I fondi di previdenza complementare

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|9 giugno 2021| n. 16084.

I versamenti effettuati dal datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare, sia che il fondo abbia personalità giuridica autonoma, sia che consista nella gestione separata del datore stesso, hanno natura previdenziale e non retributiva. Al credito correlato alle contribuzioni del datore ai fondi di previdenza complementare non si applica il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interesse previsto dall’art. 16 della L. n.412/1991 poichè è corrisposto da un datore di lavoro privato e non da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria. Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto disposta dall’art. 55 e 201 della L.F. e dall’art. 83 comma 2, D.Lgs. n. 385/1993, la rivalutazione monetaria sui crediti non assistiti da privilegio si arresta alla data del provvedimento che ha disposto la liquidazione.

Sentenza|9 giugno 2021| n. 16084. I fondi di previdenza complementare

Data udienza 27 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Società – Fondi di previdenza complementare – Liquidazione coatta amministrativa – Natura dei crediti contributivi e delle prestazioni – Rivalutazione monetaria – non si applica il divieto di cumulo – Art.16 L. n. 412/1991 – Interessi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez.

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorso 18592-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1130/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 11/06/2016;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a sezioni unite, accolga il primo ed il secondo motivo del ricorso e rigetti il terzo.
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza n. 1130 depositata 111 giugno 2016 la Corte d’Appello di Palermo ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) spa, in liquidazione coatta amministrativa, avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, la quale aveva ammesso, in via privilegiata ai sensi dell’articolo 2751 bis c.c., comma 1, (OMISSIS), dipendente della (OMISSIS) s.p.a. e iscritto al relativo Fondo Integrativo Pensioni (anche FIP o Fondo, di seguito), allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della (OMISSIS) s.p.a., per le somme corrispondenti ai contributi sulla retribuzione pensionabile, posti a carico della (OMISSIS) e per i contributi direttamente versati dal (OMISSIS) al Fondo, ai sensi dell’articolo 4 lettere a) e b) del Regolamento dello stesso Fondo, oltreche’ per gli interessi legali e la rivalutazione monetaria con decorrenza dal 1.11.1996 (coincidente con il giorno successivo alla cessazione del FIP) e sino alla liquidazione dell’attivo mobiliare, quanto agli interessi, e sino alla data di deposito dello stato passivo, quanto alla rivalutazione monetaria.
2. La Corte territoriale, per quanto oggi rileva, ha ritenuto che: l’opposizione proposta dal lavoratore avverso lo stato passivo non era tardiva in quanto la Cancelleria non aveva comunicato il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, con conseguente non imputabilita’ al (OMISSIS) della violazione del termine previsto dal Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 87; la natura di retribuzione differita, sia pure con funzione previdenziale, propria dei trattamenti pensionistici integrativi comportava il riconoscimento del diritto alla rivalutazione monetaria e, ai sensi dell’articolo 2751 bis c.c., n. 1, la loro ammissione al passivo in via privilegiata; i crediti vantati dal (OMISSIS) erano suscettibili di rivalutazione dall’inizio della procedura concorsuale sino al deposito dello stato passivo, per effetto della L. Fall., articolo 201, che sancisce l’applicabilita’ alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di tutte le disposizioni contenute nel titolo II, capo III, sez. II di tale legge, con rinvio operato al testo vigente del citato articolo 59 L. Fall., cosi’ come modificato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 1989; gli interessi legali sui crediti privilegiati di lavoro, nella procedura fallimentare, ai sensi della L. Fall., articolo 54, comma 3 e dell’articolo 55, comma 1, erano dovuti senza il limite temporale previsto per la rivalutazione monetaria, e, quindi, dalla maturazione del titolo al saldo.
3. Avverso questa sentenza la (OMISSIS) s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da successiva memoria, al quale ha resistito con controricorso (OMISSIS).
4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e per il rigetto del secondo e del terzo motivo.
5. La prima sezione civile di questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria n. 10986 pubblicata il 9 giugno 2020, ha rimesso la causa al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ai sensi dell’articolo 374 c.p.c., comma 3. Il ricorso e’ stato, percio’, assegnato a queste Sezioni Unite.
6. L’ordinanza di rimessione ha dato atto che le questioni poste con il ricorso per cassazione sono gia’ state trattate da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 4684 del 2015 e, con specifico riferimento all’ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa della (OMISSIS), con la sentenza n. 6928 del 2018.
