato il valore dei beni sottratti: due fedi nuziali, un quadro artigianale in corallo, un revolver e un aspirapolvere.
2.3. Con il terzo lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 624 c.p..
La Corte di appello avrebbe ritenuto la penale responsabilita’ dell’imputata in “palese contraddizione con tutti gli oggettivi elementi emersi dall’istruttoria dibattimentale”.
In particolare: la persona offesa riferisce del furto di gioielli non meglio indicati, il cui possesso non e’ supportato da alcun documento; l’aspirapolvere non e’ stato sottratto perche’ si trovava nel sottoscala condominiale di libero accesso; le due fedi nuziali sono state trovate presso l’imputata sol perche’ la stessa “doveva provvedere a farle allargare”; il quadro in corallo era stato donato all’imputata dal proprio padre; il revolver e’ stato consegnato dall’imputata al Commissariato di Pubblica sicurezza perche’, essendo incustodito, era fonte di pericolo.
La Corte di appello non offrirebbe alcuna motivazione ne’ fornirebbe prova della sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
2.4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione dell’articolo 62-bis c.p..
La Corte di appello avrebbe negato, senza ragione alcuna, le circostanze attenuanti generiche, che, invece, spetterebbero all’imputata in ragione dello stato di incensuratezza e di una condotta di vita irreprensibile.
3. Nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale, dunque il processo segue il cd. “rito scritto” ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8. Il Procuratore generale, i difensori di parte civile e dell’imputata hanno trasmesso, tramite posta elettronica certificata, le rispettive, articolate conclusioni in epigrafe trascritte (il difensore di parte civile ha inoltrato anche una memoria).

 

Furto aggravato tra affini e congiunti

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato
2. Il primo motivo e’ infondato.
2.1. L’imputata (OMISSIS) e’ figlia di (OMISSIS), marito della persona offesa (OMISSIS).
Gli episodi di furto oggetto del presente processo si collocano tra il mese di (OMISSIS) (cfr. pag. 4 sentenza di primo grado), dopo la morte di (OMISSIS) avvenuta il (OMISSIS).
L’articolo 649 c.p. sancisce, per quanto qui interessa, la non punibilita’ dell’autore di un furto commesso in danno di uno dei congiunti specificamente indicati dalla norma, tra i quali e’ ricompreso l’affine in linea retta.
Va chiarito che per tale categoria di soggetti (a differenza di altri) non e’ richiesto il requisito della coabitazione, cui fa erroneo riferimento la Corte di appello (ma non il Tribunale).
L’articolo 78 c.c. prevede che: “l’affinita’ e’ il vincolo tra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge” e che “nella linea e nel grado in cui taluno e’ parente d’uno dei coniugi, egli e’ affine dell’altro coniuge”.
Ergo, nel caso in cui uno dei coniugi abbia un figlio concepito con altra persona, ai fini dell’operativita’ della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 649, comma 1, n. 2, seconda ipotesi, il figlio del coniuge e’ affine in linea retta dell’altro coniuge (Sez. 2, n. 24643 del 21/03/2012, Errini, Rv. 252831).
2.2. I giudici di merito, nel formulare il giudizio di responsabilita’ a carico dell’imputata, hanno escluso che potesse tornare applicabile la previsione di cui all’articolo 649 c.p. in ragione della ritenuta irrilevanza, agli effetti penali, del rapporto di affinita’, quando, come nella specie, al momento del fatto non sia piu’ esistente in vita il coniuge da cui l’affinita’ deriva e dal matrimonio non siano nati figli. Cio’, sulla base del disposto dell’articolo 307 c.p., comma 4, che limita, appunto, nel senso suindicato la rilevanza del rapporto di affinita’ “agli effetti penali”.
2.3. La ricorrente contesta tale interpretazione ritenendo che l’articolo 307 c.p., comma 4, abbia un ambito di operativita’ non estensibile ai rapporti familiari indicati dall’articolo 649 c.p., che invece troverebbero la loro disciplina nell’articolo 78 c.c., comma 3, in forza del quale l’affinita’ non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva: il rapporto di affinita’ cessa solo quando il matrimonio e’ dichiarato nullo.
Pertanto, secondo la tesi prospettata in ricorso, l’imputata e’ “affine in linea retta” della persona offesa, in quanto e’ figlia del marito di questa, il decesso del padre non fa venir meno il rapporto di affinita’ in virtu’ dell’articolo 78 c.c., comma 3, dunque si ricade nell’alveo applicativo della causa di esclusione della punibilita’ di cui all’articolo 649 c.p..
2.4. Il collegio ritiene corretta la decisione del Tribunale che si pone in linea con gli arresti piu’ recenti della giurisprudenza di legittimita’ e con le opinioni di autorevole dottrina.

