Forum destinatae solutionis e controversie di compravendita

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza civile n. 18483 del 7 luglio 2025, ha fornito un importante chiarimento sul criterio del forum destinatae solutionis (foro dell’adempimento) ai fini della competenza territoriale nelle controversie di compravendita.

La Corte ha stabilito che, qualora le parti abbiano contrattualmente designato, per il pagamento del prezzo di una compravendita di beni mobili, il luogo in cui si trova l’acquirente al momento della consegna della cosa, tale designazione opera solo nell’ipotesi di adempimento della prestazione.

Al contrario, nel caso di inadempimento del compratore, seguito dall’azione giudiziale del venditore, riprende piena efficacia il regolamento legale previsto dall’art. 1498, comma 3, c.c. Secondo tale norma, l’obbligazione di pagare il prezzo, ove non diversamente stabilito per il caso di inadempimento, si adempie al domicilio del venditore-creditore.

Nel caso specifico, relativo a forniture di materiale per pasticcerie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso per regolamento di competenza della società creditrice, dichiarando competente il tribunale del luogo di domicilio del creditore (venditore), contrariamente a quanto stabilito dal giudice di primo grado che aveva declinato la competenza in favore del foro del debitore.

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 luglio 2025| n. 18483.

Forum destinatae solutionis e controversie di compravendita

Massima: Ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del “forum destinatae solutionis”, la designazione contrattuale, quale luogo per l’adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l’acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell’ipotesi dell’adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex articolo 1498, terzo comma, cod. civ., in virtù del quale il luogo del pagamento coincide con quello del domicilio del venditore-creditore (Nel caso di specie, relativo ad un’ingiunzione di pagamento di una somma rivendicata a titolo di corrispettivo dovuto per forniture di materiale per pasticcerie, la Suprema Corte, richiamato l’enunciato principio, ha accolto il ricorso per regolamento di competenza proposto ex articolo 42 cod. proc. civ. dalla società creditrice e dichiarato competente per territorio il tribunale in origine adito, il quale aveva invece declinato la propria competenza in favore di quella esclusiva del tribunale del luogo di domicilio del debitore ingiunto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 26 settembre 2024, n. 25742; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 30 giugno 2023, n. 18544; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 settembre 2020, n. 19894; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 16 gennaio 2004, n. 648).

Ordinanza|7 luglio 2025| n. 18483. Forum destinatae solutionis e controversie di compravendita

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Tag/parola chiave: Regolamento necessario di competenza – Competenza territoriale – Contratto di fornitura – Beni mobili – Corrispettivo – Forum destinatae solutionis – Luogo stabilito per la consegna della cosa venduta in caso di adempimento – Caso di inadempimento seguito da azione giudiziale del venditore – Riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498, co 3 c.c. – Il luogo del pagamento coincide con quello del domicilio del venditore – creditore

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente

Dott. MACCARRONE Tiziana – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Relatore-Consigliere

Dott. CAPONI Remo – Consigliere

Dott. MASSAFRA Annachiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso per regolamento necessario di competenza (iscritto al N.R.G. 22127/2024) proposto da:

GR.ME. Spa (C.F.: (Omissis)), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Ca.Se. e Gi.Pa., con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC dei difensori;

– ricorrente –

contro

BAR PASTICCERIA CO. DI Co.Ro. E C. Sas (C.F.: (Omissis)), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, nonché Co.Ro.(C.F.: (Omissis)), quale socia accomandataria;

– intimati –

avverso la “sentenza”, dichiarativa dell’incompetenza territoriale, del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1956/2024, pubblicata il 10 settembre 2024, notificata l’11 settembre 2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;

viste le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Michele Di Mauro, ai sensi dell’art. 380-bis 1. c.p.c., come richiamato dall’art. 380-ter c.p.c., che ha chiesto l’accoglimento del regolamento di competenza, con le conseguenze di legge.

Forum destinatae solutionis e controversie di compravendita

FATTI DI CAUSA

1.- Con decreto ingiuntivo n. 1852/2019, notificato il 26 ottobre 2019, il Tribunale di Nocera Inferiore ingiungeva, a carico del Bar Pasticceria di Co.Ro. E C. Sas e della socia accomandataria Co.Ro. nonché in favore della GR.ME. Spa, il pagamento della somma di Euro 25.863,12, oltre interessi di mora e spese di lite, a titolo di corrispettivo dovuto per le forniture eseguite di materiale per pasticcerie, come da allegate due fatture accompagnatorie riportate nell’estratto autentico del libro giornale.