7. Essa ha rilevato che la sentenza da ultimo richiamata ha affermato che: a) il trattamento pensionistico erogato dal Fondo Integrativo Pensioni (FIP) in oggetto ha natura previdenziale, ma ad esso non e’ applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dalla L. n. 412 del 1991, articolo 16, comma 6, in quanto non e’ corrisposto da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, ma da un datore di lavoro privato;
8. b) essendo il credito de quo previdenziale, ai relativi accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicche’ il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria e, quindi, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell’inadempimento fino a quello del soddisfacimento del credito, mentre il diritto alla rivalutazione monetaria ha come dies ad quem quello del momento in cui e’ divenuto esecutivo lo stato passivo della LAC; c) alla affermata natura previdenziale del credito consegue che esso, nell’ammissione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della (OMISSIS) s.p.a., non e’ assistito da privilegio.
9. L’ordinanza di rimessione ha ritenuto che il principio sub c) non e’ coordinato con quello sub b) e osserva che, se il credito nella specie insinuato non e’ assistito da privilegio, essendo la L. Fall., articolo 55 (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa (articolo 201 di detto decreto) (Sez. Un., n. 1670 del 1982), il corso di interessi e rivalutazione dovrebbe arrestarsi alla data del provvedimento che ha disposto la liquidazione (cfr. Sez. 1, n. 12551 del 2014). Cio’, peraltro, “alla condizione che le Sezioni Unite non vogliano rimeditare l’orientamento contrario alla natura privilegiata del credito, questione attinta dal primo motivo di ricorso”.
10. Avviata la causa per la trattazione innanzi a queste Sezioni Unite, il P.M. ha depositato memoria scritta ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, come conv. nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, e ha concluso per l’accoglimento del primo e del secondo motivo e per il rigetto del terzo motivo. La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Sintesi dei motivi.
11. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 2117 c.c., della L. n. 166 del 1996, articolo 9 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 124 del 1993, articolo 8 e dell’articolo 2751 bis c.c..
12. Imputa alla Corte territoriale di avere errato nel riconoscere la natura giuridica di retribuzione differita ai contributi versati al F.I.P., e di avere ammesso il relativo credito allo stato passivo in via di privilegio.
13. Richiamata la sentenza di queste Sezioni Unite n. 4684 del 2015, nella parte in cui ha affermato la natura previdenziale e non retributiva dei contributi versati ai Fondi di previdenza complementare, sostiene che le prestazioni del Fondo Integrativo Pensione di (OMISSIS) s.p.a. non rientrano tra quelle previdenziali a carattere obbligatorio in ragione della natura privatistica di quest’ultimo e che, pertanto, i relativi crediti non sono riconducibili alla previsione di cui all’articolo 2751 bis c.c..
14. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’articolo 80 T.U.B., della L. Fall., articolo 55, dell’articolo 420 c.p.c., comma 3.
15. Asserisce che la natura previdenziale del credito del controricorrente e la tipologia del Fondo (fonte privata con contributi a carattere non obbligatorio) non ne consentono l’ammissione in privilegio e che, in conseguenza, il corso degli interessi deve arrestarsi alla data di dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa di essa (OMISSIS) (5 settembre 1997).
16. Contesta, inoltre, alla Corte territoriale di avere errato nell’estendere alla quota di riscatto, prevista dal Decreto Legislativo n. 124 del 1993, articolo 10, l’articolo 429 c.p.c., comma 3 e assume che la natura previdenziale di tale prestazione esclude l’applicabilita’ della rivalutazione monetaria di cui all’articolo 429 c.p.c., comma 3.
17. Sostiene, inoltre, che la circostanza che la L. n. 412 del 1991, articolo 16 abbia stabilito il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria per le forme di assistenza previdenziale obbligatoria non consente, a contrariis, di applicare il cumulo alle forme di previdenza ed assistenza di natura privatistica; tanto sul rilievo che nessuna disposizione di legge e nemmeno le sentenze le sentenze della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 e n. 459 del 2000 hanno reso applicabile l’articolo 429, comma 2 (recte, comma 3) alle prestazioni di previdenza integrativa e complementare di fonte privata.
18. Aggiunge che l’applicabilita’ dell’articolo 429 c.p.c. dipende esclusivamente dalla natura retributiva delle prestazioni in esso contemplate.
19. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 87, e l’inosservanza del principio della durata ragionevole del processo di cui all’articolo 111 Cost. alla luce dell’articolo 6 CEDU.
20. Asserisce che il (OMISSIS), nonostante la mancata comunicazione, prescritta dall’articolo 87, comma 3 T.U.B., da parte della cancelleria del Tribunale del provvedimento di fissazione dell’udienza di prima comparizione, fissata per il 6.7.2000, avrebbe dovuto attivarsi e monitorare l’esito del ricorso in opposizione e che la sua inerzia, protrattasi sino al 20.10.2004, data di deposito del nuovo ricorso in opposizione, aveva comportato la decadenza dall’opposizione.