 

Furto aggravato tra affini e congiunti

2.5. Riguardo allo stato della giurisprudenza, anzitutto, va registrata una articolata pronuncia della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 19668 del 08/04/2010, Adams, Rv. 247119) che ha affermato il principio secondo cui il rapporto di affinita’ tra autore e vittima del reato che fonda la causa di non punibilita’ ovvero la procedibilita’ a querela di cui all’articolo 649 c.p. non opera allorche’ sia morto il coniuge da cui l’affinita’ stessa deriva e non vi sia prole.
La decisione e’ stata seguita da Sez. 2, n. 39844 del 27/06/2012, Borrasi (non massimata sul punto) e Sez. 6 n. 5382 del 08/02/2012, Seminara (non massimata); essa trova un precedente conforme nella sentenza Sez. 3, n. 49 del 16/01/1967, Corsi, Rv. 104326.
Con questi interventi si e’ ritenuto che nel sistema penale debba trovare applicazione non gia’ l’articolo 78 c.c., comma 3, bensi’ l’articolo 307 c.p., comma 4, u.p. che, in deroga alla disposizione civilistica, detta una disciplina valevole per ogni applicazione della legge penale.
In posizione dissonante – sul tema analogo della applicabilita’ della circostanza aggravante di cui all’articolo 577 c.p., comma 2, u.p. (omicidio contro un “affine in linea retta”) – si e’ collocata, invece, Sez. 5, n. 11254 del 19/10/1982, Caracciolo, che ha stabilito il principio cosi’ massimato: “l’omicidio commesso in persona del “patrigno” e’ aggravato ai sensi dell’articolo 577 c.p., u.p. anche nel caso che la madre dell’uccisore non fosse piu’ viva, poiche’ la norma generica dell’articolo 307 c.p., u.p., riferibile ai prossimi congiunti, non e’ applicabile quando in singole disposizioni del codice o d’altre leggi si fa richiamo espresso a determinati vincoli di parentela senza riprodurre la limitazione fissata nel citato articolo 307″ (Rv. 156328).
In realta’ la lettura di quest’ultima sentenza lascia emergere come la massima tragga spunto da un obiter dictum – articolato ma irrilevante nel caso concreto considerato che la decisione si chiude con questa considerazione: “Nella fattispecie sussiste una situazione di fatto che non avrebbe mai potuto consentire di applicare il disposto dell’articolo 307 (…), poiche’ il coniuge dell’imputato e’ addirittura ancora vivo e v’e’ anche prole (..)”.
2.6. Questo collegio condivide la prima (e decisamente prevalente) opzione interpretativa, nella consapevolezza che, in merito all’articolo 649 c.p., si perviene a un risultato sfavorevole all’imputato poiche’ si circoscrive il novero dei soggetti beneficiari della causa di non punibilita’ in rassegna; l’opposto accade, invece, per l’articolo 577 c.p., comma 2, ove la delimitazione e’ favorevole dato che esclude la configurabilita’ di una circostanza aggravante per coloro che rimangono affini per il diritto civile ma non lo sono piu’ per il diritto penale a seguito della morte senza prole del consanguineo.
La conclusione riposa sugli argomenti di seguito illustrati.
2.6.1. Occorre muovere dal disposto dell’articolo 307 c.p..