Con atto di citazione notificato il 5 dicembre 2019, il Bar Pasticceria di Co.Ro. E C. Sas e la socia accomandataria Co.Ro. proponevano opposizione avverso l’emesso decreto ingiuntivo, eccependo – in via preliminare – l’incompetenza territoriale del Tribunale di Nocera Inferiore in favore del Tribunale di Salerno, presso cui insisteva la sede legale della società, e – nel merito – l’infondatezza della pretesa avversaria.

Si costituiva la GR.ME. Spa, la quale contestava la pretestuosità e infondatezza dell’opposizione e, in ordine all’eccezione di incompetenza, deduceva che la domanda aveva ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, che doveva avvenire presso il domicilio del creditore, sicché correttamente la causa era stata incardinata davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, nel cui circondario era situata la sede legale della GR.ME..

Dopo la precisazione delle conclusioni, con la “sentenza” di cui in epigrafe, il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore della competenza esclusiva del Tribunale di Salerno.

La pronuncia impugnata rilevava per quanto interessa in questa sede: a) che il forum destinatae solutionis doveva essere identificato nel luogo stabilito per la consegna della cosa venduta; b) che l’obbligazione di specie, relativa al pagamento della merce consegnata, non poteva ritenersi liquida per l’impossibilità di ritenere liquido un credito a seguito di una determinazione meramente unilaterale del suo ammontare al momento della domanda, dovendo all’uopo ritenersi insufficiente l’indicazione di una somma determinata a cura del creditore; c) che, pertanto, la competenza doveva essere radicata dinanzi al Tribunale del luogo in cui aveva domicilio il debitore.

2.- La GR.ME. Spa ha proposto, con ricorso notificato il 10 ottobre 2024, regolamento di competenza, ex art. 42 c.p.c., affidato a due motivi, nei confronti del Bar Pasticceria di Co.Ro .E C. Sas e della socia accomandataria Co.Ro., avverso la “sentenza” del Tribunale di Nocera Inferiore, depositata il 10 settembre 2024 e notificata l’11 settembre 2024.

Sono rimasti intimati il Bar Pasticceria di Co.Ro. E C. Sas e la socia accomandataria Co.Ro.

Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del regolamento.

Forum destinatae solutionis e controversie di compravendita

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo proposto la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1182, terzo comma, 1498, terzo comma, c.c. – secondo cui, se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore – e 20 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente sussunto la fattispecie concreta, relativa al mancato pagamento dei beni mobili compravenduti, nella fattispecie astratta di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. nonché all’art. 1182, quarto comma, c.c., in merito all’individuazione del Tribunale territorialmente competente, ritenendo competente, nel caso di specie, il foro del debitore.

Obietta l’istante che, nell’ipotesi di inadempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo, cui sia seguita l’azione giudiziale dell’alienante, riprenderebbe vigore la disciplina circa il luogo di pagamento, individuata nel domicilio del venditore-creditore.

2.- Con il secondo motivo formulato la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, per avere il Tribunale tralasciato di considerare i contratti (recte i sei preventivi accettati dall’intimata), preceduti da specifica richiesta d’ordine, che avevano dato luogo alla fornitura e all’emissione delle relative fatture, elementi probatori da cui sarebbe stata desumibile l’esistenza di un titolo negoziale, e con esso la liquidità del credito, tale da giustificare l’individuazione della competenza territoriale presso il foro del creditore (forum destinatae solutionis).

3.- Il primo motivo è fondato.

Infatti, ai fini della determinazione della competenza territoriale in base al criterio del forum destinatae solutionis, la designazione contrattuale, quale luogo per l’adempimento dell’obbligazione di pagare il prezzo della compravendita di beni mobili, di quello in cui si trova l’acquirente al momento della consegna della cosa opera solo nell’ipotesi dell’adempimento, mentre nel caso di inadempimento, seguito da azione giudiziale del venditore, riprende vigore il regolamento legale ex art. 1498, terzo comma, c.c., in virtù del quale il luogo del pagamento coincide con quello del domicilio del venditore-creditore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25742 del 26/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 18544 del 30/06/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19894 del 23/09/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 648 del 16/01/2004).

Sicché avrebbe dovuto trovare applicazione il foro speciale di cui alla norma indicata e non quello individuato sulla scorta della discriminazione tra obbligazioni portable e querable di cui all’art. 1182 c.c., all’esito del pagamento successivamente alla consegna della merce.

Forum destinatae solutionis e controversie di compravendita

4.- In conseguenza, la seconda doglianza è assorbita.

5.- Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore ex art. 49 c.p.c., cui va rinviata la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo e, per l’effetto, dichiara la competenza del Tribunale di Nocera Inferiore, cui rimette la causa anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 27 maggio 2025.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2025.

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