Esame dei motivi.
21. Il terzo motivo di ricorso deve essere trattato in via prioritaria, in ragione della sua valenza preliminare rispetto all’esame di tutte le altre censure.
22. La ricorrente, infatti, denunciando la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 87, nonche’ del principio della ragionevole durata del processo di cui all’articolo 111 Cost. nonche’ dell’articolo 6 CEDU, assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilita’ del ricorso in opposizione allo stato passivo, perche’ il (OMISSIS) non aveva coltivato il ricorso in opposizione proposto il 12.2.1999.
23. Il motivo e’ infondato.
24. Il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 87 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nel testo, applicabile ratione temporis alla vicenda dedotta in giudizio, antecedente alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 181, articolo 1, comma 29, detta la disciplina delle opposizioni allo stato passivo.
25. Al comma 3, dopo avere stabilito che tutte le cause relative alla stessa liquidazione devono essere assegnate a un unico giudice istruttore, dispone che “il giudice istruttore fissa con decreto l’udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti a lui, dispone la comunicazione del decreto alla parte opponente almeno quindici giorni prima della data fissata per l’udienza e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e alle parti. L’opponente deve costituirsi almeno cinque giorni liberi prima dell’udienza, altrimenti l’opposizione si reputa abbandonata”.
26. Il dato testuale della disposizione innanzi indicata, nella parte in onera la Cancelleria di comunicare alla parte opponente il decreto con il quale il giudice ha fissato l’udienza di comparizione e ha assegnato il termine per la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto, non lascia spazio a dubbi interpretativi in ordine alla non imputabilita’ all’opponente dell’omesso rispetto dei termini nel caso in cui la Cancelleria non abbia provveduto a comunicare il decreto.
27. E’, infatti, evidente che nell’assetto costituzionale che garantisce il diritto di agire in giudizio e il dritto di difesa (articolo 24 Cost.), ove un termine sia prescritto per il compimento di un’attivita’.processuale, la cui omissione si risolva per la parte in pregiudizio della situazione tutelata, deve essere assicurata all’interessato la conoscibilita’ del momento di iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare, nella sua interezza, il tempo assegnatogli, pena la violazione del diritto di azione e di difesa.
28. Diversamente, la parte sarebbe vincolata al rispetto di oneri processuali, che non e’ in grado di assolvere, non avendo avuto conoscenza del provvedimento del giudice, salvo l’uso di una diligenza ben superiore a quella “normale” che la Corte costituzionale ha ritenuto doverosa per la conoscibilita’ di un evento processuale (C. Cost. n. 34 del 1970; C. Cost. n. 159 del 1971; C. Cost. n. 14 e n. 15 del 1977; C. Cost. n. 303 del 1985; C. Cost. n. 255 e n. 156 del 1986; C. Cost., C. Cost. n. 120 del 1986; C. Cost. n. 223/1993; C. Cost. n. 144 del 1996).
29. In particolare, con riguardo al caso in esame, l’opponente allo stato passivo, potrebbe, infatti, conoscere del provvedimento giudiziale che fissa l’udienza di comparizione e assegna il termine per il compimento delle attivita’ processuali di cui e’ onerata, soltanto attraverso un accesso quotidiano negli Uffici della Cancelleria e, per di piu’, per un tempo indefinito, posto che l’articolo 87, comma 3 cit. non impone al giudice nessun termine, nemmeno ordinatorio, per la pronuncia del decreto di comparizione delle parti.
30. Deve escludersi, poi, che le conseguenze pregiudizievoli per il diritto di difesa possano essere superate accedendo alla tesi che il termine di adempimento delle attivita’ processuali che gravano sulla parte opponente sia di tipo ordinatorio.
31. Cio’ perche’ la ritenuta non perentorieta’ del termine consentirebbe di escludere, che pur dopo il suo decorso, resti preclusa alla parte opponente la notificazione del decreto, ma non la porrebbe, certo, al riparo dalle conseguenze che, con particolare riguardo ai procedimenti di impugnazione, possono riconnettersi alla violazione del termine a comparire che, proprio in dipendenza della non tempestiva conoscenza del decreto, l’appellante non fosse stato in grado di rispettare (Corte Cost. n. 15 del 1977).
32. I principi affermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze sopra richiamate sono stati fatti propri da questa Corte, relativamente alle norme riguardanti i giudizi di impugnazione (nella liquidazione coatta amministrativa, dopo la fase amministrativa con la partecipazione del creditore mediante istanze ed osservazioni, l’eventuale opposizione ha carattere impugnatorio dell’atto amministrativo del commissario liquidatore ed apre la fase giurisdizionale, Cass. 12551/2014), le quali prevedano termini di decadenza.