 

Furto aggravato tra affini e congiunti

La norma punisce la condotta di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.
Al comma 3, la citata disposizione esclude la punibilita’ di chi commette il fatto in favore di un “prossimo congiunto”; al comma 4 stabilisce che: “Agli effetti della legge penale, s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, (ora anche la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso), i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorche’ sia morto il coniuge e non vi sia prole”.
L’esordio del comma 4, rende palese che qui la norma perde la limitata visuale dei commi precedenti per elevarsi ad una dimensione generale che fornisce la definizione di prossimo congiunto “agli effetti della legge penale” cioe’ quante volte sia dato di rinvenire, anche in altre disposizioni penali, la valorizzazione del concreto ambito soggettivo della categoria “generale”, nella quale sono ricompresi gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli e le sorelle, gli affini nello stesso grado, zii e nipoti.
“Nei casi di parentela naturale, e’ ovvio il rilievo attribuito dalla norma ai vincoli di sangue; ma anche nel caso degli affini, i vincoli di sangue finiscono per ricevere indiscutibile considerazione nella previsione normativa, perche’ ai sensi dell’articolo 307 c.p., u.c., l’affinita’ cessa di avere rilevanza (e l’affine non puo’ annoverarsi tra i prossimi congiunti) allorche’ sia morto il coniuge e non vi sia prole; cioe’ quando anteriormente al reato, sia venuto a mancare il consanguineo che veicola il rapporto di affinita’ del colpevole con l’altro soggetto considerato nella fattispecie tipica; e quando manchi, inoltre, tra gli affini, alla stregua della seconda ipotesi, il legame di sangue dipendente dalla generazione del fratello o della sorella unilaterale” (cosi’ Sez. 2, n. 19668 del 08/04/2010, Adams, in motivazione).
In questi termini l’articolo 307 c.p. si riferisce al rapporto di affinita’ nella nozione comune attinta dalla concreta esperienza storica dei rapporti sociali e familiari, mentre non richiama le regole del diritto civile, dalle quali, anzi, si discosta, laddove fa cessare il rapporto di affinita’ alla morte del coniuge.
La previsione non contempla eccezioni.
Mentre l’articolo 78 c.c., comma 3, nell’affermare la regola opposta, lascia spazio a una clausola di riserva: “L’affinita’ non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati”. Questi “effetti determinati” si rinvengono, all’interno del codice, civile nella disciplina sugli alimenti: a mente dell’articolo 434 c.c., n. 2 l’obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora cessano quando il coniuge, da cui deriva l’affinita’, e i figli nati dalla sua unione con l’altro coniuge e i loro discendenti sono morti; tuttavia nulla osta a che l’eccezione contemplata dall’articolo 78 c.c. possa estendersi anche a quegli “effetti penali” di cui si occupa l’articolo 307 c.p., comma 4, di talche’ la disciplina penalistica trova riconoscimento in quella civilistica, introdotta successivamente (nel 1942).
2.6.2. La condizione di affine riceve specifica considerazione in due gruppi di norme (cosi’ Sez. 2, n. 19668 del 08/04/2010, Adams, in motivazione): quelle che usano la formula riassuntiva “prossimi congiunti”; quelle in cui i rapporti di parentela sono indicati in modo analitico.
Rientrano nel primo gruppo, ad esempio, senza pretesa di esaustivita’:
– all’interno del codice penale, oltre all’articolo 307, comma 3, l’articolo 323, comma 1, articolo 384, comma 1, articolo 418, comma 3;
– nelle leggi speciali, il Decreto Legge n. 8 del 1991, articolo 1, comma 4 bis;
– nel codice di procedura penale, l’articolo 96, comma 3 e articolo 199, comma 1.
Del secondo gruppo fanno parte gli articoli 564, 577, 600 sexies e 649 c.p..
Per il primo gruppo di norme il problema non sorge, posto che l’impiego della endiadi “prossimi congiunti” rimanda, in modo automatico e diretto, alla definizione dell’articolo 307 c.p., comma 4, mentre, per il secondo gruppo, occorre domandarsi se la qualita’ di “affine” rilevi nei limiti della norma penale generale (articolo 304 c.p., comma 4) ovvero se valgono i principi civilistici (articolo 78 c.c., comma 3).
Va osservato che in queste norme la nozione di “affine” non si accompagna mai all’esplicito riferimento alla limitazione prevista dall’articolo 307 c.p., comma 4; d’altro canto non viene mai richiamata neppure la disposizione civile.
Quindi il silenzio non e’ significativo.

