Figli minori e sospensione responsabilità genitoriale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 luglio 2021| n. 20248.

Figli minori e sospensione responsabilità genitoriale.

Ai sensi dell’art. 38 disp. att. cod. civ., la pendenza del giudizio di riconoscimento della paternità non determina l’attrazione al tribunale ordinario dei procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, che opera solo con riferimento ai giudizi di separazione, di divorzio ed ex art. 316 c.c. in forza di una scelta legislativa del tutto ragionevole, che lascia illesi i diritti di difesa e al giusto processo, poiché, in sede minorile, le parti fruiscono di una tutela comunque garantistica ed anche più rapida, per effetto della trattazione secondo il rito camerale, e considerato che, fino a quando non è accertata la paternità, il sedicente padre non assume la titolarità del rapporto genitoriale, né può esercitare la relativa responsabilità, non essendo neppure legittimato a contraddire sui temi che attengono ad essa e, soprattutto, all’interesse del minore.

Ordinanza|15 luglio 2021| n. 20248. Figli minori e sospensione responsabilità genitoriale

Data udienza 15 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Figli minori – Sospensione responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. – Collocazione presso famiglia affidataria – Nomina curatore speciale – Necessità a pena di inammissibilità per violazione del contraddittorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 33930/2019 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositato il 08/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2021 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

Figli minori e sospensione responsabilità genitoriale

RITENUTO

CHE:
(OMISSIS) propone ricorso per cassazione con tre mezzi avverso il decreto della Corte di appello di Potenza n. 38 dell’8/10/2019, nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS), curatore speciale del figlio minore (OMISSIS) (n. il (OMISSIS)), entrambi rimasti intimati.
Il Tribunale per i minorenni di Potenza, con decreto depositato il 27/8/2018, aveva sospeso (OMISSIS) e (OMISSIS) dalla responsabilita’ genitoriale sul minore ex articolo 333 c.c., aveva collocato quest’ultimo presso una famiglia affidataria, aveva confermato la sospensione dei rapporti tra lo stesso minore e le figure genitoriali, nominando un curatore speciale.
Con il decreto impugnato la Corte distrettuale ha respinto l’eccezione di incompetenza ex articolo 38 dip. att. c.c. e l’eccezione di nullita’ del decreto del Tribunale per la mancata nomina del curatore speciale nel corso del procedimento sfociato nel decreto reclamato, entrambe sollevate da (OMISSIS), ed ha confermato il decreto emesso il 27/8/2018 dal Tribunale per i minorenni di Potenza.

 