33. E proprio in una prospettiva di interpretazione adeguatrice ai valori costituzionali delle norme concernenti materie e riti tra loro diversi, questa Corte ha costantemente affermato, che se e’ innegabile che il legislatore possa condizionare l’esercizio di atti di difesa giudiziale al rispetto di termini, anche a pena di improcedibilita’ o di inammissibilita’, nondimeno, in ossequio al principio di effettivita’ della tutela giurisdizionale dei diritti, non e’ lecito presumere che una tale conseguenza sia prevista implicitamente in situazioni nelle quali non risulti, al contempo, garantito alla parte onerata dal rispetto del termine la tempestiva conoscenza del momento dal quale esso prende a decorrere (Cass. Sez. Un. 5700/2014 e Cass. Sez. Un. 9558/2014, in tema di equa riparazione; Cass. Sez. Un. 25494/2009 in materia di impugnazione di lodo arbitrale; Cass. n. 9394/2011, in materia di opposizione al decreto di liquidazione degli onorari al difensore).
34. Il canone ermeneutico della tutela del diritto di difesa ha ispirato anche la decisione di questa Corte n. 3082 del 2011 (cfr. anche Cass. n. 12172/2020).
35. E’ ben vero che nella giurisprudenza di legittimita’ il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (articolo 111, comma 2) e’ divenuto punto costante di riferimento nell’ermeneutica delle norme, in particolare di quelle processuali, e nella individuazione del rispettivo ambito applicativo. Esso, infatti, ha condotto a privilegiare, pur nel doveroso rispetto del dato letterale, opzioni contrarie ad ogni inutile appesantimento del giudizio (tra le tante, Cass. Sez. Un. 20604/2008; Cass. Sez. Un. Cass.n. 4636/febbraio 2007).
36. Nondimeno, questa Corte ha precisato che il principio del giusto processo non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso e ha ritenuto necessario prestare la massima attenzione ad evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui, pure, si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto ad un giudizio.
37. D’altra parte, la stessa Corte Europea di Strasburgo, pur sottolineando che ad essa non compete un sindacato sull’interpretazione e sull’applicazione della regola emessa a livello nazionale, ammette poi le limitazioni all’accesso ad un giudice solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalita’ tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (tra le altre, Omar c. Francia, 29 luglio 1998; Bellet c. Francia, 4 dicembre 1995), ha affermato anche in particolare che ritenere l’irricevibilita’ di un ricorso non articolato con la specificita’ richiesta configura un eccessivo formalismo (Walchi c. Francia, 26 luglio 2007); ed ha posto in rilievo l’esigenza che le limitazioni al diritto di accesso ad un giudice siano stabilite in modo chiaro e prevedibile, e, dunque, alla stregua di una giurisprudenza non ondivaga o non specifica (Faltejsek c. Rep. Ceca, 15 agosto 2008).
38. La soluzione della questione all’odierno esame non puo’, dunque, prescindere dagli principi innanzi richiamati e non consente di affermare, come prospetta l’odierna ricorrente, che l’inerzia dell’opponente, protrattasi per cinque anni possa essere sanzionata con la improcedibilita’ anche nella ipotesi in cui difetti la comunicazione del decreto del giudice di fissazione dell’udienza di comparizione e di assegnazione dei termini per la notifica del decreto, comunicazione disposta dall’articolo 87 c. 3 cit.
39. Tra le parti era incontroverso (nel giudizio di merito) ed e’ indiscusso oggi che la Cancelleria non comunico’ al (OMISSIS) il decreto con il quale il giudice aveva fissato l’udienza di comparizione delle parti, comunicazione, come detto, dovuta ai sensi dell’articolo 87, comma 3 del Decreto Legislativo n. 385.
40. Deve, in conseguenza, affermarsi la correttezza della statuizione della Corte territoriale, che ha escluso che la mancata notifica del ricorso in opposizione, e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, alla liquidazione coatta amministrativa comportasse l’improcedibilita’ dello stesso ricorso in opposizione.
41. Pertanto, il terzo motivo del ricorso deve essere rigettato.
42. Il primo ed il secondo motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della connessione logico giuridica delle questioni che essi pongono (natura retributiva o previdenziale dei contributi versati al Fondo, ammissione del credito concernente la restituzione di tali contributi allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa in via privilegiata ovvero in via chirografaria, regime del cumulo di interessi e rivalutazione e decorrenza).