 

Furto aggravato tra affini e congiunti

In realta’ l'”omissione”, quando riscontrabile, “pare piuttosto dipendere da specifiche esigenze tecniche di formulazione del dettato normativo, in particolare dall’impossibilita’ di usare l’espressione riassuntiva “prossimi congiunti”, perche’ in tutte le disposizioni “analitiche”, la rilevanza dei singoli rapporti di parentela e’ sempre differenziata, o e’ addirittura esclusa per taluno di essi (vedi, ad es., l’articolo 600 sexies c.p. che non considera i discendenti), con l’ovvia impossibilita’ del ricorso a formule onnicomprensive” (cosi’ Sez. 2, n. 19668 del 08/04/2010, Adams, in motivazione).
Infine sarebbe irragionevole assegnare una diversa considerazione del rapporto di affinita’ nei due gruppi di norme che vi fanno riferimento. “Non si vede, ad esempio, perche’, ai fini della esclusione della punibilita’, il concorrente presupposto dell’esistenza di parenti “naturali” dovrebbe difettare nei casi in cui l’affine sia la vittima del reato, e non il soggetto favorito, dal momento che quando i rapporti di consanguineita’ “paralleli” al rapporto di affinita’ siano ormai cessati, e’ indubbio, tanto in un caso che nell’altro, l’allentamento del rapporto di parentela “derivato”” (cosi’ Sez. 2, n. 19668 del 08/04/2010, in motivazione).
2.6.3. Con particolare attinenza alla previsione dell’articolo 649 c.p. possono svolgersi ulteriori considerazioni.
La rubrica della norma recita: “Non punibilita’ e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno dei congiunti”.
Qui il termine “congiunti” ricorre nella definizione riassuntiva della categoria delle persone offese, cosi’ rimandando anche, lessicalmente, ai “prossimi congiunti” di cui all’articolo 307 c.p., comma 4.
Inoltre le singole categorie di soggetti interessate dall’articolo 649 c.p.p. coincidono con quelle che l’articolo 307 c.p. assegna alla nozione di “prossimi congiunti”; ne e’ ulteriore prova la circostanza che con le modifiche introdotte con la Legge sulle unioni civili, n. 6 del 2017 (cd. Legge Cirinna’), il legislatore e’ intervenuto sul testo sia dell’articolo 307 c.p., comma 4, sia su quello dell’articolo 649 c.p., inserendo, in entrambi gli articoli, le parole “la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso”, in modo da ricreare quella sovrapposizione perfetta tra i soggetti destinatari delle norme gia’ esistente prima dell’innesto normativo.
Tutto cio’ rende ragione di quanto sopra sostenuto con una notazione generale e cioe’ che, anche in seno all’articolo 649 c.p., l’impiego di indicazioni analitiche risponde solo a esigenze pratiche: i singoli rapporti seguono regimi differenziati, il che impedisce l’utilizzo di un’unica formula onnicomprensiva.
Infine va osservato che l’articolo 307 c.p. – nel richiedere l’esistenza in vita del coniuge dal quale deriva il rapporto di affinita’, o di prole nata dal matrimonio – tutela il bene dell’unita’ familiare nella sua dimensione effettiva ed attuale.
L’articolo 649 c.p. trova la propria matrice nella medesima ratio.
Come ha rilevato la Corte Costituzionale (sentenza n. 223 del 2015): “L’articolo 649 c.p. disegna una tradizionale area di protezione dell’istituzione familiare rispetto all’intervento punitivo statale, specificamente riferita ai delitti di cui al titolo XIII del libro II dello stesso codice, purche’ – come gia’ rilevato da questa Corte (sentenza n. 302 del 2000) – rechino offesa solo al patrimonio individuale del congiunto. Il bilanciamento tra l’interesse alla repressione dei delitti indicati e quello alla tutela di beni afferenti la vita familiare e’ compiuto dal legislatore penale in modo che il grado della protezione in parola sia direttamente proporzionale all’intensita’ della relazione esistente tra il reo e la persona offesa: facendosi cosi’ corrispondere la non punibilita’ dell’autore (maggioritariamente ricostruita quale causa personale di esclusione della pena) al reato commesso in danno dei familiari piu’ diretti (comma 1), e rimettendosi invece alla vittima la decisione sull’attivazione della reazione penale, in caso di reati commessi nei confronti dei congiunti meno stretti (comma 2)”.
L’articolo 649 c.p. risponde a finalita’ di protezione dell’istituzione familiare proprie della disciplina “anche ad eventuale discapito del singolo componente, il quale viene privato della tutela penale offerta dalle norme incriminatrici poste a presidio del patrimonio pure se abbia, nel caso concreto, un personale interesse alla punizione del colpevole” (Corte Cost. sentenza n. 352 del 2000).