Figli minori e sospensione responsabilità genitoriale

CONSIDERATO

CHE:
1.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta un error in procedendo, consistito nella violazione e falsa applicazione dell’articolo 38 disp. att. c.c. in aderenza alla interpretazione costituzionalmente orientata dagli articoli 2, 3, 24 e 111 Cost., nonche’ l’incompetenza del Tribunale per i Minorenni.
Il ricorrente ha riproposto l’eccezione di incompetenza gia’ sollevata dinanzi alla Corte di appello, deducendo di avere instaurato dinanzi al Tribunale ordinario di Potenza il giudizio di riconoscimento della paternita’ naturale con ricorso depositato il 18/7/2015, giudizio conclusosi positivamente in suo favore con sentenza non definitiva n. 1380/2016, ancora pendente per l’accertamento della sua idoneita’ genitoriale e le determinazioni circa la quantificazione dell’assegno di mantenimento e la regolamentazione del diritto di visita, di guisa che la competenza – a suo parere – risultava attratta presso il Giudice ordinario, dovendosi assicurare una parita’ di trattamento tra i figli nati in costanza di matrimonio ed quelli frutto di filiazione naturale.
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente ripropone la medesima questione, ipotizzando la ricorrenza di una illegittimita’ costituzionale per irragionevole disparita’ di trattamento perche’, a suo parere, la disciplina dettata dall’articolo 38 disp. att. c.c. riserverebbe ai soli processi di separazione e divorzio, e quindi ai soli figli nati in costanza di matrimonio, la concentrazione delle tutele ed il simultaneus processus dinanzi al giudice preventivamente adito, determinando un diverso trattamento processuale per i figli naturali.
1.3. I primi due motivi, da trattarsi congiuntamente perche’ connessi, sono infondati.
1.4. L’articolo 38 disp. att. c.c., nel testo sostituito dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, articolo 3 riserva alla competenza del Tribunale per i minorenni i provvedimenti previsti, tra l’altro, dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 c.c., facendo tuttavia eccezione per il caso in cui sia in corso, tra le stesse parti, un giudizio di separazione o divorzio o un giudizio ai sensi dell’articolo 316 c.c., e prevedendo che in tale ipotesi la competenza spetti, per tutta la durata del giudizio, al giudice ordinario, anche per i provvedimenti richiamati nelle predette disposizioni. Nella interpretazione di tale articolata disciplina, questa Corte ha identificato la ratio della vis attractiva dalla stessa prevista in favore del Tribunale ordinario nelle interrelazioni ed interferenze frequentemente riscontrabili tra i procedimenti di separazione e divorzio e quelli relativi all’esercizio della responsabilita’ genitoriale, anche per i figli di genitori non coniugati, rispetto a quelli previsti dagli articoli 330 e 333 c.c., osservando che spesso risulta assai difficile distinguere, in concreto, una domanda di affidamento pura e semplice da una fondata su comportamenti pregiudizievoli o gravi abusi del genitore. Ha tuttavia rilevato la sostanziale coerenza del dettato normativo, volto ad evitare l’adozione di provvedimenti contrastanti o la presentazione di ricorsi strumentali ad un organo diverso, osservando che lo stesso limita l’attrazione all’ipotesi in cui il procedimento dinanzi al Tribunale ordinario sia gia’ pendente, in tal modo implicitamente escludendo quella in cui il procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni sia stato instaurato anteriormente, richiedendo inoltre che i due procedimenti si svolgano tra le medesime parti. Ha escluso comunque che la vis attractiva possa estendersi alla pronuncia di decadenza dalla responsabilita’ genitoriale, riservata in ogni caso al giudice minorile (cfr. Cass. n. 15971 del 29/07/2015; v. anche Cass. n. 2833 del 12/02/2015; Cass. n. 1349 del 26/01/2015; Cass. n. 20202 del 31/07/2018).
Piu’ di recente e’ stato puntualizzato che il conflitto di competenza tra il Tribunale ordinario ed il Tribunale per i minorenni dev’essere risolto secondo il criterio della prevenzione, anche relativamente ai provvedimenti ex articoli 330 c.c. e ss. richiesti dal P.M., atteso che la ratio dell’articolo 38 disp. att. c.c. risiede nell’evidente interrelazione tra i due giudizi valida anche in questa ipotesi (Cass. n. 1866 del 23/1/2019).
Orbene la limitazione ai soli giudizio di separazione, divorzio ed ex articolo 316 c.c. – questi ultimi afferenti anche alla genitorialita’ naturale – nei quali si fa questione di provvedimenti di affidamento o di decisioni nell’interesse dei minori, ed ai quali, quindi, i provvedimenti ablatori sono strettamente connessi, risulta del tutto ragionevole e non viola il diritto di difesa e ad un giusto processo della parte, che fruisce comunque, in sede minorile – laddove il giudizio preventivamente incardinato dinanzi al giudice ordinario non rientri tra i tre summenzionati – di una tutela garantistica, ma anche piu’ rapida, trattandosi procedimenti soggetti al rito camerale.
1.5. Passando al caso in esame, e’ opportuno sottolineare che, la vicenda familiare del minore, in relazione alla posizione materna, venne all’attenzione del Tribunale per i Minorenni nel novembre 2015, su ricorso del Procuratore minorile, cioe’ in epoca successiva all’introduzione del giudizio di riconoscimento della paternita’ da parte di (OMISSIS), ma anteriormente alla sentenza che tale paternita’ accerto’.