43. Il primo motivo, diversamente da quanto prospetta il controricorrente, e’ ammissibile.
44. Il giudicato si puo’ formare solo in relazione ai capi della sentenza completamente autonomi rispetto a quelli investiti dall’impugnazione, perche’ fondati su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva, anche se gli altri vengono meno. La suddetta autonomia non ricorre rispetto ai meri passaggi motivazionali, oppure qualora venga in rilievo un presupposto necessario di fatto o di diritto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione (tra le molte, Cass. n. 4905/2021, Cass. n. 27560/2020; Cass. n. 5552/2020; Cass. n. 16836/2019, Cass. n. 24358/2018, Cass. n. 21566/2017, Cass. n. 726/2006).
45. Questa Corte ha anche precisato che la locuzione giurisprudenziale “minima unita’ suscettibile di acquisire la stabilita’ del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, con la conseguenza che la censura, motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione, perche’, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione (Cass. n. 16853/2018, Cass. n. 24783/2018, Cass. n. 12202/2017).
46. Deve, inoltre, osservarsi che e’ consolidato nell’orientamento di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 4905/2021, cit., Cass. n 34026/2019) il principio per il quale il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice all’azione, quando essa abbia condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito e la parte interessata abbia omesso di proporre specifica impugnazione sul punto. Ma, e’ stato precisato, che non si puo’ formare giudicato sulla qualificazione giuridica quando l’appellante abbia formulato difese di merito incompatibili con essa, pur non avendola impugnata espressamente.
47. Ebbene, con riguardo alla fattispecie in esame, va rilevato che dalla sentenza impugnata emerge in modo chiaro ed inequivoco che la liquidazione amministrativa con l’atto di appello non si era limitata a domandare il rigetto delle domande proposte dal (OMISSIS), ma aveva chiesto “comunque il rigetto della richiesta di riconoscimento del privilegio” (sentenza impugnata, pg. 3 primo rigo), aveva contestato la statuizione del giudice di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione monetaria in concorso con gli interessi legali, “deducendo che la contribuzione che spetta all’iscritto, che cessa senza diritto a pensione non riveste natura pensionistica e, pertanto, mancano i presupposti per riconoscere alla stessa la natura di retribuzione differita” (sentenza impugnata, pg. 3 secondo capoverso).
48. La sentenza impugnata (sentenza impugnata, pg. 5 u.cpv., pg. 6 primo e secondo rigo), ha anche affermato che i trattamenti pensionistici integrativi hanno natura giuridica di retribuzione differita, sia pure con funzione previdenziale” e che, pertanto “contrariamente a quanto affermato dall’appellante, correttamente il primo giudice ha riconosciuto la rivalutazione monetaria ed aveva ammesso il credito in via privilegiata, ai sensi dell’articolo 2751 bis c.c., n. 1”.
49. E’, quindi, evidente che le contestazioni formulate in appello dalla liquidazione coatta amministrativa, quanto alla spettanza del cumulo degli interessi con la rivalutazione monetaria ed alla ammissione del credito in via privilegiata, affermata dal giudice di primo grado, hanno impedito il passaggio in giudicato anche della statuizione che ha attribuito al credito natura retributiva e, su questa premessa, ha ritenuto applicabile l’articolo 2751 bis c.c., n. 1. Si tratta, infatti, di difese che, sul piano logico giuridico, erano in contrasto con la qualificazione retributiva del credito e con la sua natura di credito assistito dal privilegio generale.
50. Nel merito il primo motivo e’ fondato.
51. Sulla natura previdenziale o retributiva del credito concernente i versamenti effettuati dal datore di lavoro alla cd. previdenza complementare.
52. Con la sentenza del 9 marzo 2015 n. 4684, queste Sezioni Unite hanno risolto il contrasto esistente in seno alla Suprema Corte, concernente la natura dei versamenti effettuati dal datore di lavoro alla previdenza integrativa o complementare (la fattispecie concreta esaminata concerneva la questione della loro computabilita’ o meno ai fini del trattamento di fine rapporto e dell’indennita’ di anzianita’), affermandone il carattere previdenziale (e, per tal via, hanno escluso la computabilita’ nel TFR e nell’indennita’ di anzianita’).
53. Nella menzionata sentenza, la linea di demarcazione tra previdenza obbligatoria (ex lege) e previdenza integrativa o complementare (ex contractu) e’ stata individuata nel carattere generale, necessario e non eludibile della prima, a fronte della natura eventuale delle garanzie della seconda, che sono fonte di prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari, e in relazione alla quale non opera il principio dell’automatismo delle prestazioni.