 

Furto aggravato tra affini e congiunti

Se cosi’ e’, sarebbe irragionevole ritenere che la causa di non punibilita’ di cui all’articolo 649 c.p.p. operi anche quando “agli effetti della legge penale” il vincolo familiare sia rescisso in modo definitivo; poiche’ si produrrebbe una ingiustificata disparita’ di trattamento tra i fatti, non punibili, commessi ai danni di un affine ormai privo di legami per la morte del consanguineo, senza prole, e fatti commessi nei confronti di soggetti in rapporto di attuale consanguineita’ (come fratelli e sorelle non conviventi) o del coniuge legalmente separato, punibili a querela della persona offesa.
2.6.4. Va pertanto riaffermato il principio per cui, in tema di reati contro il patrimonio, il rapporto di affinita’ tra autore e vittima del reato che fonda la causa di non punibilita’ ovvero la procedibilita’ a querela di cui all’articolo 649 c.p. non opera allorche’ sia morto il coniuge da cui l’affinita’ stessa deriva e non vi sia prole.
3. Il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
L’asserita tenuita’ del danno patrimoniale si infrange contro il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 7 (punto non impugnato); in ogni caso e’ dirimente la considerazione che e’ stata riconosciuta la circostanza aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 5 per avere l’imputata approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima anche in riferimento all’eta’ della stessa, condizione che esclude ex lege la particolare tenuita’ dell’offesa secondo l’espressa previsione contenuta all’articolo 131-bis c.p., comma 2.
4. Il terzo motivo e’ inammissibile.
Viene dedotto il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), che riguarda l’erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l’erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Non si versa nella denuncia di tale vizio quando, come nel caso in esame, si sia in presenza dell’allegazione di un’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta; ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoe’, Rv. 268404).
Il vizio di motivazione non viene evocato dalla ricorrente, dunque non vi e’ alcuno spazio di intervento, che, in ogni caso, sarebbe precluso dalla sostanza delle censure, articolate in fatto senza alcun confronto critico con l’impianto argomentativo della sentenza impugnata.
5. Il quarto motivo e’ inammissibile.
Come gia’ osservato dalla Corte di appello, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche si basa sullo stato di incensuratezza dell’imputata, elemento che, da solo, non puo’ giustificare l’applicazione delle circostanze invocate, ex articolo 62-bis c.p., comma 3.
In sede di ricorso per cassazione la ricorrente aggiunge la “irreprensibile condotta di vita”, dato meramente asserito e insuscettibile di apprezzamento in questa sede.
Non si collega ad alcun vizio, ed e’ pertanto inammissibile la considerazione, svolta in conclusione a questo motivo, circa l’inaffidabilita’ delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che, tenuto conto di natura e caratteri del procedimento e dell’opera prestata, possono liquidarsi nella somma di Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile liquidate in Euro 3.000 oltre accessori di legge.

 

Furto aggravato tra affini e congiunti

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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