La Corte di appello ha confermato la competenza del Tribunale per i minorenni proprio perche’ ha individuato, come momento decisivo per valutare la priorita’ tra i giudizi pendenti, la data della sentenza non definitiva depositata il 16/11/2016 e non appellata con cui venne riconosciuta la paternita’ di (OMISSIS) e disposto il prosieguo per i provvedimenti ex articolo 316 c.c., successiva all’avvio del procedimento ad istanza del PM presso il Tribunale per i Minorenni (novembre 2015).
Tale decisione risulta immune dal vizio denunciato perche’ il giudizio di riconoscimento della paternita’ non rientra tra quelli a cui si applica la vis attractiva, e d’altronde nella fase anteriore all’accertamento della paternita’ il se dicente padre non assume la titolarita’ di alcun rapporto genitoriale, ne’ puo’ esercitare la responsabilita’ genitoriale, ne’ e’ legittimato a contraddire sui temi concernenti l’esercizio della genitorialita’ da parte della madre e, soprattutto, l’interesse del minore.
Nel caso in esame, invero, gia’ nella fase precedente all’accertamento della paternita’ di (OMISSIS), il Tribunale per i minorenni, sulla scorta di specifica istruttoria, ebbe ad adottare tempestivi provvedimenti urgenti di notevole rilievo, inizialmente collocando madre e figlio presso una comunita’, poi allontanando la madre ed infine collocando il minore presso una famiglia affidataria, mentre il Tribunale ordinario non avrebbe potuto adottare alcun provvedimento mirato in tema, perche’ del tutto esterno al perimetro del giudizio di riconoscimento della paternita’, volto solo nella seconda parte – successiva all’accertamento della paternita’ – a disciplinare il diritto mantenimento per il minore ed il diritto di visita per il padre ed all’adozione di provvedimenti ex articolo 316 c.c.
1.6. Ne consegue che la questione di costituzionalita’ sollecitata e’ priva di rilievo perche’ non intercetta la ratio decidendi, in quanto la competenza del Tribunale ordinario e’ stata esclusa, secondo la regola dettata dall’articolo 38 disp. att. c.c. per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimita’, avendo la Corte di appello ravvisato in concreto la prioritaria instaurazione del procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni, senza che abbia assunto rilievo dirimente il carattere della filiazione avvenuta fuori dal matrimonio che, comunque, alla luce della richiamata elaborazione giurisprudenziale non e’ di ostacolo all’applicazione dell’articolo 38 disp. att. c.c.
In ogni caso la questione di costituzionalita’ non puo’ costituire l’unico oggetto di un motivo di ricorso per cassazione (Cass. 14666 del 9/7/2020; Cass. n. 1358 del 18/02/1999).
2.1. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullita’ del decreto per error in procedendo, consistito nella violazione e falsa applicazione dell’articolo 336 c.p.c., u.c. e dell’articolo 354 c.p.c., comma 1, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore speciale del minore sin dall’inizio del procedimento di primo grado.
2.2. Il motivo e’ fondato
Nei giudizi che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi ex articolo 333 c.c. (nella specie sospensione della responsabilita’ e collocamento extrafamiliare del minore) o ablativi della responsabilita’ genitoriale, in virtu’ del combinato disposto dell’articolo 336 c.c., commi 1 e 4 va nominato al minore un curatore speciale ai sensi dell’articolo 78 c.p.c., comma 2, determinandosi in mancanza una nullita’ del procedimento che, se accertata in sede di impugnazione, comporta la rimessione della causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio (Cass. n. 1471 del 25/01/2021), qualora – come nella specie – non sia stato nominato al minore neppure un tutore provvisorio (Cass. 5256 del 6/3/2018).
Nel caso in esame – come si evince dallo stesso decreto impugnato – il procedimento era stato promosso su iniziativa del PM alla luce delle limitate capacita’ genitoriali della madre, ma solo con il decreto di primo grado oggetto di reclamo, con cui era stata sospesa la responsabilita’ di entrambi i genitori e collocato il minore in affidamento etero-familiare, era stato nominato un curatore speciale e quindi tardivamente, quando il grado di giudizio si era esaurito senza che fosse stata possibile la partecipazione del curatore in rappresentanza del minore.
3.1. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 333 c.c. e dell’articolo 8 CEDU, per essere stato adottato il provvedimento impugnato in assenza delle condizioni normativamente previste, oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo individuato nella condotta paterna e nel rapporto esistente con il minore.
3.2. Il motivo e’ assorbito in ragione della declaratoria di nullita’ del procedimento.
4. In conclusione, va accolto il terzo motivo del ricorso, infondati i motivi primo e secondo, assorbito il quarto; il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Potenza in diversa composizione ai sensi dell’articolo 383 c.p.c., comma 3, per il riesame e la liquidazione delle spese.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52.

P.Q.M.

– Accoglie il terzo motivo del ricorso, infondati i motivi secondo e terzo, assorbito il quarto; cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale per i minorenni di Potenza in diversa composizione anche per le spese;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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