54. E’ stato anche ritenuto che, anche prima della riforma della previdenza complementare del 1993, i versamenti effettuati in favore dei fondi di previdenza non possono essere considerati di natura retributiva. Tanto, sul rilievo che gli stessi non sono corrisposti ai dipendenti ma erogati direttamente al fondo.
55. Al gia’ menzionato principio questa Corte si e’ conformata nelle numerose sentenze pronunciate in fattispecie nelle quali, come in quella in esame, i lavoratori dipendenti della (OMISSIS) s.p.a., iscritti al relativo Fondo Integrativo Pensioni, avevano chiesto l’ammissione, in via privilegiata, allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della (OMISSIS) s.p.a., delle somme corrispondenti ai contributi versati al F.I.P. dalla datrice di lavoro (tra le molte, Cass. sez. Lav. n. 25958/2017, n. 20829/2017, n. 20828/2017, n. 20775/2017, n. 20717/2015, n. 18041/2015).
56. La natura previdenziale dei contributi versati dalla (OMISSIS) al FIP e’ stata nuovamente ribadita da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 6928/2018 (p.14 lettera a)), alle quali era stata sottoposta (Ordinanza della VI Sezione Civile I n. 20512/2017) la questione, qualificata “di massima di particolare importanza” relativa alla applicabilita’ o meno del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali, previsto dalla L. n. 412 del 1991, articolo 16, comma 6, anche ai crediti – maturati da lavoratore, con riguardo alle somme versate nei fondi integrativi, come quello di cui si tratta nel presente giudizio (su cui, piu’ diffusamente di seguito).
57. Al principio per il quale i versamenti effettuati dal datore di lavoro alla previdenza integrativa o complementare hanno natura previdenziale e non retributiva deve essere data continuita’, perche’ sono condivisibili le ragioni esposte nelle sentenze innanzi richiamate, ragioni che devono intendersi qui richiamate ex articolo 118 disp. att. c.p.c., che non risultano efficacemente contrastate nel controricorso e che trovano conforto nelle pronunce della Corte costituzionale, che ha ricondotto all’alveo dell’articolo 38 Cost., comma 2 la funzione della previdenza complementare, in ragione del suo concorso alla realizzazione dell’obiettivo dell’adeguatezza dei mezzi al soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita’, vecchiaia, disoccupazione volontaria (Corte Cost. n. 303/2000, Corte Cost. n. 319/2001, C. Costit. n. 218/2019).
58. Natura chirografaria o privilegiata dei versamenti effettuati da (OMISSIS) al FIP.
59. Dalla affermata natura previdenziale delle contribuzioni dei datori di lavoro ai Fondi di previdenza complementare consegue che non e’ possibile accordare ai crediti correlati a detta contribuzione il privilegio di cui all’articolo 2751 bis, n. 1, riservato, come recita la rubrica della disposizione, ai “Crediti per “retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle societa’ o enti cooperativi e delle imprese artigiane”, indicati nei nn. da 1 a 5 ter, nei termini precisati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 326/1983, n. 1/1998 e n. 220/2002.
60. Deve, anche, escludersi che la riconducibilita’ del sistema della previdenza complementare al principio affermato dall’articolo 38 Cost., comma 2 (cfr. p. n. 57 di questa sentenza), consenta di applicare ai crediti correlati ai contributi versati dal datore di lavoro ai Fondi di previdenza complementare il regime del privilegio previsto dagli articolo 2753 e 2754 c.c..
61. L’articolo 2753 c.c. (Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti) limita, infatti, l’attribuzione del carattere di privilegio generale ai Soli crediti “derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostituiti o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti”.
62. L’articolo 2754 c.c. (Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione), attribuisce la garanzia del privilegio generale anche ai crediti per contributi relativi ai contributi dovuti “per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo”.
63. L’espressione di apertura “Hanno pure privilegio” che si legge nell’articolo 2754 c.c. attesta, in modo inequivoco, lo stretto legame di continuita’ tra le due norme destinate a garantire in modo completo e coerente le contribuzioni dovute al sistema della previdenza obbligatoria e la finalita’ di chiusura del sistema di garanzia propria dell’articolo 2754 c.c..
64. In altri termini, le disposizioni contenute negli articoli 2753 e 2754 c.c. sono diverse solo per l’oggetto del rischio: invalidita’, vecchiaia e superstiti indicate nell’articolo 2753; forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, indicate nell’articolo 2754, ma entrambe giustificano l’attribuzione del privilegio generale di cui all’articolo 2751 c.c. solo nell’ambito delle forme di “assicurazione generale obbligatoria (Cass. 25173/2015).
65. Deve osservarsi che il privilegio previsto dall’articolo 2754 c.c. trova anch’esso giustificazione nel fatto che l’interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale e’ il medesimo, indipendentemente dall’oggetto del rischio coperto e cio’ spiega la ragione per la quale non e’ applicabile ai contributi dovuti agli enti privati che gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, non essendo gli stessi dovuti in base alla legge, ma in forza della contrattazione collettiva (Cass. 19792/2015, Cass. n. 15676/2006; Cass. n. 12821/1998).
66. In conclusione, una diversa lettura dell’articolo 2754 c.c., volta a ritenere che esso metta insieme sia previsioni legali di contributi di assicurazione obbligatoria per evenienze diverse da invalidita’, vecchiaia e superstiti, sia forme di assicurazione volontaria, oltreche’ contraria al chiaro ed inequivoco dato testuale e sistematico, determinerebbe una protezione cosi’ aperta da risultare indiscriminata ed irrazionale, perche’ gioverebbe anche ad interessi non riconoscibili ex ante in una disciplina pubblicistica o, piu’ semplicemente, di predeterminazione normativa, che proprio l’obbligatorieta’ dell’assicurazione, da cui muove con chiarezza l’articolo 2753 c.c. tende, invece, ad attuare.
67. In conclusione, il primo motivo, nei diversi profili di censura in cui e’ articolato, deve essere accolto.
68. Il secondo motivo e’ fondato nei termini e nei limiti che sono indicati di seguito.
69. Sul cumulo di rivalutazione monetaria e interessi legali.
70. L’attrazione della previdenza complementare (cfr p. n. 57 di questa sentenza) nell’orbita dell’articolo 38 Cost., comma 2 non elide la linea di demarcazione, tra previdenza obbligatoria (ex lege) e previdenza integrativa o complementare (ex contractu), individuata, come detto, nel carattere generale, necessario e non eludibile della prima, a fronte della natura eventuale delle garanzie della seconda, che sono fonte di prestazioni aggiuntive, rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari.
71. Il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sui crediti e’ stato introdotto, dalla L. 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 16, comma 6, per le forme di gestione di previdenza obbligatoria per un’esigenza di salvaguardia del bilancio statale.
72. Il diritto alla rivalutazione monetaria del credito previdenziale di natura non pubblicistica deriva dall’intervento della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 156/1991 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 442 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare gli interessi a tasso legale dovuti e il maggior danno eventualmente subito dal titolare del credito per la diminuzione di valore del credito a causa della svalutazione monetaria.
73. Dunque, l’equiparazione ai crediti di lavoro di quelli previdenziali non aventi natura pubblicistica (ovviamente ai. fini dell’applicazione della rivalutazione monetaria) deriva dal gia’ menzionato intervento della Consulta e non da un’interpretazione a contrariis dalla L. n. 412 del 1991, articolo 16, comma 6.
74. Come gia’ detto, la previdenza complementare presenta, pur sempre, caratteristiche strutturali che la differenziano rispetto a quella obbligatoria: le risorse necessarie al perseguimento delle sue finalita’ sono estranee al bilancio pubblico e tanto spiega la sua sottrazione al principio dell’automatismo delle prestazioni postulato dall’articolo 2116 c.c., che ne limita l’applicazione, attraverso il richiamo espresso dell’articolo 2114 c.c., alla sola previdenza ed assistenza obbligatoria.
75. L’estraneita’ alle risorse finanziarie pubbliche costituisce, ad un tempo, la ragione per la quale non trova applicazione, sui crediti correlati alla contribuzione ed alle correlate prestazioni, il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi legali.
76. Va pertanto confermato il principio affermato da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 6928 del 2008, nella parte in cui ha affermato (p. 14 lettera a)) che al trattamento pensionistico erogato dai fondi pensione integrativi, pur avendo natura previdenziale, fin da quando tali fondi sono stati istituiti, non e’ applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dalla L. n. 412 del 1991, articolo 16, comma 6.
77. Alle argomentazioni spese nella menzionata sentenza, da intendersi qui richiamate ai sensi dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., deve essere aggiunto quanto segue.
78. E’ innegabile che, nell’ambito della previdenza complementare, contribuzione e prestazione sono indubbiamente concettualmente distinte, ma, pur sempre intimamente correlate: la contribuzione mira a predisporre le risorse economiche e finanziarie da destinare all’erogazione delle prestazioni, in un sistema sottratto, come detto, al principio dell’automaticita’ delle prestazioni, il quale, in quanto espressione del principio di solidarieta’ della previdenza pubblica, allenta in quest’ultima il nesso tra contribuzione e prestazione.
79. Pur nella diversita’ strutturale del sistema di previdenza obbligatoria, rispetto a quella complementare, nei termini descritti innanzi, deve ritenersi che anche nell’ambito di quest’ultima, non e’ dato distinguere tra le due obbligazioni, quella di versamento dei contributi e quella di erogazione della prestazione ne’, tampoco, di affermare che abbia natura pecuniaria la seconda e non anche la prima.
80. Occorre considerare che il Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, articolo 11, applicabile ratione temporis (l’intero decreto e’ stato abrogato dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, articolo 21, comma 8), disciplina, in modo dettagliato, le vicende del Fondo e prevede (comma 1) che “nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica” mentre per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 il quale prevede alla lettera c) “il riscatto della posizione individuale”.
81. Il pagamento della contribuzione versata al Fondo, nei casi nei quali la prestazione non possa essere erogata per la cessazione del Fondo, coincide in sostanza con il riscatto, previsto dalla legge (Decreto Legislativo n. 124 del 1993, articoli 10 e 11) della contribuzione versata dal datore di lavoro a favore del lavoratore, per ampliarne la tutela previdenziale, e resta estraneo all’istituto disciplinato dall’articolo 2033 c.c..
82. In conclusione, il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato nella parte in cui addebita alla Corte territoriale di avere errato nell’estendere l’articolo 429 c.p.c. alla quota dei contributi riscattati e nell’avere escluso l’operativita’ del divieto di cumulo di cui alla L. n. 412 del 1991, articolo 16, comma 6.
83. Decorrenza di rivalutazione monetaria ed interessi legali.
84. Il secondo motivo e’ fondato nella parte in cui imputa alla Corte territoriale la violazione dell’articolo 80 T.U.B. e della L. Fall., articolo 55.
85. Al principio per il quale il credito non. e’ assistito da privilegio (cfr. supra dal p. n. 58 al p. n. 67 di questa sentenza), in virtu’ della L. Fall., articolo 55, applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa (L. Fall., articolo 201, Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 83, comma 2, nel testo vigente alla data del 5 settembre 1997, allorche’ provvedimento e’ stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, applicabile ratione temporis), consegue che, in continuita’ con il principio affermato da questa Corte (Cass. n. 12551/2014) il corso di interessi e di rivalutazione monetaria deve arrestarsi alla data del provvedimento che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa (nella fattispecie in esame il 5 settembre 1997) e non, come affermato dalla sentenza impugnata alla data di deposito dello stato passivo.
86. Sulla scorta delle considerazioni svolte vanno affermati i principi di diritto che seguono:
87. “Nell’ambito della procedura della liquidazione coatta amministrativa, la mancata notifica da parte dell’opponente del decreto con il quale il giudice istruttore designato fissa, ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 87, comma 3, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 181, articolo 1, comma 29, l’udienza in cui i commissari e le parti devono comparire davanti a lui, e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ai commissari e alle parti, non produce effetti preclusivi, allorche’ l’opponente non abbia avuto conoscenza del termine indicato per la notifica, perche’ la Cancelleria non gli ha comunicato il decreto citato”.
88. “I versamenti del datore di lavoro nei fondi di previdenza complementare – sia che il fondo abbia personalita’ giuridica autonoma, sia che consista in una gestione separata del datore stesso – hanno natura previdenziale e non retributiva”.
89. “Al credito correlato alle contribuzioni dei datori di lavoro ai Fondi di previdenza complementare, non e’ applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi previsto dalla L. n. 412 del 1991, articolo 16, comma 6, in quanto non e’ corrisposto da un ente gestore di forme di previdenza obbligatoria, ma da un datore di lavoro privato”.
90. “Nella procedura della liquidazione coatta amministrativa, in virtu’ della L. Fall., articolo 55, della L. Fall., articolo 201, del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 83, comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, il corso di interessi e di rivalutazione monetaria sui crediti non assistiti da privilegio deve arrestarsi alla data del provvedimento che ha disposto la liquidazione”.
91. Sulla scorta dei siffatti principi, va accolto il primo motivo di ricorso e, nei limiti e nei termini sopra esposti, va accolto anche il secondo motivo di ricorso, mentre va rigettato il terzo motivo di ricorso.
92. La sentenza impugnata deve essere cassata in ordine ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, che fara’ applicazione dei principi di diritto, innanzi enunciati.
93. Le spese del giudizio di legittimita’ vanno dichiarate compensate, in ragione del contrasto giurisprudenziale.

P.Q.M.

La Corte:
Accoglie il primo motivo di ricorso.
Accoglie parzialmente il secondo motivo di ricorso.
Rigetta il terzo motivo di ricorso.
Cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione.
